Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 392/2025
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Consigliere rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott.ssa Serena SOMMARIVA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4452/24, est. Dott. Riccardo Atanasio, posta in decisione all'udienza collegiale del 10/6/25 e promossa
DA
Parte_1 (c.f. P.IVA_1 ), con sede legale in Roma, Viale Mazzini n. 14, in persona del Procuratore Generale Avv. Controparte_1 come da procura notarile del 3 dicembre 2018, Rep. n.
8759, Racc. n. 2993, che si deposita in copia - rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Orazio Marano e Salvatore Trifirò, elettivamente domiciliata presso lo Studio Trifirò & Partners in Milano, via San Barnaba n. 32, giusta delega su foglio separato che viene depositato in via telematica unitamente al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
CP_2 (c.f. C.F. 1 ), rappresentato, assistito e difeso, in forza di procura allegata alla memoria di costituzione di secondo grado ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 123/2001, dall'Avv. Riccardo Elia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Milano, via Orti, 2
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
Giudice del Lavoro, pubblicata in data 17 marzo 2025 e notificata in pari data, così giudicare: nei confronti di [...] a) in via principale: rigettare tutte le domande svolte dal sig. CP_2 con il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., perché infondate in fatto e Parte_1 diritto;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma, anche parziale, della domanda diretta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1
l'appellato, in relazione ai consequenziali diritti:
b. 1) dichiarare l'intervenuta decadenza dell'appellato ai sensi dell'art. 32, legge 53 n. 183/2010, dall'impugnazione di tutti i contratti di appalto anteriori al 13 dicembre 2022;
b.2) riformare la sentenza di primo grado laddove è stata affermata la decorrenza del rapporto "dal 5 luglio 2007", dichiarando la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'esponente con effetto da una data non precedente il 1° gennaio 2016;
b.3) riformare la sentenza di primo grado laddove è stata affermata la natura "a tempo pieno" del rapporto di lavoro, disponendo tutt'al più solo un rapporto a “tempo parziale", in misura non superiore al 50%.;
Con vittoria di spese ed onorari, oltre al 15% di spese generali previste dal Tariffario forense, di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, all'occorrenza si reitera la richiesta senza inversione dell'onere della prova
(gravante su parte ricorrente) – di essere sentiti a prova testimoniale diretta sulle circostanze di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente atto, capp. n. da 1) a 66), espunte quelle documentali (salvo che siano contestate), che qui si hanno per ripetute e ritrascritte, precedute dalla locuzione "Vero che".
Si indicano a testi: Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1 Testimone_4
Tes_10Testimone_9 Testimone_6 Tes_5
, Testimone_7 , Testimone_8 '
Testimone_13 tutti domiciliati per l'incombente
[...] Testimone_12 Tes_11 presso la sede RAI di Milano, Corso Sempione n. 27; Persona_1 _3
, [...]
Persona 2 Persona_3 Persona_5 e Persona_4 Persona_6 e Controparte_4 presso la società appaltatrice o presso il loro domicilio". Persona_7
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
"1) ogni contraria istanza disattesa e respinta, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare la decisione di primo grado, sentenza del Tribunale di Milano, sez. lav., n. 4452/2024;
2) con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio;
3) con sentenza esecutiva."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver esperito istruttoria, con la sentenza n. 4452/24, in accoglimento del ricorso presentato da CP_2 che, assumendo di aver lavorato fin dal 5/7/07 in regime
-
di appalto a favore di Controparte_5 come operaio presso i centri di produzione siti in Milano, Corso Sempione n. 27 e Via Mecenate n. 76, con gli inquadramenti e gli orari rispettivamente indicati nei vari periodi prestati alle dipendenze delle varie società appaltatrici ( Controparte_6
[...]
, Controparte_7 Controparte_8 e Parte_2 aveva denunciato la illiceità dell'appalto in violazione dell'art. 29 del D.L.vo n. 276/03 1) dichiarava la sussistenza di una illegittima interposizione di manodopera con riferimento al rapporto di lavoro tra le parti a far data dal 5/7/07; 2) dichiarava che si era costituito un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno a far data dal 5/7/07, con la qualifica di operaio e con inquadramento nel 9^ livello del CCNL del personale Parte dipendente della 3) condannava la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 5.600 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Il giudice a quo, dopo aver ricordato innanzi tutto che la fattispecie in esame era disciplinata dalla legge n. 81/15, che aveva preso il posto della legge n. 276/03 la quale, a sua volta, aveva abrogato la legge n. 1369/60, per quanto i principi da questa affermati fossero, almeno in parte, rimasti validi e dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza delle diverse normative, sostanzialmente rimasta invariata nell'enunciare i medesimi principi di diritto (cfr. Cass. n. 27213/18; Cass. n. 27105/18), affermava che la situazione di fatto che si era realizzata nel caso in esame era quella descritta dalla normativa e dalla giurisprudenza richiamata, in quanto CP_2 veniva costantemente eterodiretto dai dipendenti di Parte_1 "I testi - fatta eccezione per quelli che non avevano contatti diretti col ricorrente (si pensi al teste Tes_1 , direttore di produzione che non vedeva il ricorrente operare concretamente) – tutti hanno confermato che il
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Part teste (il Roveda ndr) era a contatto diretto con i dipendenti quali gli dicevano di volta in volta cosa dovesse fare e con quali modalità.
Part Né ha dimostrato che presso i propri studi vi fosse un reale responsabile del personale delle società appaltatrici.
CP Il teste dipendente delle aziende appaltatrici, datrici di lavoro del ricorrente ha sì affermato che egli era il responsabile delle ditte appaltatrici e che dava anche indicazioni al ricorrente sull'attività ad inizio della giornata;
è vero tuttavia che poi ha dovuto riconoscere che non seguiva né il ricorrente né gli altri dipendenti delle appaltatrici per cui era del tutto improbabile che potesse eterodirigere il ricorrente o gli altri suoi lavoratori. Part E difatti gli altri testi hanno confermato che erano loro stessi dipendenti ad organizzare il lavoro del ricorrente;
hanno anche confermato che il coordinatore dei dipendenti delle aziende Part appaltatrici era sì identificato e presente in a restava nel proprio ufficio limitandosi a invitare a presentarsi un paio di addetti al giorno tra i quali quasi sempre lo stesso CP_2 . Tes_ Il teste ha affermato che egli chiedeva espressamente che venisse chiamato il ricorrente per l'effettuazione dei lavori in considerazione della sua esperienza.
Ed ha ricordato che non facevano riferimento ad alcun referente della ditta appaltatrice il quale si trovava soprattutto nel centro di produzione. Ha poi confermato che erano essi stessi a dire al ricorrente l'attività che avrebbe dovuto svolgere.
Lo stesso teste Tes_5 ha confermato di dare direttamente al ricorrente le disposizioni di lavoro, come del resto faceva qualche altro collega.
Tes_1 Anche il teste ha confermato queste circostanze: ed in particolare che erano loro stessi a richiedere alla ditta il numero di addetti di cui avevano bisogno e ad indicare quali addetti volevano che arrivassero come nel caso del ricorrente;
ed ha affermato che loro stessi indicavano all'addetto della cooperativa cosa avrebbe dovuto fare soprattutto nelle attività minute. Ciò in quanto il preposto lo vedevano solo all'inizio ed a lui davano indicazioni delle loro necessità, dopo di che il preposto non lo vedevano più e provvedevano a dare indicazioni agli addetti loro direttamente. Infine, ha affermato che questo modus operandi è cambiato solo negli ultimi due anni.
Tes_1 Lo stesso teste ha confermato le circostanze e in particolare che loro avevano costantemente rapporti diretti con i lavoratori in quanto un referente in passato non c'era; ha poi affermato che la situazione era cambiata solo negli ultimi due o tre anni Da ciò si desume che nessuna delle ditte appaltatrici era dotata di una qualsiasi reale Part organizzazione aziendale limitandosi a mettere a disposizione di i propri - solo formali
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dipendenti affinché li utilizzasse come meglio credeva, al di fuori di una qualsiasi forma legale di somministrazione di manodopera."
Arrivava dunque a concludere che “oltre a mancare di una reale organizzazione aziendale, le società appaltatrici mancavano anche di un coordinatore o responsabile dei propri dipendenti che li eterodirigesse nel corso della giornata lavorativa."
Parte_1 ha proposto appello, affidandosi a tre ordini di censure.
Con il primo motivo di appello - "Violazione degli artt. 29 del D. Lgs. 276/2003 e 1655 e ss. cod. civ. nonché degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ." (pag. 17 e seg.)
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impugna la sentenza n. 4452/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha accertato la illiceità dell'appalto intercorso con i datori di lavoro di CP_2
[...] che si sono limitati a fornire mera manodopera.
Sostiene di aver dedotto e documentato la sussistenza di tutti gli elementi che caratterizzano la “genuinità” del contratto di appalto per cui è causa, anche in considerazione del fatto che detto contratto aveva ad oggetto prestazioni
(svolgimento del servizio di manovalanza e trasporto) certamente non rientranti Parte nel ciclo produttivo della la quale non aveva (e non ha) nel proprio organico personale a cui farle svolgere.
Evidenzia poi come nell'appalto in questione la direzione dell'attività lavorativa sia minima, dovendo i lavoratori eseguire prestazioni estremamente ripetitive ed elementari (spostamento e movimentazione di materiali), tali quindi da richiedere un apporto ridottissimo in termini di gestione ed organizzazione del lavoro.
Osserva che pure la istruttoria testimoniale ha confermato la liceità dell'appalto intercorso con le appaltatrici che si sono via via succedute: "A differenza di quanto affermato dal Tribunale, dalle deposizioni rese dai testi è emerso in modo inequivoco che i rapporti tra committente ed appaltatore sono sempre stati gestiti per il tramite dei rispettivi preposti e che, in particolare, il sig. _3 in qualità di preposto, una volta ricevute da CP_9 richieste per lo svolgimento di ogni singolo servizio, organizzava il lavoro dei dipendenti di Controparte_10
[...] addetti all'appalto in questione e da lui coordinati (tra cui l'appellato), fornendo loro le necessarie indicazioni circa il luogo in cui recarsi ed il tipo di mansioni da svolgere sul posto.
In particolare, sulla circostanza secondo cui l'appellato avrebbero operato sotto la direzione, Part controllo ed il coordinamento esclusivi di dei suoi dipendenti, senza intrattenere alcun tipo di rapporto con i formali datore di lavoro, i testi escussi hanno smentito la circostanza dando atto che l'eterodirezione è sempre stata in capo alle cooperative datrici di lavoro degli appellati...".
Rammenta, altresì, che, in materia di appalto, l'indicazione, da parte della committente, delle istruzioni indispensabili per rendere utile la prestazione dedotta nell'appalto non può rilevare quale indice di subordinazione, sufficiente a configurare un'interposizione illecita, stante la necessità di un coordinamento meramente operativo tra i soggetti direttamente coinvolti nella sua esecuzione al fine di soddisfare le esigenze della committente, essendo invece necessario verificare, per poter eventualmente giungere a tale conclusione, il contenuto specifico delle disposizioni fornite dal committente stesso......" Nella fattispecie de qua, il Tribunale sembra aver confuso l'interazione tra referenti della committente ed addetti dell'appaltatore quanto al contenuto dei servizi appaltati I che, nel caso di specie, si è- Part glieffettivamente verificata ed è consistita nella semplice richiesta, formulata da personale di appellati, di spostare determinati materiali (previsti espressamente dal contratto di appalto) da un posto ad un altro con l'impartizione di direttive e/o disposizioni attinenti all'organizzazione del
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lavoro (quale, ad esempio, sempre con riferimento al caso in esame, l'eventuale indicazione all'appellato delle modalità e tempistiche con cui svolgere le attività, circostanza invece non emersa in alcun modo in sede istruttoria).
Nel primo caso, infatti, si realizza un fisiologico coordinamento - pienamente legittimo, come già evidenziato supra tra committente ed appaltatore necessario ai fini della corretta esecuzione dell'appalto (che, altrimenti, non sarebbe possibile); per contro, nella seconda ipotesi si è in presenza di una vera e propria etero-direzione (la sola in grado di inficiare la genuinità dell'appalto, con conseguente accertamento della subordinazione)....”
Con il secondo motivo di appello - “Violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ..." (pag. 32 e seg.) - impugna la sentenza n. 4452/24 nella parte in cui il
Tribunale di Milano ha dichiarata la decorrenza del rapporto tra le parti a far data del 5/7/07, nonché a “tempo pieno".
Ricorda di avere puntualmente contestato sin dalla propria costituzione in
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giudizio della pretesa decorrenza rapporto di lavoro, producendo
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documentazione (doc. n. 7 e 8) attestante che figurava tra i CP_2 lavoratori operativi nell'ambito dell'appalto di manodopera unicamente a partire dal 1° gennaio 2016, documentazione non considerata dal giudice a quo.
Analogamente si duole del riconoscimento di un rapporto full time, avendo lo dichiarato nel corso del libero interrogatorio che "mi recavo quasi stesso CP_2 sempre in RAI tranne le volte che venivo mandato in RAIWAY sempre in corso Sempione" (cfr. verbale udienza del 14 settembre 2023)" - ovvero quando lavorava per un soggetto giuridico distinto dalla attuale appellante - dichiarazione che è stata corroborata dalla deposizione di Testimone_16 : "ad inizio delle trasmissioni, il ricorrente veniva chiamato anche 4-5 giorni alla settimana, in quanto c'era un'attività più intensa da svolgere.
Invece, nelle settimane successive, quando la produzione era avviata, poteva essere chiamato anche solo 3 volte al mese o una volta a settimana. Negli altri giorni mi capitava di vederlo in RAI al centro di produzione oppure al centro radiofonico o anche per Raiway" (cfr. verbale udienza del 15 febbraio 2024). "
Con il terzo motivo di appello - "Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ." (pag. 34 e seg.) – denuncia la omessa pronuncia in merito all'eccezione di intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 32,4^ comma, lettera d) della legge n. 183/10, dall'impugnazione di tutti i contratti di appalto eseguiti in epoca anteriore al 13/12/22.
Rileva di avere sollevato tempestivamente detta eccezione, in quanto"la prima contestazione, anche solo stragiudiziale, è stata formalizzata solo con lettera del 13 febbraio 2023
(cfr. ns. doc. n. 29, fasc. primo grado), come ampiamente dedotto e documentato in atti. La censura aveva ad oggetto tutti i rapporti d'appalto anteriori a tale data, rispetto ai quali risultava dunque spirato il termine decadenziale di 60 giorni previsto dalla normativa richiamata".
Cita per una analoga fattispecie la sentenza n. 2108/17 della Corte di Appello di
Milano e rammenta che "La giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo chiarito che l'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, richiede a pena di decadenza - che il lavoratore impugni entro
- statuito che l'onere sussiste anche nei casi di appalto o somministrazione ritenuti illeciti, in quanto il lavoratore chiedendo l'imputazione del rapporto ad un soggetto diverso da quello formale - è
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tenuto ad attivarsi entro il medesimo termine decadenziale stabilito per il licenziamento". resiste in giudizio, difendendo la sentenza impugnata e CP_2 replicando alle doglianze di controparte.
Quanto al primo motivo, insiste sulla sussistenza di una fattispecie di interposizione illecita, non potendosi individuare, nel caso di specie, il rischio d'impresa delle società appaltatrici e la loro autonoma organizzazione dei mezzi (non mettevano a disposizione macchinari e attrezzature di lavoro, né capitali;
non esercitavano il potere direttivo sui lavoratori inviati a lavorare presso [...] Pt_1 .
Quanto al secondo motivo, insiste sul fatto che risulta pienamente provata la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro tra lui e Parte_1 con decorrenza dal 5/7/07, data in cui egli era stato formalmente assunto dalla prima delle società che si sono susseguite nella titolarità del rapporto, società che hanno tutte costantemente operato in appalto presso l'azienda radiotelevisiva. E precisa che l'irregolarità dell'appalto implica la costituzione in capo all'utilizzatore di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
Quanto al terzo motivo, fa presente di non avere mai ricevuto, nel corso degli anni e dei vari cambi di appalto, alcun provvedimento in forma scritta teso a negare la titolarità del rapporto di lavoro da parte di Parte_1 o, comunque, alcun provvedimento equipollente a un atto di recesso.
All'udienza del 10/6/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Sulla decadenza ex art. 32, 4^ comma lettera d) della legge n. 183/10 (III motivo)
Il rilievo è condivisibile, non avendo il Tribunale di Milano affrontato la questione preliminare, che va pertanto esaminata in questa sede.
E' opportuno ricordare che ha lavorato, senza soluzione di CP_2 continuità, alle dipendenze di svariate ditte appaltatrici sempre in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel dettaglio risulta per tabulas (docc. da 1 a 25 ricorrente) che il predetto è stato:
e dal 2/1/12 1) dal 5/7/07 al 31/12/11 in forza a Controparte_11 al 30/9/17 in forza alla cessionaria a seguito di Controparte_12 trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.;
2) dall'1/10/17 al 31/3/19 in forza ad Arca Global Service Coop. Pt 3 rapporto poi trasformato in part time al 50% dall'aprile 2019 fino al dicembre 2020;
3) dall' aprile 2019 al dicembre 2020 in forza a Geco Servizi s.r.l.s. sempre con un orario di lavoro part time al 50%;
4) dall'1/1/21 al 31/8/21 in forza a Controparte_7
5) dall'1/9/21 al 30/9/22 in forza a Roger Logistics Impresa Consortile a r.l.;
6) dall'1/10/22 al 31/1/23 in forza a Controparte_8 (unico rapporto cessato per dimissioni); 7) dal 3/2/23 in avanti in forza a Parte_2
La lettera di impugnazione stragiudiziale è datata 13/2/23 (doc. 29 ricorrente) e secondo l'assunto della attuale appellante si sarebbe verificata decadenza per tutti i contratti antecedenti al 13/12/22 (60 gg.), in virtù dell'art. 32, comma 4, lettera d), della legge 183/10, in forza del quale “le disposizioni di cui alla L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: [...] d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".
La giurisprudenza di legittimità ha delimitato il perimetro di applicazione del disposto citato. In particolare, con la ordinanza n. 34181/22 è stato chiarito quanto segue: "In primo luogo, questa Corte, ritenuto imprescindibile che vi sia una comunicazione scritta da cui far decorrere il termine di decadenza, ha escluso l'operatività di detta decadenza in caso di licenziamento intimato oralmente (v. Cass 11 gennaio 2019, n. 523; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25561; Cass. 9 novembre 2015, n. 22825).
Ed infatti, l'esistenza di una comunicazione scritta è uno degli elementi che caratterizzano l'applicazione della norma;
non a caso, anche nell'ipotesi del trasferimento ex art. 2103 cod. civ.
(pur estranea a quella di cessazione del rapporto di lavoro) è prevista la necessità di impugnare stragiudizialmente il provvedimento a pena di decadenza e di depositare il ricorso nel termine dettato anche per i licenziamenti.
È da ritenersi, dunque, che anche il comma 4 lett. d) dell'art. 32, comma 4, al pari del comma 3, estende l'onere di impugnativa stragiudiziale purché vi siano specifici provvedimenti datoriali, cioè
"atti", da contestare, in mancanza dei quali la decadenza non opera. Né può sostenersi, sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice, vuoi perché una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore - vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non è a conoscenza.
Né detto dies a quo può individuarsi nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570).
Infatti, poiché l'azione per far valere la reale titolarità del rapporto non è un'azione costitutiva, ma dichiarativa, titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente.
Per l'effetto, secondo l'orientamento di legittimità (cfr., Cass. n. 30490 del 2021 cit.), fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale.
La necessità, ai fini dell'applicazione del suddetto termine decadenziale, di un provvedimento scritto da impugnare, è stata affermata da questa Corte a proposito del licenziamento orale già sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 6, L. n. 604 del 1966 (in tal senso v. Cass. 29 novembre
1996, n. 10697), il che è stato poi ribadito anche dopo la riforma del citato art. 6 operata dal cit. art. 32 della legge n. 183/2010 (cfr. Cass. 9 novembre 2015, n. 22825; Cass. n. 523/2019 cit.). La necessità, ai fini dell'applicazione del termine decadenziale, di un provvedimento scritto da impugnare è ulteriormente confermata dalla previsione dell'art. 32, comma 3, lett. b), riferita al
"recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto", nonché dalla lett. c), concernente il "trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile": in entrambi i casi si fa riferimento ad un provvedimento datoriale che si assume illegittimo;
infatti, quanto alle previsioni del comma 4 dell'art. 32 cit. e, specificamente in relazione alla lett. c), questa Corte ha escluso l'applicazione del termine di decadenza alla domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario, limitando la suddetta previsione alle ipotesi "in cui il lavoratore contesti la cessione del contratto",
o meglio il passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario per effetto di un trasferimento d'azienda posto in essere dal suo datore di lavoro" (Cass. 4 aprile 2019, n. 9469; Cass. n.
13648/2019 cit.; Cass. n. 28750/2019 cit.; cfr. anche Cass. n. 13179/2017 cit. che ha escluso che sia assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 l'azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice).
Ancora con specifico riferimento al contratto di collaborazione a progetto, questa Corte ha precisato che qualora un simile rapporto si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della legge n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di "recesso del committente" e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare" (Cass. 10 dicembre 2019, n. 32254; Cass. 25 novembre 2019, n.
30668); nella medesima pronuncia si è sottolineato come, anche là dove l'obbligo di impugnazione stragiudiziale è stato esteso all'accertamento della natura del rapporto intercorso tra le parti, ai sensi della lett. a) del terzo comma dell'art. 32 citato, ciò è avvenuto sempre in relazione ad atti di risoluzione del rapporto per volontà datoriale;
la disposizione di cui alla lett. a) del comma 3 cit. è, difatti, formulata con riferimento a "licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro", il che conferma la natura impugnatoria della disposizione in esame.
Gli esempi che precedono sono tutti di termine decadenziale decorrente o da atti scritti recettizi nei confronti del lavoratore oppure da un fatto appositamente tipizzato dal cit. art. 32 (scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato).
Ritiene, quindi, il Collegio, conformemente al citato orientamento, che estendere analogicamente ad un "fatto" (la cessazione dell'attività del lavoratore presso il committente) una norma (l'art. 32 cit.) calibrata in relazione ad "atti" scritti e recettizi o ad un diverso e tipizzato fatto (scadenza del contratto a tempo determinato) incontra plurimi ostacoli. Il primo - insormontabile e già di per sé dirimente- risiede nel carattere eccezionale delle norme in tema di decadenza, in quanto tali non suscettibili di applicazione analogica. Il secondo consiste nell'aporia che si creerebbe rispetto all'impianto complessivo del combinato disposto degli artt. 6 legge n. 604/1966 e 32 legge n.
183/2010 e alla costante giurisprudenza di questa S.C. che, come già detto, ricollega il suddetto onere di impugnazione a provvedimenti datoriali scritti.
Il terzo si riscontra nell'obbligo per il giudice di adottare - fra più possibili interpretazioni - una che sia costituzionalmente conforme. Introdurre nuovi termini decadenziali per l'esercizio d'un dato diritto appartiene alla discrezionalità del legislatore: nondimeno essa non può esprimersi con modalità tali da determinare, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, il totale sacrificio o la compressione eccessiva di uno di essi, dovendosi invece tenere conto della proporzionalità dei mezzi rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare e delle finalità che si vogliano perseguire, considerate le circostanze e le limitazioni concretamente sussistenti (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 e n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n.
1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2001). Ora, per rispettare il nucleo irriducibile del diritto d'azione di cui all'art. 24 Cost. è necessario che qualunque suo ipotetico termine di decadenza venga configurato in modo tale che il dies a quo del suo decorso sia esattamente individuabile dal soggetto onerato, mentre nel caso in oggetto il lavoratore, finché non riceva una formale comunicazione, non sa se e quando cesserà definitivamente il proprio personale utilizzo (e/o quello di tutti gli altri suoi colleghi di lavoro) presso il committente.
Ammettere, invece, il decorso della decadenza anche in difetto di una formale comunicazione di cessazione di tale utilizzo renderebbe eccessivamente aleatorio l'esercizio del diritto d'azione del lavoratore, stante l'intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il dies a quo. Per di più tale difficoltà sarebbe acuita dalla brevità del termine (60 giorni), il che esclude che anche soltanto una porzione di esso possa essere erosa dal tempo necessario ad accertare l'effettiva definitività della cessazione dell'impiego presso il committente.
Infine, va ricordato che l'art. 39, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore", è riferito alla sola somministrazione lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché, sempre in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica.
Né è conferente al caso in esame il precedente di Cass. 13 settembre 2016, n. 17969 in tema di somministrazione irregolare, secondo cui per costituire il rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatore, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è onere del lavoratore impugnare il licenziamento nei confronti di quest'ultimo, posto che, in virtù del subentro disposto ex lege, gli atti di gestione compiuti dal somministratore producono nei confronti dell'utilizzatore tutti gli effetti negoziali, anche modificativi del rapporto di lavoro, ivi incluso il licenziamento: e non
è conferente sia perché riferito alla somministrazione irregolare (e non all'appalto, oggetto della presente controversia) sia perché riferito all'impugnazione d'un licenziamento comunicato per iscritto (il che nella specie è mancato ove si consideri la figura del committente)." (così Cass. n.
34181/22 citata).
Anche con la recente ordinanza n. 6266/24 la Corte di Cassazione ha ribadito che non è previsto alcun termine decadenziale per l'esperimento dell'azione di accertamento d'interposizione fittizia di manodopera promossa dal lavoratore e che in tal caso l'art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183/10 si applica solo se vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto;
e che, qualora l'appaltatore/datore di lavoro formale licenzi un lavoratore adibito ad un appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, diretta a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza ex art. 6 della legge n. 604/66 nei soli confronti del soggetto che ha adottato l'atto, mentre l'azione di costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, volta ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza.
Applicando detti principi al caso in esame, l'eccezione va disattesa.
Nella fattispecie concreta il licenziamento datato 31/8/21 di Controparte_7 per cessazione dell'appalto (doc. 18 ricorrente) o quello operato dalla successiva datrice di lavoro (peraltro non prodotto in atti), non può avere rilevanza in questo giudizio, trattandosi di recessi del soggetto interposto e non esistendo un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto da cui far decorrere con certezza il termine decadenziale previsto dalla norma citata.
*Sulla accertata sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro full time dal 5/7/07 (I e II motivo) Le censure che possono essere trattate insieme stante la loro stretta connessione sono prive di pregio.
La Suprema Corte ha in più occasioni affermato che "l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudo-appalto) vietata dalla L. n.
1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza (o meno) della modestia di tale apporto (sulla quale riposa una presunzione "iuris et de iure") deve essere accertata in concreto dal giudice del merito, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante) l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto (v. pure Cass. n. 4585 del 1994); detto criterio assume pregnanza ancora maggiore con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 276 del
2003 laddove la descritta presunzione prevista dalla L. n. 1369 del 1960 - concepita peraltro in un'epoca non ancora pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche -
è stata oggetto di abrogazione e "non è più richiesto che l'appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell'appaltante, è possibile provare altrimenti - purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa - la genuinità dell'appalto così, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali cd. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 15517 del 2019; Cass.
n. 21413 del 2019; Cass. 27213 del 2018; Cass. n. 30694 del 2018)". (così Cass. n. 20640/23); e che
"...In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro". (così Cass. n. 12551/20). inLa giurisprudenza di legittimità è dunque consolidata nel riconoscere particolar modo per gli appalti c.d. labour intensive nei quali l'apporto lavorativo è preminente - nel potere di direzione e di organizzazione il discrimen tra l'appalto di servizi e la mera somministrazione di manodopera: “L'eterodirezione si ha quando l'appaltante-interponente, non solo organizza, ma anche "dirige" i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quanto restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 28 marzo
2013, n. 7820), mentre l'interponente-committente non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti, utilizzandoli in prima persona (Corte Giustizia 6 marzo 2014, causa C-458/12, Amatori, con riferimento al trasferimento di azienda o di ramo di azienda). Alla interposta, quindi, in presenza di eterodirezione, restano solo compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa. Il rischio di impresa resta, comunque, un requisito essenziale dell'appalto "genuino" (Cass., 28953/2018)" (così Cass. n. 34727/19; conf. Cass. n. 12551/20).
E' documentale, oltre ad essere incontroverso, che gli appalti conferiti da [...] Pt_1 avessero ad oggetto servizi di manovalanza, trasporto (leggero e pesante) e magazzinaggio e che CP_2 sia stato sempre adibito a mansioni di prelevamento dal magazzino, di trasporto e di posizionamento di armadi, sedie, tavoli e di qualsiasi altra tipologia di mobilia e di materiale, oltre a mansioni di carico e scarico, sui e dai camion e furgoni di Parte_1 del materiale e delle attrezzature utili per le riprese televisive e dunque a mansioni meramente esecutive.
Il fatto che CP_2 eseguisse la sua prestazione in base alle direttive fornite dal personale dipendente della committente-attuale appellante emerge con chiarezza dalle deposizioni raccolte:
- "eravamo comunque sempre noi [i dipendenti Parte_1 ndr] a dire al ricorrente che tipo di Tes_1 attività avrebbe dovuto svolgere da noi" (teste );
-“io [il preposto delle appaltatrici formali datrici di lavoro ndr] gli che tipo di lavoro doveva svolgere e in quale settore. Dopodiché, io tornavo a fare il mio lavoro" (teste _3);
-"lui trasportava il materiale da una parte all'altra, secondo le nostre indicazioni [...]. Ero soprattutto io [dipendente di Parte_1 ndr] a dare indicazioni sulle necessità che lui doveva svolgere;
però poteva capitare che anche qualche mio collega lo facesse" (teste Tes_5);
- “di solito, è la stessa persona che ha fatto richiesta della collaborazione [e cioè un dipendente di Parte_1 ndr] a indicare all'addetto quale attività deve compiere" (teste
Tes_11;
- "nel corso dell'attività, non essendo presente il preposto, siamo noi a dare indicazioni minute sulle singole cose da fare, sempre all'interno degli spazi di lavoro che ci competono" (teste
Tes_11;
- "[il signor CP_2 e un altro addetto delle appaltatrici ndr] venivano accompagnati in magazzino, le apparecchiature venivano caricate sul furgone e, quindi, ci davamo appuntamento presso la sede dell'evento; qui si diceva ai due addetti di trasportare e sistemare in una certa e determinata posizione la strumentazione, in base alle esigenze. Noi, quindi, avevamo un rapporto diretto con gli addetti" (teste Tes_15.
CP_2Inoltre, sui luoghi in cui operava (nei singoli reparti 'in sede', o in esterna) non c'era di norma un responsabile o un referente delle appaltatrici e le volte in cui era presente si limitava ad accogliere gli operai e a dare loro indicazioni del tutto generiche:
- "io, o chi per me, chiamavamo la ditta appaltatrice, invece, non facevamo riferimento ad un referente della ditta, che pure era presente in ma che si occupava esclusivamente del centro di produzione [...]. Il referente si occupava di coordinare il personale della ditta addetto specificamente al centro di produzione" (teste );
- "io [preposto delle appaltatrici ndr ] gli dicevo che tipo di lavoro doveva svolgere e in quale settore. Dopodiché, io tornavo a fare il mio lavoro" (teste _3);
- "un preposto che io sappia c'è sempre stato. In passato non aveva un ufficio e, quindi, penso girasse nei vari studi. Invece, ultimamente, ha un suo ufficio ben preciso....non essendo presente il preposto, siamo noi a dare indicazioni minute sulle singole cose da fare [...]" (test Tes_11;
- "non abbiamo mai conosciuto un referente o caposquadra [...]. Negli ultimi tempi, però, credo nel
2019-2020, c'è stato un referente della cooperativa a cui ci riferivamo per l'attività che necessitavamo..." (teste Tes_15.
Aggiungasi che era Parte_1 a decidere quanti lavoratori delle appaltatrici impiegare, di volta in volta, in ogni reparto o nel corso di ciascuna produzione televisiva e che le appaltatrici si limitavano a inviare i lavoratori nel numero richiesto dalla committente:
Part "dopo la richiesta del personale di cui aveva bisogno, fatta dalla lla ditta, si presentavano in Part li addetti" (test Sulis);
-"qualcuno di noi o io stesso contattavamo l'ufficio logistica e chiedevamo un certo numero di addetti, in base al lavoro che c'era necessità di fare” (teste Tes_11;
-"[...] noi facevamo richiesta di personale per la movimentazione della strumentazione tecnica finalizzata alla registrazione dell'evento [...]. Noi come radio abbiamo sempre fatto richiesta di due persone" (teste Tes_15;
"lo [dipendente di Parte_1 ndr], in considerazione dell'esperienza che il ricorrente aveva in Part Tes chiedevo espressamente che venisse mandato lui” (teste ); Part
-"il ricorrente era quello, tra i lavoratori, che aveva maggiore eesperienza in
[...], Molto frequentemente, il ricorrente veniva addetto ai Servizi Generali di (teste _3);
- "capitava anche di segnalare delle preferenze ma senza nessun vincolo. Non capitava certo con l'ufficio logistica ma con la persona della cooperativa a cui chiedere di mandare una certa persona"
(teste Tes_11;
- "Noi come radio abbiamo sempre fatto richiesta di due persone. Una di queste era spesso il ricorrente" (teste Tes_15.
Per quanto concerne, invece, la decorrenza riconosciuta dal giudice a quo a far tempo dal luglio 2007 - che sarebbe smentita dall'elenco prodotto dalla attuale appellante, da cui emerge che il nominativo dell'appellato è indicato negli elenchi dei lavoratori occupati nell'appalto dal gennaio 2016 (doc. n. 7 resistente) - il Collegio osserva che, se è vero che i badge e/o i cartellini presenza offerti in visione da CP_2 sono successivi al periodo in contestazione, è altresì vero che dalla istruttoria si ricava che questo ultimo è stato impiegato nei servizi di trasporto e movimentazione del materiale utile per la realizzazione delle riprese Parte televisive della fin dalla assunzione con Controparte_11
-"negli ultimi 10 anni sono stato funzionario addetto agli asset immobiliari e servizi. Servivamo il centro di produzione. Mi trovavo in Sempione. Ho conosciuto il ricorrente;
lui si trovava già là quando sono arrivato nel 2000 ed è sempre rimasto in quel settore” (teste ); Part dal 2007 al 2023. Il ricorrente
- "sono stato dipendente delle aziende che collaboravano con Part
[...]. Che io sappia, lui [il era quello, tra i lavoratori, che avevo maggiore esperienza in era addetto sempre a serviziCP_2 (teste _3); Part
-"sono dipendente dal 1991 [...]. Conosco il ricorrente. Non abbiamo mai lavorato insieme;
però è chiaro che negli ultimi 30 anni è capitato di conoscerci, frequentando gli stessi ambienti”
(teste Tes_1 ). comeRiguardo, da ultimo, alla sussistenza di un rapporto di lavoro full time correttamente messo in luce dalla difesa dell'attuale appellato - la mancanza di genuinità dell'appalto e dunque la mera somministrazione di manodopera comporta la costituzione in capo all'utilizzatore di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in difetto di alcuna formalizzazione in ordine alla limitazione di orario con il soggetto interponente/effettivo datore di lavoro.
La sentenza gravata deve perciò essere integralmente confermata, in quanto, nonostante sia stato abrogato l'art. 1 della legge n. 1369/60, permane la contrapposizione tra l'appalto genuino» e la «interposizione illecita» (art. 84, D.L.vo n. 276/03) e si continua a distinguere il genuino appalto di opere e servizi sulla base dei medesimi criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità per individuare l'ambito di operatività della legge n. 1369/60 (cfr. art. 29, comma 1 del decreto citato).
Ne consegue che, non rientrando il caso concreto nelle eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente (distacco e somministrazione regolare), [...] Pt_1 quale soggetto interponente, deve essere considerato l'effettivo utilizzatore.
Per queste considerazioni l'appello va rigettato.
-in base alLe spese processuali del grado, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 valore indeterminabile della controversia (€ 26.001-52.00) ed alla assenza di istruttoria seguono la soccombenza.
L'attuale appellante è inoltre tenuta a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4452/24 del Tribunale di Milano, che conferma.
Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in €
3.500,00 oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 10/6/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni dott.ssa Susanna Mantovani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
60 giorni dalla cessazione del rapporto (o dall'atto da cui desume un effetto estintivo o modificativo della titolarità del rapporto) anche i contratti formalmente stipulati con soggetti diversi da quello che egli ritiene essere il vero datore di lavoro. La stessa Corte di Cassazione ha