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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/10/2025, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
7735 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.7735/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.2029/2022 ordine, n.5354/2022
ruolo del 14 maggio 2022 del Tribunale di Brescia con cui veniva ingiunto alla società
nonché ai signori e quali Parte_1 Parte_1 Parte_2
garanti, di pagare alla società IN SR la somma di euro 44.340,00 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
rilevato che la società ed i signori e Parte_1 Parte_1 [...]
proponevano rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo, domandando in Pt_2
via preliminare la revoca/sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e nel merito in via principale che venisse accertato e dichiarato l'annullamento ex artt. 1427,
1 1439 e 1442 comma 4 cc del mandato e dell'atto di riconoscimento del debito sottoscritti dalle parti opponenti, atti questi su cui si fondava la pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio dalla società ingiungente/opposta, e quindi per l'effetto che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato, in quanto infondato in fatto e in diritto;
rilevato che si costituiva la società IN SR domandando in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, e nel merito il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
rilevato che, instaurato il contraddittorio, il giudice, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e successivamente, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che parte opponente deduce l'annullabilità ex articolo 1439 cc del mandato di consulenza d'impresa conferito alla società IN SR in data 9 marzo 2021 lamentando che la volontà del signor era stata viziata dai raggiri Pt_1
posti in essere a suo danno dalla ragioniera legale rappresentante della Controparte_1
società IN, la quale aveva prospettato telefonicamente al signor la possibilità Pt_1
di perdere gli immobili di sua proprietà, ipotecati e posti all'asta, inducendolo in questo modo a conferirle mandato per la gestione della propria situazione debitoria nei confronti della società cessionaria del credito di euro 1.043.881,42 vantato da Controparte_2 [...]
nei confronti della società Controparte_3 Parte_1
rilevato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “ai fini
dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica
sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una
2 falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di
normale diligenza” (cfr. Cass. n.20231/2022), o ancora che “in tema di dolo quale causa di
annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli
artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari
circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte” (cfr. Cass.
n.1585/2017);
ritenuto a questo riguardo che gli asseriti raggiri che sarebbero stati posti in essere dalla nei confronti degli opponenti, ossia l'insistenza nel richiedere il Controparte_4
conferimento del mandato e l'aver pronunciato al telefono la frase “lei ha gli immobili
all'asta!”, non sono sicuramente riconducibili alla definizione del dolo, rilevante ai sensi dell'art.1439 cc, alla luce della giurisprudenza sopra citata, anche tenuto conto delle circostanze del caso di specie;
rilevato in particolare che la condotta contestata alla ragioniera non integra una CP_1
condotta ingannatoria in quanto il signor con la diligenza richiesta alla persona Pt_1
normale (e ciò tanto più a lui essendo un imprenditore) avrebbe potuto verificare con facilità nei giorni successivi, anche a mezzo dei propri consulenti, la sua situazione debitoria e la pendenza di procedure esecutive nei suoi confronti, eventualmente anche provvedendo successivamente a revocare il mandato conferito sul presupposto dell'imminente azione esecutiva laddove, al contrario, non fossero risultati pendenti procedimenti di tal guisa nei suoi confronti;
rilevato a questo riguardo che, come espressamente riferito anche dal signor l'atto Pt_1
di precetto veniva notificato allo stesso solo in data 23 marzo 2021, dunque successivamente rispetto al conferimento del mandato alla società IN avvenuto in
3 data 9 marzo 2021, per cui, una volta saputo che l'asta degli immobili non era imminente,
venuta meno la causa unica che, a suo dire, lo aveva determinato al conferimento del mandato alla società IN, avrebbe potuto tempestivamente revocarlo anziché
continuare il rapporto professionale con la stessa per i mesi successivi;
rilevato in punto di fatto che, in ogni caso, quand'anche corrispondesse al vero quanto dedotto dall'opponente nei capitoli di prova formulati e cioè che nel corso della telefonata del giorno 8 marzo 2021, la ragioniera legale rappresentante della società CP_1
IN, aveva riferito al signor che gli immobili di proprietà dello stesso Parte_1
e di proprietà della società erano oggetto di una Parte_1
procedura esecutiva immobiliare promossa dall'istituto bancario creditore, utilizzando l'espressione letterale “Lei ha gli immobili all'asta!”, non integra la fattispecie del “dolus
malus” sopra richiamata, posto che da una parte corrisponde senz'altro al vero che la procedura esecutiva era stata attivata se, come riconosciuto dallo stesso opponente, in data
23 marzo 2021, cioè a distanza di tredici giorni, gli veniva notificato l'atto di precetto mentre l'espressione “Lei ha gli immobili all'asta!”, all'evidenza, non significa che il giorno dopo gli immobili sarebbero stati venduti ma si tratta di una esagerazione, una specie di
“dolus bonus” tollerabile, tanto più che il signor come sopra già rilevato, avrebbe Pt_1
potuto fare gli accertamenti e le verifiche del caso dato che, come dallo stesso dedotto, egli era già assistito da uno studio professionale (lo ) cui revocò il mandato Parte_3
di assistenza per conferirlo alla società IN s.r.l..;
ritenuto perciò che le circostanze dedotte nelle prove orali sopra sintetizzate, quand'anche fossero pienamente confermate, sarebbero irrilevanti ai fini della decisione posto che non
4 provano comunque l'esistenza di quel “dolus malus” giuridicamente rilevante per l'annullamento del contratto;
ritenuto poi che le medesime considerazioni valgono anche per la richiesta di annullamento, sempre ex articolo 1439 cc, dell'atto di riconoscimento del debito sottoscritto in data 21 aprile 2021 dal signor quale legale rappresentante Parte_1
Part della società e dai signori e Parte_1 Parte_1 Parte_2
quali garanti (cfr. doc. n.4 di parte opposta), atteso che l'importo indicato in tale atto (ossia euro 48.000,00 + IVA) appare corretto in quanto calcolato nella percentuale del 4% come previsto nel mandato, sulla base dell'annotazione “totale 1.200.000,00” posta manualmente sul mandato firmato dallo stesso signor (cfr. doc. n.3 di parte opposta) e mai Pt_1
formalmente disconosciuto, per cui non trova fondamento quanto sostenuto dagli opponenti che anche in questo caso la volontà dei sottoscrittori non si sarebbe formata liberamente;
ritenuto dunque, per tutti i motivi sopra esposti, che non ricorrono i presupposti per l'annullamento del mandato e del riconoscimento di debito ai sensi degli articoli 1427,
1439 e 1442 cc e, accertata la correttezza dell'importo richiesto come risultante dalla documentazione indicata, ne consegue che l'opposizione formulata dalla società
[...]
nonché dai signori e avverso il Parte_1 Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n.2029/2022 ordine, n.5354/2022 ruolo del 14 maggio 2022 del
Tribunale di Brescia, va rigettata;
ritenuto quanto alla domanda formulata da parte opposta di condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 cpc, che essa va invece rigettata in quanto non è stata provata la malafede degli opponenti nell'agire in giudizio;
5 ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto la società
il signor e la signora Parte_1 Parte_1 Parte_2
vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare alla società IN SR le spese di causa,
che si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_1
nonchè dai signori e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n.2029/2022 ordine, n.5354/2022 ruolo del 14 maggio 2022 del Tribunale di
Brescia;
b) condanna la società nonchè i signori Parte_1 Parte_1
e in solido tra loro, a rimborsare alla società IN SR le
[...] Parte_2
spese di causa, che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia l' 8 ottobre 2025
Il giudice
NI IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.7735/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n.2029/2022 ordine, n.5354/2022
ruolo del 14 maggio 2022 del Tribunale di Brescia con cui veniva ingiunto alla società
nonché ai signori e quali Parte_1 Parte_1 Parte_2
garanti, di pagare alla società IN SR la somma di euro 44.340,00 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
rilevato che la società ed i signori e Parte_1 Parte_1 [...]
proponevano rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo, domandando in Pt_2
via preliminare la revoca/sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e nel merito in via principale che venisse accertato e dichiarato l'annullamento ex artt. 1427,
1 1439 e 1442 comma 4 cc del mandato e dell'atto di riconoscimento del debito sottoscritti dalle parti opponenti, atti questi su cui si fondava la pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio dalla società ingiungente/opposta, e quindi per l'effetto che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato, in quanto infondato in fatto e in diritto;
rilevato che si costituiva la società IN SR domandando in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, e nel merito il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
rilevato che, instaurato il contraddittorio, il giudice, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e successivamente, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che parte opponente deduce l'annullabilità ex articolo 1439 cc del mandato di consulenza d'impresa conferito alla società IN SR in data 9 marzo 2021 lamentando che la volontà del signor era stata viziata dai raggiri Pt_1
posti in essere a suo danno dalla ragioniera legale rappresentante della Controparte_1
società IN, la quale aveva prospettato telefonicamente al signor la possibilità Pt_1
di perdere gli immobili di sua proprietà, ipotecati e posti all'asta, inducendolo in questo modo a conferirle mandato per la gestione della propria situazione debitoria nei confronti della società cessionaria del credito di euro 1.043.881,42 vantato da Controparte_2 [...]
nei confronti della società Controparte_3 Parte_1
rilevato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “ai fini
dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica
sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una
2 falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di
normale diligenza” (cfr. Cass. n.20231/2022), o ancora che “in tema di dolo quale causa di
annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli
artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari
circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte” (cfr. Cass.
n.1585/2017);
ritenuto a questo riguardo che gli asseriti raggiri che sarebbero stati posti in essere dalla nei confronti degli opponenti, ossia l'insistenza nel richiedere il Controparte_4
conferimento del mandato e l'aver pronunciato al telefono la frase “lei ha gli immobili
all'asta!”, non sono sicuramente riconducibili alla definizione del dolo, rilevante ai sensi dell'art.1439 cc, alla luce della giurisprudenza sopra citata, anche tenuto conto delle circostanze del caso di specie;
rilevato in particolare che la condotta contestata alla ragioniera non integra una CP_1
condotta ingannatoria in quanto il signor con la diligenza richiesta alla persona Pt_1
normale (e ciò tanto più a lui essendo un imprenditore) avrebbe potuto verificare con facilità nei giorni successivi, anche a mezzo dei propri consulenti, la sua situazione debitoria e la pendenza di procedure esecutive nei suoi confronti, eventualmente anche provvedendo successivamente a revocare il mandato conferito sul presupposto dell'imminente azione esecutiva laddove, al contrario, non fossero risultati pendenti procedimenti di tal guisa nei suoi confronti;
rilevato a questo riguardo che, come espressamente riferito anche dal signor l'atto Pt_1
di precetto veniva notificato allo stesso solo in data 23 marzo 2021, dunque successivamente rispetto al conferimento del mandato alla società IN avvenuto in
3 data 9 marzo 2021, per cui, una volta saputo che l'asta degli immobili non era imminente,
venuta meno la causa unica che, a suo dire, lo aveva determinato al conferimento del mandato alla società IN, avrebbe potuto tempestivamente revocarlo anziché
continuare il rapporto professionale con la stessa per i mesi successivi;
rilevato in punto di fatto che, in ogni caso, quand'anche corrispondesse al vero quanto dedotto dall'opponente nei capitoli di prova formulati e cioè che nel corso della telefonata del giorno 8 marzo 2021, la ragioniera legale rappresentante della società CP_1
IN, aveva riferito al signor che gli immobili di proprietà dello stesso Parte_1
e di proprietà della società erano oggetto di una Parte_1
procedura esecutiva immobiliare promossa dall'istituto bancario creditore, utilizzando l'espressione letterale “Lei ha gli immobili all'asta!”, non integra la fattispecie del “dolus
malus” sopra richiamata, posto che da una parte corrisponde senz'altro al vero che la procedura esecutiva era stata attivata se, come riconosciuto dallo stesso opponente, in data
23 marzo 2021, cioè a distanza di tredici giorni, gli veniva notificato l'atto di precetto mentre l'espressione “Lei ha gli immobili all'asta!”, all'evidenza, non significa che il giorno dopo gli immobili sarebbero stati venduti ma si tratta di una esagerazione, una specie di
“dolus bonus” tollerabile, tanto più che il signor come sopra già rilevato, avrebbe Pt_1
potuto fare gli accertamenti e le verifiche del caso dato che, come dallo stesso dedotto, egli era già assistito da uno studio professionale (lo ) cui revocò il mandato Parte_3
di assistenza per conferirlo alla società IN s.r.l..;
ritenuto perciò che le circostanze dedotte nelle prove orali sopra sintetizzate, quand'anche fossero pienamente confermate, sarebbero irrilevanti ai fini della decisione posto che non
4 provano comunque l'esistenza di quel “dolus malus” giuridicamente rilevante per l'annullamento del contratto;
ritenuto poi che le medesime considerazioni valgono anche per la richiesta di annullamento, sempre ex articolo 1439 cc, dell'atto di riconoscimento del debito sottoscritto in data 21 aprile 2021 dal signor quale legale rappresentante Parte_1
Part della società e dai signori e Parte_1 Parte_1 Parte_2
quali garanti (cfr. doc. n.4 di parte opposta), atteso che l'importo indicato in tale atto (ossia euro 48.000,00 + IVA) appare corretto in quanto calcolato nella percentuale del 4% come previsto nel mandato, sulla base dell'annotazione “totale 1.200.000,00” posta manualmente sul mandato firmato dallo stesso signor (cfr. doc. n.3 di parte opposta) e mai Pt_1
formalmente disconosciuto, per cui non trova fondamento quanto sostenuto dagli opponenti che anche in questo caso la volontà dei sottoscrittori non si sarebbe formata liberamente;
ritenuto dunque, per tutti i motivi sopra esposti, che non ricorrono i presupposti per l'annullamento del mandato e del riconoscimento di debito ai sensi degli articoli 1427,
1439 e 1442 cc e, accertata la correttezza dell'importo richiesto come risultante dalla documentazione indicata, ne consegue che l'opposizione formulata dalla società
[...]
nonché dai signori e avverso il Parte_1 Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n.2029/2022 ordine, n.5354/2022 ruolo del 14 maggio 2022 del
Tribunale di Brescia, va rigettata;
ritenuto quanto alla domanda formulata da parte opposta di condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 cpc, che essa va invece rigettata in quanto non è stata provata la malafede degli opponenti nell'agire in giudizio;
5 ritenuto infine quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto la società
il signor e la signora Parte_1 Parte_1 Parte_2
vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare alla società IN SR le spese di causa,
che si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_1
nonchè dai signori e avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n.2029/2022 ordine, n.5354/2022 ruolo del 14 maggio 2022 del Tribunale di
Brescia;
b) condanna la società nonchè i signori Parte_1 Parte_1
e in solido tra loro, a rimborsare alla società IN SR le
[...] Parte_2
spese di causa, che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia l' 8 ottobre 2025
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