Sentenza 24 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di procedura di mobilità di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, nel caso in cui sia stato raggiunto l'accordo sindacale, i vizi della comunicazione di avvio della procedura non sono rilevanti ai fini della inefficacia dei licenziamenti intimati all'esito della procedura medesima, salvo che sia dimostrata l'idoneità dei vizi della comunicazione di avvio a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2008, n. 25758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25758 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - rel. Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5121/2005 proposto da:
OAN OFFICINE AERONAVALI VENEZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI BU RA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 286/2004 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 18/02/2004 R.G.N. 190/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2008 dal Consigliere Dott. MICHELE DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Nola confermava nella sostanza - sia pure con motivazione diversa - la sentenza del Pretore della stessa sede - Sezione distaccata di Pomigliano d'Arco, che aveva adottato pronunce consequenziali all'annullamento del licenziamento, intimato dalle Officine aeronavali (OAN) S.p.a., a RA EL UO - in dipendenza della "illegittimità del criterio di scelta per omesso riferimento alle esigenze tecnico- organizzative relative al complesso aziendale" (mentre riteneva che "la stipula dell'accordo sindacale rendeva irrilevante l'incompletezza, ove sussistente, della comunicazione d'avvio" della procedura di mobilità) - dichiarando, invece, inefficace lo stesso licenziamento - ed adottando, tuttavia, le medesime pronunce consequenziali - in base, essenzialmente, al rilievo che, "in caso di stipula dell'accordo sindacale, apparentemente conforme al modello prescritto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, non si può impedire al singolo lavoratore licenziato per riduzione di personale di contestare la regolarità dell'intera procedura - e, quindi, l'efficacia del licenziamento medesimo, ai sensi dell'art. 4, comma 12, della citata legge - tutte le volte in cui l'incompletezza o l'erroneità delle informazioni, rese ai sensi dell'art. 4, comma 3, sia sfuggita alla cognizione dell'interlocutore sindacale e riguardi, comunque, dati che avrebbero potuto condizionare diversamente l'accordo medesimo".
Avverso la sentenza d'appello, la S.p.a. Officine aeronavali (OAN) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.
L'intimato RA EL UO non si è costituito nel giudizio di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.L. n. 416 del 1995, art. 6, comma 26, convertito in L. n. 608 del 1996), nonché vizio di motivazione
(art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - la S.p.a. Officine aeronavali (OAN) censura la sentenza impugnata - per avere dichiarato inefficace il licenziamento, di cui è causa, in dipendenza della asserita incompletezza della comunicazione di avvio della procedura di mobilità - sebbene la procedura stessa sia soggetta alla disciplina (di cui all'invocato D.L. n. 416 del 1995, art. 6, comma 26, convertito in L. n. 608 del 1996), recante il rinvio alle "procedure di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 24", che sono "ben altra cosa rispetto alle comunicazioni e, soprattutto, al contenuto delle stese".
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2, art. 3), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere dichiarato inefficace il licenziamento, di cui è causa, in dipendenza della asserita incompletezza della comunicazione di avvio della procedura di mobilità - sebbene la comunicazione stessa fosse sufficiente - avendo individuato i lavoratori da collocare in mobilità "in base ai criteri tecnico-professionali, (al possesso dei) requisiti, di cui alla L. n. 223 del 1991, commi 6 e 7, ovvero (alla titolarità di) pensione per i requisiti di anzianità o vecchiaia", precisando che gli stessi criteri "sono da considerarsi alternativi e sostitutivi di quelli previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, così come previsto dall'accordo del 15
dicembre 1995" - e, comunque, la eventuale insufficienza fosse "sanata de facto dagli incontri poi effettuati e dalle informazioni rese nell'ambito della procedura".
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere dichiarato inefficace il licenziamento, di cui è causa, in dipendenza della asserita incompletezza della comunicazione di avvio della procedura di mobilità - sebbene la comunicazione stessa -oltre a risultare sufficiente - "ha consentito alle organizzazioni sindacali ed agli altri enti specificamente indicati, il controllo sulla individuazione dei criteri di scelta adottati ed il rispetto di tali criteri, onde verificarne la rispondenza a quelli fissati dalla legge e dagli accordi sindacali".
Il ricorso è fondato parzialmente, nei limiti di seguito precisati.
2. In materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la disciplina (di cui all'art. 24, in relazione alla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 5. Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) - nel prevederne (agli artt. 4 e 5) la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del potere datoriale - ha introdotto una profonda innovazione, che consiste - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 302/2000 delle sezioni unite, n. 528/2008, 6225/2007, 11455/99 della sezione lavoro, anche in motivazione) - nel passaggio dal controllo giurisdizionale - esercitato, ex post, nel precedente assetto ordinamentale - ad un controllo ex ante sull'iniziativa imprenditoriale volta, appunto, al ridimensionamento del livello occupazionale - devoluto alle organizzazioni sindacali, dotate di incisivi poteri di informazione, consultazione e di stipulazione di accordi gestionali (ed, eventualmente, alla sede amministrativa) - con la conseguenza che gli spazi residui - devoluti al giudice, in sede contenziosa - non riguardano i motivi specifici di riduzione del personale - cioè la sussistenza di effettive esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva - ma soltanto la legittimità e la correttezza della procedura (in relazione, essenzialmente, alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, cit.).
3. Nell'ambito della procedura per la dichiarazione di mobilità - della quale il giudice è chiamato a scrutinare, per quanto si è detto, soltanto legittimità e correttezza (in relazione, essenzialmente, alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, cit.) - la comunicazione alle organizzazioni sindacali (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) assolve la mera funzione di avvio della stessa procedura, che può esaurirsi nella comunicazione medesima - una volta che siano inutilmente decorsi i termini acceleratori, che scandiscono perentoriamente le fasi diverse della procedura (L. n. 223 del 1991, stesso art. 4, commi 5, 6 e 8, cit.) - oppure dare luogo ad esame congiunto (consultazione) - su richiesta delle organizzazioni sindacali - ed, eventualmente, alla stipulazione di accordo sindacale, meramente gestionale (vedi, per tutte, Cass. n. 1101/93, 6993/91).
4. Accordo sindacale ed esaurimento della procedura per la dichiarazione di mobilità (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, cit.) ne costituiscono, quindi, gli esiti alternativi. Solo "qualora non sia stato raggiunto l'accordo", tuttavia, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - destinatario (ai sensi del comma 4) di copia della comunicazione di avvio della procedura (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) - "convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo" (L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 7, cit.).
5. Quando, invece, un accordo sindacale sia stato raggiunto, come nella specie, il controllo giurisdizionale ex post - su legittimità e correttezza della procedura (in relazione, essenzialmente, agli art. 4 e 5 legge 223/91, cit.) - si esaurisce nella verifica se ne risulti realizzata la funzione della comunicazione di avvio alle organizzazioni sindacali (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) - in dipendenza, appunto, della stipulazione dell'accordo - oppure se, ciononostante, la stessa comunicazione sia risultata idonea a fuorviare od eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali. Coerentemente, eventuali vizi (quali l'incompletezza o l'erroneità, che sembrano denunciate in questo giudizio) della stessa comunicazione di avvio della procedura (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) - nel caso in cui sia stato raggiunto, come nella specie, l'accordo sindacale - non sono rilevanti, al fine della inefficacia del licenziamento, intimato all'esito della procedura (ai sensi dell'art. 4, comma 9, in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3) - ove non risulti dimostrata, appunto, la idoneità effettiva dei vizi denunciati a fuorviare od eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 528/2008; 9015/2003, pronunciata con riferimento a controversia, quantomeno, analoga rispetto a quella dedotta in questo giudizio).
6. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata - laddove ritiene che, "in caso di stipula dell'accordo sindacale, (.......;, non si può impedire al singolo lavoratore licenziato per riduzione di personale di contestare la regolarità dell'intera procedura e, quindi, l'efficacia del licenziamento medesimo, (.......) tutte le volte in cui l'incompletezza o l'erroneità delle informazioni, (.......), sia sfuggita alla cognizione dell'interlocutore sindacale e riguardi, comunque, dati che avrebbero potuto condizionare diversamente l'accordo medesimo"- merita le censure che, sul punto, le vengono mosse con il secondo e terzo motivo di ricorso.
Infatti non ne risulta motivatamente accertato se gli asseriti vizi della comunicazione di avvio della procedura (di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 3, cit.) siano risultati, effettivamente,
idonei a fuorviare od eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali. Tanto basta per accogliere le censure medesime.
Deve essere rigettato, invece, il primo motivo.
7. Invero, nel giudizio di cassazione, è preclusa alle parti la prospettazione di questioni nuove - che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, perché allo stesso non sollecitati - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 8662, 14590, 16742/2005, 10201, 6656, 6542/2004, 8247, 2331/2003, 16303, 14905/2002, 8208, 6766, 402/2001) - il ricorrente - che proponga una questione, che implichi un accertamento di fatto, non trattata nella sentenza investita da ricorso per cassazione - deve ottemperare - al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità, appunto, per la novità della questione proposta - all'onere di indicare specificamente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, in quali atti dei giudizi di merito lo stesso ricorrente abbia proposto (e riproposto in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) la questione stessa.
8. Ora la questione proposta con il primo motivo di ricorso - concernente l'asserita applicazione, nella specie, della disciplina (di cui all'invocato D.L. n. 416 del 1995, art. 6, comma 26, convertito in L. n. 608 del 1996), recante il rinvio alle "procedure di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 24", che sarebbero "ben altra cosa rispetto alle comunicazioni e, soprattutto, al contenuto delle stese" - non risulta trattata dalla sentenza impugnata.
La decisione della questione prospettata, poi, postula indagini ed accertamenti di fatto, consistenti - per ammissione della società ricorrente (nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., spec. pag. 5) - nella verifica se la stessa società avesse, "in effetti, i requisiti previsti dell'indicata norma (D.L. n. 416 del 1995, art. 6, comma 26, convertito in L. n. 608 del 1996, cit., appunto) e, segnatamene, se avesse sottoscritto, entro il 31 dicembre 1994, innanzi alla Presidenza del consiglio, un accordo perla gestione delle giacenze". Ciononostante, la ricorrente non ha ottemperato all'onere - che risulta imposto, per quanto si è detto, a pena di inammissibilità - di indicare, specificamente, in quali atti dei giudizi di merito la stessa ricorrente abbia proposto (e riproposto in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) la questione medesima. Tanto basta per rigettare il primo motivo di ricorso - perché inammissibile, prima che infondato - dispensando la Corte dall'esame della questione se le "procedure di cui alla L. 23 luglio 1991, n.223, artt. 4 e 24", - alle quali rinvia la disciplina, asseritamente,
applicabile alla dedotta fattispecie (di cui all'invocato D.L. n. 416 del 1995, art. 6, comma 26, convertito in L. n. 608 del 1996, cit.) -
sia, effettivamente, "ben altra cosa rispetto alle comunicazioni e, soprattutto, al contenuto delle stese" (di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, commi 2 e 3), sebbene la disposizione stessa risulti espressamente richiamata (dal D.L. n. 416 del 1995, art. 6, comma 26, convertito in L. n. 608 del 14996, cit.. appunto).
9. Il ricorso, pertanto deve essere accolto parzialmente. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata - entro gli stessi limiti - con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385 c.p.c., comma 3).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso parzialmente;
Cassa la sentenza impugnata - entro gli stessi limiti - con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2008