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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3899/2024 V. G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Raffaele Lanzellotto;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Raffaele Lanzellotto;
Controparte_1
- CONVENUTA -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo il 26/07/2024 da e Parte_1 Controparte_1 premesso che:
1. questo Tribunale aveva emesso in data 14/07/2020 la sentenza n. 2322/2020 pubblicata il 22/07/2020 dichiarativa dello scioglimento del loro matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 09/12/2019, tra le quali vi era l'affidamento condiviso del figlio, all'epoca minorenne, con collocamento prevalente presso CP_2 la madre e l'obbligo da parte del padre di corrispondere all'ex moglie il contributo al mantenimento dei figli (nato il [...]) ed (nato l'[...]) di € 400,00 mensili complessivi Per_1 CP_2 (€ 200,00 ciascuno), da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. nelle more i figli erano divenuti economicamente autosufficienti;
chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza figurata del 16/12/2024, previo deposito di note scritte in data 04/12/2024. Il P.M. interveniva con propria nota del 28/08/2024, chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. è fondato e va accolto. 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di scioglimento del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti
(economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento alla prole, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate ed hanno concordato la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo i ricorrenti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 26/07/2024 e presentato da e accoglie la domanda e per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 modificando le condizioni di divorzio statuite:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso a firma congiunta iscritto a ruolo il 26/07/2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3899/2024 V. G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Raffaele Lanzellotto;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Raffaele Lanzellotto;
Controparte_1
- CONVENUTA -
N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Con ricorso congiunto iscritto a ruolo il 26/07/2024 da e Parte_1 Controparte_1 premesso che:
1. questo Tribunale aveva emesso in data 14/07/2020 la sentenza n. 2322/2020 pubblicata il 22/07/2020 dichiarativa dello scioglimento del loro matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate con il ricorso congiunto depositato il 09/12/2019, tra le quali vi era l'affidamento condiviso del figlio, all'epoca minorenne, con collocamento prevalente presso CP_2 la madre e l'obbligo da parte del padre di corrispondere all'ex moglie il contributo al mantenimento dei figli (nato il [...]) ed (nato l'[...]) di € 400,00 mensili complessivi Per_1 CP_2 (€ 200,00 ciascuno), da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. nelle more i figli erano divenuti economicamente autosufficienti;
chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza figurata del 16/12/2024, previo deposito di note scritte in data 04/12/2024. Il P.M. interveniva con propria nota del 28/08/2024, chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. è fondato e va accolto. 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di scioglimento del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti
(economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti con riferimento alla prole, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate ed hanno concordato la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo i ricorrenti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 26/07/2024 e presentato da e accoglie la domanda e per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 modificando le condizioni di divorzio statuite:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nel ricorso a firma congiunta iscritto a ruolo il 26/07/2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamato;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera