Sentenza 25 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di "estorsione contrattuale" la minaccia di far valere un diritto assume il connotato dell'illiceità soltanto quando è diretta ad ottenere un profitto ingiusto, e dunque non una qualsiasi controprestazione ma un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero addirittura non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi "contra ius", diversi cioè da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato. Al fine della configurazione del reato è dunque necessario che il giudice valuti in modo completo e coerente le pretese contrapposte delle parti ed accerti che il profitto non sia affatto riferibile al diritto vantato e concretamente azionabile, mediante un apprezzamento di fatto che, ove sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Minacciare di adire le vie legali per conseguire profitto ingiusto può essere estorsioneAvv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Prospettare all'altro azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute può integrare – a carico di chi prospetta le suddette azioni giudiziarie e qualora vi siano tutti i presupposti di legge – il reato di estorsione. La minaccia di adire le vie legali, paventando azioni giudiziarie o esecutive, pur atteggiandosi all'apparenza come lecita e dunque come non ingiusta, può costituire illegittima intimidazione, idonea ad integrare l'elemento materiale del reato di estorsione, allorché la stessa non sia formulata con l'intento di esercitare un diritto, bensì con il fine di conseguire un profitto ingiusto (Cass., Sez. II, 07/05/2013 – 05/09/2013 n. 36365; Cass., Sez. II, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/1999, n. 12444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12444 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Aldo Saulino Presidente del 25.10.1999
2. " IG Varola Consigliere SENTENZA
3. " Antonio Morgigni " N.1321
4. " Alessandro Conzatti " REGISTRO GENERALE
5. " AN DA " N.18771/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE presso la corte d'appello di Ancona C/
SANTONICOLA LUIGI, n. 21.2.38 Nocera Inferiore
RICORRENTE
avverso la sentenza 26.1.99 della corte d'appello di Ancona;
Udita la relazione f atta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale G. Viglietta, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore delle parti civili avv. R. Grasso, ed il difensore dell'imputato, avv. P. Micucci.
Svolgimento del processo.
Il tribunale di Ancona il 6 ottobre 1997 aveva condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e lire ottocentomila di multa IG TO, ritenuto colpevole di estorsione in danno di RI AD (modificata l'originaria rubrica di concussione). La corte d'appello di Ancona il 26 gennaio 1999 ha riformato la sentenza e, qualificando il fatto come tentativo d'estorsione, ha ridotto la pena ad un anno e quattro mesi di reclusione e lire seicentomila di multa.
Il fatto inizialmente contestato era il seguente:
per avere, abusando della sua qualità di sovrintendente capo della Polizia di Stato ed in particolare allegando che in virtù di tale qualifica avrebbe fatto arrestare i lavori edilizi in corso nella proprietà del vicino AD RI, nonché rifiutando artatamente di formalizzare la permuta di un frustolo di terreno concesso in possesso a AD per l'ampliamento dell'abitazione in esenzione alle distanze legali, induceva il medesimo AD, che in attesa del termine dei lavori abitava con la famiglia in una roulotte, a sottoscrivere indebitamente una scrittura privata con la quale, tra l'altro, lo AD si impegnava a sue spese al rifacimento integrale del tetto in cemento armato, ai relativi bagni e ripostiglio con copertura in coppi a tegole antichizzate nonché alla parziale ripresa dell'intonaco fatiscente di tutto l'edificio con la successiva tinteggiatura al plastico liscio e i relativi canali, in rame, della proprietà TO", con progetto a carico dello AD nonché all'innalzamento di un muro di cinta con mattoni a faccia vista e rete metallica (effettivamente realizzato dal medesimo AD con la spesa di 40 milioni circa) scrittura privata redatta in Osimo in data 5.1.95, lavori del muro di cinta realizzati fino al 31.8.95.
Nel corso dei due giudizi di merito è stato escluso l'abuso della qualità di pubblico ufficiale ed è stato considerato irrilevante il rifiuto di "formalizzare la permuta di un frustolo di terreno concesso in possesso a AD": questi due elementi di fatto sono, quindi, estranei al giudizio.
La corte territoriale ha ritenuto che, al fine di "ripristinare una condizione di ragionevole equilibrio e parità nel conflitto d'interessi con il vicino sarebbe bastata una sola fra le tante clausole contenute nell'accordo: quella che prevede per TO il pari diritto a procedere, a sua volta, ad ampliamenti ed addizioni del proprio fabbricato ... in deroga alle distanze previste dal codice civile, in sè disponibili, come anche le servitù di veduta che era pure di rilievo nella specie".
Il profitto conseguito, invece, sarebbe ingiusto nella parte in cui si fa carico a AD di eseguire i lavori edilizi, indicati innanzi nel capo d'imputazione, con la previsione di una penale di quaranta milioni, in caso d'inadempimento.
La corte, infine, ha ritenuto configurabile il tentativo, in quanto il reato non si perfezionerebbe nel momento stesso dell'assunzione dell'obbligazione contrattuale, ma con il conseguimento della finalità illecita. Il negozio stipulato non sarebbe meramente annullabile per vizio del consenso a seguito di "vis compulsiva" ma nullo, perché teso a conseguire una causa illecita.
Ricorrono il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona e il difensore dell'imputato.
Il primo lamenta l'erroneità del mutamento della qualificazione giuridica da estorsione a tentativo del medesimo delitto, poiché il reato si perfeziona nel momento della formazione dell'atto produttivo di effetti giuridici.
Il difensore dell'imputato premette innanzi tutto che i giudici avrebbero travisato il fatto, avendo ignorato che: a) l'iniziativa della richiesta del risarcimento danni fu assunta da AR LL cognato di AD (n.d.r.: successivamente indicato come "cugino del TO) e che fu la controparte a chiedere di indicare per iscritto i lavori da eseguire per il menzionato risarcimento. Con il primo motivo rappresenta che l'inesistenza della minaccia estorsiva risulterebbe dalle dichiarazioni rese da PO, progettista e direttore dei lavori di AD.
Menziona, poi, gli abusi edilizi commessi dal vicino: a) mq. 315,77 in luogo degli iniziali mq. 110,16; b) superficie disponibile 464 mq. in luogo di quella dichiarata di mq. 620; c) stralcio catastale, allegato alla richiesta di concessione edilizia, cancellato e corretto rispetto alle planimetrie ufficiali;
d) elaborati grafici falsamente rappresentativi delle originarie misure dello stabile con riferimento al tetto artificiosamente fatto apparire più alto di un metro e cinquanta centimetri;
e) altezza del piano terra indicato in mt. 2,80 in luogo di quella reale di mt. 2,40; f) integrale demolizione dello stabile realizzato con gigantesco aumento di volumetria in modo totalmente difforme da quello di cui in concessione, che prevedeva ampliamento e ristrutturazione. Precisa, poi, che la richiesta di lavori di miglioramento sarebbe stata da lui formulata su consiglio di suo cugino (LL) e su "autorizzazione" delle controparti e del loro progettista. Con il secondo motivo contesta l'esistenza di sperequazione tra le opposte posizioni.
Rileva che gli AD avevano conseguito vantaggi economici derivanti dai menzionati abusi edilizi.
Evidenzia che la corte territoriale sarebbe incorsa in violazione di legge, nel ritenere conseguibile una situazione di "equilibrio e parità tra vicini nel prevedere per TO il pari diritto a procedere in deroga alle distanze legali stabilite dal codice civile". Osserva che questa deroga sarebbe del tutto inutile, avendo
AD avanzato la sua casa sul confine stesso con terrazze e vedute sul medesimo.
Constata che "l'ingigantimento" della casa di quest'ultimo avrebbe "esorbitato" dai parametri ristretti di una deroga inutile. Infine, lamenta - sostanzialmente - carenza di motivazione sul raffronto tra la spesa - che AD avrebbe dovuto sostenere per eseguire i lavori previsti - ed i consistenti vantaggi locupletati dal predetto con la costruzione di un fabbricato di volumetria tripla rispetto a quella iniziale, di altezza maggiore e posizionato sul confine. Sarebbe, cioè, carente l'esame della diminuzione del valore del suo immobile.
Motivi della decisione.
Il ricorso dell'imputato è fondato.
In tema di c.d. estorsione contrattuale la minaccia di far valere un diritto (diversa da quella comune) assume il connotato dell'illiceità soltanto quando è diretta ad ottenere un profitto ingiusto a favore di colui che la pone in essere. In questo caso particolare, l'ingiustizia consiste nell'avere realizzato non una qualsiasi controprestazione ma un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero addirittura non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi contra ius, cioè, diversi da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato.
A tale fine è necessario che il giudice valuti in modo completo e coerente le pretese contrapposte delle parti ed accerti che il profitto non sia affatto riferibile al diritto vantato e concretamente azionabile. Questo apprezzamento, qualora sia compiuto con adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
Nella specie la sentenza impugnata è priva di congrua motivazione, poiché in essa sono stati esaminati soltanto i profili sfavorevoli al ricorrente e non anche quelli che possono essere rilevanti a fini difensivi.
La corte ha considerato funditus la condotta tenuta dall'imputato ma ha interamente omesso di valutare la posizione del denunziante, che versava, secondo l'assunto dei giudici anconetani, in "stato d'illegalità per mancato rispetto delle distanze legali (n.d.r. ed in tesi anche delle vedute) fra le proprietà confinanti oltre che per gli ulteriori vizi delle attività costruttive come illustrati nella stessa perizia di parte dell'ing. Buccolini ed effettuate peraltro previa arbitraria demolizione e ricostruzione integrale dell'edificio preesistente" del quale è stata "sensibilmente trasformata l'identità strutturale".
Queste constatazioni, però, sono incomprensibili nella loro brevità, mancando qualsiasi puntualizzazione sul significato dell'espressione "vizi delle attività costruttive". Essa, invece, doveva essere oggetto di ampia ed approfondita disamina, perché l'inosservanza delle disposizioni penali in materia edilizia ed urbanistica non danno luogo soltanto a questioni civili ed amministrative ma anche penali ed comportano, ove ne sussistano gli estremi, l'obbligo del risarcimento del danno, conseguibile anche con la costituzione di parte civile.
In altri termini il profitto conseguito dall'imputato è ingiusto, se lo è la pretesa;
quest'ultima è tale, se e nei limiti in cui la condotta della controparte è conforme a diritto. Questo accertamento è assente.
Le prospettazioni difensive dell'imputato dovevano essere esaminate:
a) sotto il profilo complessivo delle presunte violazioni edilizie commesse da AD, sottoposte singolarmente ad indagine;
b) nella determinazione delle conseguenze eventuali sul piano civilistico delle medesime e del possibile risarcimento del danno, alle quali esse avrebbero potuto dare luogo nei confronti di TO;
c) con riferimento alla dedotta inutilità di una clausola di reciprocità in tema d'inosservanza delle distanze, rispetto alla quale manca totalmente l'approfondimento circa la sua concreta applicabilità e la stessa conformità all'ordinamento giuridico in base agli strumenti urbanistici eventualmente vigenti nel comune di Osimo. È giudizio quanto meno apodittico l'affermazione della corte territoriale, secondo cui questa clausola - sulla quale è assente ogni indagine di fatto e di diritto - sarebbe da sola sufficiente a ripristinare una ragionevole parità nel conflitto d'interessi. Quel giudice ha omesso di valutare che la richiesta di lavori di miglioramento dell'appartamento dell'imputato e la sua accettazione da parte di AD potrebbero rappresentare, ove ne sussistessero gli estremi, una diversa forma di risarcimento, che, in luogo di "vil denaro", si traduce in una prestazione pur sempre economicamente apprezzabile (ma non quantificata nella sua entità). In conclusione manca la motivazione sull'aspetto fondamentale della questione sottoposta all'esame della corte territoriale, che doveva esaminare i limiti del diritto (esercitabile in sede penale e civile) dell'imputato con riferimento non soltanto al tema delle distanze e delle vedute (sui quali - come si è precisato - l'indagine è inesistente per l'accettazione acritica della tesi accusatoria) ma anche agli altri aspetti derivanti dall'intera vicenda e, quindi, dall'eventuale illegalità dell'ulteriore comportamento tenuto da AD e delle conseguenze del medesimo nell'ambito di un possibile danno risarcibile.
Il ricorso del pubblico ministero non può essere esaminato, poiché esso è superato ed assorbito dall'accoglimento di quello dell'imputato. Mancando l'accertamento delle condizioni di fatto, sul quale s'innesta, questa corte dovrebbe svolgere un ragionamento ipotetico.
Il giudice del rinvio, invece, attenendosi ai principi di diritto innanzi formulati, dovrà riesaminare interamente la vicenda.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 1999