Sentenza 18 novembre 2019
Massime • 1
Nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2019, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2019 |
Testo completo
03 162-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 2799 Elisabetta Rosi Angelo Matteo Socci UP 18/11/2019 Giovanni Liberati R.G.N. 28817/2019 Andrea Gentili Antonio Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE SC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 07/02/2019 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7 febbraio 2019, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di SC NE per il reato di omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti della società "S.P.S. Uninominale", di cui era legale rappresentante, per l'anno 2011, e la misura della un mese e dieci giorni di reclusione e 200 euro di multa, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed ha disposto la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Orazio Consolo, quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 161, comma 4, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità della notifica per il giudizio di appello. Si deduce che illegittimamente è stata effettuata la notifica a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: la ricerca per l'imputato presso il domicilio eletto è stata effettuata inadeguatamente, perché non basta il mero mancato ritrovamento, anche solo temporaneo, del destinatario nel luogo designato, né è sufficiente l'annotazione dell'ufficiale giudiziario «il destinatario si sconosce all'indirizzo», in difetto di ulteriori indicazioni in ordine alla fonte di tale informazione.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si deduce che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere giustificata valorizzando omessi versamenti in altri anni, nella specie il 2010 ed il 2012, per importi inferiori a quelli fissati dalla legge come soglia di rilevanza penale della condotta, e trascurando il modesto superamento di questa per il reato in contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata presso il difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., deducendo l'inadeguatezza delle ricerche, e l'erroneità della valorizzazione della mera annotazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla "sconoscenza" dell'appellante «all'indirizzo». M 2 Invero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772- 01). Si può aggiungere, per completezza, che, anche secondo la precedente giurisprudenza, la quale riteneva insufficienti, ai fini dell'operatività della disciplina di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., la temporanea assenza о l'allontanamento dell'imputato dal luogo dichiarato o eletto, era da reputarsi correttamente eseguita la notificazione presso il difensore a seguito del mancato reperimento dell'imputato accompagnato dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario indicante "sconosciuto al civico" (così Sez. 1, n. 36235 del 23/09/2010, Cannella, Rv. 248297-01), ovvero l'assenza del nome del destinatario sul citofono e l'impossibilità di ricevere informazioni utili (cfr. Sez. 4, n. 36996 del 04/07/2003, Tomasini, Rv. 226378-01).
3. Diverse da quelle consentite, perché dedotte solo con i motivi aggiunti, sono le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, con le quali si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
3.1. Occorre premettere che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche delle Sezioni Unite, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, capi e i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario (cfr., per tutte, Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01, e Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821-01). Va rilevato, poi, che, nella specie, la questione dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata dedotta solo con i motivi nuovi nel giudizio di appello, sebbene fosse proponibile anche con l'appello originario, essedo stata la sentenza di primo grado emessa il 7 dicembre 2017, quindi, in epoca ampiamente successiva all'introduzione dell'esimente. Nell'originario atto di appello, infatti, i motivi supportavano le seguenti richieste: a) assoluzione dell'imputato per insussistenza del dolo;
b) assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto come reato per il mancato superamento della soglia di punibilità, per l'avvenuto versamento in epoca successive di somme 3 M corrispondenti ad alcune mensilità, sì da determinare, sia pure ex post, un omesso versamento per l'anno 2011 inferiore a 10.000,00 euro;
c) riduzione della pena e la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
3.2. Date queste premesse, per valutare se il motivo nuovo di appello relativo all'art. 131-bis cod. pen. abbia ad oggetto un punto della decisione impugnata già investito dall'atto di impugnazione originario, è necessario rispondere al quesito se la questione dell'applicazione di una causa di non punibilità costituisca, o no, punto distinto tanto rispetto a quelli concernenti la sussistenza del fatto e della colpevolezza, quanto rispetto a quello concernente la determinazione della pena. Ad avviso del Collegio, sembra da accogliere la soluzione affermativa. Occorre muovere dal principio, generalmente condiviso in dottrina ed in giurisprudenza, secondo il quale per punto della decisione si intende ogni statuizione suscettibile di autonoma considerazione e necessaria per ottenere una decisione completa su di un capo, mentre il capo della decisione comprende globalmente tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli (cfr., in particolare, Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239-01). Ora, che le questioni concernenti l'applicazione di una causa di non punibilità siano suscettibili di autonoma considerazione sia rispetto a quelle relative all'accertamento dei fatti che si riferiscono all'imputazione, sia rispetto a quelle riguardanti la determinazione della pena, appare rilevabile tanto da un punto di vista concettuale, quanto da un punto di vista normativo. Da un punto di vista concettuale, le questioni sulla punibilità, da un lato, possono essere affrontate, e vengono in rilievo, solo dopo la risoluzione di quelle concernenti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, mentre, dall'altro, debbono essere esaminate e definite prima di quelle in tema di determinazione della pena, posto che l'accertamento dell'esistenza di una causa di non punibilità rende inutile ogni valutazione in punto di pena. Per quanto attiene, poi, al profilo normativo, un'indicazione dell'autonomia del tema relativo alle cause di punibilità rispetto a quelli inerenti agli elementi costitutivi del reato ed alla determinazione della pena sembra desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 546 cod. proc. pen. in ordine ai requisiti della sentenza: questa disposizione, al comma 1, infatti, nell'indicare l'oggetto dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto, elenca distintamente accertamento dei fatti», «circostanze», «qualificazione giuridica», «punibilità» e determinazione della pena». Del resto, se si vuole, una conferma dell'elevato livello di analiticità dei punti all'interno di un medesimo capo oggetto di decisione è offerta anche dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite. Invero, il Collegio massimo garante della 4 An nomofilachia ha escluso che l'appello relativo alla determinazione della pena possa consentire l'esame di questioni concernenti l'applicazione di pene sostitutive brevi proprio muovendo dal presupposto del rapporto di distinzione ed autonomia tra i due punti del medesimo capo della decisione, sebbene entrambi direttamente afferenti al trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125-01, in particolare §§ 8.3. e 8.4. della motivazione).
3.3. Per completezza, può aggiungersi che la censura relativa all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è anche manifestamente infondata. Il reato di omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nella specie, secondo quanto evidenziato dalla Corte d'appello, si è verificato mediante una condotta reiterata per ben otto mensilità dell'anno 2011. Di conseguenza, è immune da vizi l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il comportamento posto in essere dall'imputato è qualificabile come abituale.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di - colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2019 Elisabetta RosiGroulette Res Il Consigliere estensore IL Presidente Antonio Corboсл [DEPOSITATA IN CAN 27 GEN 2020 IL CANCELLERE ESPERTO uena Marichi