Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 2343
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Sentenza 10 dicembre 2020

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Nella scelta tra l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di soggetto condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza e quello dell'affidamento in prova al servizio sociale a scopo terapeutico per tossicodipendenti, il criterio da seguire deve basarsi sulla valutazione della pericolosità sociale e del livello di affidabilità del condannato, per cui dovrà darsi luogo alla sospensione dell'esecuzione quando si tratti di soggetto che, avuto riguardo ai suoi trascorsi, al suo grado di reinserimento ed alla sua personalità, appaia probabilmente dotato di capacità di autocontrollo tali da consentirgli una gestione autonoma del programma di recupero, mentre dovrà preferirsi l'affidamento terapeutico quando, anche per la persistenza di un pericolo di reiterazione di reati, appaia, per converso, probabile che il soggetto non sia in grado di sottostare al programma riabilitativo se non in quanto affidato ad una struttura che lo segua e lo controlli. (Fattispecie relativa ad istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da soggetto già ammesso all'affidamento terapeutico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 2343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2343
    Data del deposito : 10 dicembre 2020

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