Articolo 1 della Legge 9 marzo 1955, n. 187
Articolo 2
Versione
22 aprile 1955
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Equador relativo ai titoli di studio, concluso a Quito il 7 marzo 1952.
Entrata in vigore il 22 aprile 1955