Sentenza 16 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2004, n. 13258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13258 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AN, NO PP, ER TA in BONI, TT MA, DI RA LU, NA SE e CI RI RO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pietro de Cristoforo n. 46, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Piccialuti che li difende come da procura a margine e su fogli congiunti al ricorso.
- ricorrenti -
contro
PI LO, nella qualità di Amministratore degli Impianti Sportivi del Residence Cristallo di Rivisondoli, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 109, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Sebastio, difeso dall'Avv. Gianrico Pittaluca come da procura in calce al controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 27348/01 del 05.11.2001/07.11.2001. Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio il 16.06.2004 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen.le Dott. Fulvio Uccella che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza n. 27348 del 5/7.11.2001, il giudice di pace di Roma, decidendo le cause riunite, rigettava le opposizioni sia a decreto ingiuntivo che a precetto proposte da DA MP, NC AL, SE OM, UI Di AR, IN UN, IO La OL, RI TT, IA SA CI e TA RI.
Osservava il giudice di pace che tutte le opposizioni erano state proposte nei confronti del Dott. LO IA in proprio e non quale Amministratore degli Impianti Sportivi e locali ad uso comune del Residence Cristallo di Rivisondoli, avendo egli chiesto ed ottenuto in tale qualità le ingiunzioni di pagamento degli oneri condominiali. Le opposizioni, quindi, si sarebbero dovute rivolgere nei confronti della beneficiarla della pronuncia monitoria, ossia dell'Amministrazione degli Impianti Sportivi e locali ad uso comune del Residence Cristallo di Rivisondoli, e non contro la persona fisica dell'Amministratore.
2. Avverso tale sentenza DA MP, SE OM, UI Di RA, IN UN, RI TT, IA IA CI e TA RI hanno proposto ricorso per Cassazione, in base a tre motivi.
LO IA, nella qualità, ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A fondamento dell'impugnazione i ricorrenti deducono: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 81 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), in quanto il dott. LO IA, nella qualità di Amministratore degli Impianti Sportivi e locali ad uso comune del Residence Cristallo di Rivisondoli, non sarebbe stato individuato, ne' era individuabile, a causa della stessa prospettazione dell'attore che a-veva usato una terminologia varia;
b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (artt. 112, 645 e 163 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), in quanto il giudice di pace avrebbe orientato la decisione su un soggetto privo di esistenza ed autonomia giuridica, violando così l'obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
e) omessa motivazione (art, 360 n. 5 c.p.c.) in ordine al procedimento di opposizione a precetto proposto da DA MP.
2. Osserva la Corte che il ricorso non può trovare consenso, risultando manifestamente infondato in base alle seguenti considerazioni.
3. I ricorrenti, a differenza che nei giudizi di opposizione, hanno evocato dinanzi a questa Corte il dott. LO IA, nella qualità di Amministratore degli Impianti Sportivi e locali ad uso comune del Residence Cristallo di Rivisondoli.
4. Non v'è dubbio che in tale veste egli non è stato parte nel rapporto processuale dedotto in giudizio, essendo stato evocato, nei giudizi (riuniti) di opposizione davanti al giudice di pace, in proprio, come risulta chiaramente dagli atti di causa e dalla motivazione della sentenza impugnata.
5. Secondo principi acquisiti, il difetto di legittimazione passiva sussiste quando l'attore pretenda una pronuncia nei confronti di persona della quale egli stesso prospetta l'estraneità al rapporto controverso (cfr. Cass. 3.12.1999, n. 13467), ovvero quando il convenuto, secondo la stessa prospettazione attorea, non risulti essere il soggetto nei cui confronti, in base alla legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l'azione promossa può essere esercitata (v. Cass. 17.5.2000, n. 6420).
6. Tale difetto è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato interno (v. fra tante Cass. 5.11.2001, n. 13631; 14.6.1999, n. 5878).
7. Il suo accertamento determina il rigetto della domanda (cfr. ex plurimis, Cass. 22.11.2000, n. 15080; 27.10.1995, n. 11190), a nulla rilevando l'appiglio dei ricorrenti alla parola "sedicente" amministratore usata in questa fase, per giustificare una vocativo in ius del Dott. LO IA in proprio, e cioè nella medesima posizione del rapporto processuale precedente. Conseguentemente non può trovare ingresso la richiesta dei ricorrenti, contenuta in memoria (per altro sul rilievo che le conclusioni del P.G. sarebbero di difficile lettura a causa della grafia), di rimettere la causa alla pubblica udienza.
8. Pertanto, la Corte, decidendo ai sensi dell'art. 375, comma 2^, c.p.c., deve rigettare il ricorso perché manifestamente infondato e condannare, in base alla soccombenza, i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 400,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004