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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/10/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 773/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
AN Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 773/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Stefania Rifici Parte_1 P.IVA_1
appellante
E
(C.F. ) – Avv. Manuela Alessandrino CP_1 C.F._1
appellata
Provvedimento appellato: sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo n.
151/2018
Conclusioni di parte appellante:
1) Preliminarmente sospendere, sussistendo gravi e validi motivi, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Accogliere nella sostanza e nella forma il presente appello ed in conseguenza annullare e/o riformare totalmente l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
Sant'Angelo di Brolo dott. G. OL n. 151/18 pubblicata in data 26/10/2018
e/o ordinare la remissione della causa al giudice di primo grado, anche ai fini della pronuncia di incompetenza funzionale
3) In via subordinata disporre la rinnovazione di tutti gli atti e dell'intera fase istruttoria, facoltando, se necessario, l'odierna appellante a produrre ed articolare mezzi di prova.
1
4) Nel merito rigettare tutte le domande avanzate da parte ricorrente e confermare la validità e legittimità della cartella esattoriale opposta in ordine ai motivi di appello.
5) In ogni caso, annullare la condanna alle spese della e, Parte_1 per l'effetto, ordinare la restituzione alla odierna appellante della somma versata a titolo di spese del giudizio di primo grado.
6) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
“ In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello atteso l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello per difetto di idonea procura alle liti.
- Dichiarare in ogni caso inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Nel merito:
- Confermare la sentenza n. 151/18 del 25.10.2018, depositata il successivo
26.10.2018, del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo, nella persona del dott.
AN OL e per l'effetto, rigettare l'appello proposto da Parte_1
in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto,
[...] disattendendo la documentazione depositata ex adverso e le richieste istruttorie dedotte in questo grado di giudizio;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo CP_1 amministrativo notificato da il 04/02/2017, in relazione a due Parte_1 iscrizioni a ruolo della somma complessiva di € 2.893,96 effettuate, rispettivamente, dalla prefettura di Messina e dal Comune di Raccuia per violazioni del codice della strada, assumendo l'omessa notifica degli atti prodromici.
si costituiva producendo le relate di notifica, che venivano Parte_1 disconosciute dalla ricorrente. La resistente eccepiva l'irritualità del disconoscimento per omessa proposizione della necessaria querela di falso.
Con la sentenza in epigrafe meglio emarginata, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, evidenziando che “in relazione alle cartelle notificate il 1.10.2012 e
2 26.6.2015, la società di riscossione ha fornito documentazione relativa alla notifica delle cartelle ma non si può desumere il contenuto degli atti notificati e se gli stessi facessero riferimento alle sanzioni del codice della strada o altri tributi”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , sulla base dei Parte_1 seguenti motivi di gravame:
- inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto l'atto impugnato non costituiva il primo atto notificato alla ricorrente, essendo stati prodotti ulteriori atti interruttivi della prescrizione;
- erronea valutazione del merito, essendo onere del ricevente provare la non corrispondenza fra atto notificato e contenuto indicato dal mittente;
- inammissibilità del disconoscimento in mancanza di querela di falso;
- erronea compensazione delle spese di lite.
L'appellata si costituiva eccependo:
- in via pregiudiziale l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza per tardività dell'appello, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327
c.p.c.; invero, la sentenza era stata depositata il 26/10/2018, il termine semestrale era scaduto il 26/04/2018 e l'atto d'appello era stato notificato soltanto il
29/05/2019;
- ancora in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per mancanza di procura alle liti;
- ulteriormente, l'inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.;
e nel merito contestando:
- quanto al primo motivo, l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo;
- quanto al secondo motivo, la mancanza di prova della corretta notifica degli atti prodromici, stante peraltro l'assenza di prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata di cui all'art. 36 comma 2-quater D.L. 248/2007;
- quanto al terzo motivo, l'esattezza del disconoscimento, che aveva riguardato la conformità delle copie agli originali, ed al quale non era seguito il deposito degli originali;
- l'erroneità della compensazione delle spese in primo grado, che avrebbero dovuto essere poste a carico della parte soccombente.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
3 L'appello è inammissibile, dovendosi accogliere l'eccezione pregiudiziale di tardività della notifica.
Come risulta dalla nota di iscrizione a ruolo, nella parte riservata alle annotazioni
(note), l'appello è stato depositato in copia, in quanto la parte “si riserva di depositare
l'originale notificato quando verrà scaricato. Iscrive con fotocopia”.
Agli atti non risulta che l'originale sia mai stato depositato, né l'appellante ha mai indicato, in replica all'eccezione avversa, la data in cui esso sarebbe stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario. Dalla copia prodotta in atti risulta che la notifica è stata effettuata a mani dell'avv. Alessandrino in data 29/05/2019, ma non emerge in alcun modo la data di perfezionamento della notifica per il mittente.
Conseguentemente, parte appellante non ha dimostrato di aver tempestivamente proposto l'odierno gravame, che deve pertanto essere considerato inammissibile.
Inammissibile risulta altresì la richiesta di parte appellata di condanna dell'appellante anche alle spese del giudizio di primo grado, atteso che tale richiesta, comportando la riforma di un capo della sentenza impugnata, avrebbe necessitato la proposizione di appello incidentale, che non risulta invece essere stato spiegato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'appellata ed a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 850,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.550,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia), come modificato dalla L. 228/2012 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”), si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti ai fini del pagamento del contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. AN
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 773/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello;
4 2) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'appellata;
3) per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo
n. 151/2018;
4) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1°-quater D.P.R.
115/2002 in capo all'appellante.
Patti, 06/10/2025 Il Giudice Dott. AN Genovese
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
AN Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 773/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Stefania Rifici Parte_1 P.IVA_1
appellante
E
(C.F. ) – Avv. Manuela Alessandrino CP_1 C.F._1
appellata
Provvedimento appellato: sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo n.
151/2018
Conclusioni di parte appellante:
1) Preliminarmente sospendere, sussistendo gravi e validi motivi, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Accogliere nella sostanza e nella forma il presente appello ed in conseguenza annullare e/o riformare totalmente l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
Sant'Angelo di Brolo dott. G. OL n. 151/18 pubblicata in data 26/10/2018
e/o ordinare la remissione della causa al giudice di primo grado, anche ai fini della pronuncia di incompetenza funzionale
3) In via subordinata disporre la rinnovazione di tutti gli atti e dell'intera fase istruttoria, facoltando, se necessario, l'odierna appellante a produrre ed articolare mezzi di prova.
1
4) Nel merito rigettare tutte le domande avanzate da parte ricorrente e confermare la validità e legittimità della cartella esattoriale opposta in ordine ai motivi di appello.
5) In ogni caso, annullare la condanna alle spese della e, Parte_1 per l'effetto, ordinare la restituzione alla odierna appellante della somma versata a titolo di spese del giudizio di primo grado.
6) Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
“ In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello atteso l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello per difetto di idonea procura alle liti.
- Dichiarare in ogni caso inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Nel merito:
- Confermare la sentenza n. 151/18 del 25.10.2018, depositata il successivo
26.10.2018, del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo, nella persona del dott.
AN OL e per l'effetto, rigettare l'appello proposto da Parte_1
in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto,
[...] disattendendo la documentazione depositata ex adverso e le richieste istruttorie dedotte in questo grado di giudizio;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo CP_1 amministrativo notificato da il 04/02/2017, in relazione a due Parte_1 iscrizioni a ruolo della somma complessiva di € 2.893,96 effettuate, rispettivamente, dalla prefettura di Messina e dal Comune di Raccuia per violazioni del codice della strada, assumendo l'omessa notifica degli atti prodromici.
si costituiva producendo le relate di notifica, che venivano Parte_1 disconosciute dalla ricorrente. La resistente eccepiva l'irritualità del disconoscimento per omessa proposizione della necessaria querela di falso.
Con la sentenza in epigrafe meglio emarginata, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, evidenziando che “in relazione alle cartelle notificate il 1.10.2012 e
2 26.6.2015, la società di riscossione ha fornito documentazione relativa alla notifica delle cartelle ma non si può desumere il contenuto degli atti notificati e se gli stessi facessero riferimento alle sanzioni del codice della strada o altri tributi”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , sulla base dei Parte_1 seguenti motivi di gravame:
- inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto l'atto impugnato non costituiva il primo atto notificato alla ricorrente, essendo stati prodotti ulteriori atti interruttivi della prescrizione;
- erronea valutazione del merito, essendo onere del ricevente provare la non corrispondenza fra atto notificato e contenuto indicato dal mittente;
- inammissibilità del disconoscimento in mancanza di querela di falso;
- erronea compensazione delle spese di lite.
L'appellata si costituiva eccependo:
- in via pregiudiziale l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza per tardività dell'appello, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327
c.p.c.; invero, la sentenza era stata depositata il 26/10/2018, il termine semestrale era scaduto il 26/04/2018 e l'atto d'appello era stato notificato soltanto il
29/05/2019;
- ancora in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per mancanza di procura alle liti;
- ulteriormente, l'inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.;
e nel merito contestando:
- quanto al primo motivo, l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo;
- quanto al secondo motivo, la mancanza di prova della corretta notifica degli atti prodromici, stante peraltro l'assenza di prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata di cui all'art. 36 comma 2-quater D.L. 248/2007;
- quanto al terzo motivo, l'esattezza del disconoscimento, che aveva riguardato la conformità delle copie agli originali, ed al quale non era seguito il deposito degli originali;
- l'erroneità della compensazione delle spese in primo grado, che avrebbero dovuto essere poste a carico della parte soccombente.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
3 L'appello è inammissibile, dovendosi accogliere l'eccezione pregiudiziale di tardività della notifica.
Come risulta dalla nota di iscrizione a ruolo, nella parte riservata alle annotazioni
(note), l'appello è stato depositato in copia, in quanto la parte “si riserva di depositare
l'originale notificato quando verrà scaricato. Iscrive con fotocopia”.
Agli atti non risulta che l'originale sia mai stato depositato, né l'appellante ha mai indicato, in replica all'eccezione avversa, la data in cui esso sarebbe stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario. Dalla copia prodotta in atti risulta che la notifica è stata effettuata a mani dell'avv. Alessandrino in data 29/05/2019, ma non emerge in alcun modo la data di perfezionamento della notifica per il mittente.
Conseguentemente, parte appellante non ha dimostrato di aver tempestivamente proposto l'odierno gravame, che deve pertanto essere considerato inammissibile.
Inammissibile risulta altresì la richiesta di parte appellata di condanna dell'appellante anche alle spese del giudizio di primo grado, atteso che tale richiesta, comportando la riforma di un capo della sentenza impugnata, avrebbe necessitato la proposizione di appello incidentale, che non risulta invece essere stato spiegato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore dell'appellata ed a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 850,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.550,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia), come modificato dalla L. 228/2012 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”), si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti ai fini del pagamento del contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. AN
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 773/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello;
4 2) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'appellata;
3) per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo
n. 151/2018;
4) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1°-quater D.P.R.
115/2002 in capo all'appellante.
Patti, 06/10/2025 Il Giudice Dott. AN Genovese
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