Sentenza 18 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.
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- 1. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
Leggi di più… - 2. Concussione: non sussiste il tentativo in caso di generiche condotte prevaricatrici e molesteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di tentata concussione, l'idoneità degli atti e la non equivocità degli stessi richiedono la sussistenza di un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del pubblico agente e la pretesa avanzata nei confronti della vittima, volta all'effettuazione di una prestazione, di denaro o altra utilità, da parte del destinatario della condotta medesima o di terzi. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esercizio, da parte del pubblico ufficiale, di generiche condotte prevaricatrici o l'instaurazione di un clima di tensione in danno della persona offesa, pur potendo integrare diverse fattispecie di reato, non consentono di individuare quella …
Leggi di più… - 3. Stalking o molestie? (Cass. 15625/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 giugno 2022
Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di molestie consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, non vi è dubbio possa estrinsecarsi in varie forme di molestie; sicchè si configura il delitto di atti persecutori solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di molestie ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato. Ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori piuttosto che di quello di molestie, la prova del turbamento psicologico causato alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2020, n. 36512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36512 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2020 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Pietro Molino che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avvocato Michele Sterbini, sostituto processuale dell'avvocato Francesco LI Chillemi, che si associa alla richiesta del Procuratore generale e insiste per la conferma della sentenza impugnata, comprese le statuizioni civili;
udito il difensore del ricorrente, avvocato Alessia Giorgianni che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la condanna alla pena di anni due di reclusione di AN LA, oltre la conferma delle statuizioni civili, per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. commesso in Messina il 18 giugno 2014. 1 9/\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 36512 Anno 2020 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 16/10/2020 2. L'imputato, con motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. denuncia: 2.1. violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e del diritto di difesa per omessa notifica all'imputato, che era assente nel giudizio di appello, nel domicilio eletto, del decreto di citazione nel giudizio di appello, notificato al difensore di fiducia;
2.2. erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen. poiché l'accusa mossa alla persona offesa, in forza della proposta denuncia, consisteva nella incolpazione di un reato procedibile a querela di parte trattandosi di denuncia di smarrimento dell'assegno;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta configurabilità dell'elemento psicologico del reato che richiede il dolo intenzionale sussistendo il dubbio dell'imputato, che non aveva trovato gli assegni, del loro smarrimento avendo chiamato, in prima battuta, proprio l'intestatario dei titoli per sincerarsi della loro eventuale utilizzazione;
2.4. vizio di travisamento della prova non avendo la Corte valutato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, in primo luogo, le dichiarazioni del teste IA ma anche da altri testi sulla presenza o meno nell'azienda dell'imputato del EM e sulla consistenza dei lavori da questi eseguiti nonché sulla circostanza che l'imputato poteva essere stato indotto in errore, sull'effettivo smarrimento dei titoli, avendo subito vari furti in azienda;
2.5. violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con memoria depositata il 28 settembre 2020 il ricorrente ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. 2.Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Dalla verifica degli atti, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta che la notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello all'imputato, tentata nel domicilio da questi eletto in data 18 settembre 2015 all'indirizzo di via Minissale, s.n.c., era risultata negativa per insufficienza dell'indirizzo: da qui la ritualità della notifica, eseguita il 24 ottobre 2019 presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen.. In tema di notificazioni, costituisce, infatti, dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente quella che rechi l'indicazione della strada, ma non del numero civico dell'abitazione con la conseguenza che, anche in tal caso, la notificazione va effettuata mediante consegna al difensore (Sez. 1, n. 45274 del 10/10/2013, D'Ambra, Rv. 257897), vieppù in un caso, come quello in esame, in cui la disposta notifica presso il domicilio indicato si è rivelata negativa, per impossibilità di reperire il destinatario presso un indirizzo valido. 2 3.1 restanti motivi di ricorso si risolvono nella reiterazione dei motivi di impugnazione proposti in appello che hanno costituito oggetto di esame, risolto con applicazione dei pacifici principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, sugli elementi costitutivi del delitto di calunnia e sulla base della compiuta analisi delle risultanze probatorie. 4.Generico, per aspecificità, è il motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia il vizio di travisamento della prova dichiarativa per omesso esame delle dichiarazioni rese dal teste IA e da altri testi (SS TA e LA MO). Analogo vizio inficia, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata che non aveva scrutinato le dichiarazioni del LA, rilevanti ai fini della prova della carenza dell'elemento soggettivo del reato, incrinato quantomeno dal dubbio, poiché l'imputato, avendo subito vari furti in azienda, poteva essere stato indotto in errore sulle ragioni del denunciato smarrimento degli assegni. Ai fini della deducibilità in cassazione del vizio di "travisamento della prova" - che si risolve nella utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (cfr. Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc. Todisco, Rv. 234162). Tale decisività non è stata esaminata dal ricorrente al confronto con la motivazione della sentenza impugnata che è incentrata, ai fini della prova della ricorrenza della calunnia, sulla ricostruzione dei preesistenti rapporti dare-avere tra l'imputato e IO EM, ovvero il prenditore dei titoli denunciati smarriti, rapporti che derivavano dalla controversa esecuzione di lavori edilizi effettuati dal EM ed il cui pagamento era ricusato dall'imputato e che, invece, aveva consegnato al predetto EM proprio i due assegni oggetto della denuncia di smarrimento del 18 giugno 2014 e che, nella successiva integrazione di denuncia del 4 settembre 2014, aveva precisato che gli assegni erano compilati anche nella parte relativa al beneficiario, allegandone la scomparsa dal cassetto della scrivania nella quale li aveva custoditi. Il contenuto del ricorso, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, si limita a riportare le dichiarazioni dei testi - IA, TA e MO - che si rivelano generiche poiché anche i testi indicati dalla difesa nulla riferiscono con riguardo alla consegna dei titoli limitandosi a richiamare i controversi rapporti tra il EM e il LA in merito alla parziale ed incompleta esecuzione dei lavori. Le argomentazioni della Corte territoriale, in punto di dolo intenzionale, sono, invece, saldamente ancorate ad elementi probatori di valenza univoca sulla esistenza di rapporti economici tra l'imputato ed il EM, sia pure controversi, e proprio tale controversia fa da sfondo alla denuncia di smarrimento dei titoli proposta dall'imputato e che in realtà erano stati consegnati dal ricorrente al EM, denuncia che è risultata strumentale al mancato pagamento degli assegni, esito, questo, che era già derivato dal mancato pagamento (per mancanza di liquidità) di uno dei tre assegni ricevuti e che il EM aveva portato all'incasso il 7 maggio 2014, quindi in epoca precedente alla proposizione della denuncia di smarrimento. 3 Gli elementi che hanno consentito, secondo la motivazione sviluppata nella sentenza impugnata, la ricostruzione dei rapporti economici tra il ricorrente e EM sono costituiti non solo dalle dichiarazioni rese dalla parte civile ma dalla produzione documentale (le fatture, comprovanti la esecuzione di lavori di sistemazione e ristrutturazione svolti dal EM presso l'azienda agricola dell'imputato) e dalle dichiarazioni rese dal teste SE Di ST che aveva confermato la esecuzione dei lavori da parte del EM ma anche dalle stesse precisazioni dell'imputato, in sede di integrazione di denuncia del 4 settembre 2014, poiché questi, rispetto all'originaria denuncia di smarrimento nella quale indicava solo gli estremi dei titoli, aveva affermato che gli assegni recavano il nome del beneficiario;
che erano stati predisposti come corrispettivo per lavori mai iniziati e che erano conservati in un cassetto della scrivania dal quale aveva constatato la scomparsa. Precise ed attendibili sono state ritenute nella sentenza impugnata le dichiarazioni rese dal AN che aveva confermato di aver ricevuto gli assegni dall'imputato e di avere ricevuto, prima di mettere all'incasso il secondo assegno, una telefonata del LA il quale gli diceva di non porre all'incasso gli assegni poiché, non avendo intenzione di pagarlo per mancanza di liquidità, ne aveva denunciato lo smarrimento. Correttamente tale dichiarazione è stata valorizzata dalla Corte di merito come dichiarazione confessoria stragiudiziale dalla quale emerge la piena consapevolezza dell'imputato di accusare, sapendolo innocente, il EM del furto e ricettazione dei titoli, conversazione che non rivela, in ragione del suo concreto contenuto, alcun dubbio dell'imputato sulla scomparsa dei titoli per effetto di un furto subito in azienda. 5.Sul concreto contenuto della denuncia di smarrimento e della successiva integrazione il giudice di appello ha innestato, in risposta alle deduzioni svolte nei motivi di gravame che concernevano la inidoneità della proposta denuncia di smarrimento ad integrare la seria denuncia di un fatto penalmente rilevante, le proprie considerazioni sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia e le proprie valutazioni sulla concreta idoneità della incolpazione recata dalla denuncia del 18 giugno a determinare l'avvio di un procedimento penale a carico dell'accusato che, in ragione delle precisazioni del 4 settembre 2014, non si è risolta, come sovente accade, nella mera denuncia di falso e ricettazione del titolo — e già questo è sufficiente dal momento che la falsa dichiarazione di smarrimento di assegni già consegnati conduce necessariamente ad indagini di polizia per verificare la responsabilità penale del prenditore quale soggetto univocamente e agevolmente identificabile ed induce a prospettare i reati di furto e ricettazione- ma, nel caso in esame, vieppiù significativa perché risoltasi in una prospettazione tendente ad accreditare l'ipotesi di un furto dei titoli consumato prelevandoli dall'ufficio dell'azienda dell'imputato. Manifestamente infondato, sulla scorta delle ricorrenti precisazioni recate dalla sentenza impugnata è il vizio di omessa motivazione della sentenza rispetto alla linea difensiva dell'imputato che costituisce all'evidenza l'ordito della trama motivazionale attraverso la quale, con un corretto procedimento logico-deduttivo, vengono tratte, dalla descrizione in fatto, circostanze espressive della intenzionalità del dolo smentendo la tesi 4 difensiva che si sia in presenza di un errore nel quale l'imputato potrebbe essersi indotto in ragione di pregressi furti consumati nell'azienda. Non è, infine necessario, come osservato dalla Corte territoriale che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 368 cod. pen., sia sorto un procedimento penale a carico dell'incolpato essendo sufficiente il pericolo che, in ragione della serietà e precisione della denuncia stessa, tale procedimento possa essere intrapreso nei confronti di una persona determinata, quale il prenditore e beneficiario degli assegni ( ex multis Sez. 6, n. 8045 del 27/01/2016, Contenti, Rv. 26615301. 6.Manifestamente infondato è il motivo che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate nella sentenza impugnata in ragione della intensità del dolo. Con argomentazioni incensurabili in questa sede perché logiche e incentrate sull'esame delle concrete modalità del fatto e sul giudizio negativo sulla personalità, la Corte di merito ha respinto la richiesta di applicazione delle circostanze innominate ed ha fatto buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio ampiamente discrezionale della determinazione del trattamento sanzionatorio e punitivo che costituisce il risultato di una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato e che non è inficiato sol perché il giudice non abbia preso in considerazione tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. elementi, questi, di cui, a fronte della completezza e logicità delle motivazioni espresse dal giudice di merito, si chiede alla Corte di legittimità una diversa, e preclusa, valutazione. 7.Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma, come indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese processuali del presente grado in favore della parte civile spese che, in applicazione dei parametri recati dal d.m. 55 del 2014 e seguenti modifiche si liquidano in euro tremilacinquecento dieci, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile EM IO, spese che liquida in euro trennilacinquecentodieci, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Così deciso il 16 ottobre 2020