Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dall;
CP_1 pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 28/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4564/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vito Parte_1
Consales ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portici, Corso Garibaldi n. 217;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso l' di Nola, Via Variante Statale 7 bis;
CP_1
RESISTENTE CONCLUSIONI
29.11.2021 in merito alla prestazione cat. INVCIV n. 07495395 2) Voglia, per l'effetto, dichiarare non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' pari ad € 594,84 3) Voglia altresì CP_1 condannare l' alla restituzione dei ratei maturati e non riscossi relativamente alla prestazione CP_1 su indicata 4) Voglia l'On. Giudice adito condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto Procuratore antistatario.
PER L' : dichiarare l'infondatezza dell'avversa domanda e rigettarla. Con vittoria delle CP_1 spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 09.09.2022, la ricorrente in epigrafe – premesso di essere titolare di assegno di invalidità civile – riferiva che, in data 29.11.2021, l' le aveva comunicato CP_1 un indebito di € 594,84 sulla prestazione in godimento cat. INVCIV n. 07495395, per il periodo dal
01.07.2021 al 31.08.2006 (rectius 31.08.2021), motivando che era “stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
Deduceva, preliminarmente, il difetto di motivazione sottesa alla pretesa dell' ; sosteneva, in CP_1 ogni caso, il proprio diritto a percepire la prestazione in ragione della sussistenza sia del requisito sanitario che di quello socio-economico.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate solo dall' , CP_1 all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, non sono chiare le ragioni poste alla base della pretesa restitutoria, posto che la comunicazione del 29.11.2021 si limita laconicamente ad indicare, quale ragione dell'indebito, “È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
Risultano, dunque, del tutto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado il destinatario di verificare se si CP_1 trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente, stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci.
È evidente, dunque, il destinatario della richiesta non è stato posto in grado di disporre, fin dalla ricezione della lettera dell'Istituto, di tutti i dati necessari per comprendere le ragioni per le quali si riteneva essersi formato l'indebito.
Tuttavia, la mancanza di una motivazione chiara e comprensibile del provvedimento di recupero dell' non determina la nullità (o altra forma di invalidità o inefficacia) del provvedimento di CP_2 recupero, posto che in materia previdenziale non si applica la L. n. 241/1990, ma ha come conseguenza quella di addossare all' l'onere di provare le ragioni poste a base dell'azione di CP_2 ripetizione.
Nel caso di specie, tale onere è stato assolto.
L' ha, difatti, dedotto e documentato che l'indebito era scaturito dalla revoca della CP_1 prestazione in virtù dell'esito negativo della visita di revisione alla quale la ricorrente era stata sottoposta.
Sul punto, l'istante ha evidenziato come il verbale della visita di revisione non le era mai stato comunicato.
3. Nel merito, deve richiamarsi l'orientamento consolidato espresso in materia dalla
Suprema Corte, secondo cui “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti,
Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (così Cass. civ., sez. VI, 04/08/2022, n. 24180).
4. Ciò posto e venendo al caso di specie, si osserva che, come rilevato dall'istante,
l' non ha documentato l'avvenuta notifica del verbale della Commissione medica della visita CP_1 di revisione e, dunque, la comunicazione della sospensione della prestazione in ragione dell'esito negativo della visita.
Deve, pertanto, ritenersi che la ricorrente sia stata edotta della revoca della prestazione solo con la lettera di contestazione dell'indebito di cui è causa, recante la data del 29.11.2021.
Pertanto, coerentemente alle suesposte coordinate ermeneutiche, deve concludersi che, nella fattispecie, in mancanza di prova della notifica del provvedimento di comunicazione dell'esito della visita di revisione, le prestazioni erogate alla ricorrente non erano ripetibili fino al provvedimento di contestazione dell'indebito.
In accoglimento del ricorso, va dichiarata l'irripetibilità dell'indebito di cui alla comunicazione del 29.11.2021, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo dall' . CP_2
5. Tenuto conto del mancato deposito di note di trattazione scritta per l'odierna udienza nell'interesse di parte ricorrente, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui alla comunicazione del 29.11.2021, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo CP_1 dall'Istituto;
• Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 28/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno