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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/10/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
TR GR UD
NA CA UD
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2645 del R.G. 2025 , avente ad oggetto
separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Barcariol Gabriella come da mandato in Parte_1
atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nesca Cosimo, come da Controparte_1
mandato in atti
RESISTENTE
NONCHÈ
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 05/08/2025, e Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 26.04.1997 in AN RG IC (TA),
chiedevano pronunziarsi la separazione e la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 23.09.2025, le parti, aderendo alle modalità di trattazione scritta previste dall'art 127 c.p.c., insistevano per la pronunzia di separazione e successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla
educazione della prole”, dispone che il UD pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si
è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.09.2025 le parti hanno insistito per la
2 pronunzia di separazione e successiva sentenza di divorzio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Non resta al Tribunale che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
La causa dovrà proseguire in istruttoria per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(TA) il 10/02/1940 e nata a [...] il Controparte_1
29/04/1949, uniti in matrimonio in AN RG IC (TA) il 26.04.1997 con atto trascritto nell'apposito registro al n. 10, parte II, serie, ufficio 1, anno 1997;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle concordate nel ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.09.2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
4) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso il 03/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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