Articolo 4 della Legge 23 luglio 1991, n. 233
Articolo 3
Versione
17 agosto 1991
Art. 4. Determinazione del contributo - Copertura finanziaria 1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' determinato per gli anni 1991, 1992 e 1993 in lire 15 miliardi annui.
2. All'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi per le Ville venete".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 agosto 1991
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