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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1249/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 1 aprile 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale PISCOPO e dall'avv. Luigi FELIZIANI entrambi del foro di Lanciano ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Davide MORRI e dall'avv. Andrea MUSSONI entrambi del foro di Rimini ed ivi elettivamente domiciliato presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(cf ), (cf CP_2 C.F._3 Parte_2
, rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. Ernesto C.F._4
GRAZIANI;
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 401/23 del 6 novembre 2023 in tema di risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.1.Il Tribunale di Lanciano ha accolto (nei termini che verranno meglio esplicitati nel prosieguo) la domanda proposta da nei confronti di così Parte_3 Parte_1 condannando quest'ultima al pagamento, in favore del primo, della somma (a titolo di risarcimento del danno e quindi già rivalutata all'attualità) di € 118.260,00 (maggiorata degli interessi dalla domanda sino al saldo) e dovuta in forza di un mandato ad acquistare, poi disatteso, una parte di un immobile sito nel Comune di Paglieta.
Ad onor del vero, il (alla luce di un quadro fattuale del quale meglio si dirà) aveva CP_1 originariamente, ed via principale, proposto un'azione reale volta ad ottenere la rivendicazione (e quindi la restituzione della quota pari al 50% del predetto immobile) e comunque (ed in via gradata primaria) la condanna (sempre a titolo di ristoro del pregiudizio subito per non poter più disporre del bene perché alienato a terzi dalla al pagamento della somma di € 149.225,00 corrispondente Pt_1
alla metà del corrispettivo della suddetta alienazione oppure dell'importo pari sempre alla metà del valore complessivo dei beni realizzati ed in ultimo alla corresponsione di un indennizzo secondo la disciplina dell'arricchimento senza causa.
1.2.La convenuta si è costituita in giudizio, al pari dei coniugi e CP_2 Parte_2
(acquirenti dell'immobile sopra indicato), eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria e, più in generale, contestando nel merito l'infondatezza della domanda.
1.3.Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del giudice di primo grado possono di seguito essere così sintetizzate:
- l'azione reale di rivendicazione (peraltro non riproposta in sede di gravame) deve essere rigettata in quanto dopo la scrittura privata del 30 agosto 2006 intercorsa tra la ed il , la prima Pt_1 CP_1 ha provveduto a vendere l'immobile sito in Paglieta località Collemici ai coniugi CP_3
giusta atto pubblico del 9 aprile 2008 peraltro trascritto e quindi destinato a prevalere sul primo contratto non soggetto invece ad alcuna forma di pubblicità;
- vi è stata, poi, una descrizione (che verrà riproposta successivamente nella parte dedicata alla disamina dei motivi di impugnazione) delle fasi essenziali della vicenda ed in quest'ottica, per quanto di interesse ai fini che qui ci occupano, è stata ritenuta l'esistenza tra le parti di un mandato senza rappresentanza ad acquistare ( oppure di un patto fiduciario) assunto, come peraltro consentito, in forma verbale, dalla in favore a ristoro di un prestito di denaro ricevuto dal Pt_1 Parte_4 predetto per il perfezionamento dell'acquisto del predetto bene dalla procedura fallimentare della ditta
“Doppia Coppia di CC AR e RO AN snc”;
2 - la somma a cui la è stata condannata al pagamento è stata attribuita a titolo di risarcimento Pt_1 del danno peraltro quantificato (diversamente dalle richieste formulate dall'attore della prima ora) negli esborsi di denaro sostenuti dal in termini di danno emergente atteso il mancato CP_1
adempimento delle obbligazioni assunte con il predetto contratto di mandato;
- le ragioni di tale inadempimento sono risultate desumibili per tabulas e segnatamente: dal contratto di permuta di cosa presente su cosa futura (preceduto da un preliminare) intercorso tra la e la Pt_1
ditta dalla alienazione dell'unità abitativa con annesso locale garage Parte_5 realizzato da quest'ultima società ed attribuita, in cambio della vendita del terreno, alla in Pt_1 favore dei coniugi dalla mancata restituzione della somma di € 110.000 riportata CP_3 nella scrittura denominata “contratto di credito” redatta sempre dalla alla stessa data del rogito Pt_1
sopra indicato;
1.4. La pronunzia del giudice frentano è stata ritualmente impugnata da Parte_1
mediante la sostanziale articolazione di un unico motivo con il quale la stessa ha lamentato
(riproponendo, in buona sostanza, quanto già dedotto in prime cure) l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria essendo decorso il termine decennale (decorrente, a suo giudizio, dalla data del 9 aprile 2008) e recando, il primo atto interruttivo presente agli atti di causa (trattasi nello specifico di una comunicazione scritta del ), la data del 27 giugno 2018. CP_1
Ad ogni buon conto, l'appellante ha anche proposto querela di falso incidentale contestando l'abusivo riempimento, della scrittura del 9 aprile 2008 denominata “contratto di credito” e corroborando su tale versante le proprie asserzioni con il deposito già avvenuto dinanzi al Tribunale di Lanciano di una perizia calligrafica di parte.
1.5. Si è tempestivamente costituito il sostenendo l'inammissibilità sia della querela di CP_1 falso che dell'ulteriore deduzione difensiva ( perché svolta per la prima volta in questa sede e quindi in violazione dell'art. 345 cpc) relativa al fatto che la scrittura del 9 aprile 2008 ha superato il contratto di mandato ad acquistare (sulla cui astratta configurabilità tuttavia non è stata sollevata alcuna censura specifica) e comunque insistendo per il rigetto dell'impugnazione (salvo, in caso contrario, comunque reiterare l'azione di arricchimento senza causa e di restituzione della somma di € 110.000,00).
Il ha poi tempestivamente spiegato appello incidentale contestando la sentenza di primo CP_1
grado nella parte in cui, sotto il profilo del quantum debeatur, non gli ha riconosciuto il diritto a vedersi corrispondere dalla controparte una somma pari alla metà del valore del complesso immobiliare alienato alla ditta o comunque dell'importo ottenuto a seguito della vendita Parte_5
ai coniugi CP_3
3 Questi ultimi, a cui è stato esteso prudenzialmente il contraddittorio, dopo l'udienza di discussione dell'istanza di inibitoria (accolta per ragioni afferenti essenzialmente al requisito del periculum), non si sono costituiti.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.1. In limine litis, non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia di CP_2
e che, sebbene regolarmente citati mediante notifica dell'atto di appello
[...] Parte_2 all'indirizzo di posta certificata del procuratore, non si sono costituiti.
2.2. Sempre in via preliminare, poi, va preso atto del mancato deposito, ad opera dell'appellante principale, della comparsa conclusionale.
A tal proposito deve integralmente condividersi l'assunto secondo cui tale situazione non comporta alcuna rinunzia tacita ed anzi produce l'effetto di richiamare integralmente le precedenti conclusioni già formulate all'atto della costituzione in giudizio (cfr Cass Civ, Sez III, 10.1.2014 n. 5018).
3. Va, a questo punto, esaminata, prima di addentrarsi nella disamina dei gravami proposti, la querela di falso proposta incidentalmente dalla (peraltro già in primo grado e su cui in effetti il primo Pt_1
giudice non si è espressamente pronunziato).
A tal riguardo, è d'uopo evidenziare che dalla disamina del fascicolo d'ufficio di primo grado è, in definitiva, emerso che:
- La querela di falso è stata proposta in via incidentale già in sede di comparsa di costituzione;
- Con ordinanza del 27 aprile 2021 il Tribunale ha autorizzato la proposizione della querela di falso;
- Con le note del 25 ottobre 2021, la ha (per il tramite del procuratore munito di procura Pt_1
speciale) proposto querela di falso;
- Con ordinanza del 1 luglio 2022 del primo giudice è stato così disposto sul punto “..ritenuto che il riempimento abusivo di un foglio previamente firmato in bianco o parzialmente in bianco in difetto di qualsiasi patto di autorizzazione all'utilizzazione e riempimento deve essere contestato con la querela di falso;
che in seguito alla proposizione (in via incidentale) della querela di falso al giudice della causa principale residua la valutazione di
4 autorizzazione alla successiva presentazione della querela stessa;
il che il Tribunale ha fat- to nell'ordinanza del 27 aprile 2021 e parte convenuta ha fatto nelle note scritte per l'udienza del 21 ottobre 2021; ….rilevato, peraltro, che, in prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., parte attrice ha ribadito la subordinazione della domanda di condanna al pagamento del credito pecuniario di cui alla promessa di pagamento/ricognizione di debito alla domanda di condanna al risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi derivanti da
“contratto/negozio/rapporto fiduciario e/o di mandato senza rappresentanza”;
- Di conseguenza, vi è stata una valutazione in termini di inammissibilità sull'assunto
(ampliando quanto riportato nell'ordinanza di questo Collegio del 7 giugno 2024) che l'essenza della domanda (o meglio di una delle domande articolate dal ) deve CP_1
individuarsi, non nella promessa di pagamento contenuta nella scrittura del 9 aprile 2008, quanto piuttosto nell'inadempimento (con conseguente responsabilità al risarcimento del danno che ne è derivato) degli obblighi assunti con il patto fiduciario o mandato ad acquistare senza rappresentanza intercorso tra le odierne parti in causa;
- In altri termini, la sola autorizzazione alla proposizione della querela (non accompagnata poi dall'espletamento delle ulteriori formalità (ovvero l'interpello ex art 222 cpc) non equivale a ritenere che vi sia stata una delibazione sull'ammissibilità pertanto su tale aspetto deve provvedersi in questa sede;
- Per giurisprudenza costante (principio estensibile anche all'ipotesi di querela di falso in grado di appello) “Non deve essere adottata dal tribunale in composizione collegiale (sussistendo tale obbligo esclusivamente nel giudizio sul merito della proposta querela) la preliminare delibazione, da parte del giudice del procedimento principale, della ammissibilità della querela proposta in via incidentale.” (cfr Cass Civ, Sez I, 25.5.2007 n. 12311);
- Scendendo nel dettaglio, deve ritenersi che la contestazione sull'abusivo riempimento della scrittura del 9 aprile 2008 e sulla scorta delle ulteriori evenienze probatorie, non rappresenta un elemento decisivo per l'ammissibilità della querela di falso;
- In definitiva, la ha genericamente contestato l'abusivo riempimento (peraltro avvenuto Pt_1
con scrittura meccanica) né le prove orali articolate in primo grado avrebbero potuto (vertendo su circostanze documentalmente dimostrate relative alla presenza delle parti dinanzi al Notaio il giorno 9 aprile 2008) rilevare ai fini del carattere absque pactis e men che meno avrebbe avuto incidenza la consulenza grafologica non essendo in contestazione la genuinità della firma tanto da aver la stessa così dedotto in primo grado “…..Quest'ultima riferisce ai Pt_1
propri avvocati che ha avuto modo di visionare il documento de quo per la prima volta con la consultazione del fascicolo di parte attrice. Si tratterebbe quindi, secondo quanto indicato
5 dalla sig.ra , di un riempimento abusivo, mediante interpolazione, absque pactis e Pt_1
quindi senza alcuna autorizzazione ed in assenza di qualsiasi accordo e/o consenso in tal senso. Dato che la convenuta ha interesse a che venga accertata la falsità del documento n.
7 di parte attrice” (cfr note del 25 ottobre 2021); di identico tenore, nell'atto di appello
“Questo anche se il documento denominato “contratto di credito” disconosciuto nella parte della sottoscrizione dalla sig.ra che reitera querela di falso perché ha Parte_1
sottoscritto un foglio in bianco ove non vi era alcun patto di riempimento” (cfr pag. 7);
- In definitiva, non vi è neppure la prova che si sia trattato di un riempimento absque pactis
anche alla luce del fatto che comunque è risultata (come si dirà meglio nel prosieguo) la dazione di somme denaro dal alla CP_1 Pt_1
- È difatti noto che tale onere probatorio, peraltro assai rigoroso, grava a carico del querelante ed impone la dimostrazione sia che il riempimento sia stato successivo alla firma che anche avvenuto in assenza di accordo con il sottoscrittore;
- L'appellante ha ritenuto di aver assolto a tale onere con il deposito agli atti di causa della perizia grafologica di parte che ha così concluso “La firma, autografa, di Parte_1
appare sottostante alle lettere dattiloscritte mentre la firma, autografa, di Controparte_1 risulta vergata sopra le lettere dattiloscritte” (cfr pag. 16);
4. E' pertanto possibile procedere al vaglio dei appelli proposti principiando da quello della Pt_1
che, però, in quanto infondato in diritto oltre che in fatto deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Come anticipato, secondo la prospettazione dell'appellante non vi è stato dal 9 aprile 2008 alcun atto interruttivo della prescrizione decennale della pretesa risarcitoria.
L'assunto, invero, non persuade per il semplice fatto che nella scrittura denominata “contratto di credito” sulla cui autenticità non possono nutrirsi dubbi alla luce di quanto sin qui esposto, è previsto espressamente che la restituzione della somma di € 110.000,00 potrà avvenire dopo la vendita dell'immobile sito in Paglieta che si è verificata da parte della in data 27 aprile 2016. Pt_1
Volendo andare oltre, quindi superando il contenuto di tale scrittura privata, deve aggiungersi che anche per quanto concerne la pretesa risarcitoria la prescrizione non può che iniziare a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e pertanto con la violazione dell'obbligazione assunta in forza del mandato senza rappresentanza verificatasi con la alienazione dell'immobile nel 2016 ai coniugi CP_3
L'atto interruttivo e la stessa citazione a giudizio davanti al tribunale frentano sono intervenuti certamente prima del decennio.
6 Per tali essenziali ragioni, l'appello principale deve essere rigettato.
5.1.1. Anche l'impugnazione incidentale spiegata dal è infondata e di conseguenza deve CP_1
essere disattesa.
Secondo la prospettazione dell'appellante, l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure riguarda il mancato accoglimento della (prima) domanda avanzata in via subordinata relativa alla quantificazione del danno nella somma corrispondente alla metà dell'intero compendio immobiliare alienato alla oppure dell'importo corrisposto alla dagli acquirenti Parte_6 Pt_1 CP_2
e
[...] Parte_2
Tale assunto, però, non persuade e pertanto non può essere condiviso per una serie di ragioni.
5.1.2. Innanzitutto, occorre procedere, non avendovi provveduto finora, alla ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
A tale fine merita osservare che:
- Nel luglio 2002, il Tribunale di Lanciano, sezione fallimentare, ha emesso il decreto di trasferimento, in favore di , del terreno con annesso fabbricato ubicato Parte_1
nel Comune di Paglieta località Collemici Via Martelli di Matteo, per un importo di €
84.900,00 facente parte integrante della proceduta concorsuale in danno della ditta Doppia
Coppia riconducibile ai genitori della predetta acquirente;
- In data 15 ottobre 2003, con atto notarile è stata costituita, a garanzia della restituzione della somma di € 57.000,00 corrisposta dal alla ipoteca (per un valore CP_1 Pt_1 complessivo di € 70.000,00) sul terreno e sul fabbricato oggetto del decreto di trasferimento;
- A distanza, poi, di circa tre anni, segnatamente il 30 agosto 2006, le odierne parti hanno concluso un successivo accordo in forza del quale, come modalità estintiva dell'obbligazione precedentemente assunta, la ha ceduto al la quota della metà dei beni Pt_1 CP_1
immobili sopra indicati con rinuncia alla garanzia ipotecaria;
- In data 29 maggio 2007, il e la da un lato, nella CP_1 Pt_1 Parte_7 qualità di titolare dell'impresa edile, hanno sottoscritto un contratto preliminare i cui termini essenziali possono di seguito essere così riportati: il terreno ed i corpi di fabbrica (nel numero di tre) sono stati promessi in vendita alla impresa edile con l'impegno da quest'ultima di riservare in proprietà alle controparti n. 3 alloggi con annessi locali ad uso garage;
- Dinanzi al Notaio la sola il 9 aprile 2008, ha venduto terreno e corpi di Per_1 Pt_1
fabbrica in cambio della proprietà di alcune unità abitative con annesso locale garage;
è stata
7 prevista l'IVA per un importo di € 23.938,00 versata a mezzo di un assegno emesso direttamente dal;
CP_1
- Alla stessa data (ma nel corso della mattinata) il ha provveduto alla cancellazione CP_1 dell'ipoteca;
- Sempre il 9 aprile 2008, la ed il hanno sottoscritto il contratto di credito nel Pt_1 CP_1 quale la prima si è di fatto riconosciuta debitrice del secondo per l'importo di € 110.000 con tasso di interesse annuo dell'8 % da restituirsi a decorrere dal momento della vendita dell'immobile oggetto della permuta;
- In effetti, il 27 aprile 2011, la ha venduto ai coniugi e un Pt_1 CP_2 Pt_2 appartamento con annessi locale garage, magazzino e posto auto al coperto al prezzo di €
160.000,00;
- Sono risultati pagamenti effettuati in favore della per un importo complessivamente a Pt_1
circa 90.000,00 così determinato tenendo conto delle somme non contestate, dei vaglia prodotti, delle spese sostenute per la costituzione dell'ipoteca;
5.1.3. Secondo la ricostruzione del primo giudice, il credito risarcitorio del (esclusa la CP_1
possibilità di una rivendicazione dei diritti reali sugli immobili oggetto del contratto del 27aprile
2016) fondato sull'inadempimento dell'obbligazione assunta in suo favore in forza del mandato senza rappresentanza ad acquistare (o anche definito patto fiduciario), deve stimarsi pari al danno emergente costituito dagli esborsi in parte ammessi dalla stessa ed in parte documentati per tabulas per Pt_1 un totale di circa € 90.000,00 che è stato, nella sentenza impugnato, rivalutato all'attualità, trattandosi di un debito di valore, sino all'ammontare riconosciuto come dovuto in sentenza.
Tale percorso argomentativo invero può essere condiviso in quanto:
- Sicuramente con la trascrizione dell'atto pubblico del 27 aprile 2014 è stato travolto (in sentenza si è parlato di effetto risolutivo ex lege) il contratto del 30 agosto 2006 tra e Pt_1
da intendersi (anche per il suo chiaro tenore) alla stregua di una vera e propria CP_1
compravendita;
- Anche il preliminare del maggio 2007 con la ditta (firmato quale parte Parte_5 promittente alienante anche dal ) è stato parimenti travolto dall'atto pubblico del 9 CP_1
aprile 2008 di permuta di cosa presente contro cosa futura tra la e la predetta ditta;
Pt_1
- La sequenza degli accadimenti come sopra tratteggiata, inoltre, depone chiaramente
(dovendosi valutare complessivamente il comportamento tenuto dalle parti) nel senso dell'esistenza di un mandato senza rappresentanza oppure di un patto fiduciario in cui il mandante o fiduciante (ovvero il ) non ha maturato il diritto a percepire la metà del CP_1
8 valore dei beni poi alienati nel 2014 dalla o addirittura dell'intero sito (secondo la Pt_1 stima operata in atti del geom. oggetto dell'atto di trasferimento da parte del Tribunale CP_4
di Lanciano e poi del contratto di permuta di cosa presente contro cosa futura;
- Il ha pacificamente corrisposto in favore della delle somme di denaro che CP_1 Pt_1
non possono in alcun modo essere intese alla stregua di donazioni atteso il rapporto sentimentale tra i due;
- Se così fosse, infatti, non si comprende la ragione della premessa dell'atto di vendita del 30 agosto 2006 e soprattutto della costituzione dell'ipoteca in favore del per un CP_1 importo superiore a quanto versato alla per l'acquisto (o per una parte) dei beni dalla Pt_1
procedura concorsuale;
- Dal materiale documentale versato in atti, è possibile infatti ritenere unicamente che la finalità del mandato ad acquistare (per la cui validità non è indispensabile il rispetto di alcun requisito di forma) fosse quella di fare recuperare al quanto versato dallo stesso CP_1 nell'operazione di acquisto dei beni immobili appartenenti alla ditta di famiglia e nella vendita finalizzata ad estinguere il debito contratto con l'odierno appellato;
- In sede di prima memoria ex art 183 comma VI cpc il ha così concluso “nella CP_1
denegata ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale, stante
l'inadempimento della sig.ra all'accertato e riconosciuto e Parte_1
dichiarato sussistente contratto/negozio/rapporto fiduciario e/o di mandato senza rappresentanza in essere con l'odierno attore, condannare la sig.ra Parte_1 al risarcimento del danno e quindi alla corresponsione in favore dell'attore di una somma pari al 50% del valore attuale, in tal modo già rivalutato il debito di valore, dei beni immobiliari come sopra elencati e determinato in base ad espletanda ctu o a diversa somma ritenuta di giustizia”;
