Sentenza 19 marzo 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, avuto presente che, pur a fronte dell'avvenuta trasformazione del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato, la previsione del fatto - reato sanzionato è rimasta immutata, l'annullamento della sentenza per illegalità sopravvenuta della pena è possibile soltanto nel caso in cui sia stata inflitta una pena non più prevista dalla legge oppure quando la favorevole portata della circostanza attenuante sia stata elisa in ragione del giudizio di bilanciamento con circostanze aggravanti (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con cui era stata applicata all'imputato, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 ritenuta prevalente sulla contestata recidiva, la pena di anni uno e mesi due di reclusione per detenzione illecita di "hashish").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2014, n. 16699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16699 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 19/03/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 755
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 42011/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RK N. IL 01/01/1985;
avverso la sentenza n. 2322/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del 28/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. ROMANO Giulio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bergamo, in data 28.06.2013, pronunciava sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di RI OU applicando nei suoi confronti, previa concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, prevalente sulla contestata recidiva, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a) perché deteneva sostanza stupefacente del tipo hashish e di cui all'art. 337 cod. pen. perché usava violenza per opporsi a militari della Stazione dei Carabinieri di Calcinate.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione RI OU, con ricorso sottoscritto personalmente e con altro ricorso a mezzo del proprio difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Nel primo ricorso l'imputato deduceva la propria estraneità ai fatti, in riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione non essendo stata trovata nessuna prova a suo carico.
Nel secondo ricorso lamentava violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento alla mancanza di motivazione in più
punti della sentenza.
Il ricorrente deduce che il Giudice, in ordine alla verifica della mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., si sarebbe limitato a dichiarare che non si rinviene alcuna prova dell'innocenza dell'imputato, ne' dell'estinzione del reato o della mancanza di una condizione di procedibilità, tali da imporre una sentenza di proscioglimento, senza argomentare tale scelta e senza enunciare le prove che avrebbero determinato detto convincimento. Afferma, inoltre, la completa assenza di elementi ultronei, rispetto al dato ponderale decisivi ai fini della prova della destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, che avrebbe dovuto indurre il Giudice a pronunciare sentenza di proscioglimento. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Hanno assegnato conclusioni scritte il procuratore generale presso questa corte chiedendo che venga dichiarata di inammissibilità del proposto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di cui in premessa sono manifestamente infondati e pertanto i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
2. Conformemente con la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. 3, n. 11110 del 25.2.2014, Kiogwu;
conf. sez. 3, n. 11128 del 25.2.2014, Grasso) va premesso che alcuna influenza sul caso all'odierno decidere deriva dalla modifica legislativa riguardante il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 operata con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, comma 1, lett. a) convertito, senza modifiche sul punto, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 (in G.U. Serie generale n. 43 del 21.2.2014). Com'è noto la modifica più importante attiene all'aver trasformato quella che per giurisprudenza consolidata di questa Corte era pacificamente ritenuta una circostanza attenuante (cfr. ex plurimis Sez. Unite n. 9148 del 31.5.1991, Parisi, rv. 187930; conf. sez. 1, n. 496 del 3.2.1992, conf., comp. Pret. e Trib. Palermo in proc. Di Gaetano, rv. 191131; e, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 bis ancora Sez. Unite n. 35737 del 24.6.2010,
P.G. in proc. Rico, rv. 247910; conf. sez. 6 n. 458 del 28.9.2011 dep. 11.1.2012, AD Farouk e altro, rv. 251557; sez. 6, n. 13523 del 22.10.2008 dep. 26.3.2009, De Lucia e altri, rv. 243827) in un'ipotesi autonoma di reato.
Le perplessità avanzate da taluno dopo l'emanazione del D.L. n. 146 del 2013 risultano fugate dall'analisi dei lavori parlamentari e dagli ulteriori "ritocchi" posti in essere con la citata L. n. 10 del 2014 di conversione laddove nei vari richiami operati alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 il legislatore si è preoccupato di sostituire il riferimento alla "circostanza" di cui al comma 5 con quello al "delitto" (ad esempio all'art. 380 c.p.p., comma 2, lett. h o all'art. 19 disp. att. c.p.p., comma 5 a carico di minorenni).
Del resto, già l'avere con il D.L. n. 146 del 2013 introdotto una clausola di riserva per circoscrivere negativamente l'applicazione della norma, scrivendo "salvo che il fatto costituisca più grave reato" lasciava chiaramente intendere che quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 voleva essere un titolo autonomo di reato. Conclusioni cui portava anche l'individuazione da parte del legislatore di un soggetto attivo (chiunque) e di una condotta "commette", tipici delle norme incriminatrici autonome. O il fatto che lo stesso D.L. n. 146 del 2013, art. 2 era rubricato "Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità".
La sanzione prevista dal nuovo reato autonomo è senza dubbio più favorevole per l'imputato.
Il nuovo D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 punisce, infatti, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 3.000 a Euro 26.000 chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commetta uno dei fatti previsti dal medesimo art. 73 che per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, sia "di lieve entità". La norma previgente prevedeva identica sanzione pecuniaria e, quanto alla pena detentiva, identico minimo edittale (anni uno di reclusione) ma una pena massima più alta (anni sei di reclusione).
La natura di reato autonomo sottrae poi oggi la norma al bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti, che spesso finiva per portare il trattamento sanzionatorio, anche per fatti di lieve entità (a fronte ad esempio di una recidiva reiterata ritenuta equivalente all'ipotesi attenuata, qual era il comma 5 previgente) a dover necessariamente riferirsi alle ben più severe pene di cui all'art. 73, comma 1.
L'abbassamento del massimo edittale produce inoltre effetti di maggior favore per l'imputato sui termini di custodia cautelare e su quelli per il computo della prescrizione.
3. Orbene, va tuttavia valutato il rapporto intertemporale che, in casi come quelli all'odierno esame intercorre tra la previsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ante D.L. n. 146 del 2013 e quella, più favorevole, oggi vigente.
Nello specifico di questa Corte di legittimità va valutato se possa considerarsi legale la pena inflitta dal giudice del merito che, quando ha pronunciato la propria sentenza, aveva come riferimento il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 nel testo previgente. È fuori discussione che, ancorché i fatti siano accaduti sotto la legge previgente, trovi applicazione ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, per il principio del favor rei, la più favorevole legge sopravvenuta.
Ritiene tuttavia il Collegio che, a fronte di un'immutata previsione del fatto-reato sanzionato, un problema di successione di leggi penali nel tempo - e di necessità di ricalcolare una pena divenuta illegale, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato - si ponga soltanto nel caso in cui il giudice del merito sia partito da una pena base, oggi non più contemplata, superiore a cinque anni di reclusione. Oppure quando, considerata l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 circostanza attenuante, ne abbia eliso la portata bilanciandola, in quanto ritenuta minusvalente o equivalente, rispetto a circostanze aggravanti.
Una conclusione in tal senso è conforme alla pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi in materia di ius superveniens per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000, che ha affermato che, sulla base della disciplina transitoria ivi prevista, andavano applicate le nuove sanzioni indicate dal D.Lgs. 274 cit., art. 52 in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 3. In quel caso la pena applicata dal giudice sotto la legge previgente venne considerata "illegale" in quanto non più prevista dalla normativa disciplinante il reato per il quale si procedeva (ex plurimis, sez. 4, n. 1007 del 10.10.2002 dep. il 14.1.2003, Firpo, rv. 223490; sez. 2, n. 759 del 19.12.2005 dep. l'11.1.2006, Ballini Katy, rv. 232862; sez. 4, n. 36725 del 1.4.2004, Battisti, rv. 229679; in particolare, sulla disciplina sanzionatoria applicabile in quanto più favorevole al reo, sez. 4, n. 1017 del 22.10.2002 dep il 14.1.2003, Gismondi, rv. 223491; sez. 4, n. 4799 del 19.11.2002 dep. il 3.2.2003, Clementi, rv. 223492; sez. 4, n. 7292 del 26.11.2002 dep. il 14.2.2003, Alite, rv. 223493; sez. 4 n. 4852 del 20.12.2002 dep. il 3.2.2003, Cangiano, rv. 223495; sez. 4, n. 5933 dell'11.12.2002 dep. il 7.2.2003 , PM in proc. Baisi, rv. 223496;
sez. 4, n. 7343 del 16.1.2003, Giovara, rv. 223497; sez. 4, n. 3982 del 12.11.2002 dep. il 28.1.2003, Mancini, rv. 223501; sez. 5 n. 40009 del 6.10.2003, Scalas, rv. 226785). Caso analogo è stato quello in cui questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata con la quale la pena era stata concordata anche tenendo conto della contestata aggravante di cui all'art. 69 c.p., comma 1, n. 11 bis, dichiarata incostituzionale in epoca successiva alla pattuizione della pena (sez. 6, n. 4836 del 17.11.2010, Nasri, rv. 248533 nella cui motivazione viene evidenziato che l'annullamento è rilevato d'ufficio per una sopravvenuta causa di nullità che investe la qualificazione aggravata della condotta criminosa e la definizione del trattamento sanzionatorio applicato).
Di fronte, dunque, ad un giudice del merito che, ritenuto il quinto comma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 abbia pronunciato una sentenza di condanna partendo da una pena superiore a cinque anni di reclusione ovvero operando una comparazione di circostanze che non abbia comportato la prevalenza dell'allora ipotesi attenuata (giudizio di prevalenza possibile anche per la recidiva reiterata dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 cod. pen. laddove non lo consentiva) questo giudice di legittimità non potrebbe che prendere atto dell'illegalità della pena e annullare la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, al giudice di merito. Nella medesima situazione, in caso di patteggiamento, discenderebbe l'esclusione della validità dell'accordo siglato tra le parti e ratificato dal giudice, per cui, al fine di rispettare la volontà delle parti, dovrebbe operarsi un annullamento senza rinvio, con ritrasmissione degli atti, per consentire alle parti del processo, se lo ritengono, di rinegoziare l'accordo su altre basi, con riferimento alle più favorevoli sanzioni, ovvero di proseguire con il rito ordinario (in tal senso questa sez. 3, n. 1883 del 22.9.2011. P.G. in proc. La Sala, rv. 251796; sez. 1 n. 16766 del 7.4.2010, P.G. in proc. Ndiaye, rv. 246930; sez. 3, n. 34302 del 14.6.2007, P.G. in proc. Cotugno, rv. 237124; sez. 5, n. 1411 del 22.9.2006, P.G. in proc. Braidich e altro, rv. 236033; sez. 3 n. 30851 del 12.6.2001, n. 30851, Santullo, rv. 220046; sez. 3 n. 641 del 16.2.1999, PM in proc. Zanon, rv. 213274; sez. 1, n. 1571 del 14.3.1995, PM in proc. Panariello, rv. 201163).
Non pare esservi dubbio alcuno che non si debba rideterminare la pena - e che in caso di patteggiamento ci si trovi di fronte ad un accordo ancora pienamente valido - quando, ritenuto il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, si sia rimasti significativamente in prossimità del minimo edittale, rimasto immutato.
La valutazione andrà, però, operata in concreto, caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi valutati dal giudice del merito nella dosimetria della pena.
Ebbene, alla luce dei principi di diritto sopra ricordati, non pare sussistere alcun dubbio in un caso come quello all'odierno esame in cui, a fronte della detenzione di 17 stecchette di hashish che, per quantità nonché per le modalità di presentazione avuto riguardo al peso loro complessivo di 15 grammi circa apparivano destinate ad un uso non personale, si è partiti nel computo della pena patteggiata da una pena base di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 3000 di multa, ritenendo la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 prevalente sulla contestata recidiva.
4. Quanto ai motivi di ricorso, gli stessi paiono manifestamente infondati.
È ormai principio consolidato di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, quello secondo cui, nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte secondo lo schema procedimentale previsto dall'art. 444 cod. proc. pen., l'esigenza di specificità delle censure deve ritenersi addirittura "rafforzata" rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la critica al provvedimento che abbia accolto la domanda dell'imputato deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto dalla stessa parte richiesto (Sez. U, n. 35738 del 27.05.2010, P.G., Calibe e altro, rv. 247839; Sez. U., n. 11493 del 24.6.1998, Verga, rv. 211468).
Con particolare riferimento all'onere di verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia invece evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (Sez. 1, n. 4688 del 10.1.2007, Brendolin, rv. 236622). È altrettanto pacifico, poi, che in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., "l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost". (sez. 4, 13.7.2006, n. 34494, p.G. in proc. Koumya, rv. 234824; vedasi anche, Sez. 1, n. 3980 del 27.9.1994, Magliulo, rv. 199479). E ancora, di recente, si è precisato che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 2, n. 6455 del 17.11.2011 dep. 17.2.2012, Alba, rv. 252085). In tale pronuncia è stato chiarito, in motivazione, che il semplice e testuale rinvio al medesimo articolo, il cui contenuto entra in tal modo a far parte per relationem del ragionamento decisorio, esprime l'avvenuta verifica, da parte del giudice, dell'inesistenza di motivi di non punibilità, senza che occorra una ulteriore e più analitica disanima, purché dal testo della sentenza medesima non emergano in modo positivo elementi di segno contrario. Del resto, già agli albori del vigente codice di rito era stato affermato che la motivazione della sentenza in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. potesse essere meramente enunciativa (Sez. U., 27.3.1992, Di Benedetto;
Sez. 1, 12.1.1994, Di Modugno). Nè può ritenersi in contrasto con tale orientamento l'annullamento senza rinvio disposto in una pronuncia di questa Corte (Sez. 4, 21.4.2010, n. 31392, rv. 248198) in base al principio secondo il quale "il giudice del patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni dell'accoglimento dell'accordo e dare canto dell'accertamento sull'assenza di cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e sull'adeguatezza della penà. Nel caso-limite in concreto esaminato nella pronuncia 31392/2010 si era, infatti, di fronte ad una sentenza la cui motivazione era affidata a tre righe di un modulo prestampato, in cui non vi era neanche un riferimento all'art. 129 c.p.p.. La proposta doglianza, nel caso di specie, è manifestamente infondata in quanto l'esigenza minima di motivazione della sentenza a seguito di "patteggiamento" della pena può ritenersi adempiuta, in relazione all'assenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., dal semplice testuale rinvio al medesimo articolo,
il cui contenuto, come detto, è entrato in tal modo a far parte per relationem del ragionamento decisorio ed esprime l'avvenuta verifica, da parte del giudice, dell'inesistenza di motivi di non punibilità. Il Tribunale di Bergamo, tra l'altro, non si è limitato ad un semplice richiamo della norma, ma ha indicato gli atti dell'incartamento processuale sulla base dei quali ha ritenuto la sussistenza dei fatti, la corrispondenza dei medesimi alle ipotesi di reato di cui all'imputazione e l'attribuibilità degli stessi all'imputato, nel senso di escludere l'evidenza di prove d'innocenza. Come si vede, secondo i principi di diritto sopra richiamati, il giudice di merito, con motivazione del tutto esauriente ha dato conto in maniera più che sufficiente della insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e quindi la sentenza impugnata si sottrae certamente alla censura mossa, non emergendo da essa in modo positivo alcun elemento di segno contrario, ma anzi l'esistenza di elementi indiziari di responsabilità. Il ricorso appare tendere solo a rimettere in discussione i termini dell'accordo finalizzato all'applicazione della pena oggetto del patteggiamento, il che non è consentito.
5. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia dei presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014