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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 32/2024 R.G., promossa da:
e entrambi rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2
virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Laura Castellano;
APPELLANTI
Contro
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avv. Ludovico De Benedictis;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lucchi
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE.
e Contro
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE per la riforma della sentenza n. 800/2023 emessa dal Tribunale di Pescara pubblicata in data 05 giugno 2023, non notificata.
All'udienza tenutasi in data 25 febbraio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti riportandosi alle conclusioni dei rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 800/2023 pubblicata in data 05 giugno 2023 il Tribunale di Pescara decideva in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo n. 850/2019 emesso in favore di per la somma di € 391.542,62, oltre accessori, a titolo di Controparte_5
saldo debitore del contratto di mutuo fondiario datato 20.2.2008 stipulato da CP_6
nella qualità di unico titolare della ditta individuale Farmacia Petronio Aldo,
[...] nell'ambito del quale gli opponenti, e Parte_1 Parte_2
avevano prestato fideiussione specifica fino alla concorrenza di € 500.000,00, unitamente a . Persona_1
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione e Parte_1 [...]
chiedendone la revoca per infondatezza delle richieste di parte opposta e Parte_2
con vittoria di spese e competenze.
1.1 L'opposta rappresentava di aver stipulato con atto rogato in data 20.02.08 un contratto di mutuo fondiario in favore di , quale titolare della ditta CP_6
individuale Farmacia Petronio Aldo, per la somma di € 500.000,00, da rimborsare con
180 rate mensili di € 4.109,34 dal 20.3.2008 al 20.2.2023, a garanzia del quale nel medesimo contratto avevano prestato fideiussione specifica i sig.ri , Parte_1 [...]
e deduceva che in forza di detto contratto di Parte_2 Persona_2
mutuo alla data del 06.11.18 era creditrice nei confronti dell'obbligato principale e dei fideiussori in solido della somma di € 391.542,62, di cui € 103.509,87 per quota capitale pag. 2/21 da 37 rate scadute e insolute, € 48.535,71 per quota interessi da n. 37 rate scadute ed insolute, € 50,00 per spese accessorie insolute, € 11.850,47 per interessi di mora, €
226,962,22 per capitale residuo, € 634,35 per rateo interessi sulla rata in maturazione, oltre ulteriori interessi come dovuti dal 07/11/2018 al soddisfo. Tale somma era stata oggetto di decreto ingiuntivo.
1.2 In sede di opposizione gli opponenti contestavano le avverse pretese rilevando:
• la nullità del mutuo per mancata indicazione del tasso debitore effettivo, non risultando la pattuizione degli interessi in regime di capitalizzazione composta e, quindi, per indeterminatezza della clausola sugli interessi;
• la nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa, in quanto era stato erogato per estinguere passività del c/c senza alcuna dazione effettiva di denaro e la violazione di norme imperative da parte della Banca in relazione al c/c per anatocismo e cms le cui passività dovevano essere estinte;
• proponevano domanda riconvenzionale per danni derivanti da comportamento in mala fede della banca;
• poiché in forza di atto notarile del 28.12.2018 con cui aveva CP_6 ceduto l'azienda alla con i relativi debiti, come Controparte_3 risultanti dallo stato patrimoniale allegato all'atto notarile di cessione, rilevavano che la titolarità passiva del rapporto era stato trasferito alla cessionaria, unica obbligata alla restituzione delle somme e chiedevano la chiamata in causa della predetta a titolo di Controparte_3
manleva;
• in prima udienza e con la comparsa conclusionale eccepivano la violazione, in riferimento alla disciplina delle fideiussioni, della normativa in materia del consumatore e in particolare degli artt. 33, 34 e 36 Cod. al Consumo.
Sulla base di tali motivi chiedevano, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto con il rigetto di ogni altro atto conseguente, collegato e connesso, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti alla Banca opposta, rendendo nulla e/o priva d'effetto la fideiussione prestata pag. 3/21 dagli opponenti, e in ogni caso la condanna al pagamento di quanto dovuto da parte della terza chiamata in causa, con vittoria di spese.
1.3 Si costituiva in giudizio l'opposta deducendo la infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Si costituiva, altresì, con comparsa di intervento la
[...]
in qualità di cessionaria della banca opposta e titolare Controparte_1
delle posizioni attive avanzate in sede monitoria, la quale si riportava integralmente a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dalla cedente, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva anche la terza chiamata in causa chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti.
1.3 Ammessa ed autorizzata la chiamata in causa del terzo, eseguita la procedura di mediazione con esito negativo, acquisite le memorie istruttorie, istruita la causa mediante le sole produzioni documentali, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, dichiarava che gli opponenti hanno diritto di regresso nei confronti della terza chiamata in causa, di quanto pagato, Controparte_3
con condanna degli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta e in favore di e con condanna di Controparte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti. Controparte_3
2.1 Il primo giudice, quanto all'eccezione con cui si contesta la nullità del mutuo a causa della indeterminatezza e incertezza sia delle condizioni economiche dell'operazione finanziaria che dei tassi effettivamente applicati, riteneva la prospettazione degli opponenti infondata sul rilievo che dal carteggio era possibile individuare e quindi verificare le condizioni economiche del mutuo che apparivano determinate in modo univoco, contenendo il contratto tutti gli elementi necessari a calcolare il piano di rimborso a rate costanti, ossia capitale iniziale, il tasso di interesse nominale, il numero delle rate e l'indicazione della rata fissa, sicchè non si rilevava alcuna indeterminatezza dell'operazione anche in relazione al regime composto applicato. Rilevava altresì che il piano di ammortamento che risultava adottato era quello cosiddetto alla francese che per sua natura impediva ogni fenomeno anatocistico.
pag. 4/21 2.2 Infondata veniva ritenuta anche l'eccezione di nullità del mutuo stipulato per il ripianamento di passività del c/c sul quale veniva accreditata la somma mutuata per mancanza di causa;
il primo giudice non riteneva provato un collegamento tra i rapporti di conto corrente in sofferenza e il contratto di mutuo al fine di una loro considerazione unitaria, non ricorrendo né il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, né il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Si osservava che l'unico elemento di collegamento, ovvero l'estinzione delle passività per un importo peraltro inferiore alla somma mutuata, non era sufficiente a dimostrare che la stipulazione del mutuo sia avvenuta “in funzione” dell'estinzione delle passività relative al c/c, nell'ottica di un programma economico unitario;
2.3 In ordine alla asserita violazione delle norme del codice del consumo, il primo giudice riteneva che, in disparte ogni valutazione circa la qualificabilità degli opponenti come consumatori, l'eccezione di vessatorietà delle fideiussioni era rimasta priva di contenuto, avendo omesso gli opponenti di indicare quali clausole della fideiussione erano da ritenere vessatorie, carenza questa che impedisce ogni accertamento sul punto.
2.4 In riferimento alla avvenuta cessione di azienda con relativo accollo del mutuo da parte della cessionaria, terza chiamata in causa, il primo giudice riteneva che l'accollo del debito relativo al mutuo da parte della cessionaria dell'azienda era avvenuta senza liberazione del debitore principale e in forza della clausola “a prima richiesta” la CP_4
era legittimata a chiedere l'adempimento dell'obbligazione ai garanti, i quali, prima di esercitare il loro diritto di regresso nei confronti dei coobbligati (debitore principale e cessionaria dell'azienda), erano comunque tenuti a soddisfare interamente le ragioni della Banca.
Pertanto veniva accolta la domanda di regresso con la precisazione che i fideiussori potessero agire in regresso verso la dopo aver soddisfatto Controparte_3
la banca creditrice.
pag. 5/21 2.5 Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, rilevava il primo giudice come il rigetto dei motivi di opposizione escludesse qualunque forma di responsabilità della in ordine ai pretesi danni. CP_4
L'opposizione veniva pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Par
3. Appello: avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1
[...]
rilevando l'erroneità della decisione sotto diversi profili. Parte_2
3.1 Violazione degli artt. 821, 1224, 1346, 1418, secondo comma, c.c. violazione delle norme in materia di trasparenza di cui all'art. 117, comma 4, TUB in relazione al capo
1.
Con il primo motivo gli appellanti rilevano l'erroneo ragionamento attraverso il quale il primo giudice, pur dando atto della mancanza nel contratto di mutuo dell'indicazione del regime di ammortamento prescelto dalla per la restituzione del capitale e CP_4
delle rate, escludeva che tale omissione avesse determinato conseguenze sulla validità del rapporto, sul rilievo che il contratto indicava tutte le condizioni economiche sottese all'operazione finanziaria e alla modalità prescelta per il rimborso del capitale e degli interessi che, con evidenza, era quella relativa al piano di ammortamento alla francese, che per sua natura non dava luogo a fenomeni anatocistici. Gli appellanti, rilevavano l'erroneità della decisione contestando la totale incertezza sia delle condizioni del rapporto, che risulta stipulato in violazione delle norme sulla trasparenza, che dei tassi applicati, sul rilievo che l'assenza dell'indicazione del piano di ammortamento, prevista per iscritto e ad sustantiam, nonché la sua mancata consegna ai clienti comporta la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto ex art e art. 17 TUB e per violazione delle norme sulla trasparenza. Rilevavano inoltre che anche il piano di ammortamento alla francese con l'applicazione del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, è suscettibile di determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito dal cliente, specialmente allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo
“composto”) e poi il capitale;
ragione per cui anche la modalità di ammortamento alla francese costituisce un “prezzo” e un “costo” che deve essere indicato espressamente all'interno del contratto, per iscritto e in modo chiaro, comprensibile e inequivocabile,
pag. 6/21 anche per la necessità di assicurare il rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali, non potendo essere implicito o ricavata dal cliente per deduzione.
3.2 Violazione della Direttiva Europea 93/13 – Abusività delle clausole contrattuali -
Violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1325, 1337,
1366 e 1375 c.c., nonché art. 2 Cost.
Con il secondo motivo gli appellanti rilevavano come contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice appariva e appare chiara e indiscussa, perché non contestata, la qualità di consumatori dei fideiussori. Per l'effetto, in applicazione della direttiva
Europea 93/13, era il giudice stesso che d'ufficio doveva esaminare, valutare, riconoscere ed accertare la vessatorietà delle clausole contenute nella fideiussione, segnatamente quelle di cui ai punti agli articoli a, b, c, d, g, h, J, k, l, m, in quanto tutte comportanti compromissioni dei diritti del consumatore fideiussore, con particolare riferimento alla clausola “solve et repete”, alla rinuncia alle eccezioni in genere, ivi compresa quella di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., alle limitazioni al diritto di regresso, così determinando un evidente squilibrio contrattuale in danno dei fideiussori e con un eccesso di tutele a favore della Banca che ha operato in aperta violazione delle norme e direttive comunitarie, nonché di quelle del codice del consumo, previste a tutela dei consumatori. Riconosciuto il carattere vessatorio delle clausole della fideiussione il primo giudice avrebbe dovuto disapplicarle.
Quanto alla non corretta condotta generale della banca, gli appellanti evidenziavano che l'Istituto di credito aveva atteso oltre tre anni dall'ultimo pagamento della rata da parte del debitore principale prima di attivarsi nei confronti dei fideiussori, la cui posizione era stata aggravata dall'inerzia della Banca, anche alla luce della normativa codicistica la quale, proprio per evitare di aggravare la posizione dei debitori e fideiussori, imponeva ai creditori di esercitare le azioni in termini di decadenza stretti proprio nell'ottica si salvaguardare le ragioni dei fideiussori affinchè non restino sine die legati per fatti imputabili al creditore.
Una condotta, anche questa, che doveva essere considerata quale fatto estintivo della fideiussione, visto che era contrattualmente previsto “il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora si verifichi il mancato pagamento anche di una sola rata pag. 7/21 del finanziamento”, con conseguente facoltà di dichiarare la parte mutuataria immediatamente decaduta dal beneficio del termine per il pagamento del dovuto.
3.3 Violazione degli artt. 633 e seguenti c.p.c. e 2697 c.c
Con il terzo motivo gli appellanti evidenziavano come, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sul punto relativo all'eccepita carenza di allegazione del piano di ammortamento del mutuo che non era stato fornito dalla banca neppure nel successivo giudizio di merito, pur essendo necessario allo scopo di consentire la verifica dell'effettività e della legittimità della pretesa che, al contrario, è rimasta totalmente indimostrata. Da tale mancanza ne derivava che il decreto ingiuntivo
è stato pronunciato in violazione dell'art. 633 c.p.c. poiché in assenza di un documento fidefacente e che, in ogni caso, nel successivo giudizio di merito si doveva disporre la revoca del provvedimento monitorio con il conseguente rigetto della domanda proposta dalla siccome totalmente indimostrata, anche in considerazione dell'asserito CP_4
effettivo pagamento delle rate almeno fino al 2015.
3.4 Violazione degli artt. 1175, 1325, 1337, 1366, 1375 e 2043 c.c., art. 2 Cost. e 112
c.p.c.
Con il quarto motivo si impugnava l'ultimo capo della sentenza con il quale il primo giudice, all'esito e in ragione del rigetto dei motivi di opposizione, aveva erroneamente escluso il risarcimento dei danni subiti dagli appellanti. Rilevano altresì la mancanza di adeguata motivazione in merito alla analoga domanda risarcitoria che era stata formulata nei confronti della cessionaria dell'azienda la quale aveva omesso di provvedere al pagamento dei ratei scaduti ed in scadenza pur essendovi obbligata in forza della cessione e relativo accollo del mutuo residuo, determinando con tale comportamento l'ingiusta aggressione al patrimonio dei fideiussori.
Reiteravano, infine, tutte le richieste istruttorie indicate nella II memoria ex art. 183
c.p.c., implicitamente disattese dal primo giudice e espressamente riproposte in tale grado di giudizio.
3.5 Si costituiva in grado di appello Controparte_1
resistendo alle avverse difese, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo in via principale il rigetto dell'appello con vittoria di spese;
in via subordinata, in caso di accoglimento, anche solo pag. 8/21 parzialmente, delle domande e/o delle eccezioni di nullità avanzate dagli appellanti principali, la condanna in ogni caso al pagamento delle somme che fossero accertate a loro debito all'esito dell'istruttoria, oltre interessi come per legge e per contratti dalle singole scadenze al saldo, fatte salve in ogni caso le soglie ex lege 108/96. In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di ammissibilità anche solo parziale dell'appello proposto, introduceva appello incidentale diretto alla riforma della sentenza impugnata nel capo e punto in cui il primo giudice ha erroneamente ritenuto ammissibile l'opposizione pur in presenza della clausola “solve et repete”, validamente apposta e sottoscritta dalle parti, con la richiesta di dichiarare inammissibile l'opposizione,
l'appello principale e le altre domande devolute in appello dagli appellanti principali, con la confermare del decreto ingiuntivo opposto.
3.6 Si costituiva la chiedendo il rigettare di tutte le Controparte_3
domande avanzate nei suoi confronti con l'atto di appello perchè inammissibili, improcedibili e comunque infondate. Proponeva altresì appello incidentale diretto alla riforma parziale della sentenza impugnata nel senso di accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo nonché di accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e comunque l'infondatezza della domanda di regresso avanzata dai sig.ri e nei confronti della Pt_1 Parte_2 CP_3 Controparte_3
per gli importi eventualmente pagati alla
[...] CP_4
4. Motivi della decisione.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'appellato in sede di comparsa di costituzione.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza n.
27199 del 16/11/2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. Con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto pag. 9/21 della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Da ultimo la
Cassazione ha ribadito il principio suddetto precisando che la parte appellante deve porre il Giudice nelle condizioni di capire il senso delle censure proposte, comprendendo le ragioni del primo giudice ed indicando i motivi delle censure stesse
(Cass. Sent. n. 13535 del 30 maggio 2018).
Nel caso di specie l'appello proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame, come in premessa indicato ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti si dovessero ritenere errati, così da superare il vaglio di ammissibilità dell'atto d'impugnazione in oggetto.
Nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1 Infondato è il primo motivo con il quale gli appellanti eccepiscono la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti ex art. 117 TUB.
Sotto tale aspetto, occorre preliminarmente valutare la mancata indicazione e allegazione del piano di ammortamento relativo ad un contratto di mutuo e l'incidenza di tale mancanza sulla validità, anche parziale, dell'intero rapporto contrattuale.
Nella fattispecie in esame, osserva la Corte, il contratto di mutuo, come rilevato dal primo giudice, contiene in modo chiaro e comprensibile tutte le condizioni economiche applicate per la restituzione del capitale e degli interessi e, in generale, tutti gli elementi necessari a calcolare il piano di rimborso a rate costanti, ossia il capitale iniziale, il tasso di interesse nominale, il numero delle rate (180) e l'indicazione della rata fissa, elementi ribaditi e riportati analiticamente anche nel documento di sintesi in calce al contratto.
Nel citato documento di sintesi il piano di ammortamento applicato viene indicato con metodo alla ES (o "progressivo") a tasso fisso, con la previsione del rimborso attraverso rate posticipate e costanti, comprensive di una quota capitale crescente e una quota per interessi decrescente sul capitale residuo, di uguale importo.
In linea generale, occorre osservare come nella normativa non si rinviene alcuna disposizione che impone e pretende, quale elemento di trasparenza, l'allegazione del piano di ammortamento.
pag. 10/21 Del resto, la Suprema Corte con la sentenza n. 12922/2020 ha chiarito che “il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto, ponendosi in continuità con l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui l'allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo non è necessaria essendo sufficiente che siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi. Dunque, sulla base di tale interpretazione, cui questa Corte ritiene di aderire, si deve affermare che la mancata allegazione e consegna del piano di ammortamento non può determinare di per sé la nullità delle clausole che concorrono a costituire il regolamento contrattuale, specialmente se, come nel caso in esame, tutte le condizioni economiche applicate al piano del rimborso risultano indicate nel contratto e sono anche riportate nel documento di sintesi, tra l'altro sottoscritto puntualmente dalle parti.
In definitiva, ciò che rileva al fine della determinatezza dell'oggetto del contratto e della trasparenza, è la possibilità in concreto da parte del cliente di comprendere la natura ed il contenuto dell'operazione finanziaria, nonché gli elementi principali relativi al calcolo del tasso e al suo funzionamento, in modo da valutare le conseguenze economiche dell'operazione e la sua esposizione. Recentemente, sul tema della validità e nullità di un contratto di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, riferibile al caso in esame, si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
15130/2024 del 15 maggio 2024, nella quale sono state affrontate e risolte due questioni afferenti all'oggetto di lite. La prima questione esaminata è se un contratto di mutuo a tasso fisso debba contenere a pena di invalidità un'esplicita descrizione del regime di ammortamento alla francese, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani di ammortamento. La sentenza citata chiarisce che: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito,
pag. 11/21 periodicità del rimborso e tasso d'interesse predeterminato, elementi ben indicati nel contratto in esame.
La seconda questione riguarda le conseguenze della mancata indicazione del regime di ammortamento e se ciò possa portare alla nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali.
Sul punto sempre con la citata sentenza la Suprema Corte di legittimità afferma che si deve “escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, qualora l'informativa fornita sia sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo.
Alla luce di tali principi, la Corte ritiene che nella vicenda in esame, anche in assenza del piano di ammortamento in allegato al mutuo, non è ravvisabile la nullità e/o l'invalidità, neppure parziale, del contratto di mutuo per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali ex art. 117 TUB, in quanto nel contratto e nel documento di sintesi riportato in calce al contratto stesso e sottoscritto dalle parti, sono specificate tutte le condizioni economiche applicate al rapporto per la restituzione del capitale e degli interessi e, in generale, tutti gli elementi necessari a consentire il calcolo per il piano di rimborso a rate costanti, ossia il capitale iniziale, il tasso di interesse nominale, il numero delle rate
(180) e l'indicazione della rata fissa, cosicchè i mutuatari erano in grado di comprendere la natura, il contenuto ed il costo dell'operazione finanziaria.
Inoltre, costituisce un orientamento granitico in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, quello secondo cui la caratteristica del metodo di ammortamento alla francese non sia quella di operare una illecita capitalizzazione composta degli interessi bensì di prevedere una diversa costruzione delle rate costanti, privilegiando nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, interessi che peraltro vengono calcolati sulla quota capitale residua per il periodo di riferimento della rata, ma senza pag. 12/21 capitalizzare gli interessi corrisposti nelle rate precedenti (ex multis Trib. Milano
9259/2016, Trib. Vasto 153/2020, Trib. Livorno 794/21, Trib. Isernia 02 gennaio 2023).
E anche questa Corte con la recente sentenza n. 1160/2024 adottata in linea con l'interpretazione maggioritaria e confermata da ultimo anche dalla sentenza della Corte di Cassazione a S.U. n. 15130/2024 secondo cui “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.” ha affermato che in detta metodologia di ammortamento “Non risulta, quindi, alcuno spazio per poter ritenere che gli interessi siano calcolati su altri interessi, senza alcun effetto anatocistico e senza alcun interesse composto, nel senso di calcolo di interessi su capitale composto da altri interessi con conseguente illecito fenomeno anatocistico. D'altra parte, deve osservarsi anche che il concetto di interesse composto in matematica finanziaria non significa affatto che l'interesse vada calcolato su altri interessi”. E ancora, “secondo la legge dell'interesse composto, l'interesse matura di rata in rata sull'intero capitale iniziale e solo una frazione di quel capitale viene a scadenza insieme con gli interessi maturati, di modo che deve dirsi che il debito residuo finale, al termine di ciascun periodo, ha prodotto interessi, che scadono e sono disponibili per il pagamento, senza che a sua volta quel debito vada a scadere e ad essere disponibile per il rimborso. La disponibilità degli interessi maturati in un momento anteriore alla scadenza del capitale (della quota di capitale) che li ha generati assoggetta appunto l'operazione alla legge dell'interesse composto” (Corte d'Appello L'Aquila Sentenza n. 1160/2024).
Nel caso di specie, dunque, contrariamente alle deduzioni dell'appellante, deve essere escluso qualsiasi fenomeno legato all'anatocismo del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto in esame, in quanto gli interessi vengono calcolati di volta in volta su un capitale che si riduce nel tempo per effetto della restituzione periodica dello stesso e sul quale non avviene alcuna capitalizzazione di interessi e,
pag. 13/21 pertanto, il contratto oggetto di causa non ha comportato l'addebito di interessi anatocistici in violazione dell'art. 120 TUB.
Il motivo, pertanto, deve essere disatteso.
4.2 Anche il secondo motivo non appare fondato e deve essere rigettato.
Al riguardo deve evidenziarsi come parte appellante abbia impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per contrarietà al codice di consumo per mancanza di idonea specificazione ed allegazione delle clausole che sarebbero affette da tale violazione e nullità.
Occorre pertanto ricostruire i passaggi processuali relativi a tali allegazioni ed eccezioni di nullità.
In primo grado gli opponenti – parti appellanti hanno sollevato la questione della contrarietà al codice del consumo unicamente nella prima udienza affermando che “si evidenzia la violazione delle norme del codice dei consumatori (tra cui gli opponenti possono annoverarsi, essendo dei privati che non fanno parte di società del debitore o collegate o connesse), applicabile alla fideiussione, in particolare in violazione degli artt. 33, 34, 36” e poi in comparsa conclusionale affermando che “si ritiene non valida la fideiussione prestata dal sig. e dalla sig.ra in quanto in Parte_1 Parte_2
violazione delle norme e principi fondamentali del Codice al Consumo, essendo qualificabili come consumatori, avendo gli opponenti prestato la fideiussione a favore del Dott. imprenditore individuale, come emerge dalla visura della CP_6
camera di commercio depositata e dalla legittimazione a stipulare la cessione per atto pubblico dell'azienda Farmacia del Dott. Aldo Petronio, qualifica di cui Parte_1
e sono sempre stati privi”. Parte_2
Questa Corte evidenzia come la nullità delle clausole contenute in un contratto e sottostante alla disciplina del codice del consumatore è rilevabile d'ufficio ma, trattandosi di nullità di protezione, il rilievo ufficiosa incontra il limite della specifica allegazione dei fatti oggetto di nullità che va articolata da chi la eccepisce tempestivamente in primo grado, non potendo essere rilevata dal giudice senza alcuna specifica allegazione di parte.
Al riguardo la suprema Corte di Cassazione ha infatti chiarito che: “Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile
pag. 14/21 d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta
l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del finanziamento, la finalizzazione ad assicurare il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito) (Cass.
Ord. n. 28983 del 18 ottobre 2023).
Nel caso di specie in primo grado l'eccezione di nullità della fideiussione in violazione delle norme del codice del Consumo, con riferimento agli artt. 33, 34 e 36 del predetto codice è stata del tutto generica, senza alcuna indicazione specifica di quali clausole contrattuali fossero in violazione della normativa consumieristica, ed in che modo il dedotto squilibrio tra le parti si fosse verificato ed avesse alterato la formazione della volontà contrattuale, senza nemmeno allegare la mancanza di trattativa alcuna al riguardo.
Tali allegazioni di fatto mancanti in primo grado non possono quindi rendere tempestiva la specifica allegazione poi espressa in modo analitico solo in secondo grado, precludendo la possibilità anche del rilievo ufficioso del giudice in mancanza di tempestiva allegazione specifica dei fatti su cui si deduce abbiano inciso le asserite nullità.
In tal senso deve citarsi anche la sentenza della Cassazione secondo cui: “Non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice d'appello che non proceda a rilevare d'ufficio una nullità di “protezione” per motivi diversi da quelli denunciati nel primo grado di giudizio, in assenza di puntuale impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di secondo grado aveva rigettato la domanda di nullità di un contratto di “leasing” ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. l) e 36, comma 2, lett.
c), d.lvo n. 206 del 2005 (codice al consumo), senza verificare d'ufficio se tali clausole potessero considerarsi vessatorie sotto altri aspetti)” (Cass. Sent. n. 11259 del 10
pag. 15/21 maggio 2018; si precisa quindi la necessità di specifiche domande o eccezioni, presupposti necessari per il rilievo d'ufficio.
Non appare in contrasto con quanto appena esposto il dettato della Corte di Cassazione che a Sezioni Unite ha chiarito che: “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio
l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda
- esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se
l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio.”(Cass Sent. S.U. n. 9479 del 6 aprile 2023).
Il rilievo di ufficio appare infatti nel caso di richiesta di decreto ingiuntivo maggiormente incisivo ed ampio in considerazione del fatto che trattasi di fase procedimentale inaudita altera parte, dovendosi quindi a contrario ritenere che in sede poi di opposizione a decreto ingiuntivo, e quindi in fase di merito nel contraddittorio delle parti le parti saranno onerate della specifica e tempestiva allegazione di fatto alla base dell'eccezione di nullità che riterranno di proporre.
Pertanto il relativo motivo di appello deve essere rigettato confermandosi anche sul punto la statuizione del primo giudice.
4.3 Anche il terzo motivo di gravame, sulla violazione delle norme relative alla documentazione necessaria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e della prova del credito della banca, non merita di essere accolto.
pag. 16/21 Al proposito, occorre osservare come in linea di principio generale a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instauri un autonomo giudizio di merito nel quale è possibile colmare le eventuali lacune del procedimento monitorio e si deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese dedotte dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 1410/92), restando a carico dell'opposto stesso l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente si determina l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, quale il pagamento (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 77/69).
Nella fattispecie in esame la banca creditrice ha documentato e provato il suo credito e, dunque, le ragioni della sua domanda, producendo il contratto di mutuo, contenente la fideiussione e la scheda di sintesi, dai quali emerge il credito preteso.
Al contrario, parte appellante – opponente non ha provato i fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, rilevato che la presunta mancanza del documento principale fidefacente, ovvero il piano di ammortamento del mutuo, come già sopra ritenuto, non è da ritenere un elemento previsto a pena di nullità del contratto di mutuo né tantomeno determinante ai fini della determinatezza o determinabilità del credito.
Dunque, il primo giudice non ha operato in contrasto con l'art. 633 c.p.c. né tantomeno ha omesso di pronunciarsi sul punto contestato, non incorrendo pertanto nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c., avendo giudicato sufficiente la documentazione prodotta dalla banca a supporto del credito, ritenuto certo e determinato sul presupposto che le condizioni economiche erano esplicate nel contratto e nel documento di sintesi in calce, rigettando pertanto l'eccezione sollevata dagli opponenti perché infondata nel merito.
Quanto alla mancanza di prova del credito deve inoltre aggiungersi che l'eccezione di adempimento di parte opponente per asserito pagamento delle rate fino al 2015 è rimasta sfornita di prova, risultando onere di chi eccepisce fatti estintivi del credito quello di fornirne dimostrazione.
4.4 Ritenuta la legittimità della pretesa creditoria e, dunque, l'assenza di ogni responsabilità nei confronti dei creditori, non può trovare accoglimento la domanda di pag. 17/21 risarcimento dei danni fisici e biologici richiesti dagli appellanti, in quanto connessa a presunte condotte illegittime della banca che invece devono essere escluse.
Parimenti deve essere disattesa la censura circa la presunta mancanza di adeguata motivazione in merito alla domanda risarcitoria formulata nei confronti della cessionaria dell'azienda la quale aveva l'obbligo di provvedere al pagamento dei ratei scaduti ed in scadenza in forza della cessione con relativo accollo del mutuo residuo, così determinando l'ingiusta aggressione al patrimonio dei fideiussori. In effetti, non è ravvisabile nella sentenza impugnata né un difetto di motivazione né tantomeno un'omissione di motivazione, rilevato che il primo giudice ha trattato la specifica questione e ha ritenuto di accogliere l'azione di manleva autorizzando i cedenti ad agire per il rimborso nei confronti della cessionaria dopo l'effettivo pagamento con una motivazione adeguata.
4.5 Alla luce di quanto esposto e motivato, ritenuta l'infondatezza dei motivi di appello, non deve essere discusso e trattato il motivo proposto con l'appello incidentale proposto dalla posto che quest'ultimo è stato introdotto dall'appellata solo in via CP_1 subordinata all'accoglimento dell'appello principale.
4.6 Occorre, da ultimo, esaminare l'appello incidentale introdotto dalla Controparte_3
con il quale si chiede la riforma della sentenza impugnata sul punto in
[...]
cui si accerta il diritto di regresso degli appellanti nei confronti della Controparte_3
di quanto pagato al creditore per il seguente motivo: contraddittoria
[...]
motivazione ed erronea valutazione delle prove raccolte in corso di giudizio, violazione dell'art. 116 c.p.c.
L'appellante incidentale deduce che il rapporto contrattuale esplicava effetti solo ed esclusivamente tra il dott. con la farmacia omonima ditta individuale, CP_6
debitore principale nei confronti della e la Controparte_4 Controparte_3
quale cessionario d'azienda. Pertanto, in caso di mancato pagamento da parte
[...]
dell'accollante sarebbe semmai l'accollato, e soltanto lui, a potersi rivalere sull'accollante e non certo i fideiussori dell'accollato, estranei al rapporto di accollo. I fideiussori, a loro volta, in caso di mancato pagamento del debitore principale dovrebbero rivalersi sullo stesso debitore e, quindi, sulla ditta individuale dott. CP_6
, ma non certo sulla
[...] Controparte_3
pag. 18/21 La Corte ritiene infondato il predetto motivo di appello incidentale sulla base di quanto previsto dalle parti nei rispettivi rapporti negoziali.
Vanno infatti primariamente ricostruiti i termini contrattuali pattuiti tra
[...]
e nell'atto di cessione d'azienda e quelli previsti CP_7 Controparte_3
nel contratto di fideiussione in relazione agli effetti nei confronti del subentrante nella posizione della parte mutuataria.
L'atto di cessione d'azienda del 28 dicembre 2018 prevedeva il passaggio dell'azienda con tutto il complesso di beni, diritti e rapporti riconducibili all'esercizio dell'attività ceduta. Il passivo dell'azienda ceduta era indicata analiticamente nell'allegato A stilato dal notaio al n. 44108 di raccolta relativamente alla situazione patrimoniale della
Farmacia Aldo Petronio alla data del 20 dicembre 2018 e tra tali passività era indicato specificamente il debito relativo al mutuo ipotecario pari ad € 365.358,32, identificato nel mutuo per cui è causa.
Pertanto, non essendovi liberazione del debitore principale, a seguito della cessione d'azienda, cedente e cessionario rimanevano obbligati in solido nei confronti della che infatti era rimasta estranea alla cessione. CP_4
Quanto alla fideiussione si osserva che l'art. 23 lett. c) della fideiussione sottoscritta dagli appellanti e prevedeva che “la Parte_1 Parte_2
fideiussione viene rilasciata in via solidale ed indivisibile anche per garantire le obbligazioni di chiunque avesse a subentrare alla parte mutuataria nei rapporti con la banca derivanti dal presente contratto” cosicchè i fideiussori rimanevano garanti anche in caso di subentro al debitore principale di altro soggetto, come avvenuto con la cessione d'azienda.
Inoltre sempre il contratto di fideiussione prevedeva alla lettera g) la clausola di pagamento “a prima richiesta”, cosicchè deve ritenersi che i fideiussori, pur essendo coobbligati in solido per il pagamento anche con la cessionaria CP_3 CP_3
avrebbero dovuto dapprima pagare il debito nei confronti della banca e poi
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avrebbero potuto rivalersi nei confronti della cessionaria obbligata in solido.
D'altra parte per costante orientamento giurisprudenziale l'azione di regresso può ben essere esercitata, come nel caso di specie, in via anticipata dal coobbligato solidale nei confronti dell'altro, tuttavia esplicherà i propri effetti solo dopo l'adempimento nei pag. 19/21 confronti del creditore che abbia agito nei confronti dell'obbligato a prima richiesta, come nella specie per i fideiussori “a prima richiesta”.
Pertanto deve condividersi la decisione del primo giudice sul punto e ritenersi infondato il relativo motivo di gravame.
4.7 Quanto alle spese di lite, posto che l'appello principale deve essere rigettato integralmente, le stesse devono essere poste a carico degli appellanti, in solido, in favore della secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase CP_1
istruttoria non svolta in grado di appello.
4.8. Nei rapporti tra gli appellanti e la stante la reciproca Controparte_3
soccombenza, le spese di appello vanno interamente compensate.
Risultano inoltre sussistenti i motivi ed i presupposti per l'applicazione nel caso in esame della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente, come nel caso in esame, di versare, oltre alle spese e competenze di lite, una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n.
18523/2014); pertanto, gli appellanti principali e la parte appellante incidentale,
[...]
rimasti soccombenti saranno altresì tenuti al versamento di un Controparte_3
importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
contro la sentenza n. 800/2023 emessa dal Tribunale Parte_2
di Pescara, pubblicata in data 05 giugno 2023, nei confronti di
[...]
Controparte_1 Controparte_4
e in persona dei legali rappresentanti
[...] Controparte_3
pro tempore, e sull'appello incidentale proposto dalla Controparte_3
così provvede:
[...]
• Rigetta l'appello principale;
• Rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_3
pag. 20/21 • Condanna gli appellanti principali, e in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellata, Controparte_1
(già , delle
[...] Controparte_2
competenze del presente grado di giudizio liquidate in €. 14.239,00, oltre spese generali,
Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
• Compensa le spese di lite di questo grado tra gli appellanti, e Parte_1 [...]
e l'appellante incidentale Parte_2 Controparte_3
Par
• Dichiara le parti appellanti e tenute in Parte_1 Parte_2
solido al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
• Dichiara la parte appellante incidentale, tenuta al Controparte_3
versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 20 marzo 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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