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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2150/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNA VERNUCCIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DONADI SVEVA BENEDETTA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (visto del 30/10/2024).
OGGETTO: “OGGETTO: “Regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali inerenti figlio non matrimoniale”.
All'udienza del 15/1/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“1) Affido condiviso di , con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della Per_1
casa familiare.
2) Facoltà di visita a favore del padre come da attuale calendario e cioè:
pagina 1 di 4 - nelle settimane in cui il minore non trascorre il week end con il padre, il Signorino potrà tenere con sé il figlio il martedì dalle ore 16:30, prelevandolo a casa della madre fino al mercoledì quando lo accompagnerà a scuola alle ore 7:50 e il giovedì dalle ore 16:30, prelevandolo a casa della madre, fino al venerdì all'ingresso a scuola alle ore 7:50;
- nelle settimane in cui trascorre il week end con il padre, il diritto di visita verrà esercitato il martedì dalle ore 16:30, prelevandolo a casa della madre fino alle 7:50 del mercoledì (orario di ingresso a scuola del bambino) e dal venerdì dalle ore 16:30, prelevandolo a casa della madre, fino al lunedì quando lo accompagnerà a scuola alle ore 7:50;
- il padre avrà diritto a trascorrere l'intera giornata del proprio compleanno insieme al figlio;
potrà inoltre stare con lui a pranzo o a cena, secondo liberi accordi tra le parti, nei giorni del compleanno e dell'onomastico del figlio. Qualora i giorni di visita del padre coincidano con i giorni di terapia del minore, sarà il padre ad accompagnarlo e a prelevarlo nei luoghi di visita ed agli orari stabiliti al fine di espletare le prescritte attività terapeutiche.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, infine, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo, anche non continuativo, di 2 settimane da concordarsi tra i genitori, con impegno delle parti a prendere accordi sul periodo feriale entro il 31 gennaio di ogni anno (dal momento che tale richiesta proviene dal datore di lvoro); le principali festività civili e religiose dell'anno saranno suddivise alternativamente tra padre e madre;
il tutto salvo differente accordo.
3) Contributo al mantenimento a carico del padre di €. 150, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Varese. AU al 100% alla madre;
Indennità di Frequenza da utilizzare per le spese di cura e istruzione del minore.
4) Spese di lite compensate.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/10/2024 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione delle condizioni Controparte_1
personali e patrimoniali inerenti il figlio , nato dalla loro unione a Varese in data 13/6/2018. Per_1
La ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto del minore, la disciplina delle facoltà di visita e la determinazione di un contributo al mantenimento a carico del padre di €. 400=, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 4 Con comparsa in data 13/12/2024 si è costituito chiedendo l'affidamento Controparte_1
e il collocamento paritetico, con mantenimento diretto a carico dei genitori e suddivisione delle spese straordinarie;
in via subordinata ha proposto di versare un contributo al mantenimento di pari a €. 100= mensili. Per_1
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 15/1/2025; all'esito del libero interrogatorio il Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. Quindi i procuratori hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e il giudice, emessi i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***********
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
Invero, le conclusioni congiunte rassegnate dai genitori del minore indicano Persona_2
compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici riguardanti lo stesso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore e ravvisato che le clausole relative allo stesso non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In particolare, ritiene il Collegio che risulti giustificato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con le facoltà di visita praticate sino a questo momento e che garantiscono il diritto alla bigenitorialità e la stabilità di cui il bambino necessita. Quanto al contributo al mantenimento, lo stesso è stato determinato tenendo conto della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, tenuto anche conto delle necessità di cui il bambino ha bisogno e del fatto che il padre non si è opposto a mantenere la percezione dell'intero AU da parte della madre.
L'ascolto del minore non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c. e in considerazione dell'età del minore
Spese di lite compensate come da domanda delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO ad ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra , Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_1
29/11/1974 in relazione al figlio , nato in [...] il [...], Persona_3 inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dello stesso, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16/1/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2150/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNA VERNUCCIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DONADI SVEVA BENEDETTA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (visto del 30/10/2024).
OGGETTO: “OGGETTO: “Regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali inerenti figlio non matrimoniale”.
All'udienza del 15/1/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“1) Affido condiviso di , con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della Per_1
casa familiare.
2) Facoltà di visita a favore del padre come da attuale calendario e cioè:
pagina 1 di 4 - nelle settimane in cui il minore non trascorre il week end con il padre, il Signorino potrà tenere con sé il figlio il martedì dalle ore 16:30, prelevandolo a casa della madre fino al mercoledì quando lo accompagnerà a scuola alle ore 7:50 e il giovedì dalle ore 16:30, prelevandolo a casa della madre, fino al venerdì all'ingresso a scuola alle ore 7:50;
- nelle settimane in cui trascorre il week end con il padre, il diritto di visita verrà esercitato il martedì dalle ore 16:30, prelevandolo a casa della madre fino alle 7:50 del mercoledì (orario di ingresso a scuola del bambino) e dal venerdì dalle ore 16:30, prelevandolo a casa della madre, fino al lunedì quando lo accompagnerà a scuola alle ore 7:50;
- il padre avrà diritto a trascorrere l'intera giornata del proprio compleanno insieme al figlio;
potrà inoltre stare con lui a pranzo o a cena, secondo liberi accordi tra le parti, nei giorni del compleanno e dell'onomastico del figlio. Qualora i giorni di visita del padre coincidano con i giorni di terapia del minore, sarà il padre ad accompagnarlo e a prelevarlo nei luoghi di visita ed agli orari stabiliti al fine di espletare le prescritte attività terapeutiche.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel periodo natalizio, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari e nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
nel periodo estivo, infine, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo, anche non continuativo, di 2 settimane da concordarsi tra i genitori, con impegno delle parti a prendere accordi sul periodo feriale entro il 31 gennaio di ogni anno (dal momento che tale richiesta proviene dal datore di lvoro); le principali festività civili e religiose dell'anno saranno suddivise alternativamente tra padre e madre;
il tutto salvo differente accordo.
3) Contributo al mantenimento a carico del padre di €. 150, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Varese. AU al 100% alla madre;
Indennità di Frequenza da utilizzare per le spese di cura e istruzione del minore.
4) Spese di lite compensate.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/10/2024 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione delle condizioni Controparte_1
personali e patrimoniali inerenti il figlio , nato dalla loro unione a Varese in data 13/6/2018. Per_1
La ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto del minore, la disciplina delle facoltà di visita e la determinazione di un contributo al mantenimento a carico del padre di €. 400=, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 4 Con comparsa in data 13/12/2024 si è costituito chiedendo l'affidamento Controparte_1
e il collocamento paritetico, con mantenimento diretto a carico dei genitori e suddivisione delle spese straordinarie;
in via subordinata ha proposto di versare un contributo al mantenimento di pari a €. 100= mensili. Per_1
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 15/1/2025; all'esito del libero interrogatorio il Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. Quindi i procuratori hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e il giudice, emessi i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
Invero, le conclusioni congiunte rassegnate dai genitori del minore indicano Persona_2
compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici riguardanti lo stesso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore e ravvisato che le clausole relative allo stesso non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In particolare, ritiene il Collegio che risulti giustificato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con le facoltà di visita praticate sino a questo momento e che garantiscono il diritto alla bigenitorialità e la stabilità di cui il bambino necessita. Quanto al contributo al mantenimento, lo stesso è stato determinato tenendo conto della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, tenuto anche conto delle necessità di cui il bambino ha bisogno e del fatto che il padre non si è opposto a mantenere la percezione dell'intero AU da parte della madre.
L'ascolto del minore non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c. e in considerazione dell'età del minore
Spese di lite compensate come da domanda delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO ad ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra , Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_1
29/11/1974 in relazione al figlio , nato in [...] il [...], Persona_3 inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dello stesso, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16/1/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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