- L'opzione interpretativa seguita dal primo giudice si è allineata nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà” (cfr Cass Civ, Sez III,
2.9.2013 n. 20051) specificando (nella parte motiva del precedente citato) che “nel mandato senza rappresentanza non si costituisce infatti alcun rapporto tra mandante e terzo proprietario alienante, tutti gli effetti del contratto producendosi in capo al mandatario, ai sensi dell'art. 1705 c.c. non potendo riconoscersi invero rilievo nemmeno all'eventuale conoscenza che del mandato il detto terzo eventualmente abbia (v. Cass., Sez. Un., 8/10/2008,
9 n. 24772; Cass., 9/7/2001, n. 9289;Cass., 7/1/1993, n. 78)….tra il mandante e il mandatario senza rappresentanza trova infatti applicazione il solo rapporto "interno", con esplicazione dei relativi meri effetti obbligatori tra le parti. Non anche il rapporto esterno, coinvolgente il terzo. Le esigenze di responsabilizzazione del consenso e di certezza dell'atto, sottese all'imposizione della forma scritta quale relativo requisito di validità del contratto traslativo del diritto reale sul bene immobile, non si pongono in realtà con riferimento al mandato ad acquistare senza rappresentanza, che non costituisce fonte di alcun atto di dismissione di un diritto di proprietà o altro diritto reale su bene immobile in capo al mandante ma determina
l'insorgenza di un mero diritto del medesimo al compimento dell'attività gestoria da parte del mandatario. Tali esigenze si pongono invece in relazione all'atto di acquisto del diritto reale da parte del mandatario in nome proprio, e, successivamente, per l'atto di ritrasferimento che il mandatario è ex lege (art. 1706 c.c., comma 2) obbligato a porre in essere in esecuzione del rapporto di gestione al fine di realizzare l'effetto reale immobiliare in capo al mandante.
- A tale stregua, solo per tali atti la forma scritta deve ritenersi costituire requisito essenziale,
a pena di nullità, in base alla regola generale ex art. 1350 c.c., comma 1, n.
1. Non anche per il mandato. Analogamente a quanto da questa Corte invero affermato in tema di mandato con rappresentanza (v. Cass., 30/5/2006, n. 12848; Cass., 10/11/2000, n. 14637), e come deve del pari ritenersi con riferimento ad ogni ipotesi in cui un rapporto meramente "interno" si distingua da quello "esterno" tra agente e terzo. La distinzione tra rapporto "interno" di gestione (tra mandante e mandatario) e rapporto "esterno" (tra mandatario e terzo) che del primo costituisce attuazione è stata del resto da tempo sottolineata nella giurisprudenza di legittimità pervenendosi anche ad affermare che in caso d'inadempimento del rapporto gestorio il mandatario è tenuto al risarcimento del danno in favore del mandante pure se il contratto di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili sia privo di forma scritta (v. Cass., 26/2/1966, n. 596, che ha ritenuto al riguardo ammissibile la prova per testimoni, con le restrizioni e le relative eccezioni previste all'art. 2724 c.c., e, da ultimo, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 3/12/1999, n. 13516. Contra v. peraltro, Cass.,
9/7/2001, n. 9289, e già Cass., 3/8/1960, n. 2271). Nè vale in contrario evocare l'art. 1351
c.c, dettato per il contratto preliminare (v., da ultimo, Cass., 7/6/2011, n. 12308;Cass.,
7/4/2011, n. 8001). Trattasi infatti di ipotesi eccezionale, in deroga al principio generale di libertà delle forme, come tale ex art. 14 preleggi pertanto insuscettibile di applicazione analogica, ed altresì di applicazione estensiva (v. Cass., 6/3/1953, n. 532), attesa l'autonomia
e la netta distinzione sussistente tra mandato e contratto preliminare, nonché tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza (v. Cass., Sez. Un., 8/10/2008, n.
