Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 24.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 196/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
), parte rappresentata e difesa come Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. GAGLIARDI MICHELE, con domicilio eletto in Via Garibaldi n. 49
84033 Montesano S/M
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. MARITATO LELIO, con CP_1
domicilio eletto in CORSO GARIBALDI 38 SALERNO
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2032/2023, emessa in data 13.12.2023 dal
Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI: come in atti
1
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 2032/2023, pubblicata in data 13/12/2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., rigettava l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 400 2022 00087980 57 000, notificato il 29 gennaio
2023 ed emesso per l'importo complessivo di €. 9.940,32, a titolo di omissione di contributi previdenziali e assistenziali e relative sanzioni e somme aggiuntive, asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni dal 2018 al 2020.
2. Con il ricorso di primo grado, chiedeva l'annullamento del Parte_1
suddetto AVA, contestando in radice la legittimità dell'iscrizione d'ufficio nel registro della gestione commercianti, che, a suo giudizio, era stata disposta solamente in ragione del suo ruolo di Amministratore e di socio della Hurry in totale Controparte_2
assenza dei relativi presupposti. Chiariva, infatti, che pur essendo stato amministratore della società sino al 14/12/2020 (allorquando veniva nominato liquidatore), era stato estraneo alla gestione operativa dell'attività; che, durante la sua carica, non soggiaceva ad orario di lavoro, a direttive, a turni, non era inserito nell'organizzazione del lavoro ed non aveva fruito di periodi di ferie.
Contestava, quindi, che l' lo aveva iscritto illegittimamente nella Gestione CP_1
commercianti, pretendendo la relativa contribuzione senza fornire alcuna motivazione né la prova circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, non inferibile dal fascicolo storico camerale della Società.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'AVA e, “in subordine, di accertare che
l'omissione contribuiva era dipesa dall'oggettiva incertezza sulla ricorrenza degli obblighi contributivi e, quindi, ritenere comunque non dovute le sanzioni elevate. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
3.Con sentenza n. 2032/2023, emessa in data 13.12.2023, il Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza, rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite.
Il primo Giudice, premesso un excursus normativo sulla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti anche per i soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi, in considerazione dell'assenza di rischio nella
2 conduzione d'impresa) a condizione che “partecipassero personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”, evidenziava che “nella fattispecie in CP_ esame era pacifico che l' avesse proceduto all'iscrizione alla Gestione
Commercianti sulla base della visura della Camera di Commercio di Salerno e che
l'assenza di dipendenti fosse da considerarsi altro elemento sintomatico dello svolgimento dell'attività lavorativa all'interno dell'azienda da parte di ”. Parte_2
Con atto tempestivamente depositato, proponeva appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, ritenendola nulla, ingiusta, illegittima, deducendo: “error in iudicando, violazione art. 1, comma 203 L. 23 dicembre 1996, n. 662 - Motivazione
Insufficiente e Contraddittoria- Erronea E/O Insufficiente valutazione del Materiale
Probatorio”.
Evidenziava che il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio a carico dell' circa il concreto svolgimento di attività commerciale da CP_1
parte dell'appellato in maniera prevalente e abituale, tenendo conto di una sola risultanza documentale (Visura Camerale Società Hurry Up Accademy srls) dalla quale, peraltro, emergeva la presenza di dipendenti, contrariamente a quanto sostenuto in motivazione. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata.
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria con la quale resisteva al gravame e ne ha chiedeva come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e lette le conclusioni conseguentemente depositate telematicamente, la causa veniva decisa in data odierna come da dispositivo in atti.
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L'appello è fondato e va accolto.
Dirimente è il rilievo che la società Hurry Up Accademy srls -che svolgeva attività prevalente di “scuola e corsi di lingua” -, nel periodo di interesse 2018-2020 (eccetto che per alcuni trimestri, in buona parte coincidenti con periodi estivi, in cui notoriamente le attività scolastiche sono ferme) risulta aver avuto dei dipendenti,
CP_ contrariamente a quanto sostenuto dall' e recepito dal primo Giudice nella sentenza impugnata.
Tale circostanza risulta dai documenti depositati sin dal primo grado di giudizio e non compiutamente valutati e, segnatamente:
3 - dalla stessa visura camerale e dal fascicolo storico della società, da cui si evince il numero (2/3) dei dipendenti per gli anni 2020-2019-2018 e per ciascun trimestre;
- dai contratti di lavoro part-time dei dipendenti (con mansioni di insegnante di lingue) depostati agli atti e corredati dalle relative comunicazioni , da buste paga. Pt_3
Tale inconfutabile dato della presenza di dipendenti, con specifica professionalità, di cui CP_ prende atto espressamente anche l' nella memoria di costituzione in appello (v. pag
4 della memoria, in cui l'ente previdenziale ridimensiona la propria prospettazione, limitando la contestazione di assenza di dipendenti nei trimestri I,II e III del 2018, III trimestre del 2019, III e IV trimestre 2020), comprova l'esistenza di una struttura organizzativa della società anche con personale assunto per l'espletamento di mansioni specifiche (insegnamento di lingue straniere) che non potevano, all'evidenza, ricondursi all'amministratore della società-odierno appellante, e destituisce di fondamento l'assunto dell' circa l'espletamento di attività lavorativa da parte dell'appellante CP_1
con quel carattere di abitualità e prevalenza, che fonda l'iscrizione alla Gestione
Commercianti.
Risulta, quindi, scardinato totalmente l'assunto sulla cui base il primo Giudice ha ritenuto ricorrere i presupposti per l'iscrizione: assenza di dipendenti e la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
L'art. 1, comma 203 della L. 662/1996 relativamente alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali recita, infatti:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
• b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
• c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
• d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
4 Con riferimento alle società, non basta la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Nel caso in esame, la mera qualità di socio/amminnistratore, dunque, non è di per sé da sola sufficiente a dimostrare tale circostanza, mancando del tutto, anche in allegazione, elementi positivi che specifichino l'effettiva attività svolta dal Sig. nonché Parte_1
le eventuali modalità, tempistiche e caratteristiche di tale attività.
Per tutto quanto detto, l'appello va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo riportato in calce.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2032/2023 emessa in data 13/12/2023 dal Tribunale
[...]
di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, annulla l'avviso di addebito n. 400 2022 00087980 57 000;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1 Parte_1
nel doppio grado, liquidate in:
[...]
- euro 2.540,00 per il primo grado;
- euro 1.984,00 per il grado di appello, oltre maggiorazione spese generali in misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, il 24.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
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