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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/11/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
ON, a seguito della sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia fuori udienza la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1594/2025 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Maria Rosarno per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1 presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92. Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva l'esistenza in capo all'opponente di uno stato utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni richieste.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 14 maggio 2025 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento dei suddetti benefici.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle patologie debitamente analizzate dallo stesso consulente.
Si evidenzia, infatti, che l'accertamento effettuato dal dott. Persona_1
persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, approfondita dopo le osservazioni di parte, merita di essere condiviso. Nella specie il consulente ha rilevato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie “Deterioramento cognitivo di lieve entità in soggetto con disturbo depressivo e ateromasia delle carotidi: codice 1002 (per analogia) 70%;
Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico: codice 6441 (per analogia) 21%; Gonartrosi sinistra in soggetto già sottoposto a meniscectomia: codice 7220 (per analogia) 11%; Sindrome vertiginosa: non valutabile, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 509/88”.
Il consulente ha precisato che “Il deterioramento cognitivo, verosimilmente legato alla condizione vascolare, vista l'ipertensione e l'ateromasia stenosante delle carotidi, non appare, in atto, compromettere in maniera severa lo stato funzionale della perizianda, alla luce della pressoché esclusiva presenza di turbe di memoria a breve termine, accertate in sede di visita peritale, ma in assenza di altre e rilevanti compromissioni cognitive;
la condizione evidenziata e la presenza del disturbo depressivo, comunque non severo, ha indotto a ricorrere al codice 1002 per l'inquadramento tabellare.
L'artrosi che ha interessato il solo ginocchio sinistro, sede, peraltro, di intervento in artroscopia, determina una minima e sfumata limitazione funzionale, per come oggettivato anche nel corso della visita peritale, e pertanto
è stata valutata con riferimento analogico al codice 7220. Non appaiono coinvolte tutte le grandi articolazioni, in assenza di una diffusa e severa compromissione dell'escursione articolare. Il mancato interessamento dei vari distretti non si esplicita quindi in una importante compromissione statica e dinamica, e non si sono quindi realizzate significative compromissioni dell'equilibrio statico-dinamico, ancora sufficientemente mantenuto, visto che la ricorrente sembra aver conservato una sufficiente capacità motoria.
Ai fini della nostra indagine risulta importante verificare la corrispondenza tra i dati anamnestici e clinici con l'effettiva incidenza del quadro obiettivo sulla possibilità di svolgere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita. In questo senso, la visita peritale espletata fotografa uno status di compromissione affatto corrispondente all'annullamento della possibilità di attendere sufficientemente ai vari compiti che giornalmente fanno parte dell'esistenza di un soggetto di pari età e condizione. Il vestirsi, dopo essersi lavati, il cibarsi, il mantenimento e la gestione degli atti relativi alla minzione ed all'evacuazione, la deambulazione, in relazione a tali specifici atti, rappresentano un insieme di funzioni che nel caso in esame sono apparse sufficientemente conservate.
Il complesso morboso non determina una severa compromissione funzionale;
tale status configura quindi una buona cenestesi, intesa, in maniera esemplificativa, quale consapevolezza sensoriale del proprio corpo rispetto all'ambiente circostante ed alle finalità essenziali oggetto della nostra relazione in quanto consentono ancora una adeguata e sufficiente realizzazione dei compiti essenziali da svolgere quotidianamente.
In conclusione, sussistono delle patologie che complessivamente non determinano una condizione di perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza, in quanto la perizianda è ancora in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita, in presenza di una sufficiente e globale capacità realizzativa. Infatti, dall'esame obiettivo non sono emersi elementi che fanno ritenere indispensabile l'aiuto di terzi per l'espletamento delle comuni attività quotidiane in quanto anche la deambulazione è apparsa ancora autonoma. L'orientamento temporo spaziale è sufficiente, l'attenzione è costante, il linguaggio è caratterizzato da espressioni congrue”.
In risposta ai rilievi critici sollevati dal procuratore dell'istante, ha chiarito che “Riguardo alla valutazione percentuale delle singole infermità, si precisa che l'artrosi che ha interessato il solo ginocchio sinistro, sede, peraltro, di intervento in artroscopia, determina una minima e sfumata limitazione funzionale, per come oggettivato anche nel corso della visita peritale, e pertanto
è stata valutata con riferimento analogico al codice 7220 mentre il legale vorrebbe che venisse attribuito il codice 7218, relativo alla rigidità, quindi alla pressoché totale assenza di escursione articolare, o alla lassità superiore al
50%, quindi pari a più della metà della fisiologica escursione articolare, condizioni affatto accertate nel caso in esame in quanto, come evidenziato obiettivamente, la ricorrente presenta solo una minima e sfumata limitazione funzionale, ben lontana dalle condizioni ipotizzate dal legale;
l'ipertensione arteriosa è in buon compenso emodinamico e non è certamente sovrapponibile al quadro clinico ventilato dal legale che descrive una “cardiopatia con alterazioni atrofico-vascolari e danno ischemico accertato strumentalmente, qualificabile nella Classe NYHA II corrispondente al Codice 6442 (IC 50%)” del tutto assente nella documentazione agli atti, compreso il certificato introduttivo redatto dal curante;
quanto all'affermazione che la “Sindrome vestibolare non è stata valutata, nonostante risulta diagnosticata nei certificati neurologici del 16.6.2023 e 27.02.2023, corrispondente al codice 4102 (IC
31%)” si invita a esaminare meglio la certificazione menzionata che descrive, in realtà, soltanto una sindrome vertiginosa in fase di accertamento diagnostico, senza pervenire ad alcuna certa e attendibile conclusione e pertanto limitando la portata invalidante della sintomatologia lamentata, non valutabile quindi ai sensi dell'art. 5 del D.L. 509/88, lungi dal poter essere valutata come vorrebbe il legale, mancando peraltro dei requisiti previsti dalla seconda parte delle tabelle di Legge ove, alla voce riguardante l'apparato vestibolare, si legge che il deficit vestibolare è bilaterale se esistono turbe obiettive dell'equilibrio, nistagno latente, positivo, marcia molto Per_2
disturbata, prova pendolare o rotatoria molto alterata, disorganizzata o con traccia ENG quasi assente, tutte condizioni affatto presenti nel caso in esame, escluse anche dal neurologo nel corso del proprio esame;
inoltre, le tabelle di
Legge prevedono che, data la possibilità di un compenso funzionale a distanza variabile di tempo dall'evento che ha determinato il danno e data anche la possibilità di evoluzione nel tempo del quadro patologico, viene fatta raccomandazione di:
1) utilizzare due esami clinici e strumentali intervallati di almeno dodici mesi di cui il primo costituirà una documentazione iniziale di base o di raffronto e il secondo la documentazione definitiva su cui deve essere effettuata la valutazione dell'invalidità; ma anche questo requisito non è apparso soddisfatto.
Riguardo alla demenza, pur prendendo atto che si tratta di una forma iniziale, il legale vorrebbe che venisse valutata come una forma grave, visto il riferimento analogico proposto, relativo all'insufficienza mentale grave e del tutto incongruo nel caso in esame, vista la pressoché esclusiva presenza di turbe di memoria a breve termine, accertate in sede di visita peritale, ma in assenza di altre e rilevanti compromissioni cognitive;
la condizione evidenziata e la presenza del disturbo depressivo, comunque non severo, ha indotto a ricorrere al codice 1002 per l'inquadramento tabellare;
pertanto, anche il disturbo depressivo è stato valutato, contrariamente a quanto affermato dal legale che prende a riferimento, paradossalmente, il verbale contro cui è stato CP_2
proposto il giudizio, non considerando, invece, che nella prima parte delle tabelle di Legge viene espressamente sottolineato che “occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza. Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato”: da ciò deriva quindi la valutazione offerta riguardo alle infermità neuro-psichiche accertate, aggiungendo che “le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica. (…..)
dall'esame obiettivo non sono emersi elementi che fanno ritenere indispensabile l'aiuto di terzi per l'espletamento delle comuni attività quotidiane in quanto anche la deambulazione è apparsa ancora autonoma,
l'orientamento temporo spaziale è sufficiente, l'attenzione è costante, il linguaggio è caratterizzato da espressioni congrue. Il complesso morboso non ha determinato una condizione di non autosufficienza rispetto allo svolgimento degli atti quotidiani della vita le cui contenute espressioni invalidanti sono state obiettivate anche nel corso della visita peritale. Il quadro clinico, in relazione alle patologie e con riferimento allo specific ambito dello svolgimento degli atti quotidiani della vita, non appare quindi avere raggiunto, al momento, una rilevante gravità così come riguardo alla sussistenza di un handicap in stato di gravità, altrettanto assente”.
Diversamente rispetto a quanto rappresentato dall'opponente, quindi, il consulente ha preso in considerazione tuttala documentazione medica in atti e i disturbi legati alle patologie sofferte dall'istante, chiarendo che le stesse non comportano la necessità di un'assistenza continua per lo svolgimento delle attività elementari della vita quotidiana, né risultino condizioni mediche che riducono l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3.
La domanda va quindi respinta.
3.- In ragione della contumacia dell' , si dispone la compensazione CP_2
delle spese di lite alla luce del principio di diritto secondo cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (v. Cass. civ. n. 17432/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_2
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese del giudizio.
Palmi, 17/11/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia ON