Articolo 1133 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1133.

(Provvedimenti presi dall'amministratore).

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore e' ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorita' giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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