CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/12/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 122/2023 R.G. promosso
DA
), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Germano
Garao;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Ragazzi;
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Valentina Schilirò;
Appellato
E
1 Controparte_3
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio;
Appellato
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4517/2022 del 22 dicembre 2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta da avverso l'intervento spiegato da Controparte_1 Controparte_4
nella procedura esecutiva n. 899/2013 R.G. Es. Tribunale di Catania, fondato su
[...]
alcune cartelle di pagamento – n. 29320030037849124, n. 29320040020415849, n.
29320050025856635, n. 29320050058322834, n. 29320070110400974, n.
29320080112274305, n. 29320090124300804, n. 29320090136750567, n.
29320100004427221 (ruolo n. 1937/2009), n. 29320100043400685, n.
29320100055512828 – emesse per contributi previdenziali e premi assicurativi CP_2
, rilevava che nelle more del giudizio, per effetto del d.l. 23.10.2018 n. 119, CP_3
conv. con modif. in L. 136 del 17.12.2018, i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, erano automaticamente annullati.
Osservava altresì che l'annullamento ope legis previsto dal legislatore operava con efficacia immediata determinando l'inesigibilità del credito sin dalla data di entrata in vigore del D.L., a prescindere dalla cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e del conseguente discarico da parte degli enti impositori.
Precisava che i debiti soggetti all'applicazione dell'art. 4 D.L. 119/2018 non dovevano essere identificati con le c.d. partite iscritte a ruolo in quanto concetti pag. 2/13 tecnicamente diversi (le partite potevano ricomprendere più carichi) e che, pertanto, doveva essere tenuto in considerazione il riferimento letterale della norma a “singoli carichi, fino a mille euro...”.
Affermava quindi che rientravano nell'applicazione della normativa indicata le cartelle di pagamento n. 29320030037849124, n. 29320040020415849, n.
29320050025856635, n. 29320050058322834, n 29320070110400974, n.
29320080112274305, n. 29320090124300804, n. 29320090136750567, n.
29320100004427221 (ruolo n. 1937/2009), n. 29320100043400685 e n.
29320100055512828, in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate e per annualità non superavano per contributi e somme aggiuntive la soglia di mille euro.
Conseguentemente osservava che i debiti oggetto delle cartelle indicate dovevano intendersi ope legis annullati. Pertanto, dichiarava la sopravvenuta carenza di titolo esecutivo in capo ad , già Parte_1 Controparte_4
per l'intervento spiegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 899/2012 R.Es.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello Parte_1
con ricorso depositato telematicamente in data 27 febbraio 2023.
[...]
Resisteva al gravame che preliminarmente eccepiva la Controparte_1
carenza dei requisiti dell'appello previsi dall'art. 434 c.p.c.. Deduceva altresì la violazione del divieto di nova in appello da parte di Parte_1
, evidenziando che in primo grado l'agente della riscossione aveva dato
[...]
atto dello sgravio di tutti i carichi di ruolo, ad eccezione di due cartelle di pagamento non oggetto del presente giudizio, ed aveva altresì richiesto declaratoria di carenza d'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, producendo estratto di ruolo aggiornato da cui risultavano azzerate tutte le cartelle di pagamento. Deduceva ancora che l'art. 4 D.L. 119/2018 faceva riferimento a singoli carichi di ruolo, ancorché rientranti in cartelle di pagamento di importo complessivamente superiore a
1000 euro. Osservava che non aveva dato prova Controparte_5
della mancanza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 4 D.L. n. 41/21, ovvero che la pag. 3/13 contribuente avesse un reddito imponibile fino a 30.000,00. In caso di riforma della sentenza impugnata, insisteva nei motivi di opposizione formulati nel giudizio di primo grado.
Si costituivano altresì l e l , che aderivano entrambi alle eccezioni e CP_2 CP_3
deduzioni sollevate nell'atto di appello e ne chiedevano l'accoglimento.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dall'appellata CP_1
, di inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 434
[...]
c.p.c..
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (conf. Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 13535 del 30/05/2018; da ultimo v.
Cass. Sez. U. ord. n. 36481 del 13/12/2022), ha affermato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Non si richiede dunque all'appellante che l'appello sia formalmente articolato con l'enunciazione delle parti della sentenza oggetto di censura e delle modifiche proposte alla ricostruzione del fatto o delle violazioni di legge, e quindi con pag. 4/13 l'elaborazione di un progetto alternativo di sentenza, quando, come nel caso di specie, “la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”. Occorre dunque che alla parte volitiva si affianchi una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità che siano rispettate formule sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze proposte in sede di gravame, così come la presenza sia di ragioni in fatto (finalizzate ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella proposta con la sentenza impugnata), che in diritto (volte a far emergere una questione di corretta applicazione delle norme), dipendono dalla motivazione assunta dalla decisione impugnata, sicché - prosegue la sentenza citata - “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”.
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto che tutti i carichi di ruolo oggetto di causa fossero di importo inferiore a mille euro e che, perciò, rientrassero nella previsione di cui all'art. 4 D.L. 119/2018. Richiamando previamente i presupposti per l'annullamento previsto dall'art. 4 cit., deduce che i carichi a ruolo di cui alle cartelle di pagamento n. 29320050058322834, n. 29320090124300804, n.
29320100004427221, n. 29320100043400685 e n. 29320100055512828 sono di importo superiore ad euro 1000,00 e che, pertanto, l'art. 4 del D.L. n. 119/2018 non trova per queste applicazione.
Rileva altresì che neppure si applica l'art. 4 D.L. n. 41/21, che ha previsto lo stralcio dei carichi a ruolo affidati all'agente della riscossione nel periodo dal
1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 fino all'importo di € 5000,00, trattandosi di misura riservata ai contribuenti che nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30.000,00, requisito nel caso di specie non riscontrato. pag. 5/13 1.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della statuizione con la quale il primo giudice ha dichiarato la sopravvenuta carenza di titolo esecutivo in capo all'agente della riscossione in relazione all'intervento spiegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 899/2013 R.G. Es., per effetto dell'erronea applicazione ai carichi di cui alle cartelle suindicate dell'art. 4 D.L.
119/2018, affermando che in relazione alle cartelle n. 29320050058322834, n.
29320090124300804, n. 29320100004427221, n. 29320100043400685 e n.
29320100055512828 (in quanto di importo superiore ad Euro 1000,00) permane l'efficacia di titolo esecutivo e, quindi, l'interesse dell'agente della riscossione a proseguire nell'intervento spiegato nella suindicata procedura esecutiva.
1.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per avere dichiarato cessata la materia del contendere, poiché non tutte le cartelle di pagamento rientrano nella previsione di cui all'art. 4 del D.L. n. 119/18 convertito con modificazione della L. n. 136/2018.
2. I tre motivi di gravame articolati dall'appellante vanno esaminati congiuntamente poiché connessi.
2.1. L'art. 4 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone: “
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili...”.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte condiviso dal collegio,
“ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio pag. 6/13 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei” (Cass. Sez. L. ord. n. 20254 del 15.7.2021).
Dagli estratti di ruolo prodotti dall'agente della riscossione nel giudizio di primo grado in data 12.12.2022 ed allegati all'appello si evince tuttavia che i carichi relativi ad alcune delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intervento spiegato da nella procedura esecutiva n. 899/2013 R.Es. del Tribunale di Controparte_4
Catania non sono stati annullati, poiché di importo complessivamente superiore a
1000 euro.
Risultano infatti non azzerate le cartelle n. 29320050058322834 (debito residuo per regolazioni premio, rate premio, addizionale danno biologico, sanzioni CP_3
civili, € 2147,35), n. 29320090124300804 (debito residuo per contributi IVS CP_2
fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive, artig. interessi di mora per omesso versamento contributi IVS, somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro il min., € 4996,23), n. 29320100004427221 (ruolo 1937 del 2009 per contributi IVS fissi/entro il minimale, somme aggiuntive, artig. interessi di mora omesso versamento contributi IVS e somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro il min., debito residuo € 4953,41), n. 29320100043400685 (debito residuo € 4976,78 , CP_2 CP_2
per contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive, artig. interessi di mora omesso versamento contrib. IVS, somme aggiuntive su contributi
IVS fissi o entro m.), n. 29320100055512828 (debito residuo € 4975,92 per CP_2
contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive, artig. interessi di mora omesso versamento contrib. IVS e somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro m.).
I carichi residui risultano tutti omogenei e di valore superiore a 1000 euro;
ad essi quindi non si applica lo stralcio dei debiti affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 4 D.L n. 119/2018 cit.
pag. 7/13 Alla luce delle risultanze documentali, che evidenziano la persistenza di parte dei carichi posti a fondamento dell'intervento spiegato da nell'ambito Controparte_4
della procedura esecutiva n. 899/13 R.Es., è dunque irrilevante che l'agente della riscossione, nelle note scritte depositate in primo grado per l'udienza cartolare del
22.12.2022, abbia genericamente allegato lo sgravio dei carichi a ruolo da parte degli
Enti Impositori – ad eccezione delle cartelle di pagamento n. 29320110037986553 e n. 29320110060323163, che però pacificamente non rientrano nei ruoli azionati con l'intervento opposto – chiedendo “che venga dichiarata la carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio”.
