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Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13704 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/05/2021 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale IG OR che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATTO 1. NO EN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 maggio 2021 con la quale la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 7 giugno 2019, ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato continuato di cui all'art. 646 cod. pen. e rideterminato l'importo dovuto a titolo di provvisionale. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 125, 316, 375, 415-bis, 494, 506 e 513 cod. proc. pen. e 111 Cost. La difesa eccepisce che il Pubblico Ministero, stante l'assenza dell'imputato all'udienza dibattimentale in cui era previsto il suo esame, avrebbe dovuto richiedere l'acquisizione del verbale di interrogatorio reso dal EN nel corso delle indagini preliminari. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13704 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 11/01/2023 La motivazione sarebbe carente nella Parte in cui non fa alcun riferimento a tale verbale di interrogatorio ed alle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio di appello;
l'omessa valutazione di tali atti, essenziali per l'analisi dei fatti, determinerebbe la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 120, 121, 124, 646 e 61 n. 11 cod. pen. e l'improcedibilità dell'azione penale stante la mancanza di valida e tempestiva querela. La difesa eccepisce l'abnormità dell'ordinanza emessa all'udienza del 6 novembre 2018 con la quale il Tribunale ha invitato la persona offesa a proporre querela in virtù dell'entrata in vigore del d.l.gs. 36/2018, senza tener conto del fatto che la querela era stata già presentata da NO VA RE. Secondo il ricorrente la querela sporta dal RE sarebbe invalida non essendo stato allegato il verbale di assemblea del condominio ed il relativo mandato per presentare querela;
l'atto querelatorio sarebbe, altresì, tardivo in quanto depositato solo in data 22 maggio 2017 e, quindi, in epoca successiva alla scadenza del termine di legge decorrente dal 2 dicembre 2015, data in cui è intervenuta la nomina dell'amministratore del condominio. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 552 cod. proc. pen. La difesa eccepisce la mancata notifica all'imputato assente del verbale dell'udienza del 6 novembre 2018 nel corso della quale il Pubblico Ministero ha modificato l'imputazione con conseguente violazione dell'art. 520 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente l'originaria contestazione del fatto sarebbe formulata in termini generici -con particolare riguardo all'indicazione della data di commissione del reato- con conseguente lesione del diritto di intervento e difesa dell'imputato. 5. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 124, 125, 190, 234, 482 e 585 cod. proc. pen. ed art. 6 CEDU. La Corte territoriale avrebbe ignorato i motivi nuovi di appello depositati in data 01 marzo 2021 ai quali erano allegati undici documenti fondamentali per contrastare l'imputazione ed, inoltre, nulla ha motivato in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del giudizio con conseguente nullità della sentenza. 2 6. Il ricorrente lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 43, 47, 61 n. 11 e 646 cod. pen., 81, 125 e 530 cod. proc. pen., 1133 e 1135 cod. civ. 6.1. La difesa lamenta che la Corte territoriale, limitandosi a fondare la decisione sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, avrebbe erroneamente ritenuto inattendibile il teste LO OR in considerazione del rapporto di affinità con l'imputato, non tenendo in considerazione che il comportamento tenuto dal teste (il LO ES non si è presentato ripetutamente in udienza rendendo necessario il suo accompagnamento coattivo) è incompatibile, in punto di logica, con una volontà di favorire l'imputato. La Corte avrebbe dovuto disporre di ufficio l'esame del teste LO ES in considerazione della genericità delle sue dichiarazioni dibattimentali nonché l'esame delle due persone indicate negli assegni prodotti dalla difesa al fine di accertare la data di emissione e la causale dei predetti titoli di credito. Secondo il ricorrente i giudici di appello avrebbero dovuto disporre perizia al fine di accertare se il EN ha effettuato gli esborsi riferiti e se la compensazione del proprio credito era equivalente alla somma indicata nel capo di imputazione. 6.2. La motivazione sarebbe carente in quanto i giudici di appello non avrebbero indicato i motivi che li hanno indotti ad escludere la buona fede dell'imputato, secondo la difesa il EN non aveva alcuna intenzione di appropriarsi di denaro, essendo consapevole che il suo operato doveva esser vagliato dall'ufficio legale dello IACP ed era convinto, in assoluta buona fede, di poter trattenere le somme per compensare le proprie competenze per l'attività prestata per conto del condominio con conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita. 7. Il ricorrente lamenta, con il sesto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 539 e 540 cod. proc. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen. 7.1. Secondo il ricorrente la provvisionale sarebbe stata determinata in misura superiore al danno economico complessivamente arrecato alla persona offesa. 7.2. La Corte di merito avrebbe dovuto ritenere di ufficio la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione del fatto che il danno è stato arrecato ai singoli condomini con conseguente frazionamento dello stesso. 8. Il ricorrente lamenta, con il settimo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. 3 La motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sarebbe apparente, facendo esclusivo riferimento all'entità delle somme oggetto di appropriazione indebita, senza tenere conto degli elementi favorevoli all'imputato dedotti con l'atto di appello (incensuratezza, comportamento processuale del EN). 9. Il ricorrente lamenta, con il settimo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 649-bis cod. pen. e degli artt. 10 e 12 d.lgs. 36/2019. La Corte territoriale avrebbe dovuto, ex officio, correggere l'errore del Tribunale e dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo del ricorso non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello ed al contempo generico in quanto il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi probatori non considerati dalla Corte sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. Questo Collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della deducibilità della omessa valutazione di una prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria avrebbe scardinato ed inficiato il ragionamento del giudice (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Il ricorrente non può limitarsi, pertanto, ad addurre l'esistenza di prove non esplicitamente prese in considerazione ovvero non adeguatamente interpretate dal giudicante, ma deve, invece indicare le ragioni per cui l'atto compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. 3. Il secondo e l'ottavo motivo del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto la ritenuta improcedibilità dell'azione penale, sono manifestamente infondati. Va premesso che il reato contestato all'imputato è pacificamente aggravato ex art. 61, primo comma n. 11, cod. pen., in ragione del rapporto professionale tra il EN e la persona offesa, sotteso alle vicende di cui si tratta. 4 Deve essere ricordato, inoltre, che prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2018, l'appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, primo comma n. 11, cod. peri., era reato procedibile d'ufficio, mentre successivamente è divenuto procedibile a querela, fatto salvo il disposto dell'art. 649-bis cod. pen., non rilevante nel caso di specie. Di conseguenza le doglianze avanzate dal ricorrente in ordine alla validità dell'atto querelatorio ed alla conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. sono del tutto irrilevanti in quanto all'epoca dei fatti il reato contestato era procedibile di ufficio. In conformità al principio statuito dalle Sezioni unite secondo cui «l'avviso alla persona offesa non debba essere dato quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato;
che l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato» (vedi Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552- 01) deve essere ritenuto del tutto superfluo l'avviso disposto dal Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 36 del 2018 in quanto, nel caso di specie, la persona offesa aveva espresso la propria istanza punitiva, non solo presentando una querela, ma anche costituendosi parte civile. In proposito deve essere ricordato che le Sezioni Unite, con la citata sentenza Salatino, hanno affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione e che, di conseguenza, tale volontà «può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio» (principio di recente ribadito da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giainno, Rv. 277432 - 01 e Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465 - 01). 4. Il terzo motivo, oltre ad essere non consentito avendo ad oggetto una nullità relativa non dedotta in sede di appello, è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, all'udienza del 6 novembre 2018, il Pubblico Ministero non ha proceduto ad una modifica del capo di imputazione ma si è limitato ad effettuare, in assenza di opposizione della difesa, la correzione di due errori materiali contenuti nel capo di imputazione (in particolare sono state eliminate le parole «int. 7» e sono state sostituite le parole «palazzo C» con le parole «palazzo V») con conseguente insussistenza della nullità prevista dall'art. 522 cod. proc. pen. 5. Il quarto motivo del ricorso è generico e dedotto in carenza di interesse. 5 5.1. In relazione alla censura avente ad oggetto la carenza di motivazione in ordine ai motivi nuovi di appello dedotti dalla difesa, va evidenziato che l'atto depositato in data 2 marzo 2021 non contiene alcuna doglianza ulteriore rispetto a quelle contenute nell'originario atto di appello;
la difesa si è, infatti, limitata ad indicare ed allegare undici documenti al fine di dimostrare la veridicità della versione fornita dall'imputato in ordine agli anticipi di somme di denaro da lui effettuati per fronteggiare spese condominiali urgenti con conseguente assoluta genericità del motivo di appello. Di conseguenza deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700-01; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01). 5.2. L'ulteriore censura avente ad oggetto la mancata valutazione dei documenti allegati ai motivi nuovi di appello è generica e del tutto inidonea a dimostrare che, nel suo complesso, la motivazione sia carente o affetta da gravi vizi logici. La difesa, limitandosi a lamentare la mancata valutazione da parte della Corte territoriale della documentazione prodotta, non ha indicato le ragioni per cui tale omissione comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Valga in proposito il già operato richiamo (§ 2) ai principi di diritto affermati da questa Corte sul punto. 6. Il quinto motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte privo della necessaria specificità in quanto contraddistinto dalla mera riproposizione delle medesime censure proposte in appello e dedotto per motivi non consentiti. 6.1. La doglianza con la quale la difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ex officio a nuovo esame del teste LO OR e disporre perizia al fine di accertare la data di emissione e la causale dei titoli di credito prodotti dalla difesa è manifestamente infondata. Deve esser ricordato, in proposito, che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria 6 espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01). In applicazione di tale principio di diritto appare evidente che i giudici di appello, in assenza di specifico motivo di impugnazione, non siano tenuti a motivare espressamente in ordine ai motivi che rendono non necessaria l'assunzione di nuove prove nel giudizio di appello. 6.2. Le doglianze con le quali la difesa lamenta il difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del teste LO OR ed in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo sono aspecifici ed articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Deve essere ricordato, in proposito, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie 4 non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello, obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia l'autore del reato di cui al capo di imputazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare come l'imputato si sia appropriato delle somme prelevate dal conto corrente del condominio al fine trarne ingiusto profitto (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza di primo grado e pagg. 3 della sentenza di appello). 7 I giudici di appello hanno 'anche confutato l'argomentazione con cui la difesa sostiene che il teste LO OR avrebbe reso dichiarazioni idonee a scagionare l'imputato; la Corte di merito, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, ha rimarcato la genericità «per oggetto ed epoca di riferimento dei fatti riferiti» delle dichiarazioni del teste. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 7. Il sesto motivo di ricorso è proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. 7.1. La doglianza inerente alla determinazione della provvisionale non è consentita in questa sede. Tale affermazione trova fondamento in una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la statuizione pronunciata in sede penale relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, Capelli Rv. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità al quale il Collegio aderisce, ribadito in recenti pronunce di questa Corte (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, Paggi, non massimata;
Sez. 5, n. 19700 del 05/03/2019, Oleari, non massimata). 7.2. La questione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui agli all'art. 131-bis cod. pen. non è consentita perché non proposta con l'atto di appello. Nell'atto di impugnazione, infatti, i motivi supportavano esclusivamente le seguenti richieste: a) genericità del decreto che dispone il giudizio b) assoluzione dell'imputato per carenza dell'elemento soggettivo;
c) eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche d) illegittima determinazione della provvisionale. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., 8 Rv. 271869; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062; da ultimo Sez. 2, n. 32233 del 16/10/2020, Greco, non massimata). Non vi è dubbio che le questioni concernenti l'applicazione di una causa di non punibilità costituiscono oggetto di autonoma considerazione in quanto possono essere affrontate dal decidente solo dopo la risoluzione di quelle concernenti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, e prima di quelle inerenti alla determinazione della pena, posto che l'accertamento dell'esistenza di una causa di non punibilità renderebbe inutile ogni valutazione in punto di pena. La questione invocata dal ricorrente deve essere, pertanto, considerata a tutti gli effetti questione nuova non devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado in quanto non ricompresa nei motivi contenuti nell'originario atto di appello (vedi in proposito Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, Giannetto, Rv. 278255-01 «Nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario»). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, va evidenziato che i giudici di appello, pur senza affrontare ex officio l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., hanno evidenziato, nella parte di motivazione inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la gravità della condotta e la mancanza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena, elementi del tutto incompatibili con una valutazione del fatto in termini di tenuità e minima offensività della condotta. 8. Il settimo motivo del ricorso è aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, le modalità della condotta, l'entità del profitto del reato e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata e pag. 6 della sentenza di primo grado). Deve essere, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli 9 ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 9. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale IG OR che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATTO 1. NO EN, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 maggio 2021 con la quale la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 7 giugno 2019, ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato continuato di cui all'art. 646 cod. pen. e rideterminato l'importo dovuto a titolo di provvisionale. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 125, 316, 375, 415-bis, 494, 506 e 513 cod. proc. pen. e 111 Cost. La difesa eccepisce che il Pubblico Ministero, stante l'assenza dell'imputato all'udienza dibattimentale in cui era previsto il suo esame, avrebbe dovuto richiedere l'acquisizione del verbale di interrogatorio reso dal EN nel corso delle indagini preliminari. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 13704 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 11/01/2023 La motivazione sarebbe carente nella Parte in cui non fa alcun riferimento a tale verbale di interrogatorio ed alle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio di appello;
l'omessa valutazione di tali atti, essenziali per l'analisi dei fatti, determinerebbe la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 120, 121, 124, 646 e 61 n. 11 cod. pen. e l'improcedibilità dell'azione penale stante la mancanza di valida e tempestiva querela. La difesa eccepisce l'abnormità dell'ordinanza emessa all'udienza del 6 novembre 2018 con la quale il Tribunale ha invitato la persona offesa a proporre querela in virtù dell'entrata in vigore del d.l.gs. 36/2018, senza tener conto del fatto che la querela era stata già presentata da NO VA RE. Secondo il ricorrente la querela sporta dal RE sarebbe invalida non essendo stato allegato il verbale di assemblea del condominio ed il relativo mandato per presentare querela;
l'atto querelatorio sarebbe, altresì, tardivo in quanto depositato solo in data 22 maggio 2017 e, quindi, in epoca successiva alla scadenza del termine di legge decorrente dal 2 dicembre 2015, data in cui è intervenuta la nomina dell'amministratore del condominio. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, l'inosservanza dell'art. 552 cod. proc. pen. La difesa eccepisce la mancata notifica all'imputato assente del verbale dell'udienza del 6 novembre 2018 nel corso della quale il Pubblico Ministero ha modificato l'imputazione con conseguente violazione dell'art. 520 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente l'originaria contestazione del fatto sarebbe formulata in termini generici -con particolare riguardo all'indicazione della data di commissione del reato- con conseguente lesione del diritto di intervento e difesa dell'imputato. 5. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 124, 125, 190, 234, 482 e 585 cod. proc. pen. ed art. 6 CEDU. La Corte territoriale avrebbe ignorato i motivi nuovi di appello depositati in data 01 marzo 2021 ai quali erano allegati undici documenti fondamentali per contrastare l'imputazione ed, inoltre, nulla ha motivato in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del giudizio con conseguente nullità della sentenza. 2 6. Il ricorrente lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 43, 47, 61 n. 11 e 646 cod. pen., 81, 125 e 530 cod. proc. pen., 1133 e 1135 cod. civ. 6.1. La difesa lamenta che la Corte territoriale, limitandosi a fondare la decisione sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, avrebbe erroneamente ritenuto inattendibile il teste LO OR in considerazione del rapporto di affinità con l'imputato, non tenendo in considerazione che il comportamento tenuto dal teste (il LO ES non si è presentato ripetutamente in udienza rendendo necessario il suo accompagnamento coattivo) è incompatibile, in punto di logica, con una volontà di favorire l'imputato. La Corte avrebbe dovuto disporre di ufficio l'esame del teste LO ES in considerazione della genericità delle sue dichiarazioni dibattimentali nonché l'esame delle due persone indicate negli assegni prodotti dalla difesa al fine di accertare la data di emissione e la causale dei predetti titoli di credito. Secondo il ricorrente i giudici di appello avrebbero dovuto disporre perizia al fine di accertare se il EN ha effettuato gli esborsi riferiti e se la compensazione del proprio credito era equivalente alla somma indicata nel capo di imputazione. 6.2. La motivazione sarebbe carente in quanto i giudici di appello non avrebbero indicato i motivi che li hanno indotti ad escludere la buona fede dell'imputato, secondo la difesa il EN non aveva alcuna intenzione di appropriarsi di denaro, essendo consapevole che il suo operato doveva esser vagliato dall'ufficio legale dello IACP ed era convinto, in assoluta buona fede, di poter trattenere le somme per compensare le proprie competenze per l'attività prestata per conto del condominio con conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita. 7. Il ricorrente lamenta, con il sesto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 539 e 540 cod. proc. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen. 7.1. Secondo il ricorrente la provvisionale sarebbe stata determinata in misura superiore al danno economico complessivamente arrecato alla persona offesa. 7.2. La Corte di merito avrebbe dovuto ritenere di ufficio la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione del fatto che il danno è stato arrecato ai singoli condomini con conseguente frazionamento dello stesso. 