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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5513 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3159 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Davide Scaffidi giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3159/2022 promossa da
Parte_1
[...] con l'avv. Romano Manfredi;
attori contro
Controparte_1 convenuto contumace
Oggetto: cessione quote societarie conclusioni:
NEL MERITO: dato atto di quanto esposto in premesse di citazione ed in particolare dell'inadempimento contrattuale dedotto e della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.; dato atto altresì della volontà degli attori di avvalersi delle clausole risolutive espresse di cui al menzionato contratto di cessione di quote societarie (artt. 2 e 4 del contratto sub doc. n. 1), e della conseguente precisazione delle domande formulate in citazione, accertarsi e/o dichiararsi la risoluzione del contratto di cui al punto 1) di citazione e prodotto sub doc. n. 1; pagina 1 di 4 conseguentemente dichiararsi che le somme versate dal convenuto a favore degli attori e indicate al punto
5) di citazione, siano imputate a titolo di penale;
condannarsi il convenuto medesimo all'immediata reimmissione degli attori nel possesso della quota societaria e dell'azienda “nel medesimo stato in cui è stata consegnata come da verbale di consegna nonché nella stessa consistenza finanziaria, legale, materiale di avviamento
” (art. 12), in particolare “corrispondendo altresì i conguagli per eventuali diminuzioni di valore e salvo in ogni caso il risarcimento del danno” (art. 2 e 4).
IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c.
FATTO E PROCESSO
Il 4.11.2019 e hanno ceduto a rispettivamente il 50% e il Parte_1 Parte_1 Controparte_1
49% del capitale sociale di BF2 Self S.r.l. (“BF2”).
Il prezzo della cessione della quota del 50% di proprietà di è stato convenuto in € 77.000,00, da Pt_1 pagarsi in 36 rate mensili di € 2.135,00 ciascuna, a decorrere dall'1.2.2020 fino all'1.1.2023; il prezzo della cessione della quota del 49% di proprietà di è stato convenuto in € 75.460,00, da pagarsi quanto ad Pt_1
€ 20.000,00 con assegno bancario (dichiarato già incassato alla data dell'atto) e quanto al residuo di €
44.460,00 in 36 rate mensili di € 1.540,00 ciascuna, con decorrenza dall'1.2.2020 all'1.1.2023. ha pagato soltanto le prime due rate in favore di ciascuno dei cedenti. CP_1
A fronte del mancato pagamento integrale del prezzo, gli attori hanno chiesto l'adempimento del contratto, riservandosi di domandare l'accertamento della risoluzione, con diritto di trattenere a titolo di penale quanto già percepito in pagamento, oltre al risarcimento dei danni e alla “reimmissione nel possesso della quota”.
All'udienza di comparizione gli attori hanno rinunciato alla domanda di adempimento e hanno chiesto l'accertamento della risoluzione di diritto, in forza di clausola risolutiva espressa.
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Il verbale contenente la dichiarazione degli attori di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa è stato notificato a CP_1
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti.
***
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono fondate nei limiti di quanto precisato.
Sulla risoluzione di diritto e sulla restituzione delle quote
Il regolamento negoziale prevede all'art. 2 la possibilità per i cedenti di risolvere di diritto il contratto in forza di clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate del prezzo, circostanza che per l'appunto si è verificata nel caso in esame. Dalle allegazioni attoree risulta infatti che ha provveduto al pagamento di € 4.278,00 in favore di e di € 3.080,00 in favore di CP_1 Pt_1 Pt_1
(oltre a € 20.000,00 già pagati con assegno); risulta dunque che il cessionario è debitore nei confronti di per la somma di € 72.722,00 (77.000 –4.278) e nei confronti di per la somma di € 52.380,00 Pt_1 Pt_1
[(75.460 – 20.000) - 3.080].
Dalla risoluzione del contratto di cessione discendono gli effetti restitutori impropriamente invocati dagli attori con la domanda di “reimmissione nel possesso delle quote”.
La sentenza di accertamento della risoluzione di diritto del contratto è titolo idoneo all'iscrizione presso il registro delle imprese.
Sulla penale e sul risarcimento del danno
Come già accennato, gli attori hanno chiesto l'accertamento del diritto di trattenere, a titolo di penale, le somme parziali versate da salvo il maggior danno, di cui hanno domandato il risarcimento CP_1 allegando, con seconda memoria istruttoria, l'intervenuta diminuzione del valore delle quote.
Sul punto si osserva che, come ribadito da Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 26/07/2021, n. 21398 “La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare”.
Nel caso in esame, all'art. 2 del contratto è previsto espressamente che in caso di inadempimento da parte del cessionario i cedenti possano trattenere a titolo di penale le somme “percepite in dipendenza del pagamento come sopra rateizzato”, “salva la richiesta del maggior danno”.
In proposito osserva il collegio che le allegazioni relative al maggior danno, consistente nella pretesa diminuzione del valore delle quote, sono state offerte tardivamente, soltanto con seconda memoria istruttoria. pagina 3 di 4 Ad ogni modo, rileva il collegio che la diminuzione del valore delle quote è stato prospettato, in buona sostanza, quale conseguenza della mala gestio di I fatti costitutivi allegati, pertanto, sono estranei alla CP_1 domanda di risarcimento del danno discendente da inadempimento del cessionario, attenendo essi, in realtà, al profilo di responsabilità dell'amministratore.
Esclusa l'ammissibilità della domanda di risarcimento del preteso danno ulteriore, sulla scorta della clausola negoziale sopra indicata deve essere invece riconosciuto agli attori il diritto di trattenere, a titolo di penale, quanto corrisposto dal cessionario (somme che pertanto si sottraggono agli effetti restitutori).
Deve concludersi, dunque, che: a) ha il diritto di trattenere la somma di € 4.278,00; b) ha il Pt_1 Pt_1 diritto di trattenere la somma di € 23.080,00.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli attori, in solido tra loro, attesa l'identità delle difese. Vengono liquidati i valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di riferimento, determinato sulla base del valore delle domande (valore del contratto compreso nello scaglione da
52.000,01 a 260.000,00).
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione di diritto del contratto concluso tra le parti il 4.11.2019; conseguentemente accerta che, per gli effetti restitutori, le partecipazioni sociali in BF2 Self S.r.l., c.f.
con sede in Travagliato, via Mulini 5/A intestate a sono di proprietà di P.IVA_1 Controparte_1 in misura pari al 50% del capitale sociale e di in misura pari al 49% del capitale Parte_1 Parte_1 sociale;
accerta il diritto di di trattenere a titolo di penale la somma di € 4.278,00; Parte_1 accerta il diritto di di trattenere a titolo di penale la somma di € 23.080,00; Parte_1 dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno ulteriore;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, in solido tra loro, spese liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 10.12.2025
Il giudice est. Il presidente dott. Davide Scaffidi dott. Raffaele Del Porto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Davide Scaffidi giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3159/2022 promossa da
Parte_1
[...] con l'avv. Romano Manfredi;
attori contro
Controparte_1 convenuto contumace
Oggetto: cessione quote societarie conclusioni:
NEL MERITO: dato atto di quanto esposto in premesse di citazione ed in particolare dell'inadempimento contrattuale dedotto e della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.; dato atto altresì della volontà degli attori di avvalersi delle clausole risolutive espresse di cui al menzionato contratto di cessione di quote societarie (artt. 2 e 4 del contratto sub doc. n. 1), e della conseguente precisazione delle domande formulate in citazione, accertarsi e/o dichiararsi la risoluzione del contratto di cui al punto 1) di citazione e prodotto sub doc. n. 1; pagina 1 di 4 conseguentemente dichiararsi che le somme versate dal convenuto a favore degli attori e indicate al punto
5) di citazione, siano imputate a titolo di penale;
condannarsi il convenuto medesimo all'immediata reimmissione degli attori nel possesso della quota societaria e dell'azienda “nel medesimo stato in cui è stata consegnata come da verbale di consegna nonché nella stessa consistenza finanziaria, legale, materiale di avviamento
” (art. 12), in particolare “corrispondendo altresì i conguagli per eventuali diminuzioni di valore e salvo in ogni caso il risarcimento del danno” (art. 2 e 4).
IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c.
FATTO E PROCESSO
Il 4.11.2019 e hanno ceduto a rispettivamente il 50% e il Parte_1 Parte_1 Controparte_1
49% del capitale sociale di BF2 Self S.r.l. (“BF2”).
Il prezzo della cessione della quota del 50% di proprietà di è stato convenuto in € 77.000,00, da Pt_1 pagarsi in 36 rate mensili di € 2.135,00 ciascuna, a decorrere dall'1.2.2020 fino all'1.1.2023; il prezzo della cessione della quota del 49% di proprietà di è stato convenuto in € 75.460,00, da pagarsi quanto ad Pt_1
€ 20.000,00 con assegno bancario (dichiarato già incassato alla data dell'atto) e quanto al residuo di €
44.460,00 in 36 rate mensili di € 1.540,00 ciascuna, con decorrenza dall'1.2.2020 all'1.1.2023. ha pagato soltanto le prime due rate in favore di ciascuno dei cedenti. CP_1
A fronte del mancato pagamento integrale del prezzo, gli attori hanno chiesto l'adempimento del contratto, riservandosi di domandare l'accertamento della risoluzione, con diritto di trattenere a titolo di penale quanto già percepito in pagamento, oltre al risarcimento dei danni e alla “reimmissione nel possesso della quota”.
All'udienza di comparizione gli attori hanno rinunciato alla domanda di adempimento e hanno chiesto l'accertamento della risoluzione di diritto, in forza di clausola risolutiva espressa.
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Il verbale contenente la dichiarazione degli attori di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa è stato notificato a CP_1
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti.
***
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono fondate nei limiti di quanto precisato.
Sulla risoluzione di diritto e sulla restituzione delle quote
Il regolamento negoziale prevede all'art. 2 la possibilità per i cedenti di risolvere di diritto il contratto in forza di clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate del prezzo, circostanza che per l'appunto si è verificata nel caso in esame. Dalle allegazioni attoree risulta infatti che ha provveduto al pagamento di € 4.278,00 in favore di e di € 3.080,00 in favore di CP_1 Pt_1 Pt_1
(oltre a € 20.000,00 già pagati con assegno); risulta dunque che il cessionario è debitore nei confronti di per la somma di € 72.722,00 (77.000 –4.278) e nei confronti di per la somma di € 52.380,00 Pt_1 Pt_1
[(75.460 – 20.000) - 3.080].
Dalla risoluzione del contratto di cessione discendono gli effetti restitutori impropriamente invocati dagli attori con la domanda di “reimmissione nel possesso delle quote”.
La sentenza di accertamento della risoluzione di diritto del contratto è titolo idoneo all'iscrizione presso il registro delle imprese.
Sulla penale e sul risarcimento del danno
Come già accennato, gli attori hanno chiesto l'accertamento del diritto di trattenere, a titolo di penale, le somme parziali versate da salvo il maggior danno, di cui hanno domandato il risarcimento CP_1 allegando, con seconda memoria istruttoria, l'intervenuta diminuzione del valore delle quote.
Sul punto si osserva che, come ribadito da Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 26/07/2021, n. 21398 “La clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso la clausola costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare”.
Nel caso in esame, all'art. 2 del contratto è previsto espressamente che in caso di inadempimento da parte del cessionario i cedenti possano trattenere a titolo di penale le somme “percepite in dipendenza del pagamento come sopra rateizzato”, “salva la richiesta del maggior danno”.
In proposito osserva il collegio che le allegazioni relative al maggior danno, consistente nella pretesa diminuzione del valore delle quote, sono state offerte tardivamente, soltanto con seconda memoria istruttoria. pagina 3 di 4 Ad ogni modo, rileva il collegio che la diminuzione del valore delle quote è stato prospettato, in buona sostanza, quale conseguenza della mala gestio di I fatti costitutivi allegati, pertanto, sono estranei alla CP_1 domanda di risarcimento del danno discendente da inadempimento del cessionario, attenendo essi, in realtà, al profilo di responsabilità dell'amministratore.
Esclusa l'ammissibilità della domanda di risarcimento del preteso danno ulteriore, sulla scorta della clausola negoziale sopra indicata deve essere invece riconosciuto agli attori il diritto di trattenere, a titolo di penale, quanto corrisposto dal cessionario (somme che pertanto si sottraggono agli effetti restitutori).
Deve concludersi, dunque, che: a) ha il diritto di trattenere la somma di € 4.278,00; b) ha il Pt_1 Pt_1 diritto di trattenere la somma di € 23.080,00.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli attori, in solido tra loro, attesa l'identità delle difese. Vengono liquidati i valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di riferimento, determinato sulla base del valore delle domande (valore del contratto compreso nello scaglione da
52.000,01 a 260.000,00).
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione di diritto del contratto concluso tra le parti il 4.11.2019; conseguentemente accerta che, per gli effetti restitutori, le partecipazioni sociali in BF2 Self S.r.l., c.f.
con sede in Travagliato, via Mulini 5/A intestate a sono di proprietà di P.IVA_1 Controparte_1 in misura pari al 50% del capitale sociale e di in misura pari al 49% del capitale Parte_1 Parte_1 sociale;
accerta il diritto di di trattenere a titolo di penale la somma di € 4.278,00; Parte_1 accerta il diritto di di trattenere a titolo di penale la somma di € 23.080,00; Parte_1 dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno ulteriore;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, in solido tra loro, spese liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 10.12.2025
Il giudice est. Il presidente dott. Davide Scaffidi dott. Raffaele Del Porto
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