Articolo 18 della Legge 6 agosto 1967, n. 698
Articolo 17Articolo 19
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19 agosto 1967
Art. 18. Onere finanziario

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1967 con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 19 agosto 1967
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