Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice nel procedimento iscritto al n. 5400/2024 R.G., avente ad oggetto “Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)”, proposto da
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Federica Cafaro, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE–
CONTRO
(c.f.: ), contumace;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 09/08/2024, ha chiesto la modifica della Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disposta con ordinanza n. 4943/2022 del Tribunale di Lecce, emessa in data 4/04/2022, al fine di ottenere dal Tribunale medesimo l'autorizzazione a trasferire la residenza del figlio minore da Galatina a Collemarino di Persona_1
Ancona, in assenza di riscontri del di lui padre e modulare, di conseguenza, l'esercizio del diritto di visita spettante allo stesso.
è nato dalla relazione more uxorio intercorsa tra la ricorrente e , resistente Persona_1 CP_1 contumace. I rapporti tra le parti sono attualmente regolati dall'ordinanza sopra richiamata, con la quale il Collegio ha previsto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, stante il susseguirsi di condotte violente e maltrattanti poste in essere dal padre, accertate nei vari giudizi che lo hanno coinvolto (Tribunale penale 3323/2019 R.G.T. e 3656/2019 R.G.N.R.; Tribunale per i Minorenni
232/2019 R.V.G.).
Motivo della domanda risultano essere le mutate esigenze lavorative della ricorrente, la quale ha ottenuto un impiego presso l'azienda ospedaliera “Torrette” di Ancona, come addetta alle pulizie.
Per l'udienza del 10/02/2025, è comparso il convenuto il quale, pur avendo ricevuto notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio risultando formalmente contumace. , in sede CP_1
1
Quanto al diritto di visita, le parti hanno convenuto che veda il figlio per due fine CP_1 settimana al mese di cui uno ad Ancona e l'altro a Galatina, ove sia possibile spostarsi per la madre e il minore. Inoltre, entrambi i genitori hanno chiesto la prosecuzione, a carico dei Servizi Sociali di
Ancona, degli interventi previsti nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 28/03/2023
(interventi di monitoraggio e sostegno per un periodo di ulteriori due anni).
Dopo una breve discussione, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che le condizioni concordate non risultino contrarie ai criteri di legge e siano conformi agli interessi delle parti e del minore, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) dispone la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti in conformità dell'accordo raggiunto, riportato in narrativa, e autorizza il trasferimento del minore a Collemarino di Ancona, dove abiterà con la madre;
Persona_1
2) restano immutate le restanti statuizioni di cui all'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il
4/04/2022;
3) demanda ai Servizi Sociali e al Consultorio Familiare di Ancona la prosecuzione per un biennio degli interventi indicati nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 28/03/2023, disponendone l'invio unitamente alla presente sentenza a cura della Cancelleria.
4) spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/03/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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