Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1152/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3638/24, est. Dott. Riccardo Atanasio, posta in decisione all'udienza collegiale del 6/2/25 e promossa
DA
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Novara n. 193, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Zerbinati del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in San Giorgio di Lomellina, Via Zanetti n. 25, come da procura apposta in calce al ricorso in appello, AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO con delibera del 19/9/24
APPELLANTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
(c.f. ), con sede legale in Milano, alla Via G. Da
[...] P.IVA_1
Procida n. 11, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore a tanto abilitato ed all'uopo dotato degli opportuni poteri Controparte_2 conferitigli dallo Statuto del rappresentato e difeso per delega in calce alla CP_1 memoria difensiva del primo grado di giudizio dal Prof. Avv. Ivan Canelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma (RM 00147) alla Via Carlo Conti Rossini n. 13
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3638/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Atanasio, nell'ambito del giudizio N. 2970/2024 R.G., depositata in cancelleria in data 19.07.2024, accogliere le seguenti conclusioni:
"condannare la Fonchim - Fondo Pensione di Previdenza Complementare a Capitalizzazione per il lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica e dei settori affini (CF: ), in persona del P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore con sede legale in Milano (MI) Via Giovanni Da Procida n. 11, al pagamento in favore della ricorrente, per le causali di cui in premessa, la complessiva somma in linea capitale di Euro 46.565,55 lordi e/o la diversa somma nel frattempo maturata o ritenuta di giustizia da parte del giudice, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo"
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni opportuno provvedimento e declaratoria,
- In via preliminare, rilevata la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso spiegato avverso la sentenza n. 3638/2024 emanata in data 17.07.2024 dal Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro, nel procedimento recante R.g. n. 2970/2024, pubblicata in data 19.07.2024 (R.G. n. 2970/2024), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348bis c.p.c. e 436bis c.p.c. per manifesta infondatezza ed assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento;
- In via principale, nel merito, respingere integralmente il proposto appello, per tutti gli anzidetti motivi e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3638/2024 emanata dal Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro, in data 17.07.2024 e pubblicata in data 19.07.2024 (R.G. n. 2970/2024).
- Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in favore del , da CP_1 liquidarsi secondo i parametri vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€ 46.565,55) e condanna dell'appellante, ex art. 96, comma 1, c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 3638/24 rigettava, compensando le spese di lite, il ricorso presentato da
- coniuge di , che, quale dipendente della Parte_1 Parte_2
Balchem Italia s.r.l., aveva aderito al
[...]
Controparte_1
(c.d. ) ed era deceduto il 13/3/22 senza
[...] CP_1 indicare il beneficiario delle somme versate in caso di premorienza - ricorso diretto ad ottenere la quota di t.f.r. depositata presso il suddetto pari, CP_1 alla data del 31/3/23, all'importo lordo di € 46.565,55 (o il diverso importo ritenuto di giustizia), che le era stata negata in via amministrativa, non avendo ella accettato la eredità del marito.
Il giudice a quo, premesso che la questione riguardava l'applicabilità dell'articolo 14,3^ comma del D.L.vo n. 252/05 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) - secondo cui “In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche” - ed in particolare la interpretazione della qualifica di “erede”, disattendeva l'assunto attoreo (colui che è chiamato all'eredità), condividendo, invece, la opzione più ristrettiva offerta dal resistente (colui che ha accettato l'eredità): “Tale interpretazione è stata adottata dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro con l'ordinanza n. 19571/2019.
La Suprema Corte non ritiene estensibile il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di assicurazione per il caso di morte: per quella, la “designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per l'individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità (ex multis Cass. 26606/2016)”.
La Corte evidenzia come non sia possibile un'applicazione estensiva del principio elaborato con riferimento al contratto di assicurazione anche all'ipotesi di corresponsione di somme da parte del Fondo di previdenza complementare;
in questo secondo caso, “la fonte del diritto riconosciuto iure proprio è nella legge e non in un contratto di assicurazione di cui devono essere interpretate le clausole”.
In base alla norma di legge, il diritto al riscatto sorge in capo agli eredi, che devono essere intesi quali coloro che, chiamati all'eredità, l'abbiano accettata.
Lo scrivente ritiene di condividere le conclusioni dell'ordinanza della Corte di Cassazione.
Nel contratto di assicurazione, infatti, è la parte a voler individuare i beneficiari e quindi il termine erede usato in tale sede non deve essere interpretato in senso tecnico e restrittivo, ma deve comprendere tutti coloro che possono astrattamente acquisire la qualità di erede.
Con riferimento alle somme devolute ai fondi di previdenza complementare, invece, è la stessa norma di legge ad individuare i soggetti titolari del diritto di riscatto, pertanto l'indicazione del legislatore deve essere interpretata in senso tecnico-giuridico come riferita solamente a coloro che abbiano accettato l'eredità”.
ha proposto appello, affidandosi ad un unico articolato motivo Parte_1
“Violazione di legge - errata interpretazione dell'art. 14 c. 3 d.lgs 252/2005”.
A sostegno del proprio assunto, richiama le indicazioni della Commissione di Vigilanza del 15/7/18 e la circolare n. 70/07 dell'Agenzia delle Entrate, che ha escluso dall'asse ereditario - e dunque dalla imposta di successione - il capitale previdenziale oggetto di riscatto, in tal modo ritenendo “che il termine eredi dovesse intendersi riferito all'individuazione dei soggetti legittimati al riscatto in assenza di una designazione dell'iscritto e che, quindi, gli aventi titolo dovessero individuarsi nei soggetti che l'ordinamento prevede come astrattamente riconducibili alle categorie di successibili.”
Richiama, inoltre, la risposta della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) dell'ottobre 2009, là dove si evidenzia come, in caso di legittimazione al riscatto da parte degli eredi, l'accettazione dell'eredità sia un istituto afferente tipicamente alle regole del diritto successorio e quindi irrilevante ai fini della legittimazione al riscatto per premorienza.
Osserva, ancora, che la sua tesi difensiva è sorretta “dall'applicazione analogica di altra disposizione di legge, quella valida per le assicurazioni vita (art. 1920, comma 3, c.c.) e relativa giurisprudenza. Cfr., ex multis, le seguenti statuizioni della Suprema Corte: “L'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi dell'assicurato - contraente o con gli eredi testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, poiché, invece, tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi” (Cass. 23 marzo 2006, n. 6531)……
Alla luce delle predette considerazioni, in virtù del precedente consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (Cass. n. 6531 del 23/03/2006; Cass. n. 4484 del 14/05/1996 che è stato, di recente ribadito da Cass. n. 25635 de! 15/10/2018) si ha che la rinuncia all'eredità non comporta automaticamente la rinuncia all'esercizio della facoltà di riscattare la posizione di previdenza complementare dell'aderente, in quanto la rinuncia attiene unicamente al rapporto di natura successoria determinato dalla morte del de cuius, mentre il diritto al riscatto per premorienza è autonomo e non derivato da quello dell'iscritto.”
Rileva che l'interpretazione più letterale e restrittiva fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19571/19 “è distonica rispetto all'impianto normativo della materia ed alla finalità dell'istituto.
Infatti, se gli “eredi” devono accettare l'eredità per riscattare il montante, oltre alle complessità operative di cui si dirà, la funzione di pianificazione successoria del fondo pensione viene ad essere parzialmente compromessa.
Infatti, uno degli argomenti valorizzati (al di là del quasi unico riferimento ai benefici fiscali) per stimolare le adesione era proprio quello di consentire – anche in assenza di designazione – ai propri eredi di ricevere gli importi, senza necessariamente accettare l'eredità, di modo da poter avvantaggiarsi del risparmio del proprio caro, evitando ad esempio di succedere negli eventuali debiti di quest'ultimo (cosa che accadrebbe accettando l'eredità).”
Sostiene, pertanto, che l'interpretazione della disposizione normativa a cui ha aderito il giudice a quo non può dirsi coerente con la ratio legis, “che deve infiltrare, nella nuova lettura dell'art. 12 delle Preleggi, anche testi apparentemente chiari nel loro dettato (e sulla chiarezza dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 252/2005 si può comunque dubitare)…..
Si dubita che il passaggio dal d.lgs. 124/1993 al d.lgs. 252/2005 avesse in animo di introdurre regole così articolate e francamente prive di “mordente” in termini di finalità.
Sembrerebbe più rispondente alla volontà del Legislatore la finalità di fornire un criterio semplice per la liquidazione del riscatto in caso di mancata individuazione nominativa dei beneficiari;
in altre parole, facendo riferimento agli eredi sarebbe possibile superare il problema, appunto, della mancata designazione di specifici individui, in modo che il fondo pensione possa procedere a ripartire le prestazioni previdenziali in modo certo ed in tempi rapidi.”
Da ultimo, osserva che “il sedimentarsi di un interpretazione della disposizione normativa oggetto del presente giudizio in senso letterale fa necessariamente emergere un dato non trascurabile: la messa in discussione le liquidazioni effettuate e riaprire la via a richieste di pagamento non prescritte”.
resiste in giudizio, difendendo la sentenza impugnata. CP_1
In via preliminare eccepisce la inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis c.p.c. e 436 bis c.p.c. per manifesta infondatezza ed assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento. Nel merito, eccepisce la infondatezza delle doglianze avversarie, replicando puntualmente al riguardo.
All'udienza del 6/2/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Il Collegio condivide l'opzione restrittiva seguita dal giudice a quo alla luce delle argomentazioni, testualmente riportate in motivazione, svolte dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 19571/19 posta alla base della decisione impugnata, che ha esaminato una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente.
La Suprema Corte, dopo aver affermato che il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo non poteva operare nel caso concreto per la differente fonte normativa (diritto iure proprio riconosciuto dalla legge e non da un contratto), afferma che “il diritto di riscatto sorge direttamente in capo ai soggetti individuati dalla riportata norma negli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dall'aderente al fondo. Per eredi deve intendersi - come correttamente ritenuto nella impugnata sentenza - coloro che, chiamati all'eredità l'abbiano accettata. Con la conseguenza che, in caso di più chiamati, il diritto di riscatto non va ripartito in parti uguali per ciascun chiamato, ma solo tra coloro che, con l'accettazione dell'eredità, sono diventati eredi ed in parti uguali non essendo applicabili le norme relative alla successione ereditaria. Peraltro, che la norma intenda riferirsi a coloro che hanno acquistato la qualifica di eredi è dimostrato dalla previsione in essa contenuta secondo cui solo nell'ipotesi in cui l'aderente non abbia indicato dei beneficiari e non vi siano eredi è prevista la devoluzione dell'intera posizione individuale maturata - e non di una parte - a finalità sociali..” (così Cass. n. 19571/19 citata).
Il giudice di prime cure ha dunque fornito una corretta interpretazione della normativa in materia e precisamente del termine “erede” di cui all'art. 14, comma 3, del D.L.vo n. 252/05, applicando i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Né tale conclusione può essere inficiata dalle indicazioni fornite dalla COVIP o dalla Agenzia delle Entrate, invocate dall'attuale appellante a sostegno del proprio assunto, che non sono vincolanti in questa sede.
Di conseguenza la rinuncia all'eredità da parte dell'attuale appellante ha comportato ipso facto la rinuncia all'esercizio della facoltà di riscattare la posizione di previdenza complementare del coniuge premorto e ciò in quanto il diritto al riscatto presso il Fondo, riconosciuto iure proprio in capo agli “eredi”, presuppone l'accettazione esplicita o tacita dell'eredità, poiché la qualifica di
“erede” non si acquisisce in via automatica.
La sentenza n. 3638/24 del Tribunale di Milano deve essere pertanto confermata, ogni altra questione assorbita.
In considerazione della mancanza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato sulla questione trattata, anche le spese del presente grado vengono compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. all'esito della pronuncia n. 77/18 CC. Non sussistendo i presupposti di legge, non può trovare accoglimento la istanza avanzata dal Fondo appellato i sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'attuale appellante non è tenuta a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12, attese le dichiarate condizioni reddituali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3638/24 del Tribunale di Milano, che conferma.
Compensa le spese del grado.
Dà atto della insussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 6/2/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Susanna Mantovani Dott. Giovanni Picciau