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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/12/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE Collegio
ON MI ................................................................... Presidente OL ES ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
MASTINO 9 BOSA Difeso dall'avv. ANNALISA SOGGIU (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA LUNGO TEMO 71 BOSA
TO NG (c.f. ) residente in C.F._3 VIA PIETRO MASTINO 7 BOSA Difeso dall'avv. MASSIMILIANO ATZORI (c.f.
) con studio in VIA DELLE CONCE 4 BOSA C.F._4
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 2236/2025 r.g.v.g.
— 1 — Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e RE GU si sono uniti in matrimonio il 30 ot- Parte_1 tobre 1988. Hanno due figli, maggiorenni ed economicamente autosuf- ficienti. Si sono separati in via consensuale dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bosa il 18 febbraio 2025, prevedendo come unica condizione il mantenimento mensile di € 500 in favore della sig.ra
Pt_1 Il 25 agosto 2025 hanno presentato ricorso per divorziare alle stesse condizioni. Le parti hanno inoltre definito ogni questione econo- mica e patrimoniale relativa alla casa familiare e alle future modifiche circa l'assegno di mantenimento. Comparsi all'udienza del 24 settembre 2025 i coniugi hanno con- fermato di voler divorziare alle condizioni sopra riportate. Essendo intercorso il tempo previsto dalla legge senza che sia in- tervenuta la riconciliazione, il ricorso deve essere accolto, prendendo atto dell'accordo da essi reiterato.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto da e RE GU (Bosa, atto 45 del 1988, parte II serie Parte_1 A), incaricando l'ufficiale dello stato civile di provvedere alle annotazioni di sua competenza.
2. Prende atto che i coniugi hanno concordato che, in relazione all'immobile di civile abitazione sito in Bosa alla Via Pietro Mastino nn. 7 e 9, RE GU continuerà ad avere l'esclusiva disponibilità
— 2 — della porzione ubicata al Piano Terra e relativa al “vuoto tecnico”, men- tre continuerà ad avere l'esclusiva disponibilità della porzione Parte_1 ubicata al Piano Primo e Piano Secondo. RE GU continuerà a provvedere in via esclusiva al pa- gamento della Tari, delle utenze di luce, gas ed acqua anche relative ai consumi di relativi all'immobile al Piano Primo e Secondo Parte_1 dalla medesima occupato, fino al dicembre 2029, periodo dal quale ognuno dei coniugi corrisponderà la propria quota dei consumi e corri- sponderà al 50% le spese di tasse e tributi. Le parti si sono obbligate reciprocamente ad alienare a terzi l'im- mobile, concordando il prezzo di vendita, il quale sarà suddiviso al 50%. Le parti concordano che, ricevuta la quota parte del prezzo di ven- dita, rimborserà a RE GU il 50% delle spese docu- Parte_1 mentate che il medesimo affronterà per la Tari e le utenze domestiche di luce, gas ed acqua, le quali saranno computate a tal fine con decor- renza solo dalla data della sentenza del divorzio fino all'alienazione dell'immobile. Si specifica, che nulla sarà dovuto dalla per le tasse, Pt_1 tributi e forniture utenze domestiche di luce, gas ed acqua, corrisposte in sua vece dal GU sino alla sentenza di divorzio. Le parti hanno stabilito che, solo ed esclusivamente nell'ipotesi nella quale decidesse di non alienare l'immobile nella sua to- Parte_1 talità, la medesima presterà il consenso all'alienazione del Piano Terra e del “vuoto tecnico” al , il cui prezzo di vendita sarà ri- CP_1 scosso in via esclusiva da RE GU. In tal caso, la parteci- Pt_1 perà nella misura del 50% alle spese relative alle pratiche amministra- tive/urbanistiche necessarie per la divisione dell'immobile in due di- stinti subalterni (Piano Terra e Piano Primo/Piano Secondo). In caso di futura vendita del Piano Primo e Secondo, il prezzo di vendita sarà in- cassato in via esclusiva da la quale provvederà a corrispon- Parte_1 dere al GU la differenza tra quanto già dal medesimo percepito fino al raggiungimento del 50% del prezzo di vendita complessivo del fab- bricato. RE GU ha riconosciuto fin d'ora di essere debitore nei confronti di dell'importo pari al 40% del TFR dovuto ex lege Parte_1 al coniuge (di futura erogazione da parte di INPS), obbligandosi a cor- risponderlo entro 7 giorni dalla data di liquidazione, anche nell'ipotesi di liquidazioni frazionate da parte di INPS. A tal fine, il GU si è ob- bligato fin d'ora a inviare, su richiesta della copia della relativa Pt_1 documentazione al fine di verificarne gli importi erogati. Tuttavia, da tale importo verrà detratta la somma corrisposta a titolo di rimborso del
— 3 — mutuo da parte di RE GU in relazione alla quota del 50% di spettanza di (attualmente euro 215,00 mensili). Tale importo, Parte_1 il quale sarà da documentare da parte del GU, da dedurre in compen- sazione sulla quota TFR della verrà calcolato solo con riferimento Pt_1 alla quota mutuo che il GU corrisponderà, per la quota di spettanza di con decorrenza dalla data della sentenza di divorzio fino Parte_1 all'estinzione del mutuo. Le parti specificano, che nulla sarà dovuto dalla per i ratei di mutuo corrisposto in sua vece dal GU sino Pt_1 alla sentenza di divorzio. 3. Prende atto che, non avendosi certezza dell'importo netto della Con pensione che verrà corrisposta al GU, poiché il Patronato ha effettuato due differenti calcoli, di cui uno del 21.06.25 con previsione di una pensione pari ad euro 1.599,00 ed uno del 30.07.25 con ricalcolo di euro 1.399,00, le parti hanno stabilito quanto segue: Nell'ipotesti di liquidazione della pensione di importo di circa 1.599,00, RE GU verserà a entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, l'importo di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, concor- dando che tale somma, a decorrere dal terzo anno successivo alla sen- tenza di divorzio, sarà ridotta ad euro 400,00 e verrà corrisposta dal GU fino al compimento del 67simo anno di età della Pt_1 Nell'ipotesti di liquidazione della pensione di importo di circa 1.399,00, RE GU verserà a entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, l'importo di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile che verrà corrisposta dal GU fino al compimento del 67simo anno di età della
Pt_1 A tal fine, il GU si è obbligato fin d'ora ad inviare alla la Pt_1 copia delle cedole di pensione al fine di verificarne gli importi erogati. Le parti concordano comunque che, qualora dovesse reperire Parte_1 un'attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato e/o contri- buti/benefici assistenziali nella misura non inferiore ad euro 500,00 netti mensili, il GU interromperà la corresponsione dell'assegno divorzile. 4. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
La Presidente L'estensore
ON MI OL ES
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