8. Il ricorrente lamenta, con il settimo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. 3 La motivazione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche sarebbe apparente, facendo esclusivo riferimento all'entità delle somme oggetto di appropriazione indebita, senza tenere conto degli elementi favorevoli all'imputato dedotti con l'atto di appello (incensuratezza, comportamento processuale del EN). 9. Il ricorrente lamenta, con il settimo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 649-bis cod. pen. e degli artt. 10 e 12 d.lgs. 36/2019. La Corte territoriale avrebbe dovuto, ex officio, correggere l'errore del Tribunale e dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo del ricorso non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello ed al contempo generico in quanto il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza degli elementi probatori non considerati dalla Corte sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. Questo Collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della deducibilità della omessa valutazione di una prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica in modo da evidenziare come la prova ritenuta contraria avrebbe scardinato ed inficiato il ragionamento del giudice (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Il ricorrente non può limitarsi, pertanto, ad addurre l'esistenza di prove non esplicitamente prese in considerazione ovvero non adeguatamente interpretate dal giudicante, ma deve, invece indicare le ragioni per cui l'atto compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. 3. Il secondo e l'ottavo motivo del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto la ritenuta improcedibilità dell'azione penale, sono manifestamente infondati. Va premesso che il reato contestato all'imputato è pacificamente aggravato ex art. 61, primo comma n. 11, cod. pen., in ragione del rapporto professionale tra il EN e la persona offesa, sotteso alle vicende di cui si tratta. 4 Deve essere ricordato, inoltre, che prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2018, l'appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, primo comma n. 11, cod. peri., era reato procedibile d'ufficio, mentre successivamente è divenuto procedibile a querela, fatto salvo il disposto dell'art. 649-bis cod. pen., non rilevante nel caso di specie. Di conseguenza le doglianze avanzate dal ricorrente in ordine alla validità dell'atto querelatorio ed alla conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. sono del tutto irrilevanti in quanto all'epoca dei fatti il reato contestato era procedibile di ufficio. In conformità al principio statuito dalle Sezioni unite secondo cui «l'avviso alla persona offesa non debba essere dato quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato;
che l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato» (vedi Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552- 01) deve essere ritenuto del tutto superfluo l'avviso disposto dal Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 36 del 2018 in quanto, nel caso di specie, la persona offesa aveva espresso la propria istanza punitiva, non solo presentando una querela, ma anche costituendosi parte civile. In proposito deve essere ricordato che le Sezioni Unite, con la citata sentenza Salatino, hanno affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione e che, di conseguenza, tale volontà «può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio» (principio di recente ribadito da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giainno, Rv. 277432 - 01 e Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465 - 01). 4. Il terzo motivo, oltre ad essere non consentito avendo ad oggetto una nullità relativa non dedotta in sede di appello, è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, all'udienza del 6 novembre 2018, il Pubblico Ministero non ha proceduto ad una modifica del capo di imputazione ma si è limitato ad effettuare, in assenza di opposizione della difesa, la correzione di due errori materiali contenuti nel capo di imputazione (in particolare sono state eliminate le parole «int. 7» e sono state sostituite le parole «palazzo C» con le parole «palazzo V») con conseguente insussistenza della nullità prevista dall'art. 522 cod. proc. pen. 5. Il quarto motivo del ricorso è generico e dedotto in carenza di interesse. 5 5.1. In relazione alla censura avente ad oggetto la carenza di motivazione in ordine ai motivi nuovi di appello dedotti dalla difesa, va evidenziato che l'atto depositato in data 2 marzo 2021 non contiene alcuna doglianza ulteriore rispetto a quelle contenute nell'originario atto di appello;
la difesa si è, infatti, limitata ad indicare ed allegare undici documenti al fine di dimostrare la veridicità della versione fornita dall'imputato in ordine agli anticipi di somme di denaro da lui effettuati per fronteggiare spese condominiali urgenti con conseguente assoluta genericità del motivo di appello. Di conseguenza deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700-01; Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01). 5.2. L'ulteriore censura avente ad oggetto la mancata valutazione dei documenti allegati ai motivi nuovi di appello è generica e del tutto inidonea a dimostrare che, nel suo complesso, la motivazione sia carente o affetta da gravi vizi logici. La difesa, limitandosi a lamentare la mancata valutazione da parte della Corte territoriale della documentazione prodotta, non ha indicato le ragioni per cui tale omissione comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Valga in proposito il già operato richiamo (§ 2) ai principi di diritto affermati da questa Corte sul punto. 