Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 02/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. r.g. 267/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 267 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
[...]
(c.f. ), elette.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Gradisca d'Isonzo (GO), alla via San Michele n. 4, presso lo studio dell'avv.
MACORATTI PIERO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ), elette.te dom.to in Controparte_1 C.F._2
Gorizia (GO), al Corso Verdi n. 96, presso lo studio degli avv.ti BECCI
PIETRO e DEBORA VALENTINI, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 26.2.2025 e il 17.3.2025.
Il P.M. presso il Tribunale di Gorizia ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/01/2025, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio, contratto in Gorizia il 12/01/2012, nel corso del quale sono nati i figli (il 5.2.2013) e Persona_1 Per_2
(il 24.03.2017), alle condizioni di seguito riportate:
1
- la casa coniugale di proprietà del sig. rimarrà nella Controparte_1
sua esclusiva disponibilità, avendo la sig.a a seguito della Pt_1
separazione personale trasferito la residenza propria e dei figli altrove;
- i figli minorenni e resteranno affidati congiuntamente Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con stabile collocazione e residenza presso la madre;
- i figli e potranno vedere e frequentare il padre tre fine Per_1 Per_2 settimana al mese da concordare di mese in mese entro l'ultimo fine settimana del mese precedente, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- durante le vacanze scolastiche estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori, con obbligo in capo ai genitori di comunicarsi almeno entro il giorno 30 del mese di aprile di ogni anno i rispettivi periodi di ferie e ciò anche ai fini organizzativi per l'iscrizione ai centri estivi;
- Le festività natalizie verranno trascorse indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni, la Vigilia presso la madre ed il giorno di Natale presso il padre, mentre per il restante periodo, in assenza di altri accordi, si seguirà l'alternanza consueta;
- Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro alternati di anno in anno.
b) Contributo al mantenimento dei figli
- disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere Controparte_1
alla moglie, entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la somma complessiva di €. Per_1 Per_2
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento diretto da parte del datore di lavoro, come attualmente già avviene;
- il sig. provvederà a rimborsare alla sig.a nella CP_1 Pt_1
misura del 50% le spese straordinarie dentistiche/ortodontiche d'importo superiore ad € 1.000,00, da concordarsi previamente tra i genitori, rimanendo le ulteriori spese straordinarie a carico della sig.a
2 in considerazione del punto che segue;
Pt_1
- le parti convengono che l'Assegno Unico Universale nonché ogni altra agevolazione o bonus verranno percepiti nella misura del 100% dalla sig.a anche in considerazione della sua posizione Parte_1
reddituale di maggior debolezza;
c) I ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti, risultando il sig.
impiegato presso il Ministero della Difesa con il grado di Controparte_1
Graduato Aiutante di stanza presso Reparto Comando e Supporti Tattici
“Cavalleggeri di Treviso” in Gorizia, con retribuzione netta annua risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi di € 28.695,00 e sostiene oneri mensili pari a complessivi € 1.070,00 per il rimborso del mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'ex casa coniugale (circa € 590,00) e di due finanziamenti accesi per la ristrutturazione e l'arredamento della stessa abitazione (doc. 12-14); la sig.a dipendente di “L'Arca – Consorzio Servizi per l'Infanzia” Parte_1 di Trieste ed impiegata presso l'asilo nido “Fincantesimo” di Monfalcone, con retribuzione annua risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi di €
16.747,00, come da dichiarazioni dei redditi depositate (docc.
5-7 e 8-10), conseguentemente i coniugi dichiarano di rinunciare l'un l'altro all'assegno di mantenimento/divorzile;
d) L'autovettura Fiat Panda targata EA233MK, cointestata ma in uso al sig.
, verrà intestata esclusivamente allo stesso a proprie spese ed Controparte_1
a tal fine la sig.a presta, con la sottoscrizione del presente Parte_1
ricorso, il proprio assenso al trasferimento della quota di sua proprietà;
e) I coniugi dichiarano, inoltre, di aver già definito ogni loro ulteriore rapporto di natura patrimoniale e di non avere altro da reciprocamente pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, i ricorrenti, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al divorzio congiunto.
Orbene, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ossia la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Gorizia, con sentenza n.
242/2021, pubblicata il 18.6.2021, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto
3 meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come successivamente modificata, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi all'interesse dei minori.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Stante la natura del presente procedimento, su domanda congiunta, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a Gorizia il 12/01/2012, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, di cui prende atto (atto n. 2, parte 2, S. C, reg. Atti
Matrimonio anno 2013);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Gorizia per gli incombenti di legge;
c) compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia in camera di consiglio il 27/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
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