Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/1999, n. 12444
CASS
Sentenza 25 ottobre 1999

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Massime1

In tema di "estorsione contrattuale" la minaccia di far valere un diritto assume il connotato dell'illiceità soltanto quando è diretta ad ottenere un profitto ingiusto, e dunque non una qualsiasi controprestazione ma un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero addirittura non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi "contra ius", diversi cioè da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato. Al fine della configurazione del reato è dunque necessario che il giudice valuti in modo completo e coerente le pretese contrapposte delle parti ed accerti che il profitto non sia affatto riferibile al diritto vantato e concretamente azionabile, mediante un apprezzamento di fatto che, ove sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.

Commentario1

  • 1Minacciare di adire le vie legali per conseguire profitto ingiusto può essere estorsione
    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Prospettare all'altro azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute può integrare – a carico di chi prospetta le suddette azioni giudiziarie e qualora vi siano tutti i presupposti di legge – il reato di estorsione. La minaccia di adire le vie legali, paventando azioni giudiziarie o esecutive, pur atteggiandosi all'apparenza come lecita e dunque come non ingiusta, può costituire illegittima intimidazione, idonea ad integrare l'elemento materiale del reato di estorsione, allorché la stessa non sia formulata con l'intento di esercitare un diritto, bensì con il fine di conseguire un profitto ingiusto (Cass., Sez. II, 07/05/2013 – 05/09/2013 n. 36365; Cass., Sez. II, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/1999, n. 12444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12444
Data del deposito : 25 ottobre 1999

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