Sentenza 10 dicembre 2020
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Nella scelta tra l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di soggetto condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza e quello dell'affidamento in prova al servizio sociale a scopo terapeutico per tossicodipendenti, il criterio da seguire deve basarsi sulla valutazione della pericolosità sociale e del livello di affidabilità del condannato, per cui dovrà darsi luogo alla sospensione dell'esecuzione quando si tratti di soggetto che, avuto riguardo ai suoi trascorsi, al suo grado di reinserimento ed alla sua personalità, appaia probabilmente dotato di capacità di autocontrollo tali da consentirgli una gestione autonoma del programma di recupero, mentre dovrà preferirsi l'affidamento terapeutico quando, anche per la persistenza di un pericolo di reiterazione di reati, appaia, per converso, probabile che il soggetto non sia in grado di sottostare al programma riabilitativo se non in quanto affidato ad una struttura che lo segua e lo controlli. (Fattispecie relativa ad istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da soggetto già ammesso all'affidamento terapeutico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2020, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2020 |
Testo completo
02343-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO Presidente - Sent. n. sez. 3421/2020 CC 10/12/2020- FILIPPO CASA R.G.N. 23912/2020 LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO GIACOMO ROCCHI Relatore GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE AT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Mario Pinelli che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da EZ CA di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 90 d.P.R. 309 del 1990. La EZ, condannata alla pena di anni 4, mesi 11 e giorni 10 di reclusione, con fine pena fissata al 21/6/2023, era già stata ammessa all'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309 del 1990. Il Tribunale osservava che l'affidamento in prova e la sospensione della pena sono incompatibili, perché la seconda presuppone la conclusione del programma terapeutico.
2. Ricorre per cassazione il difensore di CA EZ, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La motivazione del provvedimento era distonica, poiché le premesse giuridiche non corrispondevano alle conclusioni cui il Tribunale era giunto. Dopo avere affermato che la sospensione dell'esecuzione è possibile solo se il programma terapeutico seguito dal soggetto è concluso e dopo aver dato atto che, il 30/5/2019, la EZ aveva terminato positivamente la terapia specifica alla quale era stata sottoposta, con eliminazione della tossicodipendenza e completamento della riabilitazione, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza, provvedimento del tutto incongruo.
3. Il Procuratore generale, Mario Pinelli, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Correttamente il Tribunale di Sorveglianza ha evidenziato l'incompatibilità tra gli istituti dell'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309 del 1990, e la sospensione dell'esecuzione della pena in forza dell'art. 90 stesso d.P.R. In effetti, lo speciale affidamento in prova al servizio sociale previsto per tossicodipendenti o alcoldipendenti dall'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 presuppone l'attualità dello stato di dipendenza, trattandosi di istituto volto al recupero fisico del soggetto e non al recupero psico-sociale per il quale è prevista invece, dall'art. 90 del citato d.P.R., come diversa misura di sostegno, la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva (Sez. 1, n. 4253 del 04/10/1994 - dep. 15/11/1994, Santini, Rv. 199468); di conseguenza, nella scelta tra i due istituti, il criterio da seguire non può ispirarsi alla valutazione dell'opportunità e dell'idoneità del programma riabilitativo, trattandosi di requisiti previsti per entrambi gli istituti anzidetti, e neppure può ispirarsi ad un preteso principio generale dell'ordinamento, secondo cui, quando possibile, dovrebbe essere data alle pene concreta esecuzione, poiché ciò porterebbe alla pratica vanificazione del dettato di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 309/1990. Detto criterio deve invece basarsi sulla valutazione della pericolosità sociale e del livello di affidabilità del condannato, per cui dovrà darsi luogo alla sospensione dell'esecuzione quando trattisi di soggetto che, avuto riguardo ai suoi trascorsi, al suo grado di reinserimento ed alla sua personalità, appaia probabilmente dotato di capacità di autocontrollo tali da consentirgli una gestione autonoma del programma di recupero, mentre dovrà preferirsi l'affidamento terapeutico quando, anche per la persistenza di un pericolo (comunque necessariamente limitato) di reiterazione di reati, appaia, per converso, probabile che il soggetto non sia in grado di sottostare al programma riabilitativo se non in quanto affidato ad una struttura che in concreto lo segua e lo controlli (Sez. 1, n. 1221 del 30/11/2000 - dep. 19/01/2001, Gurrera, Rv. 217825). Ciò che si deve rimarcare è che entrambi gli istituti hanno come obiettivo l'estinzione della pena detentiva: l'affidamento in prova ex art. 94 cit. in forza del richiamo alla disciplina generale dell'art. 47 ord. pen. operata dal comma 6 della norma, con la possibilità che, una volta terminata la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza ne disponga la prosecuzione fino al termine della pena, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 47 ord. pen.; la sospensione della pena in forza dell'espressa previsione dell'art. 93, comma 1, d.P.R. 309 del 1990, come conseguenza della mancata consumazione di un delitto non colposo nei cinque anni successivi alla data della presentazione dell'istanza. Come si vede, la incompatibilità tra i due istituti non sussiste soltanto nella fase iniziale, nella quale il Tribunale di Sorveglianza può scegliere se concedere l'una o l'altra al condannato (o rigettare entrambe le domande) sulla base dei criteri sopra indicati, ma anche nel periodo successivo e in quello finale: in effetti, la durata dell'affidamento in prova è uguale alla pena da scontare (art. 47, comma 1, ord. pen.) e non è prevista alcuna possibilità di sua conclusione anticipata (salvo la possibilità di usufruire della liberazione anticipata di cui all'art. 54 ord. pen.). Al termine del periodo di affidamento in prova, se l'esito è stato positivo, la pena detentiva è estinta. 2 La norma dell'art. 94, comma 6 bis d.P.R. 309 del 1990, che prevede che il Magistrato di Sorveglianza disponga la prosecuzione della misura quando il piano è terminato positivamente dal punto di vista terapeutico, conferma tale circostanza: la durata della misura alternativa resta quella della pena inflitta, salvo le riduzioni per la liberazione anticipata. Ma se l'esito dell'affidamento in prova è quello dell'estinzione della pena, evidentemente non vi è alcuno spazio per la sospensione della sua esecuzione: né durante lo svolgimento della diversa misura, né al termine della stessa, in quanto non può essere sospesa una pena che si è estinta.
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, risultando profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi"Bal Anano Isillo Adriano Iasillo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 GEN 2021 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3