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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9750 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
1
n. rg9951 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9951 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Persona_1
atti, dall'avv. GUAZZO CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Miguel De Cervantes
Saavedra n.52,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. DI PALMA ANNA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via sant'Eligio n.37,
RESISTENTE
1 2
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2025, , Persona_1
premettendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. e che dalla loro unione Controparte_1
nascevano i minori, il 30.05.2023 e GO il Persona_2
19.06.2024, chiedeva disciplinarsi i rapporti relativi padre-figli in particolare prevedendosi:
“1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_2 [...]
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_3
nell'abitazione dichiarata in ricorso di Via San Cosmo fuori Porta Nolana
n.127 in Napoli;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una tempestiva e reciproca consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) In relazione al regime di visita disporne l'organizzazione come di seguito riportata:
Il sig. potrà incontrare e tenere con sé i figli minori, che attualmente CP_1
non frequentano la scuola attesa la tenera età, due giorni a settimana individuati, salvo diverso accordo tra le parti, nel martedì e giovedì dalle ore
12:00, orario in cui preleverà i figli dall'abitazione della madre, fino alle ore
16:00, orario in cui provvederà a riaccompagnarli presso la stessa.
2 3
Dal mese di settembre 2025, essendo volontà della madre di iscrivere i piccoli e al nido, il padre terrà con sé i minori il martedì ed il Persona_2 Per_3
giovedì dalle ore 16.00 o diverso orario scolastico, prelevandoli dalla casa materna e fino alle ore 19.30, orario in cui provvederà a riaccompagnarli.
Fino al compimento del quarto anno di età del figlio compatibilmente Per_3
con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, a settimane alterne il padre terrà con sé i figli il sabato dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e la domenica dalle ore 12:00 alle ore 18:00, orari in cui il sig. CP_1
provvederà, rispettivamente, a prelevarli e riaccompagnarli dalla casa della madre.
Compiuti il quarto anno di età del figlio minore Per_3
a) Il padre potrà tenere con sé entrambi i figli dalle ore 12:00, o comunque dal diverso orario concordato tra le parti, del sabato sino alle ore 18.00 della domenica, con pernottamento, avendo cura di prelevarli dall'abitazione della madre e di ivi accompagnarli;
b) In ordine alle vacanze estive il minore trascorrerà 15 gg. con il padre e 15 gg. con la madre nell'arco temporale tra giugno e settembre, secondo accordi che verranno stabiliti nel più ampio rispetto reciproco dei loro rispettivi impegni lavorativi e del piano ferie, in ogni caso e comunque entro il giorno 30 giugno di ogni anno, suddividendo eventualmente tale periodo in frazioni della durata di una settimana ciascuna (con pernottamento solo dal compimento degli anni
4 del minore;
Persona_3
c) I minori trascorreranno le festività alternando, alla permanenza presso la madre, la permanenza presso il padre;
in particolare, salvo diverso accordo tra le parti, i periodi da alternarsi vengono specificamente individuati nei giorni
24 e 25 dicembre;
31 dicembre e 1 gennaio;
domenica di Pasqua e lunedì in
3 4
Albis. Il sig. nel rispetto del criterio dell'alternanza, preleverà nei CP_1
suindicati giorni i figli dall'abitazione della sig.ra alle ore 12:00 e Per_1
provvederà a riaccompagnarli alle ore 19:30. Il regime di alternanza verrà osservato anche per tutte le altre festività qui non espressamente menzionate, compresi i giorni dei compleanni dei minori.
I genitori eserciteranno quindi congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una tempestiva e reciproca consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, nonché dell'età e della sua capacità di discernimento che richiederà ad entrambe le parti una maggiore attenzione ed ascolto dello stesso, delle sue richieste e volontà.
Sarà impegno dei genitori, inoltre, garantire ad assicurare ai figli la propria massima presenza durante i periodi di permanenza presso di loro ed a comunicarsi reciprocamente l'eventuale necessità di affidarli per brevi periodi agli stretti congiunti dei bambini.
Durante la permanenza nei suindicati giorni ed orari, il Sig. dovrà CP_1
evitare l'incontro tra i bambini ed il cane Corso “Shakur” di proprietà della sua famiglia, rappresentando lo stesso un pericolo per l'incolumità dei bambini di mesi 23 e 10, stante il peso di circa 80 kg.
3) Disporre il versamento da parte del sig. in favore della Controparte_1
sig.ra dell'importo complessivo di € 1.500,00 Persona_1
(millecinquecento/00) - € 750,00 (settecentocinquanta/00) per ciascun figlio
- mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Per_2
e nonché la partecipazione nella misura del 50%
[...] Persona_3
4 5
alle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e/o extrascolastiche, sportive e ludiche, ove documentate e congiuntamente valutate ed approvate tra i coniugi secondo il protocollo del Tribunale di Napoli a cui si rinvia.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva in udienza il resistente, il quale, non opponendosi al regime dell'affido condiviso dei minori, contestava la domanda sul quantum dell'assegno di mantenimento, concludendo come segue:
“A) disporre che i minori e siano affidati in forma Persona_2 Per_3
condivisa a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
B) entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto dei minori con i nonni sia paterni che materni;
C) il sig. in considerazione che i minori non frequentano ancora la CP_1
scuola dell'infanzia, potrà vedere e tenere con sé i figli, tre volte durante la settimana (il martedì ed il giovedì) dalle ore 12.00 alle ore 17.00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, salvo variazioni dei giorni per motivi di lavoro del padre e/o per impegni dei minori;
D) in considerazione della tenera età dei minori disporre che i minori potranno iniziare a pernottare presso il padre a partire dal compimento dei 3 anni di di età e cioè dal 19.06.2027; pertanto al compimento dei 3 anni di età Per_3
di il padre potrà tenere con sé, a settimane alterne, i minori dal sabato Per_3
alle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00.
E) per le festività natalizie i minori fino al 19.06.2027 trascorreranno ad anni alterni con il padre il 24 dicembre ed il 1 gennaio e l'anno successivo il 25 dicembre ed il 31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00; per le festività
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pasquali, invece, i minori trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e l'anno successivo il lunedì in Albis, sempre dalle ore 10.00 alle ore 19.00. A partire dal 19 giugno 2027, ossia al compimento dei 3 anni del figlio i minori staranno con il padre ad anni Per_3
alterni dalle ore 19.00 del 24 dicembre alle ore 12.00 del 25 dicembre e l'anno successivo dalle ore 12.00 del 25 dicembre alle ore 12.00 del 26 dicembre;
sempre a partire da giugno 2027 il padre terrà con sé i figli dalle ore 16.00 del
31 dicembre alle ore 12.00 del 1° gennaio e l'anno successivo dalle ore 12.00 del 1° gennaio alle ore 12.00 del 2 gennaio;
F) ad anni alterni i minori, trascorreranno con il padre il giorno dell'Epifania dalle ore 10.00 alle ore 19.00 ed il giorno di compleanno ed onomastico;
inoltre trascorreranno con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni ed onomastici nonché la Festa della Mamma e del Papà.
G) nel periodo estivo, sempre a partire da giugno 2027, il padre terrà con sé i figli una settimana nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto comunicando alla il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun Per_1
anno compatibilmente con le esigenze dei minori e le ferie di entrambi i genitori;
H) i genitori si comunicheranno tempestivamente ogni eventuale cambio di domicilio ed ogni problema concernente la salute e l'educazione dei figli.
I) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra per il CP_1 Per_1
mantenimento dei minori la somma di euro 600,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario e l'assegno unico sarà diviso a metà. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, crescita e l'istruzione della minore. In particolare, saranno ripartite nella misura del 50% le spese mediche,
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farmaceutiche e sanitarie non a carico del SSN nonché quelle ricreative, sportive, di istruzione, la retta scolastica, i libri e di formazione, purché concordate tra i genitori ed opportunamente documentate, salvo l'impossibilità di concordarle anticipatamente, nel qual caso, le spese saranno rimborsate solo se necessarie e documentate.
J) Il sig. non ha ritirato i suoi oggetti personali che sono a tutt'oggi CP_1
nell'abitazione della per cui si chiede alla ricorrente di consentire al Per_1
sig. il ritiro dei vestiti e degli oggetti personali.” CP_1
All'udienza di comparizione personale delle parti del 7.10.25, il
Giudice relatore, all'esito dell'ascolto delle stesse, sottoponeva alle parti una proposta conciliativa cui le stesse dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Pertanto, le parti, su proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
““-assegnazione della casa familiare alla sig.ra che l'abiterà Per_1
unitamente ai minori;
- affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre-figli per cui il padre potrà vedere e tenere con sé i minori ogni martedì e giovedì dalle ore 16,00 (dall'uscita pomeridiana da scuola) alle ore
20,00 con riaccompagnamento presso il domicilio materno e tutti i weekend alternando o il sabato o la domenica per l'intera giornata dalle ore 10,00 alle ore 20,00; i minori trascorreranno ad anni alterni l'intera giornata del 24 dicembre o del 25 dicembre, del 31 dicembre o dell'1 gennaio, di Pasqua o
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Pasquetta; nonché fino a 7 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. I minori staranno con il padre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà così come staranno con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma;
i minori trascorreranno preferibilmente il loro compleanno e il loro onomastico con entrambi i genitori, in caso di disaccordo ad anni alterni;
al raggiungimento del terzo anno di età anche del minore il padre oltre ai 2 Per_3
pomeriggi infrasettimanali terrà con sé i due minori a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica alle ore 20,00 e i 7 giorni consecutivi del periodo estivo prevedranno il pernotto dei minori presso il padre;
- assegno di mantenimento a carico del sig. per entrambi i minori di CP_1
€.800,00 da versarsi direttamente entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Per_1
mediante bonifico bancario oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 60% delle spese straordinarie per il sig. e al 40% per la CP_1
sig.ra come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il Per_1
COA di Napoli del 2018;
- l'assegno unico sarà percepito per intero al 100% dalla sig.ra .” Per_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
8 9
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno raggiunto nelle more un accordo, le spese vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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n. rg9951 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9951 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Persona_1
atti, dall'avv. GUAZZO CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Miguel De Cervantes
Saavedra n.52,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. DI PALMA ANNA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via sant'Eligio n.37,
RESISTENTE
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con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2025, , Persona_1
premettendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. e che dalla loro unione Controparte_1
nascevano i minori, il 30.05.2023 e GO il Persona_2
19.06.2024, chiedeva disciplinarsi i rapporti relativi padre-figli in particolare prevedendosi:
“1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_2 [...]
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_3
nell'abitazione dichiarata in ricorso di Via San Cosmo fuori Porta Nolana
n.127 in Napoli;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una tempestiva e reciproca consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) In relazione al regime di visita disporne l'organizzazione come di seguito riportata:
Il sig. potrà incontrare e tenere con sé i figli minori, che attualmente CP_1
non frequentano la scuola attesa la tenera età, due giorni a settimana individuati, salvo diverso accordo tra le parti, nel martedì e giovedì dalle ore
12:00, orario in cui preleverà i figli dall'abitazione della madre, fino alle ore
16:00, orario in cui provvederà a riaccompagnarli presso la stessa.
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Dal mese di settembre 2025, essendo volontà della madre di iscrivere i piccoli e al nido, il padre terrà con sé i minori il martedì ed il Persona_2 Per_3
giovedì dalle ore 16.00 o diverso orario scolastico, prelevandoli dalla casa materna e fino alle ore 19.30, orario in cui provvederà a riaccompagnarli.
Fino al compimento del quarto anno di età del figlio compatibilmente Per_3
con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, a settimane alterne il padre terrà con sé i figli il sabato dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e la domenica dalle ore 12:00 alle ore 18:00, orari in cui il sig. CP_1
provvederà, rispettivamente, a prelevarli e riaccompagnarli dalla casa della madre.
Compiuti il quarto anno di età del figlio minore Per_3
a) Il padre potrà tenere con sé entrambi i figli dalle ore 12:00, o comunque dal diverso orario concordato tra le parti, del sabato sino alle ore 18.00 della domenica, con pernottamento, avendo cura di prelevarli dall'abitazione della madre e di ivi accompagnarli;
b) In ordine alle vacanze estive il minore trascorrerà 15 gg. con il padre e 15 gg. con la madre nell'arco temporale tra giugno e settembre, secondo accordi che verranno stabiliti nel più ampio rispetto reciproco dei loro rispettivi impegni lavorativi e del piano ferie, in ogni caso e comunque entro il giorno 30 giugno di ogni anno, suddividendo eventualmente tale periodo in frazioni della durata di una settimana ciascuna (con pernottamento solo dal compimento degli anni
4 del minore;
Persona_3
c) I minori trascorreranno le festività alternando, alla permanenza presso la madre, la permanenza presso il padre;
in particolare, salvo diverso accordo tra le parti, i periodi da alternarsi vengono specificamente individuati nei giorni
24 e 25 dicembre;
31 dicembre e 1 gennaio;
domenica di Pasqua e lunedì in
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Albis. Il sig. nel rispetto del criterio dell'alternanza, preleverà nei CP_1
suindicati giorni i figli dall'abitazione della sig.ra alle ore 12:00 e Per_1
provvederà a riaccompagnarli alle ore 19:30. Il regime di alternanza verrà osservato anche per tutte le altre festività qui non espressamente menzionate, compresi i giorni dei compleanni dei minori.
I genitori eserciteranno quindi congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una tempestiva e reciproca consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, nonché dell'età e della sua capacità di discernimento che richiederà ad entrambe le parti una maggiore attenzione ed ascolto dello stesso, delle sue richieste e volontà.
Sarà impegno dei genitori, inoltre, garantire ad assicurare ai figli la propria massima presenza durante i periodi di permanenza presso di loro ed a comunicarsi reciprocamente l'eventuale necessità di affidarli per brevi periodi agli stretti congiunti dei bambini.
Durante la permanenza nei suindicati giorni ed orari, il Sig. dovrà CP_1
evitare l'incontro tra i bambini ed il cane Corso “Shakur” di proprietà della sua famiglia, rappresentando lo stesso un pericolo per l'incolumità dei bambini di mesi 23 e 10, stante il peso di circa 80 kg.
3) Disporre il versamento da parte del sig. in favore della Controparte_1
sig.ra dell'importo complessivo di € 1.500,00 Persona_1
(millecinquecento/00) - € 750,00 (settecentocinquanta/00) per ciascun figlio
- mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Per_2
e nonché la partecipazione nella misura del 50%
[...] Persona_3
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alle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e/o extrascolastiche, sportive e ludiche, ove documentate e congiuntamente valutate ed approvate tra i coniugi secondo il protocollo del Tribunale di Napoli a cui si rinvia.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva in udienza il resistente, il quale, non opponendosi al regime dell'affido condiviso dei minori, contestava la domanda sul quantum dell'assegno di mantenimento, concludendo come segue:
“A) disporre che i minori e siano affidati in forma Persona_2 Per_3
condivisa a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
B) entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare il rapporto dei minori con i nonni sia paterni che materni;
C) il sig. in considerazione che i minori non frequentano ancora la CP_1
scuola dell'infanzia, potrà vedere e tenere con sé i figli, tre volte durante la settimana (il martedì ed il giovedì) dalle ore 12.00 alle ore 17.00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, salvo variazioni dei giorni per motivi di lavoro del padre e/o per impegni dei minori;
D) in considerazione della tenera età dei minori disporre che i minori potranno iniziare a pernottare presso il padre a partire dal compimento dei 3 anni di di età e cioè dal 19.06.2027; pertanto al compimento dei 3 anni di età Per_3
di il padre potrà tenere con sé, a settimane alterne, i minori dal sabato Per_3
alle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.00.
E) per le festività natalizie i minori fino al 19.06.2027 trascorreranno ad anni alterni con il padre il 24 dicembre ed il 1 gennaio e l'anno successivo il 25 dicembre ed il 31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00; per le festività
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pasquali, invece, i minori trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e l'anno successivo il lunedì in Albis, sempre dalle ore 10.00 alle ore 19.00. A partire dal 19 giugno 2027, ossia al compimento dei 3 anni del figlio i minori staranno con il padre ad anni Per_3
alterni dalle ore 19.00 del 24 dicembre alle ore 12.00 del 25 dicembre e l'anno successivo dalle ore 12.00 del 25 dicembre alle ore 12.00 del 26 dicembre;
sempre a partire da giugno 2027 il padre terrà con sé i figli dalle ore 16.00 del
31 dicembre alle ore 12.00 del 1° gennaio e l'anno successivo dalle ore 12.00 del 1° gennaio alle ore 12.00 del 2 gennaio;
F) ad anni alterni i minori, trascorreranno con il padre il giorno dell'Epifania dalle ore 10.00 alle ore 19.00 ed il giorno di compleanno ed onomastico;
inoltre trascorreranno con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni ed onomastici nonché la Festa della Mamma e del Papà.
G) nel periodo estivo, sempre a partire da giugno 2027, il padre terrà con sé i figli una settimana nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto comunicando alla il periodo prescelto entro il 31 maggio di ciascun Per_1
anno compatibilmente con le esigenze dei minori e le ferie di entrambi i genitori;
H) i genitori si comunicheranno tempestivamente ogni eventuale cambio di domicilio ed ogni problema concernente la salute e l'educazione dei figli.
I) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra per il CP_1 Per_1
mantenimento dei minori la somma di euro 600,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario e l'assegno unico sarà diviso a metà. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, crescita e l'istruzione della minore. In particolare, saranno ripartite nella misura del 50% le spese mediche,
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farmaceutiche e sanitarie non a carico del SSN nonché quelle ricreative, sportive, di istruzione, la retta scolastica, i libri e di formazione, purché concordate tra i genitori ed opportunamente documentate, salvo l'impossibilità di concordarle anticipatamente, nel qual caso, le spese saranno rimborsate solo se necessarie e documentate.
J) Il sig. non ha ritirato i suoi oggetti personali che sono a tutt'oggi CP_1
nell'abitazione della per cui si chiede alla ricorrente di consentire al Per_1
sig. il ritiro dei vestiti e degli oggetti personali.” CP_1
All'udienza di comparizione personale delle parti del 7.10.25, il
Giudice relatore, all'esito dell'ascolto delle stesse, sottoponeva alle parti una proposta conciliativa cui le stesse dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti.
Pertanto, le parti, su proposta conciliativa del Giudice, hanno raggiunto il seguente accordo:
““-assegnazione della casa familiare alla sig.ra che l'abiterà Per_1
unitamente ai minori;
- affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre-figli per cui il padre potrà vedere e tenere con sé i minori ogni martedì e giovedì dalle ore 16,00 (dall'uscita pomeridiana da scuola) alle ore
20,00 con riaccompagnamento presso il domicilio materno e tutti i weekend alternando o il sabato o la domenica per l'intera giornata dalle ore 10,00 alle ore 20,00; i minori trascorreranno ad anni alterni l'intera giornata del 24 dicembre o del 25 dicembre, del 31 dicembre o dell'1 gennaio, di Pasqua o
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Pasquetta; nonché fino a 7 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. I minori staranno con il padre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà così come staranno con la madre il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma;
i minori trascorreranno preferibilmente il loro compleanno e il loro onomastico con entrambi i genitori, in caso di disaccordo ad anni alterni;
al raggiungimento del terzo anno di età anche del minore il padre oltre ai 2 Per_3
pomeriggi infrasettimanali terrà con sé i due minori a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica alle ore 20,00 e i 7 giorni consecutivi del periodo estivo prevedranno il pernotto dei minori presso il padre;
- assegno di mantenimento a carico del sig. per entrambi i minori di CP_1
€.800,00 da versarsi direttamente entro il 5 di ogni mese alla sig.ra Per_1
mediante bonifico bancario oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge e oltre al 60% delle spese straordinarie per il sig. e al 40% per la CP_1
sig.ra come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il Per_1
COA di Napoli del 2018;
- l'assegno unico sarà percepito per intero al 100% dalla sig.ra .” Per_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
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Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno raggiunto nelle more un accordo, le spese vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
• disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordi di cui in parte motiva;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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