Non ricorre dunque il tema della novità delle allegazioni poste a fondamento del gravame, poiché gli estratti di ruolo prodotti nel giudizio di primo grado evidenziano sin da allora uno sgravio solo parziale dei carichi di ruolo azionati in seno alla procedura esecutiva, la cui verifica, pur a fronte delle generiche asserzioni di
[...]
circa l'intervenuta carenza d'interesse all'opposizione Controparte_5
esecutiva in capo alla ricorrente, incombeva sul giudice.
Inoltre, per quanto in precedenza osservato, l'assunto dell'appellante secondo il quale dagli estratti di ruolo prodotti nel giudizio di primo grado tutte le cartelle risultino azzerate si rivela infondato.
2.2. Quanto alla sussistenza del presupposto reddituale necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 4 co. 4 D.L. n. 41/2021 - secondo il quale “sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a
198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno pag. 8/13 conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro” – l'onere della prova del requisito reddituale incombe sull'interessato. E' dunque infondato l'assunto dell'appellata secondo il quale l “non comprova quanto Controparte_6
asserisce”; né, sotto tale profilo, l'annullamento del ruolo documentato in primo grado può indurre a ritenere, come sostiene l'appellata, che “sia stata riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti per l'annullamento automatico in forza dei citati articoli 4 del D.L. n. 119/18 e 4 del D.L. n. 41/21”, poiché l'annullamento eseguito dall'agente della riscossione è riferito ai soli carichi rientranti nella previsione di cui all'art. 4 D.L. 119/2018.
3. Occorre ora procedere all'esame dei motivi di opposizione reiterati dall'appellata in sede di gravame poiché assorbiti dalla pronuncia del primo giudice in ordine alla sopravvenuta carenza del titolo esecutivo posto a base dell'intervento nella procedura esecutiva dell'agente della riscossione.
3.1. Il primo motivo di opposizione, relativo alla presunta inammissibilità dell'intervento spiegato da per violazione degli artt. 16 bis e Controparte_4
segg. D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, poiché depositato in modalità cartacea, integra un motivo di opposizione per vizi di carattere formale integrante una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., inammissibile in appello.
Vale richiamare sul punto l'orientamento espresso dalla Suprema Corte che, sotto tale profilo, ha affermato il seguente principio di diritto: “La identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti. Qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, pag. 9/13 anodino o meramente apparente), l'attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa del gravame” (così Cass. Sez. III
26.6.2023 n. 18230; conf. Cass. sez. III, 14/03/2024, n.6844).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, non avendo il primo giudice qualificato l'opposizione esperita per il rilievo, assorbente, dell'intervenuto annullamento ope legis ex art. 4 D.L. 119/2018 e della sopravvenuta carenza di titolo esecutivo;
priva di significato e certamente insufficiente è, sotto tale profilo, l'indicazione, riportata nell'oggetto, “giudizio di merito in opposizione ad esecuzione immobiliare”, come anche l'allegazione del ricorso “in opposizione all'esecuzione” riportata nella parte riservata allo svolgimento del processo e, quindi, alla sintetica esposizione dell'attività svolta dalle parti.
3.2. E' infondato il motivo di opposizione per violazione dell'art. 76 D.P.R. n.
602/73, secondo il quale l'intervento sarebbe illegittimo in considerazione del divieto per l'esecuzione dei crediti esattoriali di sottoporre ad esecuzione l'immobile adibito ad uso abitativo del contribuente (lett. a) e di procedere ad espropriazione immobiliare per un importo inferiore a quello di € 120.000,00 previsto dalla lett. b) della stessa disposizione.
In proposito è sufficiente osservare che la disposizione normativa richiamata dalla norma citata riguarda la procedura espropriativa speciale promossa dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 602/1973, che espressamente fa salva la facoltà - esercitata nel caso di specie - di spiegare intervento ai sensi dell'art. 499
c.p.c. nell'ambito di procedura espropriativa intrapresa da altro creditore nelle forme ordinarie previste dal codice di rito (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 27525 del 30/12/2014).
3.3. E' del pari infondato il motivo di opposizione relativo alla presunta mancata notifica dei prodromici atti della riscossione, sul rilievo che l'agente della riscossione si sia limitato nell'atto di intervento ad indicare genericamente, quale titolo esecutivo,
i ruoli senza specificarne il numero identificativo e senza offrire prova della notifica delle cartelle di pagamento. pag. 10/13 La censura relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intervento dell'agente della riscossione, reiterata in questa sede, è infondata, poiché, come emerge dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (doc. 1 all. alle note del 12.12.2022 di ), le Parte_1
cartelle non annullate in base al disposto di cui all'art. 4 D.L. 119/2018 risultano tutte notificate, ed in particolare:
- la n. 29320050058322834 risulta notificata in data 27.3.2006;
- la n. 29320090124300804 risulta notificata in data 7.1.2010;
- la n. 29320100004427221 risulta notificata in data 27.3.2010;
- la n. 29320100043400685 risulta notificata in data 15.9.2010;
- la n. 29320100055512828 risulta notificata in data 15.9.2010.
3.4. E' infondato anche il motivo di opposizione relativo alla dedotta violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che l'agente della riscossione non avrebbe
“notificato validamente alcun preventivo avviso di intimazione prima di intervenire nella procedura esecutiva”, trattandosi di norma riguardante la procedura esecutiva esattoriale, non applicabile alla procedura esecutiva disciplinata dal codice di rito.
3.5. E', invece, parzialmente fondata l'opposizione proposta con riferimento alla prescrizione quinquennale dei crediti iscritti a ruolo, dedotta anche con riferimento alla prescrizione maturata a seguito di notifica delle cartelle di pagamento per la mancata successiva notifica di ulteriori atti interruttivi.
In particolare, è provata (doc. 1 all. alle note del 12.12.2022 di
[...]
) la notifica di atti interruttivi impeditivi della prescrizione dei Parte_1
crediti previdenziali per le cartelle di pagamento:
- n. 29320090124300804, poiché a seguito della notifica della cartella in data
7.1.2010, è provata anche la notifica in data 10.9.2014 di avviso di intimazione n.
29320149016421614, riferito alla suddetta cartella;
- n. 29320100004427221 (ruolo 1937/2009), poiché a seguito della notifica della cartella in data 27.3.2010, è provata anche la notifica in data 10.9.2014 di avviso di intimazione n. 29320149016421816 riferito alla medesima cartella. pag. 11/13 L'opposizione merita invece accoglimento, non risultando provati ulteriori atti interruttivi utili fino all'intervento depositato in data 13.6.2016:
- per la cartella di pagamento n. 29320050058322834, notificata il 24.3.2006, per cui risulta anche notificato avviso di intimazione n. 29320109035903061 con raccomandata spedita il 7.9.2010, ricevuta dalla destinataria;
- per le cartelle di pagamento n. 29320100043400685 e n. 29320100055512828, notificate entrambe il 15.9.2010.
Ne consegue in relazione a queste l'intervenuta prescrizione quinquennale dei relativi crediti assicurativi e contributivi.
3.6. Risultano infine inammissibili poiché generici gli ulteriori motivi di opposizione, proposti per “illegittimità ed infondatezza delle somme iscritte a ruolo”, del tutto immotivato, e per “illegittimità degli interessi”, perché quantificati in cifra globale e, pertanto, in maniera criptica senza indicazione dei criteri di calcolo e delle singole aliquote prese a base delle varie annualità, poiché, oltre che generico, riguarderebbe al più un profilo di carattere formale (mancata esplicitazione dei criteri di calcolo) inammissibile in sede di appello.
4.
Per questi motivi
, alla luce degli esiti dei motivi di opposizione reiterati dall'appellata l'appello proposto da CP_1 Controparte_5
merita parziale accoglimento. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta dalla per i motivi esposti in precedenza CP_1
deve essere rigettata con riferimento alle cartelle n. 29320090124300804 e n.
29320100004427221 (ruolo n. 1937/2009), cui non è applicabile l'annullamento ope legis disposto dall'art. 4 D.L. 119/2018.
Deve invece essere confermato l'annullamento delle cartelle di pagamento n.
29320100043400685, n. 29320100055512828 e 29320050058322834 e, conseguentemente, l'insussistenza del titolo esecutivo, ancorché con diversa motivazione, dovuta alla intervenuta prescrizione dei relativi crediti previdenziali.
pag. 12/13 L'opposizione va altresì dichiarata inammissibile in appello per il motivo sub 3.1, per presunta inammissibilità dell'intervento spiegato da per Controparte_4
violazione dell'art. 16 bis D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012.
5. Ex art. 92 co. 2 c.p.c., la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta l'opposizione proposta da in relazione alle cartelle di Controparte_1
pagamento n. 29320090124300804 e n. 29320100004427221 (ruolo n. 1937/2009); dichiara inammissibile il motivo di opposizione per presunta inammissibilità dell'intervento spiegato da per violazione dell'art. 16 bis Controparte_4
D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 122/2023 R.G. promosso
DA
), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Germano
Garao;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Ragazzi;
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Valentina Schilirò;
Appellato
E
1 Controparte_3
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio;
Appellato
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4517/2022 del 22 dicembre 2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta da avverso l'intervento spiegato da Controparte_1 Controparte_4
nella procedura esecutiva n. 899/2013 R.G. Es. Tribunale di Catania, fondato su
[...]
alcune cartelle di pagamento – n. 29320030037849124, n. 29320040020415849, n.
29320050025856635, n. 29320050058322834, n. 29320070110400974, n.
29320080112274305, n. 29320090124300804, n. 29320090136750567, n.
29320100004427221 (ruolo n. 1937/2009), n. 29320100043400685, n.
29320100055512828 – emesse per contributi previdenziali e premi assicurativi CP_2
, rilevava che nelle more del giudizio, per effetto del d.l. 23.10.2018 n. 119, CP_3
conv. con modif. in L. 136 del 17.12.2018, i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, erano automaticamente annullati.
Osservava altresì che l'annullamento ope legis previsto dal legislatore operava con efficacia immediata determinando l'inesigibilità del credito sin dalla data di entrata in vigore del D.L., a prescindere dalla cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e del conseguente discarico da parte degli enti impositori.
Precisava che i debiti soggetti all'applicazione dell'art. 4 D.L. 119/2018 non dovevano essere identificati con le c.d. partite iscritte a ruolo in quanto concetti pag. 2/13 tecnicamente diversi (le partite potevano ricomprendere più carichi) e che, pertanto, doveva essere tenuto in considerazione il riferimento letterale della norma a “singoli carichi, fino a mille euro...”.
Affermava quindi che rientravano nell'applicazione della normativa indicata le cartelle di pagamento n. 29320030037849124, n. 29320040020415849, n.
29320050025856635, n. 29320050058322834, n 29320070110400974, n.
29320080112274305, n. 29320090124300804, n. 29320090136750567, n.
29320100004427221 (ruolo n. 1937/2009), n. 29320100043400685 e n.
29320100055512828, in quanto i singoli carichi iscritti a ruolo per singole rate e per annualità non superavano per contributi e somme aggiuntive la soglia di mille euro.
Conseguentemente osservava che i debiti oggetto delle cartelle indicate dovevano intendersi ope legis annullati. Pertanto, dichiarava la sopravvenuta carenza di titolo esecutivo in capo ad , già Parte_1 Controparte_4
per l'intervento spiegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 899/2012 R.Es.
Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado interponeva appello Parte_1
con ricorso depositato telematicamente in data 27 febbraio 2023.
[...]
Resisteva al gravame che preliminarmente eccepiva la Controparte_1
carenza dei requisiti dell'appello previsi dall'art. 434 c.p.c.. Deduceva altresì la violazione del divieto di nova in appello da parte di Parte_1
, evidenziando che in primo grado l'agente della riscossione aveva dato
[...]
atto dello sgravio di tutti i carichi di ruolo, ad eccezione di due cartelle di pagamento non oggetto del presente giudizio, ed aveva altresì richiesto declaratoria di carenza d'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, producendo estratto di ruolo aggiornato da cui risultavano azzerate tutte le cartelle di pagamento. Deduceva ancora che l'art. 4 D.L. 119/2018 faceva riferimento a singoli carichi di ruolo, ancorché rientranti in cartelle di pagamento di importo complessivamente superiore a
1000 euro. Osservava che non aveva dato prova Controparte_5
della mancanza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 4 D.L. n. 41/21, ovvero che la pag. 3/13 contribuente avesse un reddito imponibile fino a 30.000,00. In caso di riforma della sentenza impugnata, insisteva nei motivi di opposizione formulati nel giudizio di primo grado.
Si costituivano altresì l e l , che aderivano entrambi alle eccezioni e CP_2 CP_3
deduzioni sollevate nell'atto di appello e ne chiedevano l'accoglimento.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dall'appellata CP_1
, di inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 434
[...]
c.p.c..
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (conf. Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 13535 del 30/05/2018; da ultimo v.
Cass. Sez. U. ord. n. 36481 del 13/12/2022), ha affermato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Non si richiede dunque all'appellante che l'appello sia formalmente articolato con l'enunciazione delle parti della sentenza oggetto di censura e delle modifiche proposte alla ricostruzione del fatto o delle violazioni di legge, e quindi con pag. 4/13 l'elaborazione di un progetto alternativo di sentenza, quando, come nel caso di specie, “la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”. Occorre dunque che alla parte volitiva si affianchi una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, senza necessità che siano rispettate formule sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze proposte in sede di gravame, così come la presenza sia di ragioni in fatto (finalizzate ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella proposta con la sentenza impugnata), che in diritto (volte a far emergere una questione di corretta applicazione delle norme), dipendono dalla motivazione assunta dalla decisione impugnata, sicché - prosegue la sentenza citata - “ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado”.
1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto che tutti i carichi di ruolo oggetto di causa fossero di importo inferiore a mille euro e che, perciò, rientrassero nella previsione di cui all'art. 4 D.L. 119/2018. Richiamando previamente i presupposti per l'annullamento previsto dall'art. 4 cit., deduce che i carichi a ruolo di cui alle cartelle di pagamento n. 29320050058322834, n. 29320090124300804, n.
29320100004427221, n. 29320100043400685 e n. 29320100055512828 sono di importo superiore ad euro 1000,00 e che, pertanto, l'art. 4 del D.L. n. 119/2018 non trova per queste applicazione.
Rileva altresì che neppure si applica l'art. 4 D.L. n. 41/21, che ha previsto lo stralcio dei carichi a ruolo affidati all'agente della riscossione nel periodo dal
1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 fino all'importo di € 5000,00, trattandosi di misura riservata ai contribuenti che nel periodo d'imposta 2019 hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30.000,00, requisito nel caso di specie non riscontrato. pag. 5/13 1.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della statuizione con la quale il primo giudice ha dichiarato la sopravvenuta carenza di titolo esecutivo in capo all'agente della riscossione in relazione all'intervento spiegato nella procedura esecutiva immobiliare n. 899/2013 R.G. Es., per effetto dell'erronea applicazione ai carichi di cui alle cartelle suindicate dell'art. 4 D.L.
119/2018, affermando che in relazione alle cartelle n. 29320050058322834, n.
29320090124300804, n. 29320100004427221, n. 29320100043400685 e n.
29320100055512828 (in quanto di importo superiore ad Euro 1000,00) permane l'efficacia di titolo esecutivo e, quindi, l'interesse dell'agente della riscossione a proseguire nell'intervento spiegato nella suindicata procedura esecutiva.
1.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per avere dichiarato cessata la materia del contendere, poiché non tutte le cartelle di pagamento rientrano nella previsione di cui all'art. 4 del D.L. n. 119/18 convertito con modificazione della L. n. 136/2018.
2. I tre motivi di gravame articolati dall'appellante vanno esaminati congiuntamente poiché connessi.
2.1. L'art. 4 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone: “
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili...”.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte condiviso dal collegio,
“ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio pag. 6/13 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei” (Cass. Sez. L. ord. n. 20254 del 15.7.2021).
Dagli estratti di ruolo prodotti dall'agente della riscossione nel giudizio di primo grado in data 12.12.2022 ed allegati all'appello si evince tuttavia che i carichi relativi ad alcune delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intervento spiegato da nella procedura esecutiva n. 899/2013 R.Es. del Tribunale di Controparte_4
Catania non sono stati annullati, poiché di importo complessivamente superiore a
1000 euro.
Risultano infatti non azzerate le cartelle n. 29320050058322834 (debito residuo per regolazioni premio, rate premio, addizionale danno biologico, sanzioni CP_3
civili, € 2147,35), n. 29320090124300804 (debito residuo per contributi IVS CP_2
fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive, artig. interessi di mora per omesso versamento contributi IVS, somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro il min., € 4996,23), n. 29320100004427221 (ruolo 1937 del 2009 per contributi IVS fissi/entro il minimale, somme aggiuntive, artig. interessi di mora omesso versamento contributi IVS e somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro il min., debito residuo € 4953,41), n. 29320100043400685 (debito residuo € 4976,78 , CP_2 CP_2
per contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive, artig. interessi di mora omesso versamento contrib. IVS, somme aggiuntive su contributi
IVS fissi o entro m.), n. 29320100055512828 (debito residuo € 4975,92 per CP_2
contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale, somme aggiuntive, artig. interessi di mora omesso versamento contrib. IVS e somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro m.).
I carichi residui risultano tutti omogenei e di valore superiore a 1000 euro;
ad essi quindi non si applica lo stralcio dei debiti affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 4 D.L n. 119/2018 cit.
pag. 7/13 Alla luce delle risultanze documentali, che evidenziano la persistenza di parte dei carichi posti a fondamento dell'intervento spiegato da nell'ambito Controparte_4
della procedura esecutiva n. 899/13 R.Es., è dunque irrilevante che l'agente della riscossione, nelle note scritte depositate in primo grado per l'udienza cartolare del
22.12.2022, abbia genericamente allegato lo sgravio dei carichi a ruolo da parte degli
Enti Impositori – ad eccezione delle cartelle di pagamento n. 29320110037986553 e n. 29320110060323163, che però pacificamente non rientrano nei ruoli azionati con l'intervento opposto – chiedendo “che venga dichiarata la carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio”.
Non ricorre dunque il tema della novità delle allegazioni poste a fondamento del gravame, poiché gli estratti di ruolo prodotti nel giudizio di primo grado evidenziano sin da allora uno sgravio solo parziale dei carichi di ruolo azionati in seno alla procedura esecutiva, la cui verifica, pur a fronte delle generiche asserzioni di
[...]
circa l'intervenuta carenza d'interesse all'opposizione Controparte_5
esecutiva in capo alla ricorrente, incombeva sul giudice.
Inoltre, per quanto in precedenza osservato, l'assunto dell'appellante secondo il quale dagli estratti di ruolo prodotti nel giudizio di primo grado tutte le cartelle risultino azzerate si rivela infondato.
2.2. Quanto alla sussistenza del presupposto reddituale necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 4 co. 4 D.L. n. 41/2021 - secondo il quale “sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a
198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno pag. 8/13 conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro” – l'onere della prova del requisito reddituale incombe sull'interessato. E' dunque infondato l'assunto dell'appellata secondo il quale l “non comprova quanto Controparte_6
asserisce”; né, sotto tale profilo, l'annullamento del ruolo documentato in primo grado può indurre a ritenere, come sostiene l'appellata, che “sia stata riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti per l'annullamento automatico in forza dei citati articoli 4 del D.L. n. 119/18 e 4 del D.L. n. 41/21”, poiché l'annullamento eseguito dall'agente della riscossione è riferito ai soli carichi rientranti nella previsione di cui all'art. 4 D.L. 119/2018.
3. Occorre ora procedere all'esame dei motivi di opposizione reiterati dall'appellata in sede di gravame poiché assorbiti dalla pronuncia del primo giudice in ordine alla sopravvenuta carenza del titolo esecutivo posto a base dell'intervento nella procedura esecutiva dell'agente della riscossione.
3.1. Il primo motivo di opposizione, relativo alla presunta inammissibilità dell'intervento spiegato da per violazione degli artt. 16 bis e Controparte_4
segg. D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, poiché depositato in modalità cartacea, integra un motivo di opposizione per vizi di carattere formale integrante una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., inammissibile in appello.
Vale richiamare sul punto l'orientamento espresso dalla Suprema Corte che, sotto tale profilo, ha affermato il seguente principio di diritto: “La identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti. Qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, pag. 9/13 anodino o meramente apparente), l'attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa del gravame” (così Cass. Sez. III
26.6.2023 n. 18230; conf. Cass. sez. III, 14/03/2024, n.6844).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, non avendo il primo giudice qualificato l'opposizione esperita per il rilievo, assorbente, dell'intervenuto annullamento ope legis ex art. 4 D.L. 119/2018 e della sopravvenuta carenza di titolo esecutivo;
priva di significato e certamente insufficiente è, sotto tale profilo, l'indicazione, riportata nell'oggetto, “giudizio di merito in opposizione ad esecuzione immobiliare”, come anche l'allegazione del ricorso “in opposizione all'esecuzione” riportata nella parte riservata allo svolgimento del processo e, quindi, alla sintetica esposizione dell'attività svolta dalle parti.
3.2. E' infondato il motivo di opposizione per violazione dell'art. 76 D.P.R. n.
602/73, secondo il quale l'intervento sarebbe illegittimo in considerazione del divieto per l'esecuzione dei crediti esattoriali di sottoporre ad esecuzione l'immobile adibito ad uso abitativo del contribuente (lett. a) e di procedere ad espropriazione immobiliare per un importo inferiore a quello di € 120.000,00 previsto dalla lett. b) della stessa disposizione.
In proposito è sufficiente osservare che la disposizione normativa richiamata dalla norma citata riguarda la procedura espropriativa speciale promossa dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 602/1973, che espressamente fa salva la facoltà - esercitata nel caso di specie - di spiegare intervento ai sensi dell'art. 499
c.p.c. nell'ambito di procedura espropriativa intrapresa da altro creditore nelle forme ordinarie previste dal codice di rito (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 27525 del 30/12/2014).
3.3. E' del pari infondato il motivo di opposizione relativo alla presunta mancata notifica dei prodromici atti della riscossione, sul rilievo che l'agente della riscossione si sia limitato nell'atto di intervento ad indicare genericamente, quale titolo esecutivo,
i ruoli senza specificarne il numero identificativo e senza offrire prova della notifica delle cartelle di pagamento. pag. 10/13 La censura relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intervento dell'agente della riscossione, reiterata in questa sede, è infondata, poiché, come emerge dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado (doc. 1 all. alle note del 12.12.2022 di ), le Parte_1
cartelle non annullate in base al disposto di cui all'art. 4 D.L. 119/2018 risultano tutte notificate, ed in particolare:
- la n. 29320050058322834 risulta notificata in data 27.3.2006;
- la n. 29320090124300804 risulta notificata in data 7.1.2010;
- la n. 29320100004427221 risulta notificata in data 27.3.2010;
- la n. 29320100043400685 risulta notificata in data 15.9.2010;
- la n. 29320100055512828 risulta notificata in data 15.9.2010.
3.4. E' infondato anche il motivo di opposizione relativo alla dedotta violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che l'agente della riscossione non avrebbe
“notificato validamente alcun preventivo avviso di intimazione prima di intervenire nella procedura esecutiva”, trattandosi di norma riguardante la procedura esecutiva esattoriale, non applicabile alla procedura esecutiva disciplinata dal codice di rito.
3.5. E', invece, parzialmente fondata l'opposizione proposta con riferimento alla prescrizione quinquennale dei crediti iscritti a ruolo, dedotta anche con riferimento alla prescrizione maturata a seguito di notifica delle cartelle di pagamento per la mancata successiva notifica di ulteriori atti interruttivi.
In particolare, è provata (doc. 1 all. alle note del 12.12.2022 di
[...]
) la notifica di atti interruttivi impeditivi della prescrizione dei Parte_1
crediti previdenziali per le cartelle di pagamento:
- n. 29320090124300804, poiché a seguito della notifica della cartella in data
7.1.2010, è provata anche la notifica in data 10.9.2014 di avviso di intimazione n.
29320149016421614, riferito alla suddetta cartella;
- n. 29320100004427221 (ruolo 1937/2009), poiché a seguito della notifica della cartella in data 27.3.2010, è provata anche la notifica in data 10.9.2014 di avviso di intimazione n. 29320149016421816 riferito alla medesima cartella. pag. 11/13 L'opposizione merita invece accoglimento, non risultando provati ulteriori atti interruttivi utili fino all'intervento depositato in data 13.6.2016:
- per la cartella di pagamento n. 29320050058322834, notificata il 24.3.2006, per cui risulta anche notificato avviso di intimazione n. 29320109035903061 con raccomandata spedita il 7.9.2010, ricevuta dalla destinataria;
- per le cartelle di pagamento n. 29320100043400685 e n. 29320100055512828, notificate entrambe il 15.9.2010.
Ne consegue in relazione a queste l'intervenuta prescrizione quinquennale dei relativi crediti assicurativi e contributivi.
3.6. Risultano infine inammissibili poiché generici gli ulteriori motivi di opposizione, proposti per “illegittimità ed infondatezza delle somme iscritte a ruolo”, del tutto immotivato, e per “illegittimità degli interessi”, perché quantificati in cifra globale e, pertanto, in maniera criptica senza indicazione dei criteri di calcolo e delle singole aliquote prese a base delle varie annualità, poiché, oltre che generico, riguarderebbe al più un profilo di carattere formale (mancata esplicitazione dei criteri di calcolo) inammissibile in sede di appello.
4.
Per questi motivi
, alla luce degli esiti dei motivi di opposizione reiterati dall'appellata l'appello proposto da CP_1 Controparte_5
merita parziale accoglimento. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta dalla per i motivi esposti in precedenza CP_1
deve essere rigettata con riferimento alle cartelle n. 29320090124300804 e n.
29320100004427221 (ruolo n. 1937/2009), cui non è applicabile l'annullamento ope legis disposto dall'art. 4 D.L. 119/2018.
Deve invece essere confermato l'annullamento delle cartelle di pagamento n.
29320100043400685, n. 29320100055512828 e 29320050058322834 e, conseguentemente, l'insussistenza del titolo esecutivo, ancorché con diversa motivazione, dovuta alla intervenuta prescrizione dei relativi crediti previdenziali.
pag. 12/13 L'opposizione va altresì dichiarata inammissibile in appello per il motivo sub 3.1, per presunta inammissibilità dell'intervento spiegato da per Controparte_4
violazione dell'art. 16 bis D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012.
5. Ex art. 92 co. 2 c.p.c., la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta l'opposizione proposta da in relazione alle cartelle di Controparte_1
pagamento n. 29320090124300804 e n. 29320100004427221 (ruolo n. 1937/2009); dichiara inammissibile il motivo di opposizione per presunta inammissibilità dell'intervento spiegato da per violazione dell'art. 16 bis Controparte_4
D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 13/13