Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 22/12/2025, n. 8372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8372 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08372/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05446/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5446 del 2022, proposto da Civin S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Questura di Napoli, in persona del Questore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
per l’annullamento
- del provvedimento della Questura della Provincia di Napoli prot. n. cat. 16A – Reg./Div. P.A.S./2022 del 29 luglio 2022, notificato in pari data, con cui è stato approvato il regolamento di servizio da applicare alle guardie giurate dell’I.V.P. “CIVIN S.r.l.”, nella parte in cui prescrive che il “Servizio di vigilanza saltuaria in zona”, da svolgersi nell’ambito territoriale di Napoli e provincia, debba essere esercitato con non meno di due guardie giurate, anziché una;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso il parere espressi dalla Questura di Salerno, con nota prot. n. 0020563 del 24 marzo 2022, nella parte in cui prescrive che il “Servizio di vigilanza saltuaria in zona”, da svolgersi nell’ambito territoriale dei Comuni della provincia di Salerno (Positano e Praiano), debba avvenire con non meno di due guardie giurate, anziché una.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 23 settembre 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa VA CO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 28 ottobre 2022 e depositato il successivo 18 novembre, la società ricorrente – attiva nel settore della vigilanza privata ed abilitata all’esecuzione delle attività di sorveglianza, custodia, vigilanza e trasporto valori su tutto il territorio della Provincia di Napoli e in altre Province della Regione Campania – impugnava il provvedimento con cui la Questura di Napoli aveva approvato il proprio regolamento di servizio (art. 3 R.D.L. n. 1952 del 26 settembre 1935) con la prescrizione, per lo svolgimento del servizio di vigilanza saltuaria di zona, dell’utilizzo di “almeno due guardie giurate armate”, e pur a seguito della nota (20 aprile 2022) con cui aveva chiesto invece di potersi conformare al D.M. Interno n. 269/10 (art. 3.c Allegato D del DM n. 269/10), prevedendo un solo agente, fornito di dotazioni di protezione aggiuntive rispetto a quelle normativamente previste; articolava, a sostegno del gravame, un unico motivo, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. - Si costituiva in giudizio la Questura di Napoli (21 novembre 2022), successivamente depositando memoria ed allegata documentazione (19 gennaio 2023), con cui resisteva al ricorso, chiedendone l’integrale rigetto.
3. – Il 23 settembre 2025, parte ricorrente depositava memoria con cui premesso che “dopo la presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, con provvedimento del 16 ottobre 2023 la Questura di Napoli, re melius perpensa , ha accolto la predetta istanza di Civin del 20 aprile 2022, autorizzando lo svolgimento del servizio con una sola guardia particolare giurata in possesso delle specifiche dotazioni di protezione”, rappresentava la propria sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio.
4. - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via Teams, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
5. - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 23 settembre 2025 ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
6. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO SE, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
VA CO NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CO NI | LO SE |
IL SEGRETARIO