Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2762.
(Privilegio del venditore di macchine).
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprieta' del compratore o di un terzo.
Il privilegio e' subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell'art. 1524. La trascrizione e' eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale e' collocata la macchina.
Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove e' stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.
Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto.
Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.
Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, e' preferito il creditore che ha trascritto per primo.
(Privilegio del venditore di macchine).
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprieta' del compratore o di un terzo.
Il privilegio e' subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell'art. 1524. La trascrizione e' eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale e' collocata la macchina.
Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove e' stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.
Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto.
Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.
Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, e' preferito il creditore che ha trascritto per primo.
Commentari • 22
- 1. Privilegio specialehttps://www.brocardi.it/ · 155.94
[…] I, sentenza n. 8544 del 28 maggio 2003 «Ne consegue che non è revocabile il privilegio speciale del venditore di cui all'art. 2762 c.c., atteso che il creditore ha diritto alla prelazione sin dal momento in cui sorge il suo credito ed in virtù di una valutazione legale relativa alla...» Cassazione civile, Sez. […]
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Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2003, n. 8544Provvedimento: […] TI AC, lamentando che il suo credito di lire 732.600.160=, a titolo di residuo prezzo di una macchina tessile venduta con atto trascritto presso la cancelleria del Tribunale, era stato ammesso al passivo in chirografo, con esclusione del privilegio previsto dall'art. 2762 cod. civ., revocato in via breve dal giudice delegato, in quanto la trascrizione costitutiva del privilegio era avvenuta nove mesi dopo il mancato pagamento del saldo del prezzo di vendita, quando la ER aveva acquisito la conoscenza dello stato di insolvenza della s.r.l. […]Leggi di più...
- revocabilità·
- privilegio speciale del venditore ex art. 2762 cod. civ·
- fondamento·
- esclusione·
- sugli atti pregiudizievoli ai creditori·
- fallimento ed altre procedure concorsuali·
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- atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie