Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott.ssa Lidia Greco Giudice
3. dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1658/2024 R.G.V.G. promosso da nato in [...] il [...], elettivamente dom. presso lo Parte 1
,
studio dell'avv. AN Panebianco che rapp. e dif. per procura in atti.
E
nata in [...] il [...], elettivamente dom. presso lo CP 1 '
studio dell'avv. Maria Teresa Cimino che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza dinnanzi al Giudice relatore-delegato, Cons. dott. Cannata
Baratta, in data 14/11/2024 i difensori delle parti precisano concordemente e congiuntamente le conclusioni chiedendo statuirsi, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio congiunto n.
3604/2017 emanata inter partes dal Tribunale di Catania in data
27/7/2017, nei termini dell'indi congiunto ricorso del 19/10/2024, onde la causa viene rimessa in deliberazione al Collegio.
Tanto premesso, l'accordo delle parti procede alle seguenti condizioni di cui al congiunto ricorso del 19/10/2024:
Av AN Panebianco
-Patrocinante in Cassazione-
-Patrocinante In Cassazione vla Malta n.3 1la Vittorio Emanuele n.44 95127 Catania 95046 Palagonia (CT)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
"RICORSO CONGIUNTO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
EX.ART.337 QUINQUIES C.C, E 710 C.P.C
PER Sig.IS AN, nato a [...], il [...] e res. alla via Senatore Roberto
Raffilli n.2, Valenzano (BA). C.F:[...]. rappresentato difeso dall'Avv. AN Panebianco, presso il cui Studio Legale è elettivamente domiciliato.
RICORRENTE.
CONTRO
: Sig.ra AT LL, nata a [...] il [...] c res. in via Pietro Dell'Ova
n.398, piano 2 Scala A, Tremestieri Emeo (CT) CF CHLGTA74P55C3510, rappresentata e difesa dall'Avv.Maria Teresa Cimino, presso il cui Studio Legale è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
PREMESSO CHE
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nel Proc civ.16467/2016 R.G
Trib.Catania, il Sig IS AN adiva l'intestato Tribunale per chiedere, di:
*1-Aumentare l'assegno di mantenimento per la figlia NA AN, ad € 400,00 mensili posto a carico della madre, Sig.ra AT LL, con decorrenza dal deposito del ricorso, in subordine, nella diversa maggiore e/o minore somma che il Collegio riterrà di Giustizia
2-Revocare la statuizione indicata in seno alla Sentenza di divorzio nella parte in cui la Sig.ra
LL AT non versi il mantenimento indiretto nel mese in cui si recherà a Valenzano (BA),
per vedere la figlia, atteso che la stessa vi si reca soltanto per pochi giorni e poche volte all'anno,
circostanza che non giustifica la mancata erogazione del mantenimento di un intero mese".
Che il ricorso di cui sopra veniva rubricato al n.1658/2024 R.G Trib.CT con udienza fissata dinnanzi al G.I, Dott.Cannata Baratta per il 14-11-2024.
Che la SI AT LL conferiva mandato difensivo all'Avv. Maria Teresa Cimino del Foro
di Enna per assisterla nel presente giudizio.
Che nelle more le parti addivenivano ad una soluzione congiunta della controversia e così
strutturata:
1-La SI AT LL corrisponderà fin da subito, e direttamente alla figlia maggiorenne la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese all'iban:
[...], intestato alla figlia NA AN, il tutto per l'intera durata del corso di studi universitari che la figlia sta seguendo nella città di Torino.
2-1 Sigg.ri AN e LL si faranno carico dal 50% ciascuno delle spese di locazione e delle utenze domestiche dell'immobile condotto dalla figlia a Torino dove la stessa frequenta l'Università
3-Che i genitori si faranno carico interamente delle spese di viaggio di andata e ritorno della figlia da Torino a Bari e viceversa (il padre), e da Torino a Catania e viceversa (la madre),e divideranno al 50% le spese straordinaric secondo le linee guida stabilite dal Tribunale di
Catania
4-Spese legali interamente compensate fra le parti.
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti, cosi come rappresentate e difese chiedono all'On.le Tribunale adito, di volere omologare le sopra indicate condizioni di modifica al divorzio, ed atteso il fatto che il
Sig. AN IS vive a Bari, si chiede che l'udienza venga svolta in forma cartolare,
allegando alla presente modifica delle condizioni di divorzio, apposito verbale d'udienza sottoscritto dalle parti con espressa rinuncia a comparire personalmente.
Catania, 19.10.2024
Con osservanza.
Six IC MO SI AT LL EC
Verà la firma
Avv.AN Pontino Ay Maria Teresa Cimine.
Form Pr o PROC.CHN16557024 R.G TRIBCATANIA
*NOTE D'UDIENZA CARTOLARI EXART 127 TER C.P.C
Per Sig TI AN, rappresentato e difesa dall'Ave. Panebianco AN
RICORRENTE
Centro SI AT LL, rappresentata e difesa dall' Avy, Maria Teresa Cimino.
RESISTENTE.
Oggi gli Avv.AN Panchianco e Maria Teresa Cimino, quali difensore delle panti.
insistono per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di divorzio,
Noi sottoscritti Sig.IS CI, nato a [...], il [...] e res. alla via Senatore
Rebene Ruffin.2, Valenzano (BA), C.F[...]. e Sig.ra AT LL,
nara a Catania il 15-09-1974 e res. in via Pietro Dell'Ova n.398, piano 2° Scale A, Tremestieri
Etneo (CTCF: CHLGTA74P55C3510, processuali Come 157 parti
Proc.Civa 16582024 RG Trib Cemmia
DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA PERSONALE RESPONSABILITA'
Ai sensi e per gli effetti del D.L n. 137/2000 del 19-05-2000 23.e dell'art. 127 ter cpc.
Exters steel informati dai nostri difensori del fatto di non presenziere fisicamente all'udienza, e pertanto chiediamo la trattazione cartolare del processo.
Di avere di conseguenza scelto liberamente di non presenziare all'udienza
Di volere confermare le condizioni di modifica del divorzio statuite in seno al ricorso congiunto da noi che saitusendo e di non volerci riconciliare.
SCristiana Mac Sign Agna C
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Av ram Pan ce
Marcus مخلسه Fucce Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque, configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ex art. 91 cpc.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il presidente
Cannata Baratta