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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/07/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 22 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 23 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 257, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti ELIA FRANCESCO (quale rappresentante di CP_1
) e DE TO EL,
[...]
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'avv. MANNO ALESSIA,
- convenuto -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – Parte_1 CP_2 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 9 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 7259,29, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, rappresentando di aver provveduto, nelle more del giudizio, all'annullamento d'ufficio del provvedimento a mezzo del quale la stessa aveva richiesto la restituzione dell'indebito nei confronti della parte ricorrente (i.e. comunicazione di indebito del 25/07/2024, relativa agli anni 2021/2024) e chiedendo pertanto la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Nelle note sostitutive delle udienze del 28/05/2025 e del 22/07/2025 la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Essendo pacifico che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente è stato pienamente soddisfatto in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato, va dichiarata – come richiesto da entrambe le parti processuali – la sopravvenuta
2 cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue
l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010 n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta, giacché l'annullamento d'ufficio del provvedimento a mezzo del quale la stessa aveva richiesto la restituzione dell'indebito nei confronti della parte ricorrente
– avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giurisdizionale – implica una sostanziale ammissione della fondatezza delle domande presentate in sede giudiziale dalla parte ricorrente.
Le suddette spese di lite sono liquidate nella misura di euro 2.000,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei
3 procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 23 luglio 2025
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Il giudice dott. Claudio Silvestrini