Sentenza 21 ottobre 2009
Massime • 1
Risponde, come promotore di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie, del reato contravvenzionale di omesso previo avviso al Questore, non soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della stessa, partecipando alla fase preparatoria. (Nella specie è stato ritenuto promotore il soggetto che durante il corteo, aveva, con il megafono, "gridato le ragioni della manifestazione", impartito ai partecipanti le istruzioni, preso i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento, e rilasciato interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2009, n. 42448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42448 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 876
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 23829/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di IN CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 16 aprile 2008 dalla Corte di appello di Milano;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. GALATI Giovanni che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il reato è estinto per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la condanna di CA IN, alle pene di mesi uno di arresto ed Euro 80,00 di ammenda (riconosciute le circostanze attenuanti generiche), per la contravvenzione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per avere, quale leader del "Coordinamento dei collettivi studenteschi" e promotore della pubblica manifestazione svoltasi il 30 gennaio 2004, omesso di dare avviso al questore dello svolgimento della stessa.
Spiegava la Corte che i fatti erano stati così ricostruiti dal primo giudice.
La D.I.G.O.S. della Questura di Milano aveva appreso che il 30 gennaio 2004 si sarebbe svolta una manifestazione non autorizzata, pubblicizzata sul sito internet del movimento.
A seguito di appostamenti si era accertato che l'imputato, durante il corteo, aveva, con il megafono, "gridato le ragioni della manifestazione", impartito ai partecipanti le istruzioni, preso i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento e rilasciato interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti.
Ciò premesso, i giudici di appello confermavano che per promotore non deve intendersi soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto ed al buon esito della manifestazione, partecipando alla fase preparatoria della medesima e che, nel caso di specie, il IN era stato la "guida" della manifestazione, svolgendo una serie di attività che confermava il suo ruolo di promotore.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Deduce "violazione di legge", osservando che promotore è colui che indice la manifestazione, colui dal quale "viene l'input affinché la stessa si svolga".
Ogni condotta successiva, in particolare quelle che si "estrinsecano durante la manifestazione", è estranea alla contravvenzione punita dall'art. 18, cit. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che "promotore" di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie non è soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto ed al buon esito della manifestazione, partecipando alla fase preparatoria della medesima (cfr. Cass. 1 21 maggio 1973, Cianci, RV 125957, che ha ritenuto tale il partecipante ad un corteo che esercitava la funzione di guida e di attuazione di un cd. servizio d'ordine; Cass. 1 8 giugno 1995, Messina, RV 202118; Cass. 1 4 luglio 1977, Cappelletti, RV 137319 che ha attribuito detta qualifica al soggetto che si era posto alla guida di un corteo ed aveva incitato i partecipanti a manifestare;
Cass. 6 7 luglio 1975, Mura, RV 130889 che, dopo avere premesso che nel concetto di promotore va compreso non solo l'ideatore di una pubblica riunione o manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita, ha ritenuto tale una persona che era alla guida di un corteo non autorizzato ed incitava a manifestare sollecitando con vari slogans da lui trasmessi per microfono, la corale partecipazione dei giovani;
Cass. 1 17 aprile 1973, Bernardini, RV 126175 che ha chiarito che, affinché ricorra la figura del promotore, non è necessario che egli sia anche l'organizzatore e che abbia rispetto agli altri partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali;
Cass. 1 14 febbraio 1966, Martino, RV 101212 secondo cui "le espressioni promotori e indetta, contenute nel menzionato articolo 18, si riferiscono, nell'accezione lessicale, non ad una preventiva organizzazione o a una predisposta preparazione, ma soltanto al far nascere l'adunanza, al far sì che essa si verifichi").
Detto questo, e non rinvenendosi cause di inammissibilità del ricorso, è tuttavia preliminare il rilievo, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione. Il tempo necessario a prescrivere, da determinarsi, in presenza di atti interruttivi, in anni quattro e mesi sei (art. 157 c.p., comma 1, n. 5, e art. 160 c.p., comma 3, nei testi anteriori alle modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251), è, invero, maturato il 30 luglio 2008 e, come si è detto, non sono riscontrabili, nella sentenza della Corte distrettuale, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, ne', in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto o la non attribuibilità del medesimo all'imputato.
4. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009