TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 779 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 779 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/10/1977 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
NC SC, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a IA (RG) in [...] CP_1 C.F._2
11/07/1966 ed ivi residente nella via Torino n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Federica
Distefano, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 18/06/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/04/2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Gela (CL) il 21/09/2001, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.379, parte 2, Serie A, anno 2001; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (31/10/2002), Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, (19/06/2007) ed Per_2 Per_3
(23/10/2009); hanno esposto di essere separati consensualmente dal 16/03/2022 e che il Tribunale di
Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 5/5/2022; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
->><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 5/5/2022, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi,
a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) ciascuno dei coniugi provvederà al suo personale mantenimento;
Per_ 2) si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli minori e , CP_1 Per_3 versando sul conto corrente della , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, la somma di € 300,00;
3)i figli ancora minorenni rimarranno collocati presso la madre e potranno stare con il padre quando vorranno, compatibilmente ai loro impegni scolastici e ricreativi;
3) i coniugi si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per i due figli minori;
”
Innanzitutto, occorre rilevare che il figlio nelle more del giudizio, è divenuto Per_2 maggiorenne per cui nulla deve disporsi in ordine al suo collocamento e al diritto di visita.
Per il resto, le condizioni concordate possono essere omologate in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli, né con norme di legge e, inoltre, in quanto vertono su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 21/09/2001 a Gela e trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune predetto, anno 2001 n. 379, parte 2, serie
A;
- omologa le condizioni inerenti ai figli ed ai loro rapporti economici, provvedendo in conformità;
3 - manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di GELA ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di GELA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
12.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 779 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/10/1977 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
NC SC, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a IA (RG) in [...] CP_1 C.F._2
11/07/1966 ed ivi residente nella via Torino n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Federica
Distefano, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 18/06/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/04/2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Gela (CL) il 21/09/2001, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.379, parte 2, Serie A, anno 2001; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (31/10/2002), Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, (19/06/2007) ed Per_2 Per_3
(23/10/2009); hanno esposto di essere separati consensualmente dal 16/03/2022 e che il Tribunale di
Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 5/5/2022; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
->><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 5/5/2022, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi,
a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) ciascuno dei coniugi provvederà al suo personale mantenimento;
Per_ 2) si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli minori e , CP_1 Per_3 versando sul conto corrente della , entro il giorno cinque di ogni Parte_1 mese, la somma di € 300,00;
3)i figli ancora minorenni rimarranno collocati presso la madre e potranno stare con il padre quando vorranno, compatibilmente ai loro impegni scolastici e ricreativi;
3) i coniugi si faranno carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per i due figli minori;
”
Innanzitutto, occorre rilevare che il figlio nelle more del giudizio, è divenuto Per_2 maggiorenne per cui nulla deve disporsi in ordine al suo collocamento e al diritto di visita.
Per il resto, le condizioni concordate possono essere omologate in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli, né con norme di legge e, inoltre, in quanto vertono su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 21/09/2001 a Gela e trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune predetto, anno 2001 n. 379, parte 2, serie
A;
- omologa le condizioni inerenti ai figli ed ai loro rapporti economici, provvedendo in conformità;
3 - manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di GELA ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di GELA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
12.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4