2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , e successive modificazioni. ((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66 , ha disposto che "La disposizione contenuta nell' articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 , deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , si applica agli immobili indicati nell' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonche' le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attivita' di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ."