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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/11/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 881/2025 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 12 novembre 2025, alle ore 12:43, innanzi al Giudice, dott. ES LO ZO, chiamata la causa n.
881/2025 r.g. è comparsa l'avv. Giacalone, per parte ricorrente.
E' personalmente presente Persona_1
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore di parte ricorrente a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Giacalone rinuncia alla domanda di accertamento del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto;
insiste per le restanti domande e si riporta alla documentazione da ultimo depositata.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:55, riaperto il verbale in assenza dei procuratori delle parti
Il Giudice
Pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
ES LO ZO
Pag. 1 a 3 n. 881/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ES LO ZO, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 881 R.G. dell'anno 2025 tra:
, (C.F.: Persona_1 C.F._1 Parte_1
) e (C.F. ) rappresentati C.F._2 Parte_2 C.F._3
e difesi dall'avv. Paola Giacalone in virtù di procura alle liti allegata alla costituzione di nuovo difensore depositata il 30/5/2025
ricorrenti
E
) e (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) C.F._5
Convenuti - contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I ricorrenti chiedono: “1) Accertare e dichiarare il diritto di nuda proprietà in capo a Per_1 ed altresì il diritto di usufrutto in capo a e
[...] Parte_1 Parte_2
dell'immobile sito in Marsala, via Libertà n. 11-13 descritto in narrativa. 2) Accertare e
[...] dichiarare che i resistenti e occupano l'immobile Controparte_1 Controparte_2 sine titulo a far data da agosto 2024 e, per l'effetto, ordinare ad essi il MMOBILE CP_3 suddetto libero e vuoto da persone e/o cose, altresì disponendo la restituzione dell'immobile nella piena disponibilità degli istanti. 3) Condannare i resistenti e Controparte_1 [...]
al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di €. €. 5.485,00 CP_2
(per le causali sopra esposte)”.
Pag. 2 a 3 2) Parte ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto la restituzione delle chiavi dell'immobile oggetto di lite. Su tale domanda, dunque, può dichiararsi cessata la materia del contendere. Del pari cessata è la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento dei diritti reali vantati dai ricorrenti sull'immobile per cui è causa, in ragione della rinuncia pronunciata in udienza dal procuratore in sede di discussione.
3) E' fondata – nei limiti di seguito esposti - la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità per illegittima occupazione dell'immobile.
Parte ricorrente ha chiesto, in particolare:
- €. 5.040,00 per indennità di occupazione abusiva periodi agosto 2024-novembre 2024 + maggio
2025-luglio 2025;
- €. 1.400,00 per residua indennità di occupazione mesi dicembre 2024-aprile 2025 (vedasi ricorso introduttivo pag. 3);
- €. 576,15 per oneri condominiali impagati da agosto 2024 a luglio 2025.
In atti, tuttavia, in difetto di operatività del principio di non contestazione (non applicabile al processo svoltosi in contumacia del convenuto), vi è prova dell'occupazione dell'immobile solo con riferimento al periodo intercorrente tra la notifica del ricorso introduttivo proprio presso l'immobile di via Libertà n. 13 nelle mani dei convenuti (1/7/25) e la sottoscrizione del verbale di rilascio dell'immobile (31/7/25), essendo, peraltro, priva la stessa preliminare diffida al rilascio dell'avviso di ricevimento. Dunque, alla luce degli stessi criteri indicati da parte ricorrente, appare equo condannare i convenuti al pagamento della somma di € 720,00, corrispondente all'indennità per il mese di luglio 2025, oltre ad € 48,50, corrispondente ad una rata mensile di oneri condominiali.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al
D.M. 55/14, sulla scorta del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) condanna i convenuti a pagare, a titolo di indennità di illegittima occupazione, la somma di €
768,50;
2) condanna i convenuti a rifondere i ricorrenti delle spese di lite che liquida in € 384,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Marsala, 12/11/2025 Il Giudice
ES LO ZO
Pag. 3 a 3
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 12 novembre 2025, alle ore 12:43, innanzi al Giudice, dott. ES LO ZO, chiamata la causa n.
881/2025 r.g. è comparsa l'avv. Giacalone, per parte ricorrente.
E' personalmente presente Persona_1
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore di parte ricorrente a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Giacalone rinuncia alla domanda di accertamento del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto;
insiste per le restanti domande e si riporta alla documentazione da ultimo depositata.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:55, riaperto il verbale in assenza dei procuratori delle parti
Il Giudice
Pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
ES LO ZO
Pag. 1 a 3 n. 881/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ES LO ZO, ha pronunciato, con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 881 R.G. dell'anno 2025 tra:
, (C.F.: Persona_1 C.F._1 Parte_1
) e (C.F. ) rappresentati C.F._2 Parte_2 C.F._3
e difesi dall'avv. Paola Giacalone in virtù di procura alle liti allegata alla costituzione di nuovo difensore depositata il 30/5/2025
ricorrenti
E
) e (C.F.: Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
) C.F._5
Convenuti - contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I ricorrenti chiedono: “1) Accertare e dichiarare il diritto di nuda proprietà in capo a Per_1 ed altresì il diritto di usufrutto in capo a e
[...] Parte_1 Parte_2
dell'immobile sito in Marsala, via Libertà n. 11-13 descritto in narrativa. 2) Accertare e
[...] dichiarare che i resistenti e occupano l'immobile Controparte_1 Controparte_2 sine titulo a far data da agosto 2024 e, per l'effetto, ordinare ad essi il MMOBILE CP_3 suddetto libero e vuoto da persone e/o cose, altresì disponendo la restituzione dell'immobile nella piena disponibilità degli istanti. 3) Condannare i resistenti e Controparte_1 [...]
al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di €. €. 5.485,00 CP_2
(per le causali sopra esposte)”.
Pag. 2 a 3 2) Parte ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto la restituzione delle chiavi dell'immobile oggetto di lite. Su tale domanda, dunque, può dichiararsi cessata la materia del contendere. Del pari cessata è la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento dei diritti reali vantati dai ricorrenti sull'immobile per cui è causa, in ragione della rinuncia pronunciata in udienza dal procuratore in sede di discussione.
3) E' fondata – nei limiti di seguito esposti - la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità per illegittima occupazione dell'immobile.
Parte ricorrente ha chiesto, in particolare:
- €. 5.040,00 per indennità di occupazione abusiva periodi agosto 2024-novembre 2024 + maggio
2025-luglio 2025;
- €. 1.400,00 per residua indennità di occupazione mesi dicembre 2024-aprile 2025 (vedasi ricorso introduttivo pag. 3);
- €. 576,15 per oneri condominiali impagati da agosto 2024 a luglio 2025.
In atti, tuttavia, in difetto di operatività del principio di non contestazione (non applicabile al processo svoltosi in contumacia del convenuto), vi è prova dell'occupazione dell'immobile solo con riferimento al periodo intercorrente tra la notifica del ricorso introduttivo proprio presso l'immobile di via Libertà n. 13 nelle mani dei convenuti (1/7/25) e la sottoscrizione del verbale di rilascio dell'immobile (31/7/25), essendo, peraltro, priva la stessa preliminare diffida al rilascio dell'avviso di ricevimento. Dunque, alla luce degli stessi criteri indicati da parte ricorrente, appare equo condannare i convenuti al pagamento della somma di € 720,00, corrispondente all'indennità per il mese di luglio 2025, oltre ad € 48,50, corrispondente ad una rata mensile di oneri condominiali.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al
D.M. 55/14, sulla scorta del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) condanna i convenuti a pagare, a titolo di indennità di illegittima occupazione, la somma di €
768,50;
2) condanna i convenuti a rifondere i ricorrenti delle spese di lite che liquida in € 384,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Marsala, 12/11/2025 Il Giudice
ES LO ZO
Pag. 3 a 3