Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2255 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2255 2024 r.g.
tra rappresentata e difesa dall'avv. in proprio e dall'avv. Parte_1 Parte_1
CASTEGNARO CLAUDIO
E
rappresentata e difesa dall'avv. CAMAZZINI ALESSIO e dall'avv. MARCO CP_1
VICENTINI
Oggi 10/06/2025 ad ore 11:08 innanzi al giudice dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. f), DL 18/2020, in videoconferenza mediante l'utilizzo dell'applicativo “Teams”:
Per l'avv. in proprio e l'avv. CASTEGNARO Parte_1 Parte_1
CLAUDIO
Per l'avv. CAMAZZINI ALESSIO anche in sost. dell'avv. MARCO CP_1
VICENTINI
Il giudice procede nel verificare la stabilità della connessione in particolare accertando come tutte le parti abbiano la possibilità di vedere e sentire.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e contestano quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
L'avv. fa presente che, contrariamente a quanto asserito da controparte a pagina 15 della Parte_1 nota conclusiva, il contributo unificato per € 118,50 e il diritto di cancelleria per €27 è stato regolarmente versato.
L'avv. Camazzini contesta che il diritto della propria assistita sarebbe precluso dal passaggio in giudicato della pronuncia della Corte d'Appello che ha sancito il diritto alla restituzione senza la quantificazione. Relativamente alla mediazione, fa presente che è obbligatoria nel caso di specie
L'avv. precisa che l'eccezione sul mancato pagamento del contributo unificato Parte_1 denigrerebbe la figura professionale della stessa. Fa presente poi, per la richiesta di cancellazione che è stato depositato nel fascicolo penale, documentazione medica per cui la persona stessa evidenzia di avere dinamiche mentali critiche. Osserva che la situazione medica è alla base della proliferazione dei procedimenti, ivi compreso quello disciplinare.
Il giudice dà atto che i procuratori della parti hanno partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che l'udienza tenuta secondo l'applicativo si è svolta regolarmente.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 19:00, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 28/05/2024 al n. 2255 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da ) con l'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
) e l'avv. CLAUDIO CASTEGNARO (C.F. ), C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
- RICORRENTE- contro
) con l'avv. CAMAZZINI ALESSIO CP_1 C.F._3
e l'avv. MARCO VICENTINI ( ), domiciliato C.F._4 C.F._5
presso il difensore
- RESISTENTE–
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna e che si ritrascrivono
Per parte ricorrente:
NEL MERITO revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e illegittimo il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE che è dovuto Pt_2 dall'odierna opponente all'opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Inoltre, ACCERTARE E DICHIARARE l'infondatezza in fatto e in diritto del pretesto credito azionato e l'estinzione del credito medesimo di cui all'importo ingiunto e precettato e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo con il precetto notificato in data 22 maggio
2024 e dichiararlo inefficace.
Vinte le spese e competenze legali, ivi compresi gli accessori e le spese generali nella misura di legge applicabile, come specificamente elencate in nota spese allegata.
Contributo unificato anticipato versato per euro 118,50 di cui si chiede il rimborso.
***
Per l'evidenza delle situazioni trattate, con ulteriore richiesta di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in una somma non inferiore a Euro 1.500,00 preso atto che controparte ha volutamente omesso di allegare al ricorso monitorio l'istanza alla Corte e la successiva ordinanza ricevuta e alla stessa stregua non ha allegato la preliminare corrispondenza intercorsa tra i legali e le contestazioni in modo da mettere in condizione il giudice del monitorio di conoscere la reale portata della questione verificando i presupposti di legge per l'emissione del d.i. e anzi scrivendo a pag. 3 del ricorso in modo del tutto tendenzioso inveritiero e scorretto che “si rifiuta di pagare senza alcun Parte_1 valido e fondato motivo”, così costringendo ad avviare un procedimento di opposizione per evitare gli effetti dell'esecuzione forzata nonostante siano obiettivamente ravvisabili ab origine i presupposti per l'insussistenza di alcun credito e di alcuna pretesa di ulteriore pagamento di somme duplicate e per vari motivi non dovute.
