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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Collegio, composto dai Magistrati
Alessandra Arceri Presidente Rossella Milone Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 579/2024, promossa in grado di appello da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Paolo Bassano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cernusco Lombardone (LC) in via Papa Giovanni XXIII n. 20; APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli Avv.ti Rocco Greco e Marwa El Namr ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo a AR (BS) in via Mantova n. 250; APPELLATI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis: Nel merito:
- accogliere, per tutti i motivi dedotti, il proposto appello;
- per l'effetto, riformando i capi della sentenza appellata, e previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare la validità del contratto di cessione “res litigiosa” sottoscritto tra l'ing. ed i Sigg.ri Parte_1 Controparte_3
in data 1 giugno 2019, con ogni conseguenza di legge;
[...]
- condannare, in ogni caso, gli appellati alla restituzione delle somme ricevute “medio tempore” per spese legali di soccombenza di primo grado da parte del sig.
[...]
come da doc. 5 depositato dall'appellante in sede di costituzione. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali come per legge per entrambi i gradi. In via istruttoria: Si richiamano le produzioni documentali già effettuate all'atto della costituzione in appello.”
Per e Controparte_1 Controparte_2
“In via principale Dichiarare inammissibile perché non risponde ai requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c., perché l'impugnazione è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., perché in violazione dell'art. 345 c.p.c. sono state proposte domande nuove in appello e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Milano n. 10198/2023 - RG n. 47576/21, in persona del Giudice Unico Dott. Patrizio Gattari e per l'effetto confermare la sentenza resa. In ogni caso, in subordine si ripropongono le conclusioni del primo grado Dichiarare la nullità del contratto del 01.06.2019 per mancanza di causa valida, per errore e/o violenza e/o dolo e per l'effetto dichiarare che i sig.ri Controparte_1
e nulla devono all'ing.
[...] Controparte_2 Parte_1 condannando lo stesso alla restituzione della somma indebitamente percepita di € 36.341,06 euro ovvero a quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta dal Giudice secondo equità In via ulteriormente subordinata
- Accertato l'inadempimento dell'Ing. alle obbligazioni Parte_1 contrattualmente assunte, dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c. e per l'effetto dichiarare che i sig.ri e Controparte_1 nulla devono all' Ing. e di conseguenza Controparte_2 Parte_1 condannare lo stesso alla restituzione della somma indebitamente percepita di € 36.341,06 euro ovvero a quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta dal Giudice secondo equità. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle prove orali contenute negli atti di causa da intendersi qui integralmente ritrascritte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I coniugi e (di seguito, anche i Controparte_1 Controparte_2
) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'Ing. Pt_2 [...]
esponendo: Parte_1
- di essere proprietari di un immobile del tipo “villetta a schiera”, sito nel Comune di Castel Goffredo (MN), che presentava vizi di isolamento acustico, in quanto realizzato in violazione dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997;
pag. 2/10 - di essersi affidati, con i proprietari delle villette contigue, affette dal medesimo vizio, all'Ing. il quale, con altri professionisti, tecnici e avvocati, aveva Parte_1 offerto assistenza per promuovere l'azione risarcitoria;
- di avere, in data 7.12.2011, stipulato un contratto di mandato nel quale i professionisti, effettuati gli accertamenti tecnici preliminari, avrebbero deciso in autonomia l'opportunità di procedere con l'iniziativa giudiziale;
- di essere il compenso spettante ai professionisti legato, per contratto, all'esito di tali accertamenti;
segnatamente: a) in caso di esclusione dell'opportunità dell'azione giudiziale, un compenso complessivo simbolico di Euro 150,00, oltre accessori e spese;
b) in caso di esercizio dell'azione, invece, un compenso strutturato come segue: i) fisiologicamente, i professionisti avrebbero avuto diritto ad un compenso complessivo pari al 35% delle somme che i proprietari delle villette avrebbero incassato a titolo di risarcimento del danno, oltre spese, secondo il meccanismo della quota-lite; ii) se gli attori avessero rinunciato agli atti o revocato il mandato ai difensori, i professionisti avrebbero percepito un compenso pari al massimo delle tariffe professionali, oltre spese e avrebbero avuto altresì diritto al pagamento di una penale di Euro 4.500,00; iii) se fosse stata raggiunta un'intesa stragiudiziale tra le parti senza l'intervento o il coinvolgimento dei professionisti, questi avrebbero avuto diritto, a loro scelta, al 35% di quanto ottenuto in via transattiva ovvero al massimo previsto dalle tariffe professionali, oltre spese;
- di avere agito in giudizio nei confronti dell'impresa costruttrice Imeb S.r.l., della cooperativa assegnataria , del progettista e del direttore dei lavori, Ing. Parte_3 CP_4
[...]
- di essere la causa stata inizialmente promossa dinanzi al Tribunale di Milano, che si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Brescia, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite;
- di avere concluso in data 27.1.2014 un secondo contratto con l'Ing.
[...]
e l'Ing. , in forza del quale questi ultimi si erano Parte_1 Controparte_5 obbligati ad anticipare le spese di lite del giudizio innanzi al Tribunale di Milano verso il riconoscimento in loro favore del 3% dell'eventuale risarcimento riconosciuto all'esito del giudizio;
- di avere il Tribunale di Brescia, innanzi al quale era stato riassunto il giudizio, disposto una CTU, all'esito della quale era emersa l'effettiva violazione dei requisiti acustici passivi e il risarcimento spettante ai era stato quantificato in Euro Pt_2
60.000,00;
- di avere il giudice bresciano liquidato in favore del CTU l'importo complessivo di Euro 27.000,00, ponendolo provvisoriamente a carico solidale di tutte le parti;
- di avere il CTU intimato precetto a tutti gli attori, inclusi i cui era seguita la Pt_2 notifica di un pignoramento presso terzi per Euro 35.000,00;
- di essersi trovati, a causa di tale pignoramento, nell'impossibilità di far fronte alle spese quotidiane e alle rate del mutuo e di avere, in data 1.6.2019, stipulato con l'Ing. un contratto di “cessione della res litigiosa” (di seguito, anche il Parte_1
pag. 3/10 “Contratto”), in forza del quale avevano trasferito la titolarità del credito risarcitorio ancora sub iudice verso il pagamento della somma di Euro 1.100,00 da intendersi
“comprensivo del rimborso delle spese ad oggi sostenute per anticipazioni (euro 157,03) e acconto CTU (euro 634,40), già al netto della compensazione con l'importo (euro 1.386,63) a suo tempo mutuato dal cessionario ai cedenti per far fronte alle spese derivanti dall'ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Milano” con integrale accollo delle spese e delle competenze degli altri professionisti incaricati per l'assistenza nelle cause, delle spese di CTU e di tutte le altre spese sino ad allora sostenute;
- di essere stata pronunciata, in data 27.7.2021, la sentenza del Tribunale di Brescia, che aveva condannato le parti convenute a pagare ai la somma di Euro 67.111,85 Pt_2 oltre alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di CTU;
- di avere l'Ing. e gli attori che non avevano ceduto il proprio credito Parte_1 litigioso stipulato un accordo transattivo con i convenuti soccombenti, in forza del quale questi ultimi si obbligavano a corrispondere la somma complessiva di Euro 300.000,00. Sulla base di queste premesse, i domandavano, in via principale, Pt_2
l'annullamento del Contratto per vizi del consenso;
in subordine, la risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Ing. e, in ogni caso, in via accessoria, Parte_1
l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi debito dei verso l'Ing. Pt_2 Parte_1 in forza del Contratto.
2. L'Ing. si costituiva in giudizio, contestando le allegazioni Parte_1 avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree, con condanna alle spese.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 18.12.2023 (sentenza n. 10198/23 pubblicata in pari data) dichiarava la nullità del Contratto per assenza di causa in concreto;
dichiarava inammissibili sia la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito, in quanto tardiva sia la domanda di accertamento negativo del debito, in quanto formulata dagli attori con carenza di interesse ad agire e condannava il convenuto a rifondere ai le spese di lite (liquidate in complessivi Euro Pt_2
8.145,00, oltre spese generali, IVA e CPA). Il Tribunale, rilevata la sussistenza di un collegamento negoziale tra i tre contratti (segnatamente, il mandato del 7.12.2011, il contratto del 27.1.2014 e il contratto del 1.6.2019), con riferimento a quest'ultimo, ravvisava l'assenza sia di uno scambio effettivo e quindi di una causa onerosa sia di una causa gratuita. In particolare, il Tribunale riteneva che l'Ing. senza alcuno spirito di Parte_1 liberalità, si era reso cessionario di un credito risarcitorio, la cui esistenza doveva considerarsi pressoché certa, a fronte del pagamento della cifra simbolica di Euro 1.100,00, posto che l'accollo delle spese non doveva essere considerato ai fini dell'indagine sul programma negoziale, trattandosi di un accollo esterno cumulativo, che, in quanto tale, non liberava i da responsabilità nei confronti dei vari Pt_2 creditori.
pag. 4/10 4. Avverso la sentenza di primo grado ha tempestivamente proposto appello
[...]
formulando i seguenti tre motivi di gravame: Parte_1
a) Errato e sviato quadro fattuale preso come riferimento dal tribunale – omesso esame dei documenti, travisamento dei fatti e violazione dell'art.115 c.p.c.; b) Errata individuazione degli scopi perseguiti dalle parti – errata applicazione dell'art. 1322 c.c. – 1418 c.c.; c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
5. Si sono costituiti in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi d'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e per la manifesta infondatezza del gravame, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e l'inammissibilità della domanda di accertamento della validità del Contratto, trattandosi di domanda nuova, formulata in violazione dell'art. 345 c.p.c. Nel merito, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
6. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 18.9.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive. All'esito dell'udienza di discussione orale del 15.10.2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, di circostanze determinanti ai fini della valutazione della sussistenza di un corretto equilibrio tra le prestazioni oggetto del Contratto. In particolare, secondo l'appellante, il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che:
- il contratto del 7.12.2011 prevedeva un complesso bilanciamento degli interessi delle parti, in quanto i avrebbero pagato i professionisti solo a risultato ottenuto, a Pt_2 prescindere dalla quantità e dalla qualità dell'attività dagli stessi svolta;
- il CTU nominato dal Tribunale di Brescia aveva formulato tre distinte ipotesi di danno, stimando in favore dei nella prima ipotesi, un risarcimento di Euro Pt_2
28.000,00, nella seconda ipotesi, un risarcimento di Euro 47.000,00 e nella terza ipotesi
– peraltro definita come improbabile – un risarcimento di Euro 60.000,00;
- l'effettivo soddisfacimento del credito ceduto dai all'Ing. Pt_2 Parte_1 appariva arduo, in quanto l'impresa costruttrice aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e la cooperativa assegnataria era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, mentre, per quanto concerne la posizione dell'Ing. la consulenza tecnica non aveva indicato errori progettuali o CP_4 esecutivi da cui far discendere una responsabilità di quest'ultimo;
pag. 5/10 - il compenso spettante al CTU era pari ad Euro 25.282,87 e la quota-parte a carico dei era di Euro 1.500,00; Pt_2
- in ogni caso, era in corso una trattativa tra tutti i legali delle parti interessate e il CTU aveva manifestato l'intenzione, in caso di mancato accordo, di agire nei confronti dell'Ing. quale soggetto maggiormente solvibile;
CP_4
- la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia era stata impugnata dall'Ing. CP_4
2. Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ravvisato la sussistenza di un collegamento negoziale tra i tre contratti conclusi dai con l'Ing. evidenziando che tali contratti erano Pt_2 Parte_1
“collegati solo in termini di divenire storico” (cfr. atto di appello, pag. 12), nel senso che quello successivo era una regolamentazione di fatti ed esigenze sopravvenute rispetto a quello precedente. Con specifico riferimento al terzo contratto, l'appellante ha affermato che esso avrebbe potuto, al più, ritenersi economicamente sconveniente, ma presentava comunque una causa di scambio meritevole di tutela, in quanto:
- i da un lato, avevano ottenuto l'uscita dalla causa senza conseguenze in Pt_2 termini di costi – sia riguardo al passato (le spese per i professionisti) sia riguardo al futuro, avendo eliminato un debito già certo e liquido nei confronti del CTU – e dall'altro lato, avevano beneficiato di un minimo “guadagno” (di Euro 1.100,00), senza dover attendere un esito incerto, nel risultato e nei tempi;
- l'Ing. – al quale già spettava il 38% del credito risarcitorio, benché Parte_1 sottoforma di compenso dovuto in forza del primo contratto – aveva ottenuto il residuo 62%, ma, al contempo, si era fatto carico di tutte le spese, nonché del rischio di soccombenza in una causa dal contenuto economico rilevante, il cui esito era incerto in considerazione delle questioni giuridiche ancora aperte, dell'indicazione dei tre valori alternativi nella CTU e della incerta individuazione della responsabilità dell'Ing. CP_4 unico soggetto realmente solvibile.
3. Con il terzo e ultimo motivo l'appellante ha censurato la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, senza alcuna compensazione, quantomeno parziale, nonostante il rigetto delle domande di annullamento e di risoluzione del Contratto e la declaratoria di inammissibilità delle restanti domande di ripetizione dell'indebito e di accertamento negativo del credito. In particolare, l'appellante ha rilevato che l'unica domanda accolta – quella di nullità del Contratto – era stata proposta in conseguenza del rilievo officioso del giudice, aveva interessato un arco temporale del processo molto limitato, in quanto circoscritto alla fase decisoria, mentre le fasi di studio, introduttiva e di trattazione avevano avuto ad oggetto le altre domande, tutte rigettate dal Tribunale.
4. Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dagli appellati. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi di gravame è infondata, alla luce delle considerazioni che seguono.
pag. 6/10 I motivi di appello consentono una chiara individuazione dei capi della sentenza di primo grado impugnati (segnatamente, quelli concernenti la declaratoria di nullità e la condanna alle spese) e, per ciascun capo, delle questioni di fatto e di diritto censurate, con specifica prospettazione – già in rubrica – delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della riforma della decisione impugnata. Anche l'eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è infondata. Tale eccezione dev'essere delibata in prima udienza, prima di procedere alla trattazione e, nel caso di specie, il Consigliere istruttore l'ha implicitamente superata, lasciando proseguire il giudizio attraverso la fissazione dell'udienza di discussione orale dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. Infine, è infondata anche l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della validità del Contratto per violazione del divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. Rileva, in proposito, la Corte che tale domanda non può qualificarsi come domanda nuova in senso stretto, giacché la domanda di nullità è una domanda auto-determinata (Cass. Civ., Sez. Un. nn. 26242 e 26243 del 2014), con la conseguenza che il giudicato di rigetto della stessa accerta la (non in-)validità del contratto e, come tale, preclude la proposizione di nuove domande di nullità del medesimo negozio anche per cause diverse da quelle già accertate come insussistenti. Dal che ne discende che l'accoglimento dell'appello e il successivo giudicato di rigetto della domanda di nullità produrrebbero sul piano sostanziale un effetto equivalente a quello che discenderebbe dall'accoglimento della presunta domanda nuova. In altre parole, tale domanda non comporta alcun ampliamento dei limiti oggettivi del giudicato e quindi non può considerarsi nuova.
5. Passando all'esame del merito dell'impugnazione, ritiene la Corte di trattare congiuntamente i primi due motivi relativi alla nullità del Contratto. In via preliminare, la Corte rileva che il giudice di prime cure, pur avendo ritenuto sussistente il collegamento negoziale tra i tre contratti conclusi dalle parti, ha incentrato l'indagine causale sul terzo contratto, lasciando, di fatto, sullo sfondo il tema del collegamento negoziale, di guisa che, sotto questo profilo, non è ravvisabile un apprezzabile interesse dell'appellante a censurare la ritenuta sussistenza del collegamento negoziale. Per quanto concerne la validità del Contratto, il Collegio evidenzia che le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno della sussistenza di una causa di scambio sono alquanto generiche e lacunose. Invero, l'appellante ha affermato apoditticamente che, in forza del Contratto, i Pt_2 avrebbero ottenuto la liberazione dai costi da sostenere e il rimborso delle spese già sostenute, senza, tuttavia, indicare specificamente i costi e le spese e la loro quantificazione, con la sola eccezione dei costi relativi alla CTU disposta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, la cui quota a carico dei Coniugi, peraltro – per stessa ammissione dell'appellante – era pari a soli Euro 1.500,00 (cfr. pag. 11 atto di appello).
pag. 7/10 Inoltre, non può non rilevarsi che il Contratto è stato stipulato in un momento in cui il giudizio di primo grado si avviava alla conclusione, essendo stata completata l'istruttoria con il deposito della CTU, senza che si prospettasse la necessità di un supplemento di indagine peritale. A tale ultimo riguardo, la deduzione dell'appellante in ordine all'incertezza dei tempi e degli esiti del giudizio non coglie nel segno, atteso che gli stessi erano piuttosto prevedibili, come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado. Peraltro, la deduzione dell'appellante, secondo cui il CTU aveva formulato tre distinte ipotesi risarcitorie, è rimasta priva di sostegno probatorio, non essendo stata depositata, a cura dell'appellante – che ne era onerato - la relazione di CTU da cui possa evincersi la sussistenza di tre distinte ipotesi di quantificazione del danno a favore dei Coniugi. La prevedibilità dell'esito del giudizio, alla luce dell'esito della CTU – che aveva accertato la sussistenza dei vizi denunciati dai e aveva quantificato il Pt_2 risarcimento del danno - rendeva pressoché inesistente anche l'alea relativa alle spese di lite, annichilendo il relativo accollo, come del resto confermato dai successivi accadimenti, in cui le spese di lite sono state poste a carico dei convenuti soccombenti. Infine, anche la prospettazione dell'impugnante circa l'incertezza dell'esito del giudizio bresciano per la sussistenza di questioni giuridiche ancora aperte è generica e, in ogni caso, è rimasta del tutto indimostrata. L'appellante non ha, infatti, indicato – né tanto meno provato – quali fossero le questioni giuridiche pendenti nell'ambito del giudizio bresciano all'esito del deposito della CTU, di guisa che, sotto questo profilo, deve ritenersi che il giudizio fosse prossimo alla conclusione, come puntualmente rilevato dal primo giudice. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno della sussistenza di un'effettiva causa di scambio non siano meritevoli di accoglimento e che le stesse non valgano a intaccare l'esauriente motivazione della decisione del giudice di primo grado in ordine all'insussistenza di una concreta causa, valida e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. I primi due motivi di impugnazione devono, dunque, essere rigettati, in quanto infondati. Per completezza di motivazione e sotto un diverso profilo, va rilevato che, anche a voler ritenere che, nel caso di specie, si configuri non già una vendita a prezzo simbolico, bensì una vendita a prezzo vile, connotata da una notevole sproporzione tra i valori delle reciproche prestazioni, la sanzione della nullità resterebbe comunque ferma. Ciò in quanto, una rilevante porzione dello scambio non risulta giustificata né da un intento di liberalità né da altra ragione economicamente rilevante e tale circostanza rende la causa concreta del Contratto “opaca”, vale a dire, non trasparente, di guisa che non è possibile apprezzare la concreta ragione a fondamento della produzione dell'effetto reale e, in ultima analisi, di verificare la liceità e la meritevolezza di tutela dello spostamento di ricchezza da un contraente all'altro, con conseguente violazione dell'art. 1322 c.c.
pag. 8/10 6. Il terzo motivo di impugnazione è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e alla luce delle considerazioni che seguono. Rileva, in proposito, la Corte che le domande di annullamento e di risoluzione del Contratto non sono state rigettate dal Tribunale, ma sono state assorbite in conseguenza dell'accoglimento della domanda di nullità. Come è noto, l'assorbimento di una o più domande non comporta soccombenza (cfr., tra le tante, Cass. Civ., n. 26043/2020). Le restanti domande sono state effettivamente rigettate e, dunque, rispetto ad esse è configurabile una soccombenza in senso tecnico a carico dei Pt_2
La Corte reputa, pertanto, non condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui la trattazione di tali domande non avrebbe comportato lo svolgimento di alcuna attività processuale, giacché la domanda di accertamento negativo è stata coltivata per l'intero giudizio di primo grado, mentre la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito è stata coltivata dalla fase di trattazione, essendo stata proposta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. In considerazione del fatto che il rigetto è avvenuto per ragioni di rito e non di merito, la Corte reputa opportuno stabilire una compensazione parziale delle spese, nei limiti di 1/8, lasciando i residui 7/8 a carico di convenuto soccombente in primo Parte_1 grado. Alla luce di tali considerazioni, il terzo motivo d'appello è parzialmente fondato e, in accoglimento dello stesso, dev'essere riformato il capo della sentenza di primo grado che ha disposto la condanna integrale di al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Pertanto, operata la compensazione per 1/8, l'appellante dev'essere condannato a rifondere ai in solido tra loro, le spese di lite del giudizio di primo grado, che Pt_2 si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile con complessità media) e dell'attività difensiva prestata. 7. Le spese di lite del presente giudizio d'appello sono compensate fra le parti nella misura di 1/8 in considerazione dell'esito del giudizio – caratterizzato dal parziale accoglimento di un motivo di gravame e dal rigetto dei restanti motivi – e per i restanti 7/8 sono poste a carico dell'appellante, in ragione della sua soccombenza. Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile con complessità media), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10198/23, ogni Parte_1 contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
pag. 9/10 1) in parziale riforma della sentenza n. 10198/2023 del Tribunale di Milano, compensa le spese del giudizio di primo grado tra le parti nella misura di 1/8 e condanna
[...]
a pagare in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, i residui 7/8, che si liquidano in Euro 545,00 per esborsi ed
[...]
Euro 6.650,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre IVA e CPA, come per legge.
2) rigetta i restanti motivi di appello;
3) compensa le spese del giudizio di secondo grado tra le parti nella misura di 1/8 e
[.. condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
, in solido tra loro, i residui 7/8, che si liquidano in Euro Parte_4
7.411,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Alessandra Arceri
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Francesco Gennaro Pezone.
pag. 10/10
Il Collegio, composto dai Magistrati
Alessandra Arceri Presidente Rossella Milone Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 579/2024, promossa in grado di appello da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Paolo Bassano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cernusco Lombardone (LC) in via Papa Giovanni XXIII n. 20; APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta in appello, dagli Avv.ti Rocco Greco e Marwa El Namr ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo a AR (BS) in via Mantova n. 250; APPELLATI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis: Nel merito:
- accogliere, per tutti i motivi dedotti, il proposto appello;
- per l'effetto, riformando i capi della sentenza appellata, e previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare la validità del contratto di cessione “res litigiosa” sottoscritto tra l'ing. ed i Sigg.ri Parte_1 Controparte_3
in data 1 giugno 2019, con ogni conseguenza di legge;
[...]
- condannare, in ogni caso, gli appellati alla restituzione delle somme ricevute “medio tempore” per spese legali di soccombenza di primo grado da parte del sig.
[...]
come da doc. 5 depositato dall'appellante in sede di costituzione. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali come per legge per entrambi i gradi. In via istruttoria: Si richiamano le produzioni documentali già effettuate all'atto della costituzione in appello.”
Per e Controparte_1 Controparte_2
“In via principale Dichiarare inammissibile perché non risponde ai requisiti di specificità previsti dall'art. 342 c.p.c., perché l'impugnazione è manifestamente infondata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., perché in violazione dell'art. 345 c.p.c. sono state proposte domande nuove in appello e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Milano n. 10198/2023 - RG n. 47576/21, in persona del Giudice Unico Dott. Patrizio Gattari e per l'effetto confermare la sentenza resa. In ogni caso, in subordine si ripropongono le conclusioni del primo grado Dichiarare la nullità del contratto del 01.06.2019 per mancanza di causa valida, per errore e/o violenza e/o dolo e per l'effetto dichiarare che i sig.ri Controparte_1
e nulla devono all'ing.
[...] Controparte_2 Parte_1 condannando lo stesso alla restituzione della somma indebitamente percepita di € 36.341,06 euro ovvero a quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta dal Giudice secondo equità In via ulteriormente subordinata
- Accertato l'inadempimento dell'Ing. alle obbligazioni Parte_1 contrattualmente assunte, dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c. e per l'effetto dichiarare che i sig.ri e Controparte_1 nulla devono all' Ing. e di conseguenza Controparte_2 Parte_1 condannare lo stesso alla restituzione della somma indebitamente percepita di € 36.341,06 euro ovvero a quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta dal Giudice secondo equità. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle prove orali contenute negli atti di causa da intendersi qui integralmente ritrascritte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I coniugi e (di seguito, anche i Controparte_1 Controparte_2
) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'Ing. Pt_2 [...]
esponendo: Parte_1
- di essere proprietari di un immobile del tipo “villetta a schiera”, sito nel Comune di Castel Goffredo (MN), che presentava vizi di isolamento acustico, in quanto realizzato in violazione dei requisiti acustici passivi previsti dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997;
pag. 2/10 - di essersi affidati, con i proprietari delle villette contigue, affette dal medesimo vizio, all'Ing. il quale, con altri professionisti, tecnici e avvocati, aveva Parte_1 offerto assistenza per promuovere l'azione risarcitoria;
- di avere, in data 7.12.2011, stipulato un contratto di mandato nel quale i professionisti, effettuati gli accertamenti tecnici preliminari, avrebbero deciso in autonomia l'opportunità di procedere con l'iniziativa giudiziale;
- di essere il compenso spettante ai professionisti legato, per contratto, all'esito di tali accertamenti;
segnatamente: a) in caso di esclusione dell'opportunità dell'azione giudiziale, un compenso complessivo simbolico di Euro 150,00, oltre accessori e spese;
b) in caso di esercizio dell'azione, invece, un compenso strutturato come segue: i) fisiologicamente, i professionisti avrebbero avuto diritto ad un compenso complessivo pari al 35% delle somme che i proprietari delle villette avrebbero incassato a titolo di risarcimento del danno, oltre spese, secondo il meccanismo della quota-lite; ii) se gli attori avessero rinunciato agli atti o revocato il mandato ai difensori, i professionisti avrebbero percepito un compenso pari al massimo delle tariffe professionali, oltre spese e avrebbero avuto altresì diritto al pagamento di una penale di Euro 4.500,00; iii) se fosse stata raggiunta un'intesa stragiudiziale tra le parti senza l'intervento o il coinvolgimento dei professionisti, questi avrebbero avuto diritto, a loro scelta, al 35% di quanto ottenuto in via transattiva ovvero al massimo previsto dalle tariffe professionali, oltre spese;
- di avere agito in giudizio nei confronti dell'impresa costruttrice Imeb S.r.l., della cooperativa assegnataria , del progettista e del direttore dei lavori, Ing. Parte_3 CP_4
[...]
- di essere la causa stata inizialmente promossa dinanzi al Tribunale di Milano, che si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Brescia, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite;
- di avere concluso in data 27.1.2014 un secondo contratto con l'Ing.
[...]
e l'Ing. , in forza del quale questi ultimi si erano Parte_1 Controparte_5 obbligati ad anticipare le spese di lite del giudizio innanzi al Tribunale di Milano verso il riconoscimento in loro favore del 3% dell'eventuale risarcimento riconosciuto all'esito del giudizio;
- di avere il Tribunale di Brescia, innanzi al quale era stato riassunto il giudizio, disposto una CTU, all'esito della quale era emersa l'effettiva violazione dei requisiti acustici passivi e il risarcimento spettante ai era stato quantificato in Euro Pt_2
60.000,00;
- di avere il giudice bresciano liquidato in favore del CTU l'importo complessivo di Euro 27.000,00, ponendolo provvisoriamente a carico solidale di tutte le parti;
- di avere il CTU intimato precetto a tutti gli attori, inclusi i cui era seguita la Pt_2 notifica di un pignoramento presso terzi per Euro 35.000,00;
- di essersi trovati, a causa di tale pignoramento, nell'impossibilità di far fronte alle spese quotidiane e alle rate del mutuo e di avere, in data 1.6.2019, stipulato con l'Ing. un contratto di “cessione della res litigiosa” (di seguito, anche il Parte_1
pag. 3/10 “Contratto”), in forza del quale avevano trasferito la titolarità del credito risarcitorio ancora sub iudice verso il pagamento della somma di Euro 1.100,00 da intendersi
“comprensivo del rimborso delle spese ad oggi sostenute per anticipazioni (euro 157,03) e acconto CTU (euro 634,40), già al netto della compensazione con l'importo (euro 1.386,63) a suo tempo mutuato dal cessionario ai cedenti per far fronte alle spese derivanti dall'ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Milano” con integrale accollo delle spese e delle competenze degli altri professionisti incaricati per l'assistenza nelle cause, delle spese di CTU e di tutte le altre spese sino ad allora sostenute;
- di essere stata pronunciata, in data 27.7.2021, la sentenza del Tribunale di Brescia, che aveva condannato le parti convenute a pagare ai la somma di Euro 67.111,85 Pt_2 oltre alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle spese di CTU;
- di avere l'Ing. e gli attori che non avevano ceduto il proprio credito Parte_1 litigioso stipulato un accordo transattivo con i convenuti soccombenti, in forza del quale questi ultimi si obbligavano a corrispondere la somma complessiva di Euro 300.000,00. Sulla base di queste premesse, i domandavano, in via principale, Pt_2
l'annullamento del Contratto per vizi del consenso;
in subordine, la risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Ing. e, in ogni caso, in via accessoria, Parte_1
l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi debito dei verso l'Ing. Pt_2 Parte_1 in forza del Contratto.
2. L'Ing. si costituiva in giudizio, contestando le allegazioni Parte_1 avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree, con condanna alle spese.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 18.12.2023 (sentenza n. 10198/23 pubblicata in pari data) dichiarava la nullità del Contratto per assenza di causa in concreto;
dichiarava inammissibili sia la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito, in quanto tardiva sia la domanda di accertamento negativo del debito, in quanto formulata dagli attori con carenza di interesse ad agire e condannava il convenuto a rifondere ai le spese di lite (liquidate in complessivi Euro Pt_2
8.145,00, oltre spese generali, IVA e CPA). Il Tribunale, rilevata la sussistenza di un collegamento negoziale tra i tre contratti (segnatamente, il mandato del 7.12.2011, il contratto del 27.1.2014 e il contratto del 1.6.2019), con riferimento a quest'ultimo, ravvisava l'assenza sia di uno scambio effettivo e quindi di una causa onerosa sia di una causa gratuita. In particolare, il Tribunale riteneva che l'Ing. senza alcuno spirito di Parte_1 liberalità, si era reso cessionario di un credito risarcitorio, la cui esistenza doveva considerarsi pressoché certa, a fronte del pagamento della cifra simbolica di Euro 1.100,00, posto che l'accollo delle spese non doveva essere considerato ai fini dell'indagine sul programma negoziale, trattandosi di un accollo esterno cumulativo, che, in quanto tale, non liberava i da responsabilità nei confronti dei vari Pt_2 creditori.
pag. 4/10 4. Avverso la sentenza di primo grado ha tempestivamente proposto appello
[...]
formulando i seguenti tre motivi di gravame: Parte_1
a) Errato e sviato quadro fattuale preso come riferimento dal tribunale – omesso esame dei documenti, travisamento dei fatti e violazione dell'art.115 c.p.c.; b) Errata individuazione degli scopi perseguiti dalle parti – errata applicazione dell'art. 1322 c.c. – 1418 c.c.; c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
5. Si sono costituiti in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi d'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e per la manifesta infondatezza del gravame, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e l'inammissibilità della domanda di accertamento della validità del Contratto, trattandosi di domanda nuova, formulata in violazione dell'art. 345 c.p.c. Nel merito, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
6. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 18.9.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di brevi note conclusive. All'esito dell'udienza di discussione orale del 15.10.2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, di circostanze determinanti ai fini della valutazione della sussistenza di un corretto equilibrio tra le prestazioni oggetto del Contratto. In particolare, secondo l'appellante, il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che:
- il contratto del 7.12.2011 prevedeva un complesso bilanciamento degli interessi delle parti, in quanto i avrebbero pagato i professionisti solo a risultato ottenuto, a Pt_2 prescindere dalla quantità e dalla qualità dell'attività dagli stessi svolta;
- il CTU nominato dal Tribunale di Brescia aveva formulato tre distinte ipotesi di danno, stimando in favore dei nella prima ipotesi, un risarcimento di Euro Pt_2
28.000,00, nella seconda ipotesi, un risarcimento di Euro 47.000,00 e nella terza ipotesi
– peraltro definita come improbabile – un risarcimento di Euro 60.000,00;
- l'effettivo soddisfacimento del credito ceduto dai all'Ing. Pt_2 Parte_1 appariva arduo, in quanto l'impresa costruttrice aveva presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e la cooperativa assegnataria era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, mentre, per quanto concerne la posizione dell'Ing. la consulenza tecnica non aveva indicato errori progettuali o CP_4 esecutivi da cui far discendere una responsabilità di quest'ultimo;
pag. 5/10 - il compenso spettante al CTU era pari ad Euro 25.282,87 e la quota-parte a carico dei era di Euro 1.500,00; Pt_2
- in ogni caso, era in corso una trattativa tra tutti i legali delle parti interessate e il CTU aveva manifestato l'intenzione, in caso di mancato accordo, di agire nei confronti dell'Ing. quale soggetto maggiormente solvibile;
CP_4
- la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia era stata impugnata dall'Ing. CP_4
2. Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ravvisato la sussistenza di un collegamento negoziale tra i tre contratti conclusi dai con l'Ing. evidenziando che tali contratti erano Pt_2 Parte_1
“collegati solo in termini di divenire storico” (cfr. atto di appello, pag. 12), nel senso che quello successivo era una regolamentazione di fatti ed esigenze sopravvenute rispetto a quello precedente. Con specifico riferimento al terzo contratto, l'appellante ha affermato che esso avrebbe potuto, al più, ritenersi economicamente sconveniente, ma presentava comunque una causa di scambio meritevole di tutela, in quanto:
- i da un lato, avevano ottenuto l'uscita dalla causa senza conseguenze in Pt_2 termini di costi – sia riguardo al passato (le spese per i professionisti) sia riguardo al futuro, avendo eliminato un debito già certo e liquido nei confronti del CTU – e dall'altro lato, avevano beneficiato di un minimo “guadagno” (di Euro 1.100,00), senza dover attendere un esito incerto, nel risultato e nei tempi;
- l'Ing. – al quale già spettava il 38% del credito risarcitorio, benché Parte_1 sottoforma di compenso dovuto in forza del primo contratto – aveva ottenuto il residuo 62%, ma, al contempo, si era fatto carico di tutte le spese, nonché del rischio di soccombenza in una causa dal contenuto economico rilevante, il cui esito era incerto in considerazione delle questioni giuridiche ancora aperte, dell'indicazione dei tre valori alternativi nella CTU e della incerta individuazione della responsabilità dell'Ing. CP_4 unico soggetto realmente solvibile.
3. Con il terzo e ultimo motivo l'appellante ha censurato la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite, senza alcuna compensazione, quantomeno parziale, nonostante il rigetto delle domande di annullamento e di risoluzione del Contratto e la declaratoria di inammissibilità delle restanti domande di ripetizione dell'indebito e di accertamento negativo del credito. In particolare, l'appellante ha rilevato che l'unica domanda accolta – quella di nullità del Contratto – era stata proposta in conseguenza del rilievo officioso del giudice, aveva interessato un arco temporale del processo molto limitato, in quanto circoscritto alla fase decisoria, mentre le fasi di studio, introduttiva e di trattazione avevano avuto ad oggetto le altre domande, tutte rigettate dal Tribunale.
4. Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dagli appellati. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi di gravame è infondata, alla luce delle considerazioni che seguono.
pag. 6/10 I motivi di appello consentono una chiara individuazione dei capi della sentenza di primo grado impugnati (segnatamente, quelli concernenti la declaratoria di nullità e la condanna alle spese) e, per ciascun capo, delle questioni di fatto e di diritto censurate, con specifica prospettazione – già in rubrica – delle violazioni di legge denunciate e della loro rilevanza ai fini della riforma della decisione impugnata. Anche l'eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è infondata. Tale eccezione dev'essere delibata in prima udienza, prima di procedere alla trattazione e, nel caso di specie, il Consigliere istruttore l'ha implicitamente superata, lasciando proseguire il giudizio attraverso la fissazione dell'udienza di discussione orale dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. Infine, è infondata anche l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della validità del Contratto per violazione del divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c. Rileva, in proposito, la Corte che tale domanda non può qualificarsi come domanda nuova in senso stretto, giacché la domanda di nullità è una domanda auto-determinata (Cass. Civ., Sez. Un. nn. 26242 e 26243 del 2014), con la conseguenza che il giudicato di rigetto della stessa accerta la (non in-)validità del contratto e, come tale, preclude la proposizione di nuove domande di nullità del medesimo negozio anche per cause diverse da quelle già accertate come insussistenti. Dal che ne discende che l'accoglimento dell'appello e il successivo giudicato di rigetto della domanda di nullità produrrebbero sul piano sostanziale un effetto equivalente a quello che discenderebbe dall'accoglimento della presunta domanda nuova. In altre parole, tale domanda non comporta alcun ampliamento dei limiti oggettivi del giudicato e quindi non può considerarsi nuova.
5. Passando all'esame del merito dell'impugnazione, ritiene la Corte di trattare congiuntamente i primi due motivi relativi alla nullità del Contratto. In via preliminare, la Corte rileva che il giudice di prime cure, pur avendo ritenuto sussistente il collegamento negoziale tra i tre contratti conclusi dalle parti, ha incentrato l'indagine causale sul terzo contratto, lasciando, di fatto, sullo sfondo il tema del collegamento negoziale, di guisa che, sotto questo profilo, non è ravvisabile un apprezzabile interesse dell'appellante a censurare la ritenuta sussistenza del collegamento negoziale. Per quanto concerne la validità del Contratto, il Collegio evidenzia che le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno della sussistenza di una causa di scambio sono alquanto generiche e lacunose. Invero, l'appellante ha affermato apoditticamente che, in forza del Contratto, i Pt_2 avrebbero ottenuto la liberazione dai costi da sostenere e il rimborso delle spese già sostenute, senza, tuttavia, indicare specificamente i costi e le spese e la loro quantificazione, con la sola eccezione dei costi relativi alla CTU disposta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, la cui quota a carico dei Coniugi, peraltro – per stessa ammissione dell'appellante – era pari a soli Euro 1.500,00 (cfr. pag. 11 atto di appello).
pag. 7/10 Inoltre, non può non rilevarsi che il Contratto è stato stipulato in un momento in cui il giudizio di primo grado si avviava alla conclusione, essendo stata completata l'istruttoria con il deposito della CTU, senza che si prospettasse la necessità di un supplemento di indagine peritale. A tale ultimo riguardo, la deduzione dell'appellante in ordine all'incertezza dei tempi e degli esiti del giudizio non coglie nel segno, atteso che gli stessi erano piuttosto prevedibili, come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado. Peraltro, la deduzione dell'appellante, secondo cui il CTU aveva formulato tre distinte ipotesi risarcitorie, è rimasta priva di sostegno probatorio, non essendo stata depositata, a cura dell'appellante – che ne era onerato - la relazione di CTU da cui possa evincersi la sussistenza di tre distinte ipotesi di quantificazione del danno a favore dei Coniugi. La prevedibilità dell'esito del giudizio, alla luce dell'esito della CTU – che aveva accertato la sussistenza dei vizi denunciati dai e aveva quantificato il Pt_2 risarcimento del danno - rendeva pressoché inesistente anche l'alea relativa alle spese di lite, annichilendo il relativo accollo, come del resto confermato dai successivi accadimenti, in cui le spese di lite sono state poste a carico dei convenuti soccombenti. Infine, anche la prospettazione dell'impugnante circa l'incertezza dell'esito del giudizio bresciano per la sussistenza di questioni giuridiche ancora aperte è generica e, in ogni caso, è rimasta del tutto indimostrata. L'appellante non ha, infatti, indicato – né tanto meno provato – quali fossero le questioni giuridiche pendenti nell'ambito del giudizio bresciano all'esito del deposito della CTU, di guisa che, sotto questo profilo, deve ritenersi che il giudizio fosse prossimo alla conclusione, come puntualmente rilevato dal primo giudice. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che le argomentazioni addotte dall'appellante a sostegno della sussistenza di un'effettiva causa di scambio non siano meritevoli di accoglimento e che le stesse non valgano a intaccare l'esauriente motivazione della decisione del giudice di primo grado in ordine all'insussistenza di una concreta causa, valida e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. I primi due motivi di impugnazione devono, dunque, essere rigettati, in quanto infondati. Per completezza di motivazione e sotto un diverso profilo, va rilevato che, anche a voler ritenere che, nel caso di specie, si configuri non già una vendita a prezzo simbolico, bensì una vendita a prezzo vile, connotata da una notevole sproporzione tra i valori delle reciproche prestazioni, la sanzione della nullità resterebbe comunque ferma. Ciò in quanto, una rilevante porzione dello scambio non risulta giustificata né da un intento di liberalità né da altra ragione economicamente rilevante e tale circostanza rende la causa concreta del Contratto “opaca”, vale a dire, non trasparente, di guisa che non è possibile apprezzare la concreta ragione a fondamento della produzione dell'effetto reale e, in ultima analisi, di verificare la liceità e la meritevolezza di tutela dello spostamento di ricchezza da un contraente all'altro, con conseguente violazione dell'art. 1322 c.c.
pag. 8/10 6. Il terzo motivo di impugnazione è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e alla luce delle considerazioni che seguono. Rileva, in proposito, la Corte che le domande di annullamento e di risoluzione del Contratto non sono state rigettate dal Tribunale, ma sono state assorbite in conseguenza dell'accoglimento della domanda di nullità. Come è noto, l'assorbimento di una o più domande non comporta soccombenza (cfr., tra le tante, Cass. Civ., n. 26043/2020). Le restanti domande sono state effettivamente rigettate e, dunque, rispetto ad esse è configurabile una soccombenza in senso tecnico a carico dei Pt_2
La Corte reputa, pertanto, non condivisibile l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui la trattazione di tali domande non avrebbe comportato lo svolgimento di alcuna attività processuale, giacché la domanda di accertamento negativo è stata coltivata per l'intero giudizio di primo grado, mentre la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito è stata coltivata dalla fase di trattazione, essendo stata proposta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. In considerazione del fatto che il rigetto è avvenuto per ragioni di rito e non di merito, la Corte reputa opportuno stabilire una compensazione parziale delle spese, nei limiti di 1/8, lasciando i residui 7/8 a carico di convenuto soccombente in primo Parte_1 grado. Alla luce di tali considerazioni, il terzo motivo d'appello è parzialmente fondato e, in accoglimento dello stesso, dev'essere riformato il capo della sentenza di primo grado che ha disposto la condanna integrale di al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Pertanto, operata la compensazione per 1/8, l'appellante dev'essere condannato a rifondere ai in solido tra loro, le spese di lite del giudizio di primo grado, che Pt_2 si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile con complessità media) e dell'attività difensiva prestata. 7. Le spese di lite del presente giudizio d'appello sono compensate fra le parti nella misura di 1/8 in considerazione dell'esito del giudizio – caratterizzato dal parziale accoglimento di un motivo di gravame e dal rigetto dei restanti motivi – e per i restanti 7/8 sono poste a carico dell'appellante, in ragione della sua soccombenza. Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile con complessità media), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10198/23, ogni Parte_1 contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
pag. 9/10 1) in parziale riforma della sentenza n. 10198/2023 del Tribunale di Milano, compensa le spese del giudizio di primo grado tra le parti nella misura di 1/8 e condanna
[...]
a pagare in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, i residui 7/8, che si liquidano in Euro 545,00 per esborsi ed
[...]
Euro 6.650,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre IVA e CPA, come per legge.
2) rigetta i restanti motivi di appello;
3) compensa le spese del giudizio di secondo grado tra le parti nella misura di 1/8 e
[.. condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
, in solido tra loro, i residui 7/8, che si liquidano in Euro Parte_4
7.411,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Alessandra Arceri
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Francesco Gennaro Pezone.
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