Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato -su richiesta delle parti- il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 19558/22 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Parte 1
Angela Barretta e Antonella D'Alto presso lo studio dei quali è elett.te dom.to in Napoli al Corso Umberto I n.365;
ricorrente
E CP 1 in persona del 1.r., con sede in Napoli;
و
resistente
NONCHE' CP 2 in persona del l.r. rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Masi presso il cui studio è elett.te dom.ta in Ceccano (FR) alla Via S.Maria A Fiume n.12; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.11.2022 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato quale barista presso il bar-parco giochi sito in Napoli alla via Pigna 91 dal Con 23.6.2021 al 31.8.2022, deduceva che in data 21.3.2022 la CP_3 società datrice "
di lavoro, gli aveva sottoposto un verbale di conciliazione dal quale risultava che il rapporto di lavoro con la CP_1 i era risolto consensualmente in data 8.2.2022 e che
a decorrere dal 9.2.2022 egli era stato assunto dall'agenzia di lavoro CP 2
Il verbale di conciliazione conteneva, inoltre, la dichiarazione del ricorrente di non aver null'altro a pretendere dalla CP 1 fronte del pagamento della somma di euro
820,67 in sei rate (di cui euro 479,11 a titolo di TFR ed euro 341,56 a titolo di bonus transattivo).
c.c. per assenza di causa mancando le reciproche concessioni ed essendo stato costretto a firmarlo con la minaccia di perdere il posto di lavoro.
Inoltre, denunciava di non aver mai conferito mandato di assistenza al sindacato
CP 5 né di aver mai ricevuto alcuna concreta assistenza.
,
Aggiungeva di essere stato correttamente inquadrato da entrambe le convenute nel livello V del CCNL Pubblici Esercizi, ma con contratti di lavoro part-time 20 ore settimanali benchè egli avesse sempre lavorato per 48 ore alla settimana, avendo svolto turni di 8 ore per sei giorni alla settimana.
Lamentava, quindi, di aver ricevuto una retribuzione inadeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e che non gli erano stati corrisposti gli stipendi di Luglio ed Agosto, né il TFR, né l'indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie non godute, né i ratei di fine rapporto.
Concludeva, quindi, per sentir dichiarare l'invalidità o inefficacia del verbale di conciliazione del 22.3.2022 e la natura subordinata a tempo pieno del rapporto di lavoro e per sentir condannare la CP 1 al pagamento in suo favore, per i titoli indicati, di euro 26.631,83 di cui euro 10.435,24 in solido con la CP 6 oltre accessori, vinte le spese.
non ha inteso costituirsi in Nonostante la rituale notifica del ricorso la CP 1 giudizio, rimanendo contumace.
Si costituiva, invece, l'agenzia per Controparte_7 che preliminarmente eccepiva la nullità del ricorso perché formulato genericamente in violazione dell'art. 414 c.p.c..
Deduceva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva essendo l'utilizzatrice CP 1 responsabile in via esclusiva per eventuali crediti maturati dal lavoratore amente degli artt. 5 e 6 d.lgs. 81/2015, a norma dei quali l'utilizzatore è responsabile in via esclusiva delle variazioni di cui non dà immediata notizia scritta al somministrante.
Deduceva di aver versato al ricorrente il TFR e tutte le competenze dovute anche per i mesi di Luglio ed Agosto e sottolineava la propria estraneità al verbale di conciliazione a cui essa era estranea.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la condanna della sola CP 1 con vittoria di spese di lite.
Ammessa e raccolta la prova testimoniale articolata e sollecitato il deposito di nuovi conteggi, veniva fissato su richiesta congiunta delle parti il termine fino al
- 22.5.2025 peril deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. elasso il quale la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dalla resistente per violazione dell'art. 414 c.p.c.
Il ricorso è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisisti stabiliti dai n.1,2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art.156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art. 414 n.4 c.p.c.).
Pertanto, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 165 e 156 c.p.c..
E' noto, poi, il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro, all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa.
In particolare, la nullità deve essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessivamente pretesa ed i titoli posti a fondamento.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il ricorrente ha domandato il pagamento delle spettanze maturate sul presupposto della invalidità o inefficacia della conciliazione intervenuta con la CP_1 In data 21.3.2022 ed impugnata il 29.8.2022, nel termine di sei mesi dalla sottoscrizione.
Le transazioni concluse ex art. 2113 c.c. soggiacciono alle regole generali in tema di nullità dei negozi nei casi in cui, come in quello in esame, manchi la causa della transazione conclusa.
La conciliazione è, infatti, nulla per mancanza di causa mancando gli elementi costitutivi sia della res litigiosa che delle reciproche concessioni. Da un lato, infatti, non risulta che il ricorrente avesse sollevato rivendicazioni nascenti dal rapporto di lavoro né tantomeno che intendesse risolvere detto rapporto e, dall'altro, la somma di euro 820,67 in sei rate (di cui euro 479,11 a titolo di TFR ed euro 341,56
a titolo di bonus transattivo) appare del tutto simbolica e non rapportata ad alcuna res litigiosa che, come si è detto, è insussistente.
Del resto, la mancanza della controversia, anche solo potenziale, tra le parti emerge dal contenuto stesso del verbale di conciliazione in cui si legge che le parti : “intendono definitivamente risolvere la controversia tra essi insorta ed avente ad oggetto: certifica la cessazione del contratto di lavoro in capo alla DI.CA. CP_1 e la contestuale assunzione alle medesime condizioni contrattuali con l' Parte 2
Ciò posto, è stata dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze di CP 1 dal 23.6.2021 al 9.2.2022 e poi di CP 2 dal 9.2.2022 alle dimissioni del 31.8.2022.
Non è contestato l'inquadramento ricevuto come dedotto in ricorso, né, infatti, è stata formulata domanda di inquadramento superiore.
E' stato provato anche l'orario di lavoro svolto di 48 ore settimanali, a fronte del più ridotto orario previsto nei contratti di lavoro conclusi.
,premesso di aver lavorato con il ricorrente presso La teste Testimone 1
il parco giochi tra ottobre 2021 e luglio 2022 e di aver a propria volta proposto domanda giudiziale contro le parti resistenti, ha dichiarato che "il Parte 1 lavorava secondo turni che erano comuni a tutti noi dipendenti e cioè dalle 7.00 alle 15.00, o dalle 15.00 alle 24.00 per 6 gg alla settimana;
spesso però terminavamo di lavorare anche oltre le
24.00 soprattutto in occasione delle feste dei bambini che si svolgevano regolarmente tutti i giorni. [… ] il Parte 1 era prevalentemente addetto al bar ma in caso di necessità si occupava anche della sala o della cassa".
Negli stessi sensi è la testimonianza resa da un'altra collega di lavoro del ricorrente,
Tes 2
Quest'ultima ha ricordato di aver firmato insieme a tutti i dipendenti nella stessa occasione il verbale di conciliazione, essendo stato proposto quale vera e propria condizione per poter continuare a lavorare ed ha ribadito che “il ricorrente svolgeva turni di lavoro, come tutti gli altri dipendenti, dalle 7.00 alle 15.00 oppure dalle 15.00 alle 23.00, anche se soprattutto durante il fine settimana chiudevamo intorno all'1.00
o alle 2.00 perché le feste dei bambini terminavano tardi e poi dovevamo pulire il locale. Il ricorrente lavorava 6 gg a settimana ed aveva un unico girono di riposo alla settimana, a rotazione, ma che cadeva sempre durante la settimana perché il fine settimana era sempre lavorato. [...] il ricorrente svolgeva mansioni di barista ma è capitato anche che abbia ricoperto i turni di camerieri in caso di loro assenza". Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle testi escussi, quali hanno reso dichiarazioni univoche, circostanziate e concordanti.
Vanno, quindi, riconosciute al ricorrente le differenze retributive dovute dalla datrice di lavoro (oltre che per l'orario di lavoro) anche a titolo di TFR e mensilità aggiuntive, mentre nulla può essere riconosciuto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti in mancanza di specifiche allegazioni (e, quindi, di prova) sui fatti costitutivi del diritto.
Nessun credito può invece essere vantato nei confronti di CP 2
A fondamento della domanda nei confronti del somministrante, il ricorrente ha invocato la previsione di solidarietà di utilizzatore e agenzia interinale nei confronti del lavoratore di cui all'art. 35 d.lgvo n. 81/2015.
La norma dispone, però, anche che "Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori".
Analogamente, nel caso in esame non risulta che la utilizzatrice abbia comunicato a CP_2 lo svolgimento, da parte del Parte 1 , di un orario di lavoro diverso da quello indicato nel contratto di somministrazione;
è, al contrario, provata la comunicazione dello svolgimento di un orario di lavoro conforme a quello contrattuale.
Ne consegue che delle conseguenti differenze retributive risponderà la sola utilizzatrice in quanto inadempiente all'obbligo di informazione.
Ai fini della quantificazione possono essere recepiti i conteggi depositati ad Aprile
2025 dal ricorrente relativamente al periodo dal 23.6.2021 all'8.2.2022 in quanto svolti correttamente ed ai quali si rinvia;
attesa la contumacia della CP_1 infatti, le uniche somme di cui vi è la prova del pagamento sono quelle che lo stesso ricorrente ha riconosciuto di aver percepito.
In relazione a tale periodo, la datrice di lavoro CP 1 va, quindi, condannata al pagamento di complessivi euro 9.120,92 di cui euro 848,46 a titolo di TFR.
Diversamente, per il periodo dal 9.2.2022 al 31.8.2022 la CP 2 di cui ricorrente era dipendente) ha fornito la prova documentale delle competenze versate in adempimento del contratto di somministrazione. Dai conteggi redatti dal ricorrente e relativi a quel periodo, tuttavia, emerge che nel calcolare la differenza tra quanto percepito e quanto dovuto per il lavoro effettivamente svolto non risultano decurtati tutti gli importi versati da CP 2
Gli importi dovuti per tale periodo vanno, quindi, rideterminati in complessivi euro
7.211,00 e, come si è detto, vanno anch'essi posti a carico della CP 1 che, in qualità di utilizzatrice ha fornito alla somministrante informazioni sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato che non erano corrispondenti al vero e che, quindi, è tenuta a rispondere (anche in virtù del contratto commerciale concluso con CP 2 delle conseguenze economiche della diversa utilizzazione che ha fatto del lavoratore. La CP 8 va, pertanto, condannata al pagamento della complessiva somma di euro 16.331,92, oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la CP_1 vanno, invece, compensate nei rapporti con CP 2 in quanto comunque coinvolta nella vicenda avendo preso parte alla conciliazione nulla e tenuto conto dei contrasti di giurisprudenza registratisi in ordine alla posizione della stessa CP 2 ed alla conseguente responsabilità della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiara la nullità della conciliazione intervenuta il 21.3.2022;
-Condanna la CP 1 al pagamento, in favore del ricorrente, di euro, oltre interessi e rivalutazione;
-Rigetta la domanda proposta nei confronti della CP 2
- Condanna la società CP_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di 3.809,00 euro, oltre IVA, CPA e spese generali.
--Compensa le spese di lite tra il ricorrente e la CP 2
-Si comunichi.
Napoli, 23.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del dott. Giacomo Cammarota.