Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/05/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1959 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ed ivi residente in [...], località Torre Faro, C.F._1
elettivamente domiciliata in SS, Via E. L. Pellegrino, n° 111, is. 150, presso lo studio dell'avv. Antonia Russo (C.F.: ), fax: C.F._2
090.6019684, pec: e-mail: Email_1
che la rappresenta e difende per procura Email_2
in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...], località Torre C.F._3
Faro, elettivamente domiciliato in SS, via Ghibellina n° 75, presso lo studio dell'avv. Salvatore Catalano (C.F.: ), pec: C.F._4
fax: 090672688, che lo rappresenta e Email_3
difende per procura in atti;
RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
nato a [...] il [...], e Controparte_1 Pt_1
, nata a [...] il [...], contraevano a SS il
[...]
09.09.2011, matrimonio concordatario trascritto nel registro dello Stato Civile di detto comune al numero 523 parte 2 serie A anno 2011. Dall'unione nascevano due figlie, nata a [...] il [...], e , nata a [...] il Per_1 Per_2
31.08.2019.
Con ricorso depositato il 20.04.2022, chiedeva al Parte_1
Tribunale di SS che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, che fosse stabilito l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con collocazione privilegiata presso la madre, Per_1 Per_2
nella casa coniugale di proprietà della madre della ricorrente, che fossero disciplinati i tempi di permanenza delle figlie minori con il padre, che fosse posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
delle figlie mediante il versamento mensile alla ricorrente di una somma non inferiore ad euro 550,00, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse delle figlie, nonché nella misura del 100 % alle spese mediche, che fosse posto a carico di di Controparte_1
corrispondere per il solo mese di agosto, una somma non inferiore ad euro
750,00, a titolo di mantenimento delle figlie minori, in considerazione della circostanza che in detto mese ella subiva per contratto la sospensione dell'attività lavorativa e della relativa retribuzione, che fosse disposto il trasferimento della quota di proprietà di del garage, sito in Controparte_1
Via Scuole, località Torre Faro, annotato nei registri catastali del Comune di
SS, foglio 48, particella 832 sub 1, alla deducente, già comproprietaria per il 50%, che fosse ordinato a il trasferimento di proprietà Controparte_1
della Vespa cc. 125, targata AM36919, in favore della deducente, che fosse
2 ordinata a la immediata restituzione di quanto di Controparte_1
pertinenza della ricorrente, in relazione alle somme dallo stesso prelevate dal conto corrente bancario cointestato ad entrambi i coniugi n°102828816.
A sostegno delle domande evidenziava che l'irreversibile crisi del rapporto era stata determinata dal comportamento marito contrario ai doveri coniugali. In particolare, rilevava che il marito aveva coltivato nel corso della convivenza matrimoniale diverse relazioni extraconiugali, delle quali sin da subito ella aveva avuto il sospetto, in quanto lo sovente usciva di CP_1
casa senza darle spiegazioni su dove e come trascorresse il suo tempo.
Evidenziava che quando ella era in attesa delle prima figlia, nel mese di settembre 2013, aveva scoperto che il marito scambiava numerosissimi messaggi e telefonate con tale che nel mese di luglio 2014 lo Per_3
aveva iniziato a sentirsi con tale una sua CP_1 Persona_4
“vecchia fiamma”; che lo stesso si sentiva spesso anche con tale Per_5
e nel 2017 con tale ragazza da lui conosciuta in
[...] Persona_6
palestra; che nel mese di settembre 2020 lo aveva iniziato a CP_1
sentirsi con tale con la quale aveva iniziato una vera e propria Persona_7
stabile relazione proseguita sino al mese di novembre 2021; che l'08.10.2020 lo aveva abbandonato il tetto coniugale senza dare alcuna CP_1
spiegazione; che nel successivo mese di dicembre vi era stato un riavvicinamento tra i coniugi, che aveva portato ad una nuova gravidanza, ma dopo pochissimo tempo erano riemerse le difficoltà, tanto da indurla ad interrompere la gravidanza. Rilevava che le parti avevano raggiunto un accordo di separazione consensuale e depositato il relativo ricorso, ma lo CP_1
non aveva ribadito tale volontà all'udienza presidenziale, benché non fosse mutato alcuno dei presupposti esistenti al momento della sottoscrizione dell'accordo. Rilevava che tale situazione aveva inciso sulla serenità delle figlie e, in particolare, non voleva pernottare da sola con il padre ed aveva Per_1
manifestato la volontà di non uscire con lui. Quanto ai rapporti economici,
3 osservava che lei prestava attività lavorativa come assistente all'infanzia presso l'Istituto “Collegio Sant'Ignazio” di SS e percepiva uno stipendio mensile di € 800,00, mentre lo era elettricista alle dipendenze della CP_1
e percepiva un reddito mensile di € 1.500,00 circa, ma per 4 o Parte_2
5 mesi l'anno, quando lo veniva inviato in trasferta, il suddetto CP_1
emolumento mensile veniva raddoppiato. Rilevava, poi, che i coniugi erano comproprietari di un garage sito in località Torre Faro via Scuole e chiedeva che detto bene fosse trasferito per intero a lei anche a titolo di mantenimento.