Per parte resistente: Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o disattesa:
NEL MERITO: In via principale, rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla sig.ra perché inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, per Parte_1
tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, n. 794/2024 R. Ing., emesso dal Tribunale di Vicenza in data 21.5.2024;
In subordine, dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la sig.ra a Parte_1 pagare in favore della sig.ra la somma capitale di €. 11.096,96=, ovvero la CP_1
diversa, anche minore, che risulterà di giustizia, per le causali esposte nelle premesse del ricorso monitorio, oltre agli interessi legali dalle date di ciascun pagamento a suo tempo ricevuto dall'ingiunta fino all'effettiva restituzione delle somme dovute a seguito della revoca/riforma dei titoli esecutivi azionati;
In ogni caso, rigettarsi tutte le domande proposte dalla ricorrente, perché inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
IN OGNI CASO: i) condannarsi la sig.ra alla refusione integrale delle spese e Parte_1
competenze di procuratore del presente giudizio, comprese quelle relative alla procedura di mediazione, di cui €. 190,00 per spese vive (cfr. doc. 37), come da nota spese depositata, con la maggiorazione fino al 30% ai sensi D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 1-bis, attesa la redazione degli scritti difensivi mediante collegamenti ipertestuali;
ii) disporsi, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione della seguente espressione, offensiva o comunque sconveniente: «Per dire, la signora è giunta a fenomeni di lesionismo volontario trovando risposta nell'archiviazione penale […]», contenuta a pag. 3) dell'atto introduttivo di controparte, condannandosi la stessa al risarcimento del danno, in misura equitativamente determinata;
iii) dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi, ai sensi dell'art. 12-bis, III co D.Lgs. n. 28/2023, la sig.ra
[...]
al pagamento del doppio del contributo unificato e di una somma equitativamente Parte_1
determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, stante la sua ingiustificata, mancata partecipazione a detto procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, l'avv. ha svolto opposizione al d.i. Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 794/2024 emesso da questo Ufficio il 21.5.2024 per € 11.096,96 a favore della sig.ra a titolo di restituzione di somme corrisposte da quest'ultima CP_1 all'avv. in esito alla sentenza n. 703/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza il 6/4/23 e Parte_1 parzialmente riformata dalla pronuncia della Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 520/24 del
27/3/24.
In particolare, l'opponente ha dichiarato che la pronuncia della Corte d'Appello di Venezia aveva disposto la compensazione tra il credito vantato dalla locatrice per i canoni relativi Parte_1
ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 e il credito vantato da per la restituzione CP_1
del deposito cauzionale, con condanna della locatrice a restituire alla conduttrice quanto dalla stessa versato in esecuzione della sentenza di primo grado e compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
La ricorrente ha, quindi, dichiarato di aver immediatamente restituito l'importo della cauzione (euro
2400) e le spese legali liquidate nel procedimento di primo grado per totali euro 7.506,92 e che, quindi, la richiesta avversaria pari a ulteriori € 13.368,47, in aggiunta a quanto già restituito sarebbe stata ultronea.
Con provvedimento del 29/5/24, il Giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo opposto e fissato per la conferma/modifica o revoca della sospensiva l'udienza del 13/6/24.
Si è costituita la sig.ra nel subprocedimento relativo alla sospensiva, chiedendo il CP_1
rigetto della sospensiva o in subordine la concessione della p.e. parziale.
In particolare, l'opposta ha dichiarato che il credito originariamente vantato dall'avv. Parte_1
traeva origine dall'atto di precetto del 31.8.2022, con cui quest'ultima aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di €. 8.519,85, sulla scorta di titoli provvisoriamente esecutivi, ovvero l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione n. 5997/2022 Cron. Trib. VI (n. 2678/2022
R.G.) (doc. 1) e il decreto ingiuntivo n. 1594/2022 Ing. Trib. VI.
Parte opposta ha evidenziato che tale importo era composto da € 4.000,00 per sorte capitale (n. 5 canoni di locazione di € 800,00 cadauno, per i mesi da maggio a settembre 2022) e, per il resto, da spese legali, comprensive di IVA, a suo dire non dovuta e che appena decorso il termine dilatorio ex art. 480 c.p.c., l'avv. aveva immediatamente promosso l'esecuzione forzata n. 1996/2022 Parte_1
R.ES. Trib. VI.
La sig.ra ha, poi, evidenziato che: CP_1
- l'opposizione avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione era stata accolta con sentenza n. 398/2024 R. Sent. dell'intestato Tribunale e impugnata dinanzi alla Corte
d'Appello.
- l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1594/2022 Ing. era stata invece rigettata in prime cure, giusta sentenza n. 703/2023 R. Sent. Trib. VI, con cui la sig.ra era stata CP_1
condannata a pagare le spese di lite, per € 5.871,28;
- l'opposizione a decreto ingiuntivo era stata successivamente accolta in appello, con la sentenza n. 540/2024 R. Sent. C. App. VE, che aveva disposto le conseguenti restituzioni, senza tuttavia provvedere in punto quantum;
- l'avv. aveva restituito solo parte del credito (€ 2.400,00 + € 5.106,92), secondo la Parte_1
personale interpretazione della pronuncia n. 540/2024 R. Sent. C. App. VE;
- che i titoli da cui deriverebbero le restituzioni in capo alla sig.ra sarebbero quindi (a) CP_1
il decreto ingiuntivo n. 1594/2022 Ing. (b) la sentenza n. 703/2023 R. Sent.;
- che dagli effetti di tali provvedimenti, dipendevano ex art. 336 c.p.c. le ulteriori sorti: (c) dei rispettivi atti di precetto e (d) degli atti dell'esecuzione forzata n. 1996/2022 R.ES., tra cui
(e) l'ordinanza a scioglimento di riserva del 16.10.2023.
L'opposta ha, altresì, evidenziato che rispetto al capitale ingiunto (€ 4.000,00, pari a €. 800/mese per i n. 5 mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022), i canoni per i mesi di maggio e giugno erano stati pagati rispettivamente il 3.10.2022 e il 28.10.2022 a fronte della iscrizione a ruolo del pignoramento avvenuta il 6.10.2022.
All'esito di tale udienza il giudice ha confermato la sospensione del titolo impugnato.
Nella comparsa depositata nel fascicolo di merito, ha riepilogato le medesime difese. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 10/6/25 le parti – previo deposito di note autorizzate – hanno discusso le rispettive linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente, parte opposta ha chiesto la cancellazione della frase contenuta nella nota conclusiva di controparte “Pertanto, pertinente è quanto rappresentato a pag. 3 dell'opposizione e nessuna espressione sconveniente viene ravvisata, anche alla luce della documentazione medica prodotta nel fascicolo penale dalla stessa convenuta circa il proprio corrotto stato di salute fisica e mentale, tal per cui deve essere respinta l'eccezione ex art. 89 cpc e ogni richiesta di risarcimento danni” oltre alla cancellazione della frase “Per dire, la signora è giunta a fenomeni di lesionismo volontario trovando risposta nell'archiviazione penale […]”, contenuta a pag. 3) dell'atto introduttivo dell'opponente.
Sul punto, va rammentato quel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come l'avverbio "subdolamente"), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Cfr. Cass. civ. 26195 del 06/12/2011).
La domanda di cancellazione e risarcimento del danno va rigettata, in quanto non risulta che le frasi siano offensive o superino gli alvei della difesa tecnica, tenuto conto dell'ampio panorama di controversie (sia civili, sia penali che disciplinari) che sono incorse tra le stesse.
Nel merito, l'opposizione è fondata per quanto di ragione.
L'art. 336 c.p.c. prevede che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. Ciò comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente.
Tale è il principio richiamato dalla stessa parte opposta, laddove rimarca il contenuto della sentenza della Suprema Corte Cass. civ., n. 26849/2022.
Senonché tale assunto non è applicabile sic et simpliciter all'ipotesi – quale quella sottoposta al vaglio giurisdizionale che ci occupa – in cui la pronuncia della Corte d'Appello abbia solo parzialmente riformato la pronuncia di prime cure.
Erra, infatti, la laddove sostiene che il d.i. sarebbe venuto meno e, pertanto, sarebbe venuto CP_1
meno anche il diritto di credito dell'avv. ai due mesi di canoni pacificamente non Parte_1
corrisposti dalla conduttrice e relativi ai mesi di maggio e giugno 2022.
Ed, infatti, la sentenza in maniera chiara e trasparente enuncia che “Nel merito l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nella misura che di seguito si specificherà”. L'appello (che è stato introdotto dalla non è stato, quindi, totalmente accolto e, pertanto, CP_1
l'avv. non è risultata totalmente soccombente. Parte_1
La Corte Lagunare esplicitamente dichiara che “L'appello merita di essere accolto, invece, in relazione alla restituzione del deposito cauzionale e alla sua compensazione con i canoni dovuti dalla conduttrice per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022.”.
Cioè a dire che per i canoni dei mesi di maggio e giugno 2022, il credito dell'avv. era più Parte_1
che fondato.
E che ciò sia il tenore motivazionale della pronuncia si evince anche dall'ulteriore passaggio per cui
“Di conseguenza può trovare accoglimento la domanda di compensazione avanzata dall'appellante tra il credito vantato dalla locatrice per i canoni non pagati per i mesi di luglio, agosto e settembre
2022 (euro 2.400,00) e il credito della conduttrice relativo al deposito cauzionale (euro 2.4000,00).
Atteso che la ha corrisposto alla quanto ingiuntole con il decreto ingiuntivo CP_1 Parte_1
opposto, deve essere condannata a restituire alla conduttrice quanto dalla stessa Parte_1
corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza impugnata.
