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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1876/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi e “divorzio”
promossa con ricorso da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
– via Trieste n. 46 (doc. 1) ed elettivamente domiciliata in Venaria Reale – via G. Verdi n. 19
presso lo studio dell'avv. Ileana Bruno per procura speciale in att, per procura in atti;
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il giorno 1°febbraio 1990, Controparte_1 C.F._2
residente in Front Località Grange elettivamente domiciliato in Torino, via Sandro Botticelli
n.37/b, presso lo studio dell'avvocato Maria Mirella De Martiis che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Massimiliano Catalano, giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-
pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte
Per_
“- affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio del minore presso l'abitazione della madre sita in RI – via Trieste n.46;
- assegnazione dell'abitazione coniugale alla signora con i mobili e le suppellettili che la Pt_1
arredano; i coniugi, continueranno a corrispondere paritariamente la rata del mutuo ed eventuali spese straordinarie;
le utenze e le spese ordinarie e condominiali a carico della signora dal mese di Pt_1
febbraio 2025; il marito provvederà a pagare la sua quota di utenze per i mesi di dicembre
2024/gennaio 2025;
- possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-sportivi del minore, con le seguenti modalità:
- fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio uscita da scuola (o orario corrispondente) al lunedì
mattina con riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre in orario corrispondente);
- due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì) con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva (o a casa della madre in orario corrispondente)
nella settimana in cui il papà non ha il minore con sé nel week end, riportando il minore a casa della mamma con il medesimo orario di cui sopra;
- 1 giorno infrasettimanali (indicativamente il martedì) con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva (o a casa della madre in orario corrispondente) nella settimana in cui il papà avrà il
minore con sé nel week end;
- ferie estive: 15 giorni anche non consecutivi da trascorrere con ogni genitore nel periodo estivo;
in caso di disaccordo prime 2 settimane di agosto e ultime 2 settimane ad anni alterni;
il periodo andrà
comunicato entro il 31 maggio di ogni anno;
- festività: alternando le varie giornate festive (giorno della Vigilia di Natale, giorno di Natale;
31 dicembre e Capodanno) e con periodi ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre sera al 6 gennaio;
ad anni alterni Pasqua e Lunedì dell'Angelo, compleanno del minore e Per_2
- il signor contribuirà al mantenimento del minore, versando alla signora CP_1 Pt_1
l'importo mensile di € 200,00, entro il giorno 22 di ogni mese, con bonifico bancario, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a partire dal corrente mese di aprile;
oltre al 50%
delle spese extra mantenimento (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come previste dal
pagina 2 di 7 Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Ivrea;
i genitori concorreranno nella misura del 50% a 4 settimane di centro estivo;
il genitore che volesse far frequentare il centro Estivo per ulteriori settimane si farà interamente carico della spesa;
- assegno unico interamente alla madre poichè il signor rinuncia a percepire la sua quota di CP_1
Assegno Unico in favore della signora Pt_1
- disporre la presa in carico di adulti e minore da parte del servizio di Psicologia/NPI, fino a quando dai Servizi stessi ritenuto necessario;
- disporre percorso di mediazione per i genitori fino a quando dai Servizi stessi ritenuto necessario;
- rinuncia delle parti alle reciproche domande di addebito;
- spese compensate.”
Il P.M. in data 3.12.2024 ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste
congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 2 luglio 2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito - e
Per_ successivamente il “divorzio” - disponendo “ l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio del minore presso l'abitazione della madre, con assegnazione dell'abitazione coniugale alla madre, contributo al mantenimento del minore, di € 400,00, oltre al 50% delle spese extra mantenimento (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come previste dal Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Ivrea (comprese quelle per la mensa) e Assegno Unico in favore della madre.
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito ritenendo piuttosto che la stessa sia da addebitare alla moglie, il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso del minore con residenza presso la madre, con collocazione a settimane alterne tra i genitori o comunque un ampliamento del calendario di incontri con il figlio, la prosecuzione del monitoraggio dei
Servizi , offrendo la somma di €200 a titolo di contributo al mantenimento del figlio con AU e spese extra a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
pagina 3 di 7 In data 21.3.2025, i Servizi Sociali incaricati del monitoraggio hanno trasmesso relazione evidenziando che pur non rilevando particolari elementi di pregiudizio quando il minore è
Per_ presso la madre o presso il padre ( infatti pare sereno in presenza di entrambi i genitori e la relazione genitore-figlio risulta adeguata), il minore sia dentro la dinamica conflittuale,
ritenendo che la propria condotta e il proprio ruolo possa in qualche modo acuire o diminuire il conflitto tra i genitori. In entrambi i genitori si ravvisa una disponibilità a spazi
Per_ di dialogo, specie in vista della crescita di in un'ottica di condivisione delle scelte educative per il figlio.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 2 aprile 2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati;
dopo ampio confronto, anche tenuto conto degli esiti delle indagini effettuate dai Servizi
Sociali, i coniugi hanno trovato l'accordo e, previa rinuncia alla domanda di addebito, alle istanze istruttorie ed ai provvedimenti provvisori ed urgenti, oltre che ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., hanno reso conclusioni congiunte.
Il P.M. ha trasmesso, in data 22.4.2025, le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti (che inizialmente si sono reciprocamente addossate la responsabilità della separazione), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 3 giugno 2017, con rito concordatario in RI (atto n. 3, parte 2, serie A, anno 2017), optando per il regime della separazione dei beni (doc. 3).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
pagina 4 di 7 Per_ Le parti hanno trovato l'accordo circa l'affidamento ed il mantenimento del figlio (nato il [...]) e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio di cd. bigenitorialità, garantendo al minore pari ed adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali), possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, i Servizi incaricati
Per_ del monitoraggio hanno sottolineato che ha un buon legame con ciascun genitore e le parti hanno tenuto conto di tutte le valutazioni rese dai Servizi nelle loro conclusioni.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
La regolamentazione delle spese del giudizio, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, è demandata all'esito del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data 3 giugno 2017, con rito concordatario in RI (atto n.
3, parte 2, serie A, anno 2017), optando per il regime della separazione dei beni.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
Per_ 2) affida il figlio ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio del minore presso l'abitazione della madre sita in RI – via Trieste n.46;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-sportivi del minore, con le seguenti modalità:
- fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio uscita da scuola (o orario corrispondente) al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre in orario corrispondente);
pagina 5 di 7 - due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì) con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva (o a casa della madre in orario corrispondente) nella settimana in cui il papà non ha il minore con sé nel week end, riportando il minore a casa della mamma con il medesimo orario di cui sopra;
- 1 giorno infrasettimanali (indicativamente il martedì) con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva (o a casa della madre in orario corrispondente) nella settimana in cui il papà avrà il minore con sé nel week end;
- ferie estive: 15 giorni anche non consecutivi da trascorrere con ogni genitore nel periodo estivo;
in caso di disaccordo prime 2 settimane di agosto e ultime 2 settimane ad anni alterni;
il periodo andrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno;
- festività: alternando le varie giornate festive (giorno della Vigilia di Natale, giorno di
Natale; 31 dicembre e Capodanno) e con periodi ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre sera al 6 gennaio;
ad anni alterni Pasqua e Lunedì dell'Angelo, compleanno del minore e Per_2
4) assegna l'abitazione coniugale alla signora con i mobili e le suppellettili che la Pt_1
arredano; i coniugi, continueranno a corrispondere paritariamente la rata del mutuo ed eventuali spese straordinarie;
le utenze e le spese ordinarie e condominiali a carico della signora dal mese di febbraio 2025; il marito provvederà a pagare la sua quota di Pt_1
utenze per i mesi di dicembre 2024/gennaio 2025;
5) il signor contribuirà al mantenimento del minore, versando alla signora CP_1
l'importo mensile di € 200,00, entro il giorno 22 di ogni mese, con bonifico bancario, Pt_1
somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a partire dal corrente mese di aprile;
oltre al 50% delle spese extra mantenimento (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come previste dal Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Ivrea;
i genitori concorreranno nella misura del 50% a 4 settimane di centro estivo;
il genitore che volesse far frequentare il centro Estivo per ulteriori settimane si farà interamente carico della spesa;
6) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato quanto segue:
- assegno unico interamente alla madre poichè il signor rinuncia a percepire la sua CP_1
quota di Assegno Unico in favore della signora Pt_1
pagina 6 di 7 - rinuncia delle parti alle reciproche domande di addebito;
6) dispone la presa in carico di adulti e minore da parte del servizio di Psicologia/NPI, fino a quando dai Servizi stessi ritenuto necessario;
7) dispone percorso di mediazione per i genitori fino a quando dai Servizi stessi ritenuto necessario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 aprile 2025
IL GIUDICE rel/est IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1876/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi e “divorzio”
promossa con ricorso da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
– via Trieste n. 46 (doc. 1) ed elettivamente domiciliata in Venaria Reale – via G. Verdi n. 19
presso lo studio dell'avv. Ileana Bruno per procura speciale in att, per procura in atti;
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il giorno 1°febbraio 1990, Controparte_1 C.F._2
residente in Front Località Grange elettivamente domiciliato in Torino, via Sandro Botticelli
n.37/b, presso lo studio dell'avvocato Maria Mirella De Martiis che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Massimiliano Catalano, giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-
pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte
Per_
“- affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio del minore presso l'abitazione della madre sita in RI – via Trieste n.46;
- assegnazione dell'abitazione coniugale alla signora con i mobili e le suppellettili che la Pt_1
arredano; i coniugi, continueranno a corrispondere paritariamente la rata del mutuo ed eventuali spese straordinarie;
le utenze e le spese ordinarie e condominiali a carico della signora dal mese di Pt_1
febbraio 2025; il marito provvederà a pagare la sua quota di utenze per i mesi di dicembre
2024/gennaio 2025;
- possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-sportivi del minore, con le seguenti modalità:
- fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio uscita da scuola (o orario corrispondente) al lunedì
mattina con riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre in orario corrispondente);
- due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì) con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva (o a casa della madre in orario corrispondente)
nella settimana in cui il papà non ha il minore con sé nel week end, riportando il minore a casa della mamma con il medesimo orario di cui sopra;
- 1 giorno infrasettimanali (indicativamente il martedì) con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva (o a casa della madre in orario corrispondente) nella settimana in cui il papà avrà il
minore con sé nel week end;
- ferie estive: 15 giorni anche non consecutivi da trascorrere con ogni genitore nel periodo estivo;
in caso di disaccordo prime 2 settimane di agosto e ultime 2 settimane ad anni alterni;
il periodo andrà
comunicato entro il 31 maggio di ogni anno;
- festività: alternando le varie giornate festive (giorno della Vigilia di Natale, giorno di Natale;
31 dicembre e Capodanno) e con periodi ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre sera al 6 gennaio;
ad anni alterni Pasqua e Lunedì dell'Angelo, compleanno del minore e Per_2
- il signor contribuirà al mantenimento del minore, versando alla signora CP_1 Pt_1
l'importo mensile di € 200,00, entro il giorno 22 di ogni mese, con bonifico bancario, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a partire dal corrente mese di aprile;
oltre al 50%
delle spese extra mantenimento (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come previste dal
pagina 2 di 7 Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Ivrea;
i genitori concorreranno nella misura del 50% a 4 settimane di centro estivo;
il genitore che volesse far frequentare il centro Estivo per ulteriori settimane si farà interamente carico della spesa;
- assegno unico interamente alla madre poichè il signor rinuncia a percepire la sua quota di CP_1
Assegno Unico in favore della signora Pt_1
- disporre la presa in carico di adulti e minore da parte del servizio di Psicologia/NPI, fino a quando dai Servizi stessi ritenuto necessario;
- disporre percorso di mediazione per i genitori fino a quando dai Servizi stessi ritenuto necessario;
- rinuncia delle parti alle reciproche domande di addebito;
- spese compensate.”
Il P.M. in data 3.12.2024 ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste
congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 2 luglio 2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito - e
Per_ successivamente il “divorzio” - disponendo “ l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio del minore presso l'abitazione della madre, con assegnazione dell'abitazione coniugale alla madre, contributo al mantenimento del minore, di € 400,00, oltre al 50% delle spese extra mantenimento (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come previste dal Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Ivrea (comprese quelle per la mensa) e Assegno Unico in favore della madre.
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito ritenendo piuttosto che la stessa sia da addebitare alla moglie, il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, l'affido condiviso del minore con residenza presso la madre, con collocazione a settimane alterne tra i genitori o comunque un ampliamento del calendario di incontri con il figlio, la prosecuzione del monitoraggio dei
Servizi , offrendo la somma di €200 a titolo di contributo al mantenimento del figlio con AU e spese extra a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
pagina 3 di 7 In data 21.3.2025, i Servizi Sociali incaricati del monitoraggio hanno trasmesso relazione evidenziando che pur non rilevando particolari elementi di pregiudizio quando il minore è
Per_ presso la madre o presso il padre ( infatti pare sereno in presenza di entrambi i genitori e la relazione genitore-figlio risulta adeguata), il minore sia dentro la dinamica conflittuale,
ritenendo che la propria condotta e il proprio ruolo possa in qualche modo acuire o diminuire il conflitto tra i genitori. In entrambi i genitori si ravvisa una disponibilità a spazi
Per_ di dialogo, specie in vista della crescita di in un'ottica di condivisione delle scelte educative per il figlio.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 2 aprile 2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati;
dopo ampio confronto, anche tenuto conto degli esiti delle indagini effettuate dai Servizi
Sociali, i coniugi hanno trovato l'accordo e, previa rinuncia alla domanda di addebito, alle istanze istruttorie ed ai provvedimenti provvisori ed urgenti, oltre che ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., hanno reso conclusioni congiunte.