Evidenziava, inoltre, che risultava intestata al marito una Vespa 125 in uso alla deducente e della quale chiedeva, per tale motivo, il trasferimento in proprietà, mentre dichiarava di essere disponibile alla reciproca restituzione dei beni ed oggetti personali ancora presenti nella casa coniugale. Osservava, infine, che i coniugi erano cointestatari di un conto corrente sul quale era confluita una somma dovuta allo per risarcimento danni ma il marito, dopo il CP_1
mancato perfezionamento della separazione consensuale, aveva prelevato tutte le somme ivi depositate, benché nell'accordo di separazione le parti avessero stabilito che dovessero essere divise in parti uguali tra i coniugi, ad eccezione di quelle riferibili al risarcimento del danno.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 04.11.2022, si costituiva il quale contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_1
fornita dalla controparte. Rilevava che la crisi coniugale era stata la conseguenza del morboso attaccamento della alla sua famiglia di origine, tanto che Pt_1
sovente capitava che egli, tornando a casa, trovasse lì i suoceri e la cognata.
Evidenziava che ciò aveva determinato continue liti tra i coniugi, fino a quando egli, nell'ottobre 2020, aveva deciso di allontanarsi dalla casa coniugale per andare a vivere in un monolocale. Osservava che egli aveva sempre cercato di ricucire il rapporto con la moglie ed era stato proprio per tale motivo che non si era presentato all'udienza fissata nell'ambito del procedimento per separazione consensuale, anche in considerazione del fatto che la gli aveva fatto Pt_1
4 intendere di volere anche lei recuperare il rapporto, salvo poi interrompere la frequentazione per le ingerenze dei suoi genitori e della sorella. Negava, in ogni caso, di avere intrattenuto relazioni extraconiugali e rilevava che le donne indicate in ricorso erano solamente colleghe di lavoro o di palestra o semplici amiche, mentre era stata la a coltivare durante il matrimonio una Pt_1
relazione extraconiugale. Chiedeva, pertanto, che la domanda di addebito della separazione a carico del deducente, avanzata dalla ricorrente, fosse rigettata e, in via riconvenzionale, che la separazione fosse addebitata alla . Pt_1
Lamentava, poi, che egli aveva difficoltà a contattare le figlie, in quanto la bloccava frequentemente sia le chiamate che i messaggi ed Pt_1
evidenziava che non era vero che la figlia non volesse pernottare con Per_1
lui. Chiedeva che le figlie minori e fossero affidate in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento paritario e mantenimento diretto, al fine di garantire il diritto delle piccole di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Quanto ai rapporti patrimoniali, rilevava che egli percepiva uno stipendio mensile di € 1.400,00 e non avrebbe più percepito quelle somme aggiuntive che in passato gli erano state riconosciute per “distacco”, atteso che la ditta per la quale lavorava gli aveva già manifestato la volontà di tenerlo a SS. Osservava, inoltre, che egli doveva pagare mensilmente un canone di € 350,00 per la locazione della casa ove era andato a vivere, mentre la percepiva oltre allo stipendio Pt_1
di € 800,00 mensili anche gli assegni familiari. Dichiarava, pertanto, di essere disponibile a corrispondere per il mantenimento delle figlie un assegno mensile complessivo di € 300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Chiedeva, infine, che fosse disposto il trasferimento al deducente della quota di proprietà della , pari al 50 %, del garage, sito in Via Scuole, località Pt_1
Torre Faro, riportato in Catasto del Comune di SS al foglio 48, part.lla
832, sub. 1 e che fosse dichiarato che le somme presenti nel c/c cointestato
5 indicato in ricorso erano il frutto di un risarcimento danni di competenza esclusiva del deducente.
All'udienza presidenziale tenuta ex art. 708 c.p.c. in data 07.11.2022, il tentativo di conciliazione aveva un esito infruttuoso.
In tale sede ribadiva che lo stipendio da lei percepito Parte_1
per l'attività lavorativa espletata era pari a € 800,00 mensili, ma veniva corrisposto solo per 10 mensilità; evidenziava che il marito si era allontanato l'8 ottobre 2020 e da allora aveva versato, i primi tempi, € 300,00/400,00 al mese e successivamente € 450,00 al mese;
riferiva che dopo la separazione di fatto e durante la relazione extraconiugale iniziata i primi di ottobre 2020, il marito non cercava le figlie, mentre, cessata la relazione a novembre 2021, aveva ripreso a cercarle per i pernotti ma le bambine avevano manifestato opposizione verso tale soluzione;
sottolineava, infine, di avere appreso che il marito aveva tentato il suicidio e chiedeva che gli incontri tra padre e figlie fossero organizzati in spazio neutro. affermava di essersi allontanato nell'ottobre 2020 e Controparte_1
di avere versato da allora, per il mantenimento mensile, dapprima la somma di €
550,00 e poi la somma di € 450,00 ma sottolineava che egli non riusciva a sopportare tale esborso, anche in considerazione del fatto che pagava un canone di locazione di € 350,00 mensili, e che la moglie percepiva anche la somma di €
300,00 di assegno unico, avendo egli rinunciato alla propria quota;
sottolineava che durante il matrimonio la moglie lo minacciava che lo avrebbe allontanato da casa se non avesse recepito la sua volontà di trascorrere giornate intere dalla sua famiglia che abitava di fronte alla casa coniugale e che si mostrava “invadente”; contestava la domanda della controparte di costituzione di uno spazio neutro per gli incontri tra padre e figlie, evidenziando che egli stava benissimo e che poteva tutelare le figlie.
Con ordinanza dell'11.11.2012 il Presidente delegato deferiva ai Servizi
Sociali del Comune di SS ed al Consultorio Familiare per accertare le
6 condizioni di vita delle figlie minori e , presso la Per_1 Persona_8
madre e quello presso il padre durante i periodi di permanenza con lui, i rapporti delle stesse con le due figure genitoriali, con gli ascendenti dei due rami e con gruppo dei pari, la capacità genitoriale dei coniugi tenendo presente le specifiche criticità addebitatesi reciprocamente dalle parti. Disponeva, inoltre, la costituzione di uno spazio neutro presso i locali del Comune di SS allo scopo di consentire incontri tra il padre e le figlie minori, rimettendo agli operatori di indicare i giorni ed orari di tali frequentazioni.
Acquisite le relazioni richieste, con ordinanza del 29.04.2023, il
Presidente delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie minorenni e ad entrambi i genitori in maniera condivisa, Per_1 Per_2
prevedendo che le stesse continuassero a convivere con la madre, con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé nei giorni e negli orari meglio specificati in detta ordinanza, assegnava la casa coniugale con il relativo arredamento a consentendo a di ritirare dalla stessa i Parte_1 Controparte_1
propri effetti personali, ordinava a di corrispondere a Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio di Parte_1
quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 350,00 per contributo al mantenimento delle figlie (in ragione di € 175,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si sarebbero rese necessarie per le medesime figlie. Dava, infine, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore.
All'udienza dell'11.12.2023 il Giudice Istruttore sollevata la questione dell'inammissibilità delle domande proposte dalle parti prive di connessione
“forte” con la domanda di separazione. Concessi i termini previsti dall'art. 183/6
c.p.c., con ordinanza del 07.05.2024 il Giudice Istruttore ammetteva la prova per testi chiesta delle parti nei limiti meglio specificati nella medesima ordinanza.
Esaurita la prova testimoniale ammessa, all'udienza del 20.01.2025, celebrata
7 con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n.
7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, può serenamente affermarsi l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza. Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo. Inoltre, in sede di udienza presidenziale, è emerso come il contenuto del rapporto
8 coniugale fosse ormai inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che i coniugi già vivevano separati da tempo. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dalla ricorrente che dal resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata da entrambe le parti, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre,
l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinare la situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n.
13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Nella fattispecie in esame la ha affermato che la definitiva Pt_1
disgregazione della unità familiare era stata causata dal comportamento del marito che, dopo avere coltivato durante la convivenza matrimoniale numerose relazioni extraconiugali, da ultimo aveva instaurato una relazione stabile con una donna, allontanandosi dalla casa coniugale. Lo dal canto suo, CP_1
non ha negato di essersi allontanato dalla casa coniugale, circostanza, peraltro, confermata da numerosi testimoni, ma ha contestato che egli si fosse allontanato per coltivare liberamente una relazione con altra donna ed ha sostenuto, al contrario, di essere stato costretto ad andare via di casa a causa della invadenza dei suoceri e delle loro interferenze nella vita coniugale.
9 A tal proposito, va osservato che l'abbandono della casa familiare costituisce violazione di uno dei fondamentali doveri coniugali, quello della coabitazione, sanzionato ai sensi dell'art. 146 c.c., con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale, e costituisce normalmente di per sé causa di addebito in quanto, in simili casi, la prova del nesso causale tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza può essere tratta da elementi di tipo logico o presuntivo (Cass. civ. 23284/2019;
14591/2019; 3923/2018). La giurisprudenza di legittimità ha, nondimeno, sottolineato che l'abbandono, “non concreta violazione di obbligo matrimoniale se è stato determinato da una giusta causa» (Cass. 26.01.2006 n. 1202), vale a dire se esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata (Cass. civ., sez. I, 10.06.2005, n. 12373; Cass.
11.08.2000 n. 627; Cass. 29.10.1997 n. 10648), tenendo presente che l'onere della prova di tali circostanze è a carico del coniuge che intenda privare di efficacia causale l'allontanamento dalla residenza familiare.
Occorre, pertanto, verificare se l'allontanamento dalla casa coniugale sia intervenuto in un momento nel quale la crisi coniugale poteva ritenersi conclamata ed ormai irreversibile a causa delle interferenze dei genitori della nella vita coniugale, così come sostenuto dallo . Invero, Pt_1 CP_1
il coniuge che abbia abdicato alla tutela della autonomia del proprio nucleo famigliare e della dignità dell'altro coniuge, manifestando una dipendenza non ancora risolta dalla famiglia di origine, viola l'obbligo di assistenza morale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., e tale comportamento può giustificare la pronuncia di addebito della separazione quando, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto ed alla successione temporale degli avvenimenti, rifletta un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio ed appaia idoneo a determinare una progressiva disaffezione tra i
10 coniugi che, aggravandosi nel tempo, possa essere considerata come l'origine dell'intollerabilità della convivenza.
Sennonché, tale conclusione non ha trovato adeguato riscontro probatorio.
Invero, il teste cognato di ha riferito Testimone_1 Controparte_1
che egli incontrava i coniugi in occasione di tutte le ricorrenze e talvolta mangiava nella casa dei coniugi e , ma talvolta anche a CP_1 Pt_1
casa dei genitori della o a casa dei genitori dello Il Pt_1 CP_1
teste ha, quindi, aggiunto di avere saputo da che i motivi Controparte_1
dei litigi della coppia prima della separazione erano di natura familiare, perché a lui non piaceva vivere vicino alla suocera che “li limitava come coppia”, ed aveva chiesto anche alla moglie di trasferirsi in un'altra abitazione. Nondimeno, le visite della ai propri genitori che vivevano nelle vicinanze e la Pt_1
circostanza che le famiglie trascorressero le ricorrenze insieme (peraltro, talvolta a casa dei genitori della ma altre volte anche a casa dei genitori dello Pt_1
costituiscono manifestazione di affetto filiale e di solidarietà CP_1
familiare, ma non sono sintomatiche di una situazione di dipendenza della dalla propria famiglia di origine. D'altronde, non vi sono elementi Pt_1
sufficienti per affermare che il fosse soggiogata dai genitori e Pt_1
consentisse a questi ultimi di interferire nel rapporto coniugale. Infine, non si può attribuire alcun rilievo all'affermazione secondo cui i contrasti tra i coniugi avevano avuto origine proprio dal fatto che la voleva continuare a Pt_1
vivere vicino ai genitori mentre lo voleva trasferirsi altrove, sia CP_1
perché le dichiarazioni rese sul punto dal teste sono estremamente generiche, non essendo noto quando egli avrebbe avuto una discussione avente tale oggetto con lo né quando si sarebbero verificati i fatti oggetto della CP_1
discussione. Assorbente appare, poi, il rilievo che la deposizione “de relato ex parte actoris”, di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, mentre potrebbe concorrere a determinare il convincimento del giudice solo ove valutata in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad
11 altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto (Cass. 11844/2006;
2815/2006; Cass. civ. 19.03.2009 n. 6697), mentre nel caso in esame non sono stati acquisiti elementi di alcun tipo idonei a confortare la credibilità delle dichiarazioni del teste, tenuto conto sia dei rapporti di parentela che possono avere spinto il teste ad una scarsa obiettività, sia soprattutto del fatto che lo aveva tutto l'interesse ad accreditare anche presso i propri CP_1
congiunti la tesi che la fine del matrimonio non era a lui imputabile. Analoghe considerazioni vanno effettuate con riferimento alla deposizione del teste il quale ha affermato che lo stesso gli Testimone_2 CP_1
aveva riferito di essere andato via di casa in quanto era stressato per le continue discussioni la moglie, per ragioni non meglio specificate dal teste, e per il fatto che “qualsiasi cosa accadesse la stessa lo minacciava di fargli le valigie e mandarlo via di casa”. Anche in tal caso si deve prendere atto che il teste non ha riferito circostanze di cui aveva conoscenza diretta, ma a lui comunicate dal resistente;
inoltre emerge che tali confidenze non sarebbero state effettuate durante la convivenza matrimoniale, ma quando la crisi coniugale si era già manifestato in tutta la sua gravità, dopo che lo si era allontanato CP_1
da casa, sicché anche sotto tale profilo appaiono di scarsissimo valore, poiché tendono ad accreditare, a posteriori, una ricostruzione dei fatti favorevole allo stesso soggetto da cui provenivano le propalazioni.
Infine, va osservato che, pure ipotizzando che il rapporto tra i coniugi si fosse in qualche modo logorato, anche per l'incapacità di trovare un accordo sulla conduzione della vita familiare e sulla fissazione della residenza, nondimeno, tali difficoltà non potevano certamente giustificare la decisione presa dallo di abbandonare il coniuge, decisione che appare CP_1
immotivata e corrobora le accuse della moglie relative ad una relazione extraconiugale dell'uomo, che trovano, peraltro, riscontro anche nelle deposizioni di diversi testimoni.
12 Nella fattispecie in esame, pertanto, l'abbandono della casa familiare rileva non solo di per sé, ma anche quale comportamento sintomatico del rifiuto dello di sottostare agli obblighi coniugali. Invero, i testi CP_1 Tes_3
e hanno fatto riferimento ad alcune relazioni che lo
[...] Testimone_4
avrebbe intrattenuto durante la convivenza matrimoniale ma che CP_1
non avevano inciso sulla unione coniugale e che non possono, pertanto, essere prese in considerazione ai fini della pronuncia di addebito. Ben più rilevanti sono, invece, le dichiarazioni di fratello della ricorrente, con Testimone_4
riferimento all'ultima relazione, che, anche alla luce della ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente, aveva determinato la definitiva disgregazione della unità familiare. In particolare, il teste ha riferito che, poco tempo dopo l'allontanamento dello da casa, egli lo aveva incontrato per caso CP_1
vicino casa e gli aveva chiesto cosa stesse succedendo;
in tale occasione lo stesso gli aveva “riferito che voleva stare un po' da solo e che aveva affittato una casa”; nondimeno, il teste ha precisato che in realtà lo “aveva CP_1
una relazione con una persona” che aveva conosciuto in palestra, una fisioterapista, tanto che “qualche giorno dopo è andato a convivere con questa persona che, a suo volta, era impegnata ed ha lasciato la persona con cui stava”.
Inoltre, la teste vale a dire la donna con la quale lo Persona_7
ha convissuto dopo essersi allontanato da casa, smentendo la tesi CP_1
difensiva del resistente, non ha in alcun modo affermato che il loro rapporto era una semplice “amicizia”, ma ha ammesso di avere instaurato con il resistente una vera e propria relazione sentimentale, anche se ha sostenuto che questa aveva avuto inizio quando già lo aveva lasciato la moglie e CP_1
viveva in una casa da solo. Quest'ultima circostanza non sembra, peraltro, decisiva, poiché lo stesso ha affermato che pure dopo essersi CP_1
allontanato da casa il rapporto coniugale non era ancora definitivamente compromesso, tanto che aveva continuato a vedere la moglie (circostanza riferita anche dal teste , che quest'ultima era addirittura Testimone_5
13 rimasta “incinta”, anche se successivamente aveva deciso di abortire, e che egli non si era presentato all'udienza fissata nel giudizio di separazione consensuale proprio perché riteneva che il rapporto coniugale potesse essere “ricucito”, sicché, pur essendo indubbio che l'allontanamento dello è CP_1
sintomatico del fatto che ormai il rapporto tra i coniugi era in gravissima crisi, nondimeno, in base alle stesse difese dello appare assai arduo CP_1
affermare che la relazione con la non abbia esplicato alcuna rilevanza Per_7
nel determinare l'irreversibile disgregazione della unità familiare (Cass.
25618/07, 9877/06, 8512/06; 17056/07; 16614/10) e, comunque, non vi è prova sufficiente per affermare che la suddetta relazione non abbia influito sulla fine dell'unione (Cass. 25618/07, 9877/06, 8512/06, 16614/10), non risultando che l'adulterio sia avvenuto in un contesto caratterizzato da una consolidata separazione di fatto (Cass. civ. sez. I 01.03.2005 n. 4290). Infine, va osservato che, verosimilmente, la suddetta relazione ha avuto inizio qualche tempo prima che lo si allontanasse da casa anche se la convivenza è stata CP_1
intrapresa solo dopo la separazione di fatto. Ciò, infatti, si desume da contenuto di una scrittura indirizzata da padre del resistente, al Testimone_5
figlio, ove si legge che “ non si merita come ti comporti verso di lei”, “tu Pt_1
la fai soffrire tanto”, “ non pensare che un'altra donna ti dà più di tua CP_1
moglie”. Il resistente ha sostenuto che in realtà tale scrittura sarebbe irrilevante, poiché era stata scritta dal padre quando già i coniugi si erano separati e lui aveva iniziato a vivere con un'altra donna, ma tale tesi difensiva è stata smentita da il quale sentito come teste, ha affermato di avere scritto Testimone_5
quella “lettera” nei primi mesi del 2019, durante la convivenza matrimoniale. Il teste ha, invero, cercato di sminuire la rilevanza delle sue parole, affermando che non aveva effettiva conoscenza del fatto che il figlio avesse una relazione con un'altra donna e che quanto scritto era stato una sua “invenzione”, per convincere il figlio a non lasciare la moglie, ma tale ricostruzione si scontra con il significato delle parole ed il senso della scrittura, poiché non si comprende per
14 quale motivo il padre del resistente, pur non avendo alcuna conoscenza sull'esistenza di una relazione extraconiugale, avesse rimproverato il figlio per la condotta tenuta nei confronti della moglie, facendo riferimento ad un'altra donna, che non avrebbe potuto renderlo più felice.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la separazione va addebitata a mentre va rigettata la domanda avanzata da quest'ultimo Controparte_1
volta ad addebitare la separazione alla moglie.
Quanto all'affidamento delle figlie minori e , si deve Per_1 Per_2
premettere che la legge n. 54 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha affermato il principio che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Coerentemente con tale principio l'art. 337 ter c.c. prevede al primo comma che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” e stabilisce al secondo comma che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al
Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della
15 responsabilità genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso delle figlie, conformemente, peraltro alle richieste di entrambe le parti. La relazione del Servizio Sociale del Comune di SS trasmessa il 24.01.2023 ha sottolineato, infatti, che l'ambiente socio familiare in cui le bambine crescono è idoneo, sia a casa della madre che del padre, che le bambine sono curate, ordinate, affettuose, serene nella relazione con entrambi i genitori e con i componenti di ciascun ramo genitoriale. Analogamente, il
Consultorio AIED, nella relazione trasmessa il 01.03.2023, ha evidenziato che entrambi i genitori hanno adeguate competenze ed anche se tra di loro sembrano ancora in balia di sentimenti di gelosia e di conflitti non risolti, tuttavia hanno dichiarato entrambi la disponibilità a tenere lontano le figlie dal conflitto e da situazioni che potessero compromettere l'integrità e l'immagine delle figure genitoriali. Invero, nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una
“punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. In simili casi, allora, non emergendo un concreto pregiudizio per la prole, occorre salvaguardare il diritto dei figli ad avere due genitori.
16 Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata. E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame appare opportuno confermare sul punto quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale resa il 29.04.2023, che ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori, la domiciliazione privilegiata delle minori presso la madre ed i tempi di permanenza con il padre. Tale disciplina appare, infatti, idonea ad assicurare un equilibrato rapporto delle minori con entrambe le figure genitoriali e non ha posto problemi applicativi. L'ordinanza presidenziale va, altresì, confermata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla , poiché le figlie minori Pt_1
vivono prevalentemente con lei nella casa familiare dove sono cresciute e vi è, pertanto, l'esigenza di salvaguardare il loro habitat domestico, conformemente a quanto previsto dall'art. 337 sexies c.p.c..
Quanto al mantenimento delle figlie, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n.
15065; 1993 n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorge al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole,
(Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
17 In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il
Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Nella fattispecie in esame, vivendo entrambe le figlie prevalentemente presso la madre, che si fa carico in via diretta dele loro esigenze, occorre che anche il padre contribuisca al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la corresponsione di un assegno.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414); ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali della prole ed al tenore di vita da questa goduto (Cass. civ.
16.09.2020 n. 19299), non impone che vi sia una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore, anche se di tali capacità
18 economiche occorre tenere conto specie se esse siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori.
Nel caso in esame, la ha dichiarato di guadagnare circa € Pt_1
800,00 al mese per dieci mesi e ciò non viene in alcun modo contraddetto dalla documentazione reddituale prodotta. Lo ha, invece, depositato CP_1
modello Unico 2022 da cui risulta che nell'anno 2021, nel periodo dal
30.03.2021 al 28.07.2021 aveva percepito una retribuzione complessiva di €
9.573,12 con ritenute IRPEF pari a € 1.335,39. Va, nondimeno, osservato che tale certificazione si riferisce solo ad un breve periodo dell'anno, in cui lo ha lavorato per una società avente sede a Portoferraio (LI), ed a CP_1
tali redditi vanno aggiunti quelli ottenuto in forza del rapporto di lavoro intrattenuto negli altri mesi con la che, sulla base Controparte_2
della certificazione unica prodotta sono stati pari, sempre nel 2021, ad €
13.291,13, con ritenute IRPEF pari a € 2.117,11. Si può, pertanto, concludere che nell'anno 2021 lo ha percepito una retribuzione mensile netta, CP_1
su dodici mesi, di € 1.617,64 (somma sostanzialmente corrispondente a quella indicata dallo pari a circa € 1.400,00, verosimilmente calcolata su CP_1
tredici mesi).
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle esigenze delle figlie e del fatto che lo ha la necessità di sostenere degli oneri economici per CP_1
sodisfare l'esigenza abitativa, appare congruo confermare quanto stabilito nella ordinanza presidenziale del 29.04.2023, con la quale è stato posto l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno provvisorio mensile di € 350,00 per contributo al mantenimento delle figlie (in ragione di €
175,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le medesime figlie.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le altre domande avanzate da entrambe le parti volte alla divisione dei beni comuni, allpassegnazione di un
19 garage ed alla restituzione di somme di denaro, in quanto l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospettano domande soggette al rito ordinario che, come nel caso in esame, siano autonome e separate rispetto alla domanda di separazione personale (cfr. Cass. civ. sez. I del 13 ottobre
2005 n. 19886).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M.
147/2022 in complessivi € per spese non imponibili ed in complessivi €
3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1959/2022 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nato Controparte_1
a SS (ME) il 18.08.1986, e nata a [...] Parte_1
il 29.09.1987, uniti in matrimonio concordatario a SS il 09.09.2011, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile di detto comune al numero 523 parte 2 serie A anno 2011;
20 2) dichiara che la separazione è addebitabile a mentre Controparte_1
rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da quest'ultimo nei confronti della moglie;
3) conferma l'ordinanza presidenziale del 29.04.2023 con riferimento all'affidamento ed al mantenimento delle figlie minori nata a Per_1
SS il 26.05.2014, e , nata a [...] il [...]; Per_2
4) dichiara inammissibili le altre domande avanzate dalle parti;
5) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per
[...]
compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, €
903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
6) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SS di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in SS, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì
20/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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