Articolo 649 bis del Codice penale
Articolo 646Articolo 726
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9 maggio 2018
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31 gennaio 2019
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30 dicembre 2022
Art. 649-bis

(Casi di procedibilita' d'ufficio).

Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ((, diverse dalla recidiva,)) ovvero se la persona offesa e' incapace per eta' o per infermita' ((...))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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