10 24772). Fattispecie la cui diversità di ratio emerge pienamente laddove si consideri che
l'esigenza di responsabilizzazione del consenso sottesa alla regola di imposizione della forma scritta certamente non si coglie in capo al mandante in relazione all'attività gestoria del mandatario. L'onere della forma scritta ad substantiam si spiega invece, stante il disposto dell'art. 1350 c.c., comma 1, n. 1, per gli atti del mandatario. Per l'acquisto che questi effettua dal terzo (rapporto esterno) e per quello di successivo trasferimento in capo al mandante del diritto reale sul bene immobile a tale stregua acquistato, al cui compimento (oltre che al rendiconto ex art. 1713 c.c.) il mandatario è obbligato ai sensi dell'art. 1706 c.c., comma 2, essendo tenuto a costituire l'effetto reale in capo al mandante, la cui realizzazione può in caso di inadempimento del mandatario essere comunque determinata in via coattiva (v. Cass.,
20/3/1982, n. 1814), ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1706 c.c., comma 2 e art.
2932 c.c., mediante il rimedio dell'esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c. (che è d'altro canto di generale applicazione, esperibile cioè in relazione a qualsiasi fattispecie da cui insorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia che si tratti di un negozio unilaterale sia che si tratti di un atto o di un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege: v. Cass., 15/7/1997, n. 6471;Cass., 30/5/1995, n.
6071; Cass., 21/2/1992, n. 2120; Cass., 17/7/1980, n. 4649)” (cfr sentenza citata);
- L'appellante incidentale si è invero genericamente limitata a rappresentare che “Ritiene questa difesa che non sia corretto quanto affermato dal Giudice di prime cure e che pertanto
l'appellato ed appellante incidentale meriti di vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni nei limiti e negli importi chiesti in primo grado e pertanto o nella metà del valore venale degli immobili derivati alla dall'atto o quanto meno, nella metà del valore degli Pt_1 Per_1
stessi dichiarato in atto” aggiungendo che l'ulteriore errore avrebbe riguardato l'omessa valutazione degli elementi fattuali emersi in corso di causa;
- Anche però su tale versante le argomentazioni del non persuadono e di conseguenza CP_1
non possono essere condivise. Ai fini della quantificazione del credito risarcitorio spettante al mandante (appellante incidentale) non è possibile assumere a riferimento le somme che costituiscono il valore del terreno alienato alla oppure ai coniugi Parte_5
perché, come si è già accennato, non possono nutrirsi dubbi sulla validità di CP_3
tali negozi ed una tale forma di tutela rappresenterebbe in definitiva una modalità meramente surrettizia per consentire al di acquisire l'equivalente pecuniario del mancato CP_1 riconoscimento del diritto reale sui beni immobili per cui è causa. Per tale ragione, l'ambito di operatività della citata tutela risarcitoria spettante per giurisprudenza consolidata al
11 mandante senza rappresentanza deve riguardare il ristoro del pregiudizio patrimoniale sofferto;
- Ponendosi allora all'interno di tale crinale interpretativo ben si comprende come la stima operata dal primo giudice alla luce della documentazione versata in atti può essere condivisa.
Gli unici fattori distintivi rispetto a quanto prospettato dal (cfr pag 20 della CP_1 comparsa di costituzione) riguardano le seguenti voci: a) interessi sulla somma di € 57.000,00 riportata nell'atto di costituzione di ipoteca in quanto sono stati indicati come ristoro della mancata disponibilità del denaro essendo stato previsto un termine biennale di restituzione;
di tale pregiudizio però il è stato ristorato applicando l'attualizzazione della somma CP_1
dovuta a titolo di risarcimento b) le ulteriori somme per l'affrancazione di € 3.256,56 e per l'iva da corrispondere al per € 5.375,20 per imposta del 4% sul valore dei Parte_8
terreni come da perizia Geom. (doc. 4) sono state corrisposte dalla come CP_4 Pt_1
risultante dalla documentazione (ovvero dal modello F23 e dal bonifico tratto su un conto accesso presso l'allora Banca Popolare di Lanciano e Sulmona che non può che essere riconducibile alla predetta);
Sulla scorta allora delle considerazioni sin qui svolte anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
6. In ultimo, le spese di lite del presente grado, attesa la soccombenza reciproca devono essere integralmente compensate tra le parti.
7 Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza non definitiva n. 401/23 del Tribunale di Lanciano così decide nel contraddittorio delle parti:
12 a) dichiara la contumacia di e CP_2 Parte_2
b) dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta da;
Parte_1
c) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello principale;
d) rigetta, parimenti, l'appello incidentale;
e) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
f) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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