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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/10/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2333/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Antonio Esposito Mocerino, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Cristina Duccillo, presso cui
è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'intimazione di pagamento n.
01220249001702146000, notificata in data 25.3.2024; spese vinte, con attribuzione;
PER IL RESISTENTE dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
in CP_2 subordine, imputare ad ogni responsabilità; con vittoria delle spese di lite. CP_3
1 PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.4.2024, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 25.3.2024, notifica dell'intimazione di pagamento n.
01220249001702146000, con cui, tra l'altro, l' per il tramite di CP_2 CP_3 richiedeva il pagamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2020 e 2021, come da avvisi di addebito ivi indicati (n. 31220220000764089000 e n. 31220220002000282000).
Eccepiva la nullità di detta intimazione per i seguenti motivi: omessa allegazione degli atti prodromici ex art. 7 L. 212/2000; omessa notifica dei sottesi avvisi di addebito;
prescrizione quinquennale dei crediti;
violazione dell'art. 25 D. Lgs. 46/1999.
Tanto premesso, conveniva in giudizio ed innanzi al Tribunale di CP_2 CP_3
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti resistenti ed si CP_3 CP_2 costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla CP_3 notificazione dei titoli esecutivi, di competenza esclusiva dell' nonché, nel CP_2 merito, l'infondatezza del ricorso e, tra l'altro, dell'eccezione di prescrizione estintiva. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per violazione del termine CP_2 per l'opposizione ex art. 627 c.p.c., in ordine alla dedotta carenza di notificazione dei titoli, nonché per estraneità all'operato dell'agente della riscossione.
Deduceva, altresì, l'infondatezza del ricorso, stante la regolare notificazione degli avvisi di addebito, a mezzo lettera raccomandata a.r., anche ex art. 1335 c.c., con cristallizzazione del credito e tardività dell'opposizione, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in virtù della sospensione dei termini durante la pandemia. Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile, e va rigettato.
In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, sicché si riscontra l'infondatezza dell'eccezione correlata.
Quanto all'agente della riscossione è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dalla ricorrente sia in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto, sia ai fini della
2 denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_3 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Ciò posto, non può ritenersi dubbia la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come un atto prodromico all'espropriazione forzata.
Quanto all'Istituto di previdenza, esso riveste la qualità di ente creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
Pertanto, la correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore, sia dell'agente della riscossione, ai quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito ( , sia del soggetto che per CP_2 conto del titolare conduce l'attività esecutiva ( . CP_3
2. A questo punto, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre
3 davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha anzitutto proposto contestazioni relative alla formale validità delle predette intimazioni, oltre ad eccezioni afferenti al merito della pretesa, quali l'avveramento della prescrizione quinquennale estintiva del credito e l'omessa notifica dei sottesi avvisi di addebito.
Per precedenza logica vanno esaminati i motivi d'impugnazione relativi ai vizi di forma,
e, a tal proposito, va rilevata l'intempestività dell'opposizione ex 617 c.p.c., poiché proposta oltre il termine di 20 giorni successivi alla notificazione dell'intimazione, avendo riguardo alla data di notificazione allegata da parte ricorrente (25.3.2024) ed alla data di deposito del ricorso (26.4.2024).
Va dichiarata perciò inammissibile ogni doglianza di natura formale, inclusa l'eccezione di inosservanza del termine decadenziale di iscrizione a ruolo ex art. 25 D.
Lgs. 46/1999 (Tribunale di Milano, sez. lav., 30/01/2019, n. 188: “In materia di opposizione CP_ avverso avviso di addebito notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di
20 giorni dalla ricezione. La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”).
In ogni caso, giova segnalare che risulta infondata l'eccezione di omessa allegazione delle copie dei titoli esecutivi, giacché è finanche noto che l'ente riscossore ha sì
l'obbligo di menzionare e fare riferimento all'atto che sottende all'intimazione, ma non ha l'obbligo di allegarlo (Cassazione civile, 11.4.2022, n. 11285: “Gli atti del Fisco devono essere compiutamente motivati, ex art. 7 delle Legge n. 212/2000, ma che non sussiste alcun obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione dell'atto impugnato”; Cassazione civile, 4.7.2022, n. 21065: “È sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa”).
3. Va ora esaminata la sollevata questione dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi, al fine di accertare la natura recuperatoria dell'azione rispetto alle tutele di merito ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, posto che il ricorso è stato depositato entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione.
Nella fattispecie, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito richiamati nelle intimazioni opposte.
L'osservanza del termine detto rende ammissibile la contestazione delle notificazioni
4 dei titoli e, con ciò, della sussistenza del credito nell'an e nel quantum, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione delle cartelle, se riscontrabile, ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., appunto in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24
D. Lgs. 46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere ragioni attinenti al merito della pretesa, tra cui l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo ovvero il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione deve, però, essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cassazione civile, sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza”; Cass. n.
29294/2019; n. 22292/2019; n. 28583/2018; n. 594/2016: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
In specie, l'eventuale omissione o invalidità delle notificazioni estende l'esame dell'eccezione di prescrizione anche all'ipotesi in cui essa sia maturata prima della notifica della cartella o dell'avviso d'addebito.
D'altra parte, il riscontro della regolare notifica di titoli delimiterà, invece, l'esame dell'eccezione di prescrizione al solo periodo successivo alle notificazioni.
Di conseguenza, la tempestività del ricorso rispetto al termine di 40 giorni impone di indagare anche il profilo dell'omessa notificazione dei titoli, a fini recuperatori.
A riguardo, occorre rilevare che parte ricorrente ha sollevato estensivamente l'eccezione di prescrizione estintiva dei crediti, il cui accertamento, a fronte della eventuale natura recuperatoria dell'azione, ed in ipotesi di verifica d'assenza o
5 irregolarità della notificazione dei titoli, va esteso anche al periodo antecedente alla loro formazione, sin dalla data di insorgenza dei crediti stessi, e non solo al periodo successivo, quale fatto sopravvenuto eccepito in ricorso anche ex art. 615 co. 1 c.p.c.
4. Ciò chiarito, ha prodotto prova della notificazione dei due succitati CP_2 avvisi di addebito, per entrambi esitata con restituzione al mittente per compiuta giacenza addì 30.12.2022 e 25.3.2023.
Tali notificazioni non possono ritenersi validamente eseguite.
Al riguardo, è pacifico che l'ente impositore e l'agente della riscossione possano avvalersi della notificazione postale in via diretta, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento postale (art. 32 D.M. 9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) poiché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.
139 e 7 co. 5 L. 890/1982 (Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2018, n. 19270: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del
d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella…”; Cassazione civile, 10/07/2023, n. 19576: “La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nell'avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”; Corte
d'appello di Roma, sez. lav., 09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982”).
In ipotesi di mancata consegna per assenza di persona abilitata alla ricezione, ed in caso di deposito del plico presso l'ufficio postale con termine per il ritiro, il procedimento notificatorio non può essere ritenuto valido in assenza di prova dell'invio dell'avviso di giacenza (Tribunale di Roma, sez. III, 25/06/2020, n. 3742: “L'art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R 602/1973, prevede che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma;
ciò porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo. In sostanza la notifica segue sì le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, con la limitazione però costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilità cd. relativa del
6 destinatario, di cui sopra. In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l'atto e in mancanza dell'attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari”; Tribunale di Roma, sez. lav.,
19/10/2020, n. 6499: “In tema di cartella esattoriale, non può ritenersi idonea la notifica della stessa effettuata a seguito di compiuta giacenza in assenza di prova della spedizione della raccomandata con la quale è dato avviso di deposito dell'atto, con conseguente estinzione del relativo credito contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale”).
Nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario della spedizione postale, che si verifica quando il destinatario stesso risulti presso l'indirizzo indicato, ma non vengano rinvenuti né il destinatario stesso né altre persone abilitate alla ricezione, risulta necessaria la prova dell'invio di una raccomandata informativa, analoga alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), come a chiare lettere affermato dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 03/11/2017, n. 26165: “Nei casi di irreperibilità relativa (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), è applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale, per quanto non regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c. cui anche rinvia l'alinea del 1° comma dell'art. 60 d.p.r. n. 60 del 1973”).
Infatti, l'art. 26 citato è stato investito da declaratoria d'incostituzionalità con sentenza
C. Cost. n. 258/2012, a seguito di cui la spedizione postale, in caso d'irreperibilità relativa, soggiace all'art. 140 c.p.c., e, dunque, si perfeziona con la prova della C.A.D.
In assenza di prova di detto adempimento, di cui va dato compiutamente atto da parte dell'agente postale, la notifica è nulla (Cassazione civile, sez. VI, 5 giugno 2020, n.
10672: “La notificazione ex art. 140 c.p.c. è nulla in caso di mancato rinvenimento dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del destinatario ed omesso recapito dell'avviso raccomandato inerente al deposito dell'atto presso la casa del comune”; Cassazione civile, 30/01/2019, n. 2683: “L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale”; Cassazione civile, sez. II, 14 luglio 2021, n. 20074: “…la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. può dirsi perfezionata non solo con l'avvenuta allegazione della spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, ma
è necessario che dall'avviso di ricevimento si evinca che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”).
Nella fattispecie, la prova delle notificazioni non è corredata dalla comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale, eseguito dopo che l'agente postale, recatosi presso il domicilio del ricorrente, non ha ivi rinvenuto alcuna persona a cui consegnare l'atto, con ciò integrandosi una ipotesi di irreperibilità relativa tale da imporre l'avviso di deposito detto, incombente però non attestato negli avvisi di ricevimento in esame e, comunque, sguarnito di sufficiente dimostrazione.
5. Di conseguenza, non essendo stati sollevati altri motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa contributiva, occorre procedere all'esame di merito
7 limitatamente all'eccepita prescrizione con decorrenza sin dalla data di scadenza dei contributi, da intendersi quale dies a quo del termine prescrizionale.
In subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995, applicabile anche ai contributi di cui all'avviso impugnato, trattandosi di contributi I.V.S. (Tribunale di Catania, Controparte_4 sez. lav., 02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IVS (invalidità, vecchiaia
e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017, n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna novazione del credito di cui al titolo esecutivo, né in senso oggettivo, giacché ne è ferma l'identità di petitum e di causa petendi, né in senso soggettivo, in quanto l'agente della riscossione, a seguito dell'affidamento del ruolo esecutivo, non diviene il nuovo soggetto attivo dell'obbligazione, ma ne è mero esecutore per conto dell'ente creditore, che resta tale.
Del resto, in tema, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che anche l'inoppugnabilità della cartella esattoriale non produce alcun effetto novativo poiché è un evento inidoneo a mutare la natura stragiudiziale del titolo esecutivo (Cassazione civile, sez. III, 04/06/2021, n. 15704: “La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo che, pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo
a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva”).
Difatti, neppure può invocarsi il beneficio dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., norma che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, trova applicazione ai soli titoli esecutivi giudiziali e non già a quelli stragiudiziali, come appunto sono le intimazioni di pagamento, le quali innegabilmente presentano tale natura.
In tema, la nomofilassi della Suprema Corte aveva già in passato evidenziato che l'irretrattabilità della cartella, in ragione della sua natura di titolo esecutivo solo stragiudiziale, non è idonea a mutare il suindicato termine di prescrizione in quello ordinario decennale, e ciò proprio in riferimento ad un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine perentorio CP_2
8 stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
Nel caso di specie, dunque, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
Trattandosi di contributi I.V.S. per gli anni 2020 e 2021, applicati in misura fissa sul minimale di reddito (come emerge dall'intimazione opposta), i termini ultimi per il versamento risultano rispettivamente fissati addì 16.2.2021 (cfr. circolare n. CP_2
28 del 17.2.2020) e addì 16.2.2022 (cfr. circolare n. 17 del 9.2.2021). CP_2
Di conseguenza, il dies a quo della prescrizione è individuabile in tali date e troverà naturale scadenza addì 16.2.2026 e 16.2.2027.
L'intimazione di pagamento, pacificamente costituente atto interruttivo, è perciò intervenuta prima del compimento del quinquennio, con decorrenza di un nuovo termine quinquennale dalla data della notificazione ammessa in ricorso (25.3.2024).
Pertanto, i crediti contributivi in questione non erano prescritti al momento della notifica dell'intimazione opposta, sicché la correlata eccezione risulta infondata.
6. Né può essere dichiarata la nullità dell'intimazione per vizio procedimentale.
Come noto, il procedimento esattivo è fattispecie a formazione progressiva, nel cui iter
l'omissione o l'invalidità di un atto della procedura, presupposto rispetto ai successivi atti, determina l'invalidità derivata di tutti gli atti conseguenti.
Pertanto, l'assenza di prova della regolare notificazione delle cartelle esattoriali, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, produce un insanabile vulnus dell'iter procedimentale, che si traduce in un vizio consequenziale di ogni atto successivo (Cassazione civile, sez. un., 04/03/2008, n. 5791: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto, come è l'avviso di accertamento rispetto alla cartella esattoriale, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale (pur ritualmente notificato) …”; Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2018, n. 1144: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato …”; conforme: Cassazione civile, sez. un., 15/04/2021, n. 10012).
Tale rilievo, tuttavia, poggia su un vizio di forma dell'intimazione di pagamento
9 opposta, che parte ricorrente avrebbe dovuto far valere entro il termine di 20 giorni dalla notificazione ex art. 617 c.p.c., termine che, nella fattispecie, come sopra già indicato, non risulta osservato (Tribunale di Roma, sez. I, 22/05/2020, n. 2618: “In materia previdenziale l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 ), così come l'opposizione avverso il preavviso di fermo di autoveicoli o l'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria (contenenti anch'essi l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo), fondate sulla nullità o sull'irritualità della notifica delle cartelle di pagamento (o degli avvisi di addebito CP
sottostanti - configurano un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , nelle forme ordinarie.
A tali opposizioni, pertanto, si applica il termine perentorio di venti giorni dalla notifica - previsto dal citato art. 617 c.p.c. , per
l'opposizione agli atti esecutivi - la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione (rilevabile anche d'ufficio), inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica delle cartelle di pagamento”; Tribunale di
Milano, sez. I, 14/01/2020, n. 262: “L'opposizione proposta avverso la intimazione di pagamento per carenza di motivazione attiene ad un vizio proprio dell'atto; trattandosi di atto che preannuncia la esecuzione forzata, stante il mancato pagamento, la opposizione deve qualificarsi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Infatti le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall' art. 25 del D.P.R. 602/1973 , etc.), non attinendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio”).
Dunque, esclusa la fondatezza dell'azione “recuperatoria”, imperniata sulla sola eccezione di prescrizione, la residua eccezione di invalidità derivata dell'intimazione, per omessa o invalida notifica dei titoli esecutivi, deve essere nuovamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ed essa risulta inammissibile in quanto tardiva.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 30.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2333/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Antonio Esposito Mocerino, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Cristina Duccillo, presso cui
è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE nonché CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'intimazione di pagamento n.
01220249001702146000, notificata in data 25.3.2024; spese vinte, con attribuzione;
PER IL RESISTENTE dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
in CP_2 subordine, imputare ad ogni responsabilità; con vittoria delle spese di lite. CP_3
1 PER LA RESISTENTE A.D.E.R.: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.4.2024, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 25.3.2024, notifica dell'intimazione di pagamento n.
01220249001702146000, con cui, tra l'altro, l' per il tramite di CP_2 CP_3 richiedeva il pagamento dei contributi I.V.S. per gli anni 2020 e 2021, come da avvisi di addebito ivi indicati (n. 31220220000764089000 e n. 31220220002000282000).
Eccepiva la nullità di detta intimazione per i seguenti motivi: omessa allegazione degli atti prodromici ex art. 7 L. 212/2000; omessa notifica dei sottesi avvisi di addebito;
prescrizione quinquennale dei crediti;
violazione dell'art. 25 D. Lgs. 46/1999.
Tanto premesso, conveniva in giudizio ed innanzi al Tribunale di CP_2 CP_3
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, le parti resistenti ed si CP_3 CP_2 costituivano tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla CP_3 notificazione dei titoli esecutivi, di competenza esclusiva dell' nonché, nel CP_2 merito, l'infondatezza del ricorso e, tra l'altro, dell'eccezione di prescrizione estintiva. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per violazione del termine CP_2 per l'opposizione ex art. 627 c.p.c., in ordine alla dedotta carenza di notificazione dei titoli, nonché per estraneità all'operato dell'agente della riscossione.
Deduceva, altresì, l'infondatezza del ricorso, stante la regolare notificazione degli avvisi di addebito, a mezzo lettera raccomandata a.r., anche ex art. 1335 c.c., con cristallizzazione del credito e tardività dell'opposizione, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in virtù della sospensione dei termini durante la pandemia. Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile, e va rigettato.
In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, sicché si riscontra l'infondatezza dell'eccezione correlata.
Quanto all'agente della riscossione è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dalla ricorrente sia in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto, sia ai fini della
2 denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_3 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Ciò posto, non può ritenersi dubbia la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come un atto prodromico all'espropriazione forzata.
Quanto all'Istituto di previdenza, esso riveste la qualità di ente creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
Pertanto, la correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore, sia dell'agente della riscossione, ai quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito ( , sia del soggetto che per CP_2 conto del titolare conduce l'attività esecutiva ( . CP_3
2. A questo punto, occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione.
In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre
3 davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha anzitutto proposto contestazioni relative alla formale validità delle predette intimazioni, oltre ad eccezioni afferenti al merito della pretesa, quali l'avveramento della prescrizione quinquennale estintiva del credito e l'omessa notifica dei sottesi avvisi di addebito.
Per precedenza logica vanno esaminati i motivi d'impugnazione relativi ai vizi di forma,
e, a tal proposito, va rilevata l'intempestività dell'opposizione ex 617 c.p.c., poiché proposta oltre il termine di 20 giorni successivi alla notificazione dell'intimazione, avendo riguardo alla data di notificazione allegata da parte ricorrente (25.3.2024) ed alla data di deposito del ricorso (26.4.2024).
Va dichiarata perciò inammissibile ogni doglianza di natura formale, inclusa l'eccezione di inosservanza del termine decadenziale di iscrizione a ruolo ex art. 25 D.
Lgs. 46/1999 (Tribunale di Milano, sez. lav., 30/01/2019, n. 188: “In materia di opposizione CP_ avverso avviso di addebito notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di
20 giorni dalla ricezione. La decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”).
In ogni caso, giova segnalare che risulta infondata l'eccezione di omessa allegazione delle copie dei titoli esecutivi, giacché è finanche noto che l'ente riscossore ha sì
l'obbligo di menzionare e fare riferimento all'atto che sottende all'intimazione, ma non ha l'obbligo di allegarlo (Cassazione civile, 11.4.2022, n. 11285: “Gli atti del Fisco devono essere compiutamente motivati, ex art. 7 delle Legge n. 212/2000, ma che non sussiste alcun obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione dell'atto impugnato”; Cassazione civile, 4.7.2022, n. 21065: “È sufficiente il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata, così da consentire all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa”).
3. Va ora esaminata la sollevata questione dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi, al fine di accertare la natura recuperatoria dell'azione rispetto alle tutele di merito ex art. 24 D. Lgs. 46/1999, posto che il ricorso è stato depositato entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione.
Nella fattispecie, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito richiamati nelle intimazioni opposte.
L'osservanza del termine detto rende ammissibile la contestazione delle notificazioni
4 dei titoli e, con ciò, della sussistenza del credito nell'an e nel quantum, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione delle cartelle, se riscontrabile, ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., appunto in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24
D. Lgs. 46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere ragioni attinenti al merito della pretesa, tra cui l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo ovvero il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione deve, però, essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cassazione civile, sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza”; Cass. n.
29294/2019; n. 22292/2019; n. 28583/2018; n. 594/2016: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
In specie, l'eventuale omissione o invalidità delle notificazioni estende l'esame dell'eccezione di prescrizione anche all'ipotesi in cui essa sia maturata prima della notifica della cartella o dell'avviso d'addebito.
D'altra parte, il riscontro della regolare notifica di titoli delimiterà, invece, l'esame dell'eccezione di prescrizione al solo periodo successivo alle notificazioni.
Di conseguenza, la tempestività del ricorso rispetto al termine di 40 giorni impone di indagare anche il profilo dell'omessa notificazione dei titoli, a fini recuperatori.
A riguardo, occorre rilevare che parte ricorrente ha sollevato estensivamente l'eccezione di prescrizione estintiva dei crediti, il cui accertamento, a fronte della eventuale natura recuperatoria dell'azione, ed in ipotesi di verifica d'assenza o
5 irregolarità della notificazione dei titoli, va esteso anche al periodo antecedente alla loro formazione, sin dalla data di insorgenza dei crediti stessi, e non solo al periodo successivo, quale fatto sopravvenuto eccepito in ricorso anche ex art. 615 co. 1 c.p.c.
4. Ciò chiarito, ha prodotto prova della notificazione dei due succitati CP_2 avvisi di addebito, per entrambi esitata con restituzione al mittente per compiuta giacenza addì 30.12.2022 e 25.3.2023.
Tali notificazioni non possono ritenersi validamente eseguite.
Al riguardo, è pacifico che l'ente impositore e l'agente della riscossione possano avvalersi della notificazione postale in via diretta, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 12 D. Lgs. 46/1999 ed in forza del richiamo contenuto nell'art. 18 D. Lgs. 46/1999, con possibilità di consegna del plico a soggetti diversi dal destinatario, purché abilitati ai sensi del regolamento postale (art. 32 D.M. 9.4.2001), senza necessità di comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) poiché non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt.
139 e 7 co. 5 L. 890/1982 (Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2018, n. 19270: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del
d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella…”; Cassazione civile, 10/07/2023, n. 19576: “La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nell'avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”; Corte
d'appello di Roma, sez. lav., 09/10/2020, n. 1800: “In tema di notifiche delle cartelle esattoriali alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982”).
In ipotesi di mancata consegna per assenza di persona abilitata alla ricezione, ed in caso di deposito del plico presso l'ufficio postale con termine per il ritiro, il procedimento notificatorio non può essere ritenuto valido in assenza di prova dell'invio dell'avviso di giacenza (Tribunale di Roma, sez. III, 25/06/2020, n. 3742: “L'art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R 602/1973, prevede che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma;
ciò porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo. In sostanza la notifica segue sì le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, con la limitazione però costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilità cd. relativa del
6 destinatario, di cui sopra. In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l'atto e in mancanza dell'attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari”; Tribunale di Roma, sez. lav.,
19/10/2020, n. 6499: “In tema di cartella esattoriale, non può ritenersi idonea la notifica della stessa effettuata a seguito di compiuta giacenza in assenza di prova della spedizione della raccomandata con la quale è dato avviso di deposito dell'atto, con conseguente estinzione del relativo credito contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale”).
Nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario della spedizione postale, che si verifica quando il destinatario stesso risulti presso l'indirizzo indicato, ma non vengano rinvenuti né il destinatario stesso né altre persone abilitate alla ricezione, risulta necessaria la prova dell'invio di una raccomandata informativa, analoga alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), come a chiare lettere affermato dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 03/11/2017, n. 26165: “Nei casi di irreperibilità relativa (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), è applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale, per quanto non regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c. cui anche rinvia l'alinea del 1° comma dell'art. 60 d.p.r. n. 60 del 1973”).
Infatti, l'art. 26 citato è stato investito da declaratoria d'incostituzionalità con sentenza
C. Cost. n. 258/2012, a seguito di cui la spedizione postale, in caso d'irreperibilità relativa, soggiace all'art. 140 c.p.c., e, dunque, si perfeziona con la prova della C.A.D.
In assenza di prova di detto adempimento, di cui va dato compiutamente atto da parte dell'agente postale, la notifica è nulla (Cassazione civile, sez. VI, 5 giugno 2020, n.
10672: “La notificazione ex art. 140 c.p.c. è nulla in caso di mancato rinvenimento dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione del destinatario ed omesso recapito dell'avviso raccomandato inerente al deposito dell'atto presso la casa del comune”; Cassazione civile, 30/01/2019, n. 2683: “L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale”; Cassazione civile, sez. II, 14 luglio 2021, n. 20074: “…la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. può dirsi perfezionata non solo con l'avvenuta allegazione della spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, ma
è necessario che dall'avviso di ricevimento si evinca che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario”).
Nella fattispecie, la prova delle notificazioni non è corredata dalla comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale, eseguito dopo che l'agente postale, recatosi presso il domicilio del ricorrente, non ha ivi rinvenuto alcuna persona a cui consegnare l'atto, con ciò integrandosi una ipotesi di irreperibilità relativa tale da imporre l'avviso di deposito detto, incombente però non attestato negli avvisi di ricevimento in esame e, comunque, sguarnito di sufficiente dimostrazione.
5. Di conseguenza, non essendo stati sollevati altri motivi di opposizione attinenti al merito della pretesa contributiva, occorre procedere all'esame di merito
7 limitatamente all'eccepita prescrizione con decorrenza sin dalla data di scadenza dei contributi, da intendersi quale dies a quo del termine prescrizionale.
In subiecta materia, risulta operante il termine di prescrizione quinquennale, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995, applicabile anche ai contributi di cui all'avviso impugnato, trattandosi di contributi I.V.S. (Tribunale di Catania, Controparte_4 sez. lav., 02/11/2020, n. 3791: “Tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla disciplina della prescrizione di cui all' art. 3 legge 335/1995 , nella quale rientrano anche i contributi IVS (invalidità, vecchiaia
e superstiti)”; Tribunale di Roma, sez. lav., 04/10/2017, n. 8007: “Laddove venga avviata una procedura di riscossione al fine di ottenere la corresponsione dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) è necessario che l'Ente titolare del credito tenga conto del termine prescrizionale breve di cinque anni”).
Nella fattispecie, non è dato riscontrare alcuna novazione del credito di cui al titolo esecutivo, né in senso oggettivo, giacché ne è ferma l'identità di petitum e di causa petendi, né in senso soggettivo, in quanto l'agente della riscossione, a seguito dell'affidamento del ruolo esecutivo, non diviene il nuovo soggetto attivo dell'obbligazione, ma ne è mero esecutore per conto dell'ente creditore, che resta tale.
Del resto, in tema, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che anche l'inoppugnabilità della cartella esattoriale non produce alcun effetto novativo poiché è un evento inidoneo a mutare la natura stragiudiziale del titolo esecutivo (Cassazione civile, sez. III, 04/06/2021, n. 15704: “La cartella esattoriale, divenuta inoppugnabile, in quanto decorso inutilmente il termine di impugnazione, non vale ai sensi dell'articolo 2953 del codice civile a trasformare la prescrizione in decennale. La cartella esattoriale non impugnata, in sostanza, è sì, atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo che, pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo
a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva”).
Difatti, neppure può invocarsi il beneficio dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., norma che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, trova applicazione ai soli titoli esecutivi giudiziali e non già a quelli stragiudiziali, come appunto sono le intimazioni di pagamento, le quali innegabilmente presentano tale natura.
In tema, la nomofilassi della Suprema Corte aveva già in passato evidenziato che l'irretrattabilità della cartella, in ragione della sua natura di titolo esecutivo solo stragiudiziale, non è idonea a mutare il suindicato termine di prescrizione in quello ordinario decennale, e ciò proprio in riferimento ad un'opposizione ad intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali
(Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397: “La scadenza del termine perentorio CP_2
8 stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
Nel caso di specie, dunque, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
Trattandosi di contributi I.V.S. per gli anni 2020 e 2021, applicati in misura fissa sul minimale di reddito (come emerge dall'intimazione opposta), i termini ultimi per il versamento risultano rispettivamente fissati addì 16.2.2021 (cfr. circolare n. CP_2
28 del 17.2.2020) e addì 16.2.2022 (cfr. circolare n. 17 del 9.2.2021). CP_2
Di conseguenza, il dies a quo della prescrizione è individuabile in tali date e troverà naturale scadenza addì 16.2.2026 e 16.2.2027.
L'intimazione di pagamento, pacificamente costituente atto interruttivo, è perciò intervenuta prima del compimento del quinquennio, con decorrenza di un nuovo termine quinquennale dalla data della notificazione ammessa in ricorso (25.3.2024).
Pertanto, i crediti contributivi in questione non erano prescritti al momento della notifica dell'intimazione opposta, sicché la correlata eccezione risulta infondata.
6. Né può essere dichiarata la nullità dell'intimazione per vizio procedimentale.
Come noto, il procedimento esattivo è fattispecie a formazione progressiva, nel cui iter
l'omissione o l'invalidità di un atto della procedura, presupposto rispetto ai successivi atti, determina l'invalidità derivata di tutti gli atti conseguenti.
Pertanto, l'assenza di prova della regolare notificazione delle cartelle esattoriali, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, produce un insanabile vulnus dell'iter procedimentale, che si traduce in un vizio consequenziale di ogni atto successivo (Cassazione civile, sez. un., 04/03/2008, n. 5791: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto, come è l'avviso di accertamento rispetto alla cartella esattoriale, determina la nullità per vizio procedurale dell'atto consequenziale (pur ritualmente notificato) …”; Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2018, n. 1144: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato …”; conforme: Cassazione civile, sez. un., 15/04/2021, n. 10012).
Tale rilievo, tuttavia, poggia su un vizio di forma dell'intimazione di pagamento
9 opposta, che parte ricorrente avrebbe dovuto far valere entro il termine di 20 giorni dalla notificazione ex art. 617 c.p.c., termine che, nella fattispecie, come sopra già indicato, non risulta osservato (Tribunale di Roma, sez. I, 22/05/2020, n. 2618: “In materia previdenziale l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 ), così come l'opposizione avverso il preavviso di fermo di autoveicoli o l'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria (contenenti anch'essi l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo), fondate sulla nullità o sull'irritualità della notifica delle cartelle di pagamento (o degli avvisi di addebito CP
sottostanti - configurano un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , nelle forme ordinarie.
A tali opposizioni, pertanto, si applica il termine perentorio di venti giorni dalla notifica - previsto dal citato art. 617 c.p.c. , per
l'opposizione agli atti esecutivi - la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione (rilevabile anche d'ufficio), inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica delle cartelle di pagamento”; Tribunale di
Milano, sez. I, 14/01/2020, n. 262: “L'opposizione proposta avverso la intimazione di pagamento per carenza di motivazione attiene ad un vizio proprio dell'atto; trattandosi di atto che preannuncia la esecuzione forzata, stante il mancato pagamento, la opposizione deve qualificarsi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Infatti le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall' art. 25 del D.P.R. 602/1973 , etc.), non attinendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. , con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio”).
Dunque, esclusa la fondatezza dell'azione “recuperatoria”, imperniata sulla sola eccezione di prescrizione, la residua eccezione di invalidità derivata dell'intimazione, per omessa o invalida notifica dei titoli esecutivi, deve essere nuovamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ed essa risulta inammissibile in quanto tardiva.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 30.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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