Il decreto ingiuntivo deve essere, infine, revocato (e avrebbe dovuto essere revocato già dal
Tribunale avendo la in corso di causa provveduto al pagamento parziale del credito CP_1 ingiunto) stante l'esito della controversia.”.
Pertanto, il decreto ingiuntivo che era stato emesso per i canoni di maggio, giugno e luglio 2022 oltre a quelli scaduti e a scadere fino alla esecuzione dello sfratto è stato revocato, in quanto tre mensilità compensate con il deposito cauzionale e due già corrisposte.
Tuttavia, non per questo viene meno e in toto il diritto dell'avv. ad agire in via esecutiva Parte_1
per ottenere quanto spettantele.
Ed, infatti, è pacifico che le mensilità di maggio e giugno 2022 siano state corrisposte solo dopo la notifica del pignoramento (avvenuta il 28/9/22) e quella di giugno dopo anche l'iscrizione a ruolo della procedura.
Va, poi, osservato che la Corte ha operato una compensazione del deposito cauzionale con i canoni dovuti.
Sul punto mette conto osservare che “Il deposito cauzionale non può essere imputato in pagamento di canoni e/o di altra causale e deve essere restituito al termine della locazione, dopo la verifica in contraddittorio dell'assenza di eventuali danni all'immobile locato. La compensazione tra cauzione
e canone è ammessa soltanto alla scadenza del rapporto locatizio ossia nel momento in cui la somma data in deposito diventa esigibile.” Corte appello Roma sez. VII, 08/05/2023, n.3196.
Al momento dell'emissione del d.i. il rapporto locatizio non era ancora esaurito, tenuto conto che la convalida della licenza per finita locazione era al 7/10/22 con termine per il rilascio al 14/10/22. E, pertanto, all'epoca non era nemmeno compensabile il deposito cauzionale con i canoni non pagati.
Non solo, quella operata dalla Corte d'Appello è una compensazione impropria, che come noto opera solo ex nunc e non ex tunc.
A maggior rigore, si deve osservare quanto segue.
La ha chiesto la restituzione delle seguenti somme: CP_1
- € 2.400,00 per le tre mensilità compensate con il deposito cauzionale;
- € 6.959,80 per le somme oggetto di conversione in sede di pignoramento;
- € 2.395,87 quali spese di lite per l'ordinanza del 16/10/23;
- € 901,93 per le somme spese per l'estinzione del pignoramento;
- € 5.871,28 per le spese di lite del giudizio di primo grado culminato con la sentenza 703/23;
- € 75,00 per le spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento al Pra;
totale € 18.603,88 cui parte opposta ha detratto € 7.506,92 in quanto già corrisposti in restituzione.
Ora, quanto a €2400 e € 5.871,28 si tratta di importi ricompresi nella somma di € 7.506,92.
Quanto alla somma di € 6.959,80 si osserva quanto segue.
La stessa (cfr doc. 12 di parte convenuta) è costituita da € 4.321,65 per capitale oltre interessi (€
107,25), € 377,39 per anticipazioni, € 857,00 oltre accessori per compenso di procedura (€
1.250,46), oltre imposta di registro dei titoli esecutivi (€ 208,75 per D.I. n. 1594/2022 e somma non ancora liquidata per l'ordinanza di convalida di sfratto del 21.07.2022) per complessivi € 6.265,50 oltre a € 694,30 quali spese dovute dall'avv. all'IVG. Parte_1
Ebbene, parte opponente ha contestato la debenza della restituzione della somma di € 4.321,65 in quanto recherebbe al proprio interno una duplicazione restitutoria, contenendo appunto i cinque canoni.
Parte opposta ha dedotto, al contrario, che “la stessa aveva provveduto a pagare l'intero importo ingiunto (dovuto o meno che fosse), a ridosso dell'azione esecutiva (cfr. contabili di bonifico sub doc. 11, per complessivi €. 4.198,00=), e comunque entro la prima udienza del 21.12.2022, deputata alla conversione del pignoramento. Pertanto, non vi è dubbio che il credito precisato - ma non dettagliato - in quel frangente (cfr. doc. 9) avesse esclusivamente a oggetto spese di precetto/esecuzione forzata, e non certo la quota capitale, rispetto alla quale non è dunque ipotizzabile alcuna duplicazione di richieste, come già evidenziato dallo scrivente patrocinio, anche in via stragiudiziale, prima di promuovere il giudizio monitorio”.
In realtà, dal verbale del 21/12/22 nell'ambito della procedura esecutiva 1996/22 emerge che la aveva pagato € 4.198,20 a titolo di canoni e, pertanto, il giudice ha disposto il deposito CP_1 della residua somma di €4.321,65. Tale somma è proprio il risultato della sottrazione tra l'importo precettato dall'avv. e pari Parte_1
a € 8.519,85 e l'importo pagato da a titolo di canoni per €4.198,20. CP_1
Ciò premesso, leggendo il precetto, le somme che possono refluire nell'importo di €4.321,65 sono:
- € 1.893,89 per spese di lite legate al procedimento di convalida della licenza per finita locazione (già pacificamente restituite);
- € 457,76 per spese di mediazione che risultano già restituiti come da pronuncia di questo
Tribunale 702/25;
- € 1.818,95 per spese di lite e anticipazioni del d.i. poi revocato dalla Corte Lagunare;
- € 328,30 per spese di precetto.
Ora, l'unico importo che risulta ancora da restituire sarebbe quello del d.i. e quindi € 1.818,95.
Del resto le spese di lite per il precetto (pari a €225 oltre oneri e accessori) sono congrue con quelle medie di riferimento (che ammonterebbero – per lo scaglione di valore fino a € 5.200,00 secondo il
DM 55/14 e succ. mod. – a € 236).
Le altre somme (€ 901,93 per le somme spese per l'estinzione del pignoramento e € 75,00 per le
Par spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento al sono dovute in quanto spese fisse e comunque giustificate sulla base del diritto di credito dell'avv. pur successivamente Parte_1
rimodulato.
Andando avanti, non è dovuta la restituzione di € 2.395,87 quali spese di lite per l'ordinanza del
16/10/23. Ed, infatti, l'art. 336 cpc prevede che “La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”.
E, tuttavia, l'opposizione svolta dalla nell'ambito della procedura esecutiva 1996/22 è stata CP_1
una sua precisa scelta difensiva e, quindi, come tale non caducabile all'esito della parziale riforma del titolo.
Del resto, il provvedimento del G.E. che ha liquidato a favore dell'avv. l'importo di € Parte_1
2.395,87 è stato emesso a seguito di un'ulteriore scelta difensiva della la quale ha CP_1
rinunciato agli atti dell'opposizione dalla stessa promossa.
Del resto, non hanno pregio e non sono qui esaminabili le censure svolte avverso tale provvedimento, laddove l'opposta fa presente che la rinuncia agli atti, in quanto condizionata al riconoscimento della spese di lite a favore della controparte, sarebbe inammissibile.
Le ulteriori spese oggetto di richiesta (€ 901,93 per le somme spese per l'estinzione del pignoramento e € 75,00 per le spese di cancellazione della trascrizione del pignoramento al Pra) sono ovviamente dovute, in quanto relative a oneri di una procedura che, sebbene in parte, era legittima. Il d.i. impugnato va, quindi, revocato e l'opponente condannata a pagare € 1.818,95 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio (14/5/24) al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono compensate per metà e per metà liquidate, a carico dell'avv. nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM Parte_1
10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale. Nulla per la fase istruttoria stante l'assenza della stessa.
Tenuto conto che l'importo minimo per lo scaglione (1.101,00 -5.200,00) è di € 1.278,00 e che il
50% assomma a € 639,00, sono dovuti a parte opposta – considerato l'aumento del 30% per i link ipertestuali – € 830,70.
Sono, poi, dovute le spese di mediazione per € 190,00 e i compensi per l'attivazione per € 142,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Totale dovuto: € 972,70.
L'art. 12 bis D.Lgs 28/10 prevede che, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata in bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Parte opponente va, quindi, condannata a versare all'entrata in bilancio dello Stato la somma di €
237,00.
L'art. 12 bis III D.Lgs 28/10 prevede altresì che “Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.”.
Ora, la norma facoltizza il giudice a disporre questa ulteriore condanna.
Tuttavia, visto l'ampio panorama di giudizi che le parti vicendevolmente hanno intessuto si ritiene che non debba essere corrisposta questa ulteriore “sanzione pecuniaria” atteso che sarebbe stato inverosimile che le parti trovassero un accordo.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede: ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto REVOCA il d.i. 794/24 emesso da questo Tribunale il 21/5/24;
CONDANNA a restituire a € 1.818,95 oltre interessi legali dal Parte_1 CP_1
14/5/24 al saldo;
COMPENSA per metà le spese di lite;
CONDANNA a rifondere a il residuo delle spese di lite che liquida Parte_1 CP_1 in € 972,70 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e €190,00 di spese vive.
CONDANNA ex art. 12bis II D.lgs. 28/2010, parte resistente a pagare in favore dell'Entrata in bilancio dello Stato la somma di € 237,00.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 10/06/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello