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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) PE PO Presidente
2) Rosanna Guzzo Consigliera
3) EL RA Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1985/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede legale in Trapani, P.I.: Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Franca Di Girolamo
- appellante -
CONTRO
con sede legale in Marsala, P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Ignazio Massimo Bilardello - appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 847/2019 con il Parte_1 quale il Tribunale di Marsala aveva le ingiunto di pagare, in favore di
[...]
, la somma di € 26.245,00, oltre interessi e spese, in Controparte_2 corrispettivo di prestazioni di manutenzione e della vendita di due autocarri usati.
Domandava in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di vendita del mezzo
Iveco Daily targato BP137XC, che sosteneva essere non funzionante, e il risarcimento del danno nella misura di € 24.000,00.
Costituitasi in giudizio, la deduceva l'infondatezza dell'opposizione, di cui CP_2 chiedeva il rigetto.
Istruita la causa con prova documentale e per testi, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 797/2021 del giorno 1.11.2021, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
La soccombente ha proposto appello. La società appellata, costituitasi in giudizio, ha invocato il rigetto dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni con il deposito di note telematiche, la causa è stata assunta in decisione il 12.6.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'appellante lamenta l'errata valutazione del compendio probatorio;
sostiene di avere effettuato pagamenti per circa € 18.000,00 mediante più bonifici di € 1.500,00 ciascuno, tutti temporalmente successivi alla emissione delle fatture fatte valere in monitorio, e che CP_1
non ha allegato e provato di avere eseguito prestazioni in epoca successiva all'emissione
[...] delle fatture né di aver imputato i pagamenti ricevuti ad altre situazioni debitorie.
L'appellata ha dato atto del sopravvenuto ricevimento di due pagamenti di € CP_1
5.000,00 ciascuno, secondo il piano di rientro imbastito dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (v. note scritte del 31.3.2022). Degli altri pagamenti asseriti dall'appellante risulta provato il versamento della somma di € 1.500,00 con bonifico bancario del 24 gennaio 2017, rilevabile dall'estratto conto prodotto da imputare al debito in Parte_1 contestazione in mancanza di prova contraria da parte della società creditrice.
Il pagamento dell'acconto di euro 4.000,00 per l'acquisto dell'autocarro usato , CP_3
attestato dalle dichiarazioni di , dipendente della e coniuge di Testimone_1 CP_1
è anteriore ai pagamenti di cui si è appena detto e già computato nella Controparte_1
quantificazione del credito della società ricorrente in monitorio.
Quanto agli invocati effetti liberatori della consegna dei titoli cambiari emessi dalla ditta debitrice, vale il principio secondo il quale quando il pagamento viene eseguito con assegno,
l'onere della prova del collegamento tra il titolo di credito e una specifica obbligazione grava sul debitore (Cass. 24693/2020), prova nello specifico non fornita.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie sulla domanda riconvenzionale. L'opponente ha allegato che a causa della mancata consegna dell'autocarro usato , con il quale avrebbe dovuto effettuare consegne di CP_3
frutta e verdura per conto della ditta “La gioia di servire la frutta”, avrebbe subito un danno di
24.000,00 euro.
pag. 2/5 La censura non merita di essere recepita.
L'appellante non contesta di avere acquistato l'autocarro usato Iveco Daily targato BP137XC per il prezzo di €.12.000,00, oggetto della fattura 2/2017 emessa da e però CP_1
sostiene che, per la mancata definitiva consegna del mezzo, rivelatosi privo delle qualità promesse e per questo ritirato per manutenzione dalla venditrice, avrebbe subito un danno per non avere potuto onorare il contratto stipulato con la ditta “La gioia di servire la frutta”.
Reputa il Collegio che non sia stata raggiunta la prova che l'autocarro oggetto della compravendita dovesse avere per contratto caratteristiche differenti da quelle in effetti possedute.
Il teste ha dichiarato che il mezzo era stato originariamente consegnato e che solo in Tes_1
un secondo momento la ditta compratrice lo aveva riportato presso l'officina meccanica della affinché vi fosse applicato un portellone idraulico posteriore utile a consentire CP_1
agevolmente le operazioni di carico e scarico della merce. Tali lavori, secondo quanto riferito dal teste, sarebbero stati sospesi dopo che gli assegni lasciati in pagamento del prezzo erano rimasti insoluti.
La testimonianza non è contrastata dalle altre acquisite nel giudizio di primo grado, non pertinenti né utili alla ricostruzione, nei termini allegati dall'opponente, del contenuto dell'accordo contrattuale di compravendita, pertanto insufficienti a comprovare la fondatezza dell'asserito inadempimento della società venditrice.
L'appellante lamenta anche l'erroneità dell'interpretazione degli artt. 2756 e 2761 c.c.. A suo avviso, non correttamente sarebbe stata considerata legittima la ritenzione del mezzo, inapplicabile al contratto di compravendita.
La censura, pertinente e condivisibile se riferita alle anzidette disposizioni del codice civile (il credito rivendicato dalla P. Car è relativo al prezzo di vendita del veicolo e non a prestazioni di conservazione e miglioramento), non giova alla società appellante. Alla stregua del potere- dovere del giudice di dare l'esatta qualificazione giuridica delle vicende portate al suo esame, infatti, la concreta fattispecie, compiutamente dedotta in giudizio dalla soggiace al CP_1
disposto dell'art. 1460 c.c., a mente del quale nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione (nella specie,
pag. 3/5 obbligazione di consegna gravante sul venditore) se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (obbligazione di integrale pagamento del prezzo a carico del compratore).
L'esito della lite – da valutarsi, a questo riguardo, anche al netto della cessazione della materia del contendere conseguente al sopravvenuto spontaneo parziale adempimento dell'obbligazione pecuniaria di – comporta la condanna di quest'ultima al Parte_1
pagamento delle spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala
n.797/2021:
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento dell'importo di euro
10.000,00 sopravvenuta in corso di causa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Marsala n. 847/2019 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di euro 14.745,00 oltre interessi dalla data Controparte_1
di notificazione del decreto ingiuntivo sino al soddisfacimento del credito;
condanna alle spese del procedimento monitorio come liquidate nel Parte_1
decreto ingiuntivo e a quelle del grado di appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario est.
EL RA
pag. 4/5 Il Presidente
PE PO
pag. 5/5
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) PE PO Presidente
2) Rosanna Guzzo Consigliera
3) EL RA Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1985/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede legale in Trapani, P.I.: Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Franca Di Girolamo
- appellante -
CONTRO
con sede legale in Marsala, P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Ignazio Massimo Bilardello - appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 847/2019 con il Parte_1 quale il Tribunale di Marsala aveva le ingiunto di pagare, in favore di
[...]
, la somma di € 26.245,00, oltre interessi e spese, in Controparte_2 corrispettivo di prestazioni di manutenzione e della vendita di due autocarri usati.
Domandava in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di vendita del mezzo
Iveco Daily targato BP137XC, che sosteneva essere non funzionante, e il risarcimento del danno nella misura di € 24.000,00.
Costituitasi in giudizio, la deduceva l'infondatezza dell'opposizione, di cui CP_2 chiedeva il rigetto.
Istruita la causa con prova documentale e per testi, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 797/2021 del giorno 1.11.2021, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
La soccombente ha proposto appello. La società appellata, costituitasi in giudizio, ha invocato il rigetto dell'impugnazione.
Precisate le conclusioni con il deposito di note telematiche, la causa è stata assunta in decisione il 12.6.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'appellante lamenta l'errata valutazione del compendio probatorio;
sostiene di avere effettuato pagamenti per circa € 18.000,00 mediante più bonifici di € 1.500,00 ciascuno, tutti temporalmente successivi alla emissione delle fatture fatte valere in monitorio, e che CP_1
non ha allegato e provato di avere eseguito prestazioni in epoca successiva all'emissione
[...] delle fatture né di aver imputato i pagamenti ricevuti ad altre situazioni debitorie.
L'appellata ha dato atto del sopravvenuto ricevimento di due pagamenti di € CP_1
5.000,00 ciascuno, secondo il piano di rientro imbastito dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (v. note scritte del 31.3.2022). Degli altri pagamenti asseriti dall'appellante risulta provato il versamento della somma di € 1.500,00 con bonifico bancario del 24 gennaio 2017, rilevabile dall'estratto conto prodotto da imputare al debito in Parte_1 contestazione in mancanza di prova contraria da parte della società creditrice.
Il pagamento dell'acconto di euro 4.000,00 per l'acquisto dell'autocarro usato , CP_3
attestato dalle dichiarazioni di , dipendente della e coniuge di Testimone_1 CP_1
è anteriore ai pagamenti di cui si è appena detto e già computato nella Controparte_1
quantificazione del credito della società ricorrente in monitorio.
Quanto agli invocati effetti liberatori della consegna dei titoli cambiari emessi dalla ditta debitrice, vale il principio secondo il quale quando il pagamento viene eseguito con assegno,
l'onere della prova del collegamento tra il titolo di credito e una specifica obbligazione grava sul debitore (Cass. 24693/2020), prova nello specifico non fornita.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie sulla domanda riconvenzionale. L'opponente ha allegato che a causa della mancata consegna dell'autocarro usato , con il quale avrebbe dovuto effettuare consegne di CP_3
frutta e verdura per conto della ditta “La gioia di servire la frutta”, avrebbe subito un danno di
24.000,00 euro.
pag. 2/5 La censura non merita di essere recepita.
L'appellante non contesta di avere acquistato l'autocarro usato Iveco Daily targato BP137XC per il prezzo di €.12.000,00, oggetto della fattura 2/2017 emessa da e però CP_1
sostiene che, per la mancata definitiva consegna del mezzo, rivelatosi privo delle qualità promesse e per questo ritirato per manutenzione dalla venditrice, avrebbe subito un danno per non avere potuto onorare il contratto stipulato con la ditta “La gioia di servire la frutta”.
Reputa il Collegio che non sia stata raggiunta la prova che l'autocarro oggetto della compravendita dovesse avere per contratto caratteristiche differenti da quelle in effetti possedute.
Il teste ha dichiarato che il mezzo era stato originariamente consegnato e che solo in Tes_1
un secondo momento la ditta compratrice lo aveva riportato presso l'officina meccanica della affinché vi fosse applicato un portellone idraulico posteriore utile a consentire CP_1
agevolmente le operazioni di carico e scarico della merce. Tali lavori, secondo quanto riferito dal teste, sarebbero stati sospesi dopo che gli assegni lasciati in pagamento del prezzo erano rimasti insoluti.
La testimonianza non è contrastata dalle altre acquisite nel giudizio di primo grado, non pertinenti né utili alla ricostruzione, nei termini allegati dall'opponente, del contenuto dell'accordo contrattuale di compravendita, pertanto insufficienti a comprovare la fondatezza dell'asserito inadempimento della società venditrice.
L'appellante lamenta anche l'erroneità dell'interpretazione degli artt. 2756 e 2761 c.c.. A suo avviso, non correttamente sarebbe stata considerata legittima la ritenzione del mezzo, inapplicabile al contratto di compravendita.
La censura, pertinente e condivisibile se riferita alle anzidette disposizioni del codice civile (il credito rivendicato dalla P. Car è relativo al prezzo di vendita del veicolo e non a prestazioni di conservazione e miglioramento), non giova alla società appellante. Alla stregua del potere- dovere del giudice di dare l'esatta qualificazione giuridica delle vicende portate al suo esame, infatti, la concreta fattispecie, compiutamente dedotta in giudizio dalla soggiace al CP_1
disposto dell'art. 1460 c.c., a mente del quale nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione (nella specie,
pag. 3/5 obbligazione di consegna gravante sul venditore) se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (obbligazione di integrale pagamento del prezzo a carico del compratore).
L'esito della lite – da valutarsi, a questo riguardo, anche al netto della cessazione della materia del contendere conseguente al sopravvenuto spontaneo parziale adempimento dell'obbligazione pecuniaria di – comporta la condanna di quest'ultima al Parte_1
pagamento delle spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala
n.797/2021:
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento dell'importo di euro
10.000,00 sopravvenuta in corso di causa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Marsala n. 847/2019 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di euro 14.745,00 oltre interessi dalla data Controparte_1
di notificazione del decreto ingiuntivo sino al soddisfacimento del credito;
condanna alle spese del procedimento monitorio come liquidate nel Parte_1
decreto ingiuntivo e a quelle del grado di appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello, il 14 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario est.
EL RA
pag. 4/5 Il Presidente
PE PO
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