CASS
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 20140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20140 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Ferdinando Paglia, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. LV AL, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 novembre 2024 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa, in data 07 luglio 2023, con cui il Tribunale di Monza, l'ha condannata alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in relazione al reato continuato di truffa ed appropriazione indebita. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20140 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 02/04/2025 2. La ricorrente, preliminarmente, chiede che il reato contestato venga dichiarato estinto per avvenuta remissione di querela e conseguente accettazione della remissione da parte dell'imputata. 3. Con il primo motivo di impugnazione, si lamenta violazione dell'art. 415- bis cod. proc. pen. conseguente alla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in quanto effettuata presso il difensore domiciliatario senza tenere conto della revoca e contestuale nomina di un nuovo difensore di fiducia. 4. Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, si deduce inosservanza degli artt. 195 e 507 cod. proc. pen., violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità della ricorrente. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello con cui veniva eccepita la violazione degli artt. 195 e 507 cod. proc. pen. conseguente al rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di escussione dei testi UC UA e AS RA in quanto non necessaria ai fini del decidere. A giudizio della difesa, tali escussioni erano, invece, assolutamente fondamentali ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito con percorso argomentativo apodittico e manifestamente illogico. La ricorrente ha, infine, lamentato la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in considerazione del fatto che la ricostruzione fattuale posta a fondamento delle sentenze di condanna sarebbe stata "operata secondo una interpretazione polarizzata delle prove dibattimentali senza tener conto di una fondamentale prova a discarico" (vedi pag. 19 del ricorso). 5. Con il quarto motivo di impugnazione, si deduce violazione dell'art. 133 cod. pen nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 6. Il difensore del ricorrente, in data 27 marzo 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. La documentazione prodotta dalla difesa della ricorrente ha permesso di accertare che, in data 03 febbraio 2025, le persone offese IL CU e DA CU hanno rimesso la querela sporta nei confronti della AL e che, in pari data, l'imputata ha accettato detta remissione di querela. Di conseguenza, il contestato reato continuato di cui agli artt. 646, 61 n. 7 e 640 cod. pen., procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato continuato di cui al capo di imputazione estinto per intervenuta remissione della querela, con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso. All'estinzione del reato consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 aprile 2025 i L Presrdnte
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Ferdinando Paglia, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. LV AL, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 novembre 2024 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa, in data 07 luglio 2023, con cui il Tribunale di Monza, l'ha condannata alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in relazione al reato continuato di truffa ed appropriazione indebita. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20140 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 02/04/2025 2. La ricorrente, preliminarmente, chiede che il reato contestato venga dichiarato estinto per avvenuta remissione di querela e conseguente accettazione della remissione da parte dell'imputata. 3. Con il primo motivo di impugnazione, si lamenta violazione dell'art. 415- bis cod. proc. pen. conseguente alla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in quanto effettuata presso il difensore domiciliatario senza tenere conto della revoca e contestuale nomina di un nuovo difensore di fiducia. 4. Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, si deduce inosservanza degli artt. 195 e 507 cod. proc. pen., violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità della ricorrente. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello con cui veniva eccepita la violazione degli artt. 195 e 507 cod. proc. pen. conseguente al rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di escussione dei testi UC UA e AS RA in quanto non necessaria ai fini del decidere. A giudizio della difesa, tali escussioni erano, invece, assolutamente fondamentali ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, diversamente da quanto affermato dai giudici di merito con percorso argomentativo apodittico e manifestamente illogico. La ricorrente ha, infine, lamentato la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in considerazione del fatto che la ricostruzione fattuale posta a fondamento delle sentenze di condanna sarebbe stata "operata secondo una interpretazione polarizzata delle prove dibattimentali senza tener conto di una fondamentale prova a discarico" (vedi pag. 19 del ricorso). 5. Con il quarto motivo di impugnazione, si deduce violazione dell'art. 133 cod. pen nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 6. Il difensore del ricorrente, in data 27 marzo 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. La documentazione prodotta dalla difesa della ricorrente ha permesso di accertare che, in data 03 febbraio 2025, le persone offese IL CU e DA CU hanno rimesso la querela sporta nei confronti della AL e che, in pari data, l'imputata ha accettato detta remissione di querela. Di conseguenza, il contestato reato continuato di cui agli artt. 646, 61 n. 7 e 640 cod. pen., procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato continuato di cui al capo di imputazione estinto per intervenuta remissione della querela, con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso. All'estinzione del reato consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 aprile 2025 i L Presrdnte