Articolo 26 bis del Decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 marzo 1990
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Versione
11 febbraio 1992
Art. 26-bis. (Impianti cimiteriali). 1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell' articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , integrato dall' articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , e successive modificazioni. ((8))

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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66 , ha disposto che "La disposizione contenuta nell' articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 , deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si applica agli immobili indicati nell' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonche' le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attivita' di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ."
Entrata in vigore il 11 febbraio 1992
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