Articolo 72 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 71Articolo 73
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9 ottobre 2010
Art. 72. Applicabilita' di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura 1. Per tutto cio' che non e' diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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