Il P.M. ha trasmesso, in data 22.4.2025, le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti (che inizialmente si sono reciprocamente addossate la responsabilità della separazione), l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 3 giugno 2017, con rito concordatario in RI (atto n. 3, parte 2, serie A, anno 2017), optando per il regime della separazione dei beni (doc. 3).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
pagina 4 di 7 Per_ Le parti hanno trovato l'accordo circa l'affidamento ed il mantenimento del figlio (nato il [...]) e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio di cd. bigenitorialità, garantendo al minore pari ed adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali), possono essere integralmente recepite dal Collegio. Del resto, i Servizi incaricati
Per_ del monitoraggio hanno sottolineato che ha un buon legame con ciascun genitore e le parti hanno tenuto conto di tutte le valutazioni rese dai Servizi nelle loro conclusioni.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
La regolamentazione delle spese del giudizio, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, è demandata all'esito del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data 3 giugno 2017, con rito concordatario in RI (atto n.
3, parte 2, serie A, anno 2017), optando per il regime della separazione dei beni.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge.
Per_ 2) affida il figlio ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio del minore presso l'abitazione della madre sita in RI – via Trieste n.46;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-sportivi del minore, con le seguenti modalità:
- fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio uscita da scuola (o orario corrispondente) al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o a casa della madre in orario corrispondente);
pagina 5 di 7 - due giorni infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì) con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva (o a casa della madre in orario corrispondente) nella settimana in cui il papà non ha il minore con sé nel week end, riportando il minore a casa della mamma con il medesimo orario di cui sopra;
- 1 giorno infrasettimanali (indicativamente il martedì) con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva (o a casa della madre in orario corrispondente) nella settimana in cui il papà avrà il minore con sé nel week end;
- ferie estive: 15 giorni anche non consecutivi da trascorrere con ogni genitore nel periodo estivo;
in caso di disaccordo prime 2 settimane di agosto e ultime 2 settimane ad anni alterni;
il periodo andrà comunicato entro il 31 maggio di ogni anno;
- festività: alternando le varie giornate festive (giorno della Vigilia di Natale, giorno di
Natale; 31 dicembre e Capodanno) e con periodi ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre sera al 6 gennaio;
ad anni alterni Pasqua e Lunedì dell'Angelo, compleanno del minore e Per_2
4) assegna l'abitazione coniugale alla signora con i mobili e le suppellettili che la Pt_1
arredano; i coniugi, continueranno a corrispondere paritariamente la rata del mutuo ed eventuali spese straordinarie;
le utenze e le spese ordinarie e condominiali a carico della signora dal mese di febbraio 2025; il marito provvederà a pagare la sua quota di Pt_1
utenze per i mesi di dicembre 2024/gennaio 2025;
5) il signor contribuirà al mantenimento del minore, versando alla signora CP_1
l'importo mensile di € 200,00, entro il giorno 22 di ogni mese, con bonifico bancario, Pt_1
somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a partire dal corrente mese di aprile;
oltre al 50% delle spese extra mantenimento (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come previste dal Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale di Ivrea;
i genitori concorreranno nella misura del 50% a 4 settimane di centro estivo;
il genitore che volesse far frequentare il centro Estivo per ulteriori settimane si farà interamente carico della spesa;
6) dà atto che i coniugi hanno concordato e dichiarato quanto segue:
- assegno unico interamente alla madre poichè il signor rinuncia a percepire la sua CP_1
quota di Assegno Unico in favore della signora Pt_1
pagina 6 di 7 - rinuncia delle parti alle reciproche domande di addebito;
6) dispone la presa in carico di adulti e minore da parte del servizio di Psicologia/NPI, fino a quando dai Servizi stessi ritenuto necessario;
7) dispone percorso di mediazione per i genitori fino a quando dai Servizi stessi ritenuto necessario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 aprile 2025
IL GIUDICE rel/est IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 7 di 7