Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 00619/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00827/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2024, proposto da:
AC RS, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Craparotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 42/2024, resa all’esito del giudizio R.G. n. 154/2023, del Tribunale ordinario di Cremona – Sezione Lavoro – pubblicata in data 15 febbraio 2024 e notificata in data 18 febbraio 2024 (Carta elettronica del docente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 42 del 2024, pubblicata in data 15 febbraio 2024, resa nel procedimento R.G. 154/2023, con il quale il Tribunale ordinario di Cremona, sez. Lavoro, ha così statuito: “1. accerta il diritto di UR CO all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente in misura di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; per l’effetto, condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ai conseguenti adempimenti; 2. compensa le spese di giudizio nella misura della metà e condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento in favore di UR CO la restante metà che viene liquidata in euro 550,00, oltre spese di contributo unificato, rimborso forfetario spese generale al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione all’Avv. Paola Craparotta, dichiaratosi anticipatario ”.
2. La ricorrente espone che la sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 18 febbraio 2024 a mezzo pec.
3. Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcuna condotta adempitiva da parte dell’Amministrazione soccombente.
4. Sempre nel ricorso viene evidenziato che la sentenza ha ormai acquisito efficacia di giudicato, come da certificazione resa dalla cancelleria del Tribunale ordinario di Cremona del 18 ottobre 2024.
5. Essendosi “ verificati i presupposti necessari e sufficienti per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza ” il ricorrente chiede a questo Tribunale di ordinare al Ministero di ottemperare alla sentenza sopra richiamata, nominando nel caso di ulteriore inadempimento un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Ha chiesto, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile e successivamente ha depositato una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nella quale si afferma che il Ministero avrebbe indicato, con adeguate forme di pubblicità, la procedura da seguire ai fini dell’esecuzione in forma specifica e dell’accredito diretto della somma riconosciuta in sentenza. Nella stessa viene dichiarato di aver provveduto al pagamento delle spese di lite al difensore del ricorrente, facendo specifico riferimento al decreto prot. n.2080 dell’8 maggio 2024 che però non risulta prodotto.
Il ricorrente in data 22 gennaio 2025 ha depositato la sentenza n. 42/2024 con attestazione di conformità in calce alla stessa.
7. All’udienza camerale del 2 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti già richiamata.
10. Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. La sentenza, infatti, è stata notificata in data 18 febbraio 2024 ed il ricorso è stato notificato in data 18 ottobre 2024. Per completezza, può altresì ricordarsi che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che per iniziare l'esecuzione forzata occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
11. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
L’avvenuto pagamento dell’onere relativo alle spese legali deve, invece, ritenersi adempiuto dall’Ufficio Scolastico Regionale, in quanto circostanza non specificamente contestata in giudizio dal ricorrente.
12. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
13. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta.
14. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, Avv. Paola Craparotta che si dichiara antistataria ed ha provveduto al versamento del contributo unificato come da quietanza in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO