Articolo 27 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146
Articolo 26Articolo 28
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19 marzo 1994
Art. 27. Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi). 1. Dopo l' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , e' aggiunto il seguente:
"ART. 1-bis. - 1. L'allegato di cui all'articolo 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne la conformita' alle direttive comunitarie".
Nota all' art. 27:
- Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904 , reca attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
Entrata in vigore il 19 marzo 1994