Art. 72. Applicabilita' di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura 1. Per tutto cio' che non e' diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 11/06/2014, n. 6204Provvedimento: […] Ed infatti, l'art. 72 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) entrato in vigore il 9 ottobre del 2010, e dunque vigente al momento in cui sono stati banditi gli interpelli per gli incarichi de quibus , rubricato “ Applicabilità di norme previste per il Consiglio superiore della magistratura ”, stabilisce che “ Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa ”.Leggi di più...
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