6. Il quinto motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte privo della necessaria specificità in quanto contraddistinto dalla mera riproposizione delle medesime censure proposte in appello e dedotto per motivi non consentiti. 6.1. La doglianza con la quale la difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ex officio a nuovo esame del teste LO OR e disporre perizia al fine di accertare la data di emissione e la causale dei titoli di credito prodotti dalla difesa è manifestamente infondata. Deve esser ricordato, in proposito, che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria 6 espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01). In applicazione di tale principio di diritto appare evidente che i giudici di appello, in assenza di specifico motivo di impugnazione, non siano tenuti a motivare espressamente in ordine ai motivi che rendono non necessaria l'assunzione di nuove prove nel giudizio di appello. 6.2. Le doglianze con le quali la difesa lamenta il difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del teste LO OR ed in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo sono aspecifici ed articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Deve essere ricordato, in proposito, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie 4 non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello, obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia l'autore del reato di cui al capo di imputazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare come l'imputato si sia appropriato delle somme prelevate dal conto corrente del condominio al fine trarne ingiusto profitto (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza di primo grado e pagg. 3 della sentenza di appello). 7 I giudici di appello hanno 'anche confutato l'argomentazione con cui la difesa sostiene che il teste LO OR avrebbe reso dichiarazioni idonee a scagionare l'imputato; la Corte di merito, con percorso argomentativo ineccepibile in punto di logica, ha rimarcato la genericità «per oggetto ed epoca di riferimento dei fatti riferiti» delle dichiarazioni del teste. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 7. Il sesto motivo di ricorso è proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. 7.1. La doglianza inerente alla determinazione della provvisionale non è consentita in questa sede. Tale affermazione trova fondamento in una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la statuizione pronunciata in sede penale relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, Capelli Rv. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità al quale il Collegio aderisce, ribadito in recenti pronunce di questa Corte (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, Paggi, non massimata;
Sez. 5, n. 19700 del 05/03/2019, Oleari, non massimata). 7.2. La questione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui agli all'art. 131-bis cod. pen. non è consentita perché non proposta con l'atto di appello. Nell'atto di impugnazione, infatti, i motivi supportavano esclusivamente le seguenti richieste: a) genericità del decreto che dispone il giudizio b) assoluzione dell'imputato per carenza dell'elemento soggettivo;
c) eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche d) illegittima determinazione della provvisionale. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., 8 Rv. 271869; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062; da ultimo Sez. 2, n. 32233 del 16/10/2020, Greco, non massimata). Non vi è dubbio che le questioni concernenti l'applicazione di una causa di non punibilità costituiscono oggetto di autonoma considerazione in quanto possono essere affrontate dal decidente solo dopo la risoluzione di quelle concernenti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, e prima di quelle inerenti alla determinazione della pena, posto che l'accertamento dell'esistenza di una causa di non punibilità renderebbe inutile ogni valutazione in punto di pena. La questione invocata dal ricorrente deve essere, pertanto, considerata a tutti gli effetti questione nuova non devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado in quanto non ricompresa nei motivi contenuti nell'originario atto di appello (vedi in proposito Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, Giannetto, Rv. 278255-01 «Nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario»). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, va evidenziato che i giudici di appello, pur senza affrontare ex officio l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., hanno evidenziato, nella parte di motivazione inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la gravità della condotta e la mancanza di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena, elementi del tutto incompatibili con una valutazione del fatto in termini di tenuità e minima offensività della condotta. 8. Il settimo motivo del ricorso è aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, le modalità della condotta, l'entità del profitto del reato e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata e pag. 6 della sentenza di primo grado). Deve essere, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli 9 